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Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 euro

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Academic year: 2021

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Testo completo

(1)

Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 euro

Paola Rivetti

(Avvocato - Gruppo di studio EUTEKNE)

(2)

Nuova «flat tax»

La L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) introduce un sistema di tassazione agevolata per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o

professioni (c.d. “flat tax”). L’intervento è attuato:

 dal 2019, estendendo il regime forfetario (L. 190/2014), fino a 65.000 euro di ricavi e compensi;

 dal 2020, istituendo un’imposta sostitutiva pari al 20% su ricavi e compensi da 65.001 a 100.000 euro.

Il nuovo regime è applicabile al superamento della soglia di

ricavi/compensi prevista per il regime forfetario ed è analogo a questo

(3)

Ambito soggettivo

Potranno beneficiare della nuova imposta sostitutiva le persone fisiche

esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con esclusione delle società di persone e degli altri soggetti equiparati ex art. 5 del TUIR.

(4)

Intervallo di ricavi e compensi

Accesso con ricavi e compensi compresi nell’intervallo tra 65.001 e

100.000 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. Il limite:

 può essere ragguagliato ad anno;

 non rileva l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;

 in caso di esercizio contemporaneo di più attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

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Condizioni ostative

Dall’1.1.2020

Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito

Residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo)

Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente, partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, ovvero controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione,

che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma individuale

Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente

riconducibili

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Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato con i criteri

ordinari. Occorre, quindi, far riferimento alla disciplina dettata dal TUIR, ivi inclusa quella delle perdite fiscali prevista dall’art. 8 del medesimo Testo unico.

Trattandosi di soggetti con ricavi o compensi fino a 100.000 euro, il regime naturalmente applicabile sarebbe quello di contabilità

semplificata, salva opzione per la contabilità ordinaria.

Non prevista disposizione su deducibilità contributi previdenziali da reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Determinazione del reddito

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Sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo è applicata un’imposta

sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP, pari al 20%.

Tale forma di tassazione è facoltativa rispetto a quella progressiva per scaglioni.

Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti

dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria.

Imposta sostitutiva

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Non le subiscono sui ricavi e compensi corrisposti dai sostituti d’imposta (rilascio di un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva).

Non le operano in qualità di sostituto d’imposta, con obbligo di indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la

ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Ritenute fiscali

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Esonero dall’IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario (art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014).

Necessaria autorizzazione UE (quella attuale vale fino al 2019 entro volume d’affari di 65.000 euro).

Disciplina IVA

(10)

Disciplina IVA

 No addebito IVA in rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;

 fatture emesse con annotazione di utilizzo del regime e bollo se superiori a 77,47 euro;

 versamento IVA per operazioni passive per le quali si assume la

qualifica di debitori d’imposta (es. prestazioni di servizi ricevute da non residenti);

 esonero dai principali adempimenti (es. liquidazione e versamento, dichiarazione);

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Disciplina IVA

 obbligo conservazione fatture di acquisto e bollette doganali, nonché certificazione dei corrispettivi;

 obbligo fatturazione elettronica;

 obbligo rettifica della detrazione IVA in entrata o uscita.

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Valutazione convenienza

 assenza di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e limitazioni per srl;

 deduzione oneri da reddito complessivo IRPEF e detrazioni IRPEF;

 aliquota fissa al 20%, anziché IRPEF a scaglioni;

 adempimenti ridotti, ma non come nel regime forfetario;

 soggezione a indici di affidabilità fiscale;

 permanenza obbligo di fatturazione elettronica;

 «costo» ingresso al regime (rettifica detrazione IVA).

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