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Legge n. 183/2011 (art. 10 commi 3 – 11)

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(1)

PROFILI GIURIDICI, FISCALI E PREVIDENZIALI DELLE S.T.P.

Bergamo, 20 settembre 2018

Dott. Stefano Finardi – notaio in Treviglio

(2)

EVOLUZIONE NORMATIVA

Il tabù delle società tra professionisti

1939 2011

a) LEGGE N. 1815/1939

Divieto assoluto di società tra professionisti (l’unica forma era quella dell’ “associazione professionale” con ampia autonomia statutaria, ma formata da soli professionisti)

art. 1:

“Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.”

art. 2:

«E’ vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi,

prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.»

(3)

b) CODICECIVILE DEL 1942

Principiodellanetta distinzione tra professioni intellettuali e attività di impresa

Art. 2082 (Imprenditore)

“È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali)

“La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.”

Art. 2231 (Esecuzione dell’opera)

“Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.”

Art. 2238 (Rinvio)

“Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. [cioè dell’art. 2082 e seguenti c.c., quindi tutte quelle sull’impresa].

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV, del capo I del titolo II.[dall’art. 2094 al 2134, ossia solo le norme sul lavoro nell’impresa (nozione di lavoro subordinato e sue vicende costitutive – estintive, previdenza, tirocinio, ecc.]

Pertanto, anche se l’esercizio della professione intellettuale comporta in concreto un’organizzazione complessa di beni strumentali, capitali e personale, NON dà luogo ad attività di impresa: ciò per una scelta del legislatore, ispirata dalla particolare considerazione sociale che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali.

(4)

c)

- 1997 (legge 26/1997): viene abrogato l’art. 2 della Legge 1815/1939 e data delega al Ministro della Giustizia per emanare decreto per l’esercizio in forma societaria delle attività professionali (mai attuata)

- 2001 (d. lgs. 96/2001): società tra avvocati

- 2006 (d.l. 223/2006 art. 2, comma 1, lett. c - Legge Bersani): società tra professionisti per servizi professionali

interdisciplinari: scarsissima diffusione per insufficienza della disciplina e notevoli dubbi interpretativi

(5)

Legge n. 183/2011 (art. 10 commi 3 – 11)

Disciplina organica di carattere generale sulle STP, che apre finalmente anche alla presenza di soci non professionisti (con limitazioni) e abroga completamente la Legge 1815/1939 (anche art. 1)

+

Regolamento di attuazione (D.M. Giustizia n. 34/2013, pubblicato in G.U. n. 81/2013)

Si basa su 5 principi:

tipicità delle forme societarie (cioè non si possono “inventare” forme societarie diverse da quelle tipiche, ma solo adattare e coordinare la disciplina delle società tipiche con quella speciale – per l’oggetto – delle STP);

esclusività dell’oggetto (NON anche “unicità” dell’oggetto – si possono STP multiprofessionali; NB: definire il concetto di

“consulenza”);

“prevalenza” dei soci professionisti (il loro numero e la loro partecipazione al capitale devono essere tali da determinare almeno i 2/3 dei voti nelle decisioni dei soci)

personalità della prestazione (come? Attraverso criteri e modalità tali da far sì che sia certo che la prestazione intellettuale sia svolta da un socio professionista scelto dal cliente o a lui comunicato: limitazione alla spersonalizzazione tipica della forma societaria, per rispettare l’art. 2231 c.c.)

incompatibilità (cioè il socio – sia prof che non – non può partecipare a più STP)

(6)

Incidenza della Legge 183/2011 rispetto alla fattispecie dell’esercizio collettivo di una professione intellettuale

Ci si chiede quali siano, DOPO la Legge 183/2011, le forme ammesse per esercitare collettivamente una professione intellettuale protetta, stante anche l’abrogazione completa della Legge 1815/1939

La legge 183 fa salve le associazioni professionali già esistenti, che possono continuare ad esistere; e si ritiene che si possano ancora costituire associazioni professionali (figura ora “atipica”), ma che l’autonomia privata può utilizzare.

Non solo, anche se la legge parla di “costituire” nuove STP, si ritiene che possa anche procedersi ad una “trasformazione”

di una associazione professionale in STP («principio di continuità»): da capire la disciplina applicabile che dipende dalla natura giuridica delle associazioni tra professionisti.

Secondo alcuni sarebbero “associazioni non riconosciute”; secondo altri “contratti associativi atipici di carattere misto”;

secondo altri ancora sarebbero assimilabili alle “società semplici”.

In linea di massima si può comunque ritenere che sia centri autonomi di imputazione di interessi e di rapporti giuridici, ossia capaci di essere titolari di beni e rapporti giuridici, che non fanno capo ai soci (come una sorta di comunione pro indiviso).

La trasformazione sarebbe allora:

- se in forma di s.s. tra professionisti: una modifica statutaria con adozione di patti sociali ai sensi della Legge 183/2011;

- se in altra forma societaria, una trasformazione omogenea.

NB: se però ci devono essere sia prof. che non prof., l’unica forma è la STP.

(7)

S.T.P. e fattispecie diverse

Le S.T.P. non vanno confuse con fenomeni simili di esercizio collettivo di attività professionali.

Differenza da:

incarico congiunto a due o più professionisti (non c’è esercizio comune dell’attività professionale, ma ciascuno esegue una propria prestazione professionale, coordinandola con quella dell’altro; ciascuno risponde del proprio operato e ciascuno matura il diritto ad un compenso indipendentemente dall’altro);

società di mezzi (è una società vera e propria che acquista e gestisce beni strumentali all’esercizio individuale della professione (acquisto dei macchinari, assunzione del personale, tenuta della contabilità, ecc.): è una vera e propria attività di impresa (produzione di servizi)

società di servizi imprenditoriali (es. società di ingegneria: che svolgono un’attività complessa tramite i soci o terzi, che comprende anche, in via strumentale, prestazioni di carattere professionale: es. società di consulting engineering, che non solo progettano opere complesse (es. impianto industriale), ma svolgono anche ulteriori prestazioni come ricerche di fattibilità, reperimento dei fondi, ecc.). Queste società erano già previste dalla Legge quadro sui pubblici lavori (legge 109/1994), e ora sono previste dall’art. 90 Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 163/2006).

società tra professionisti per esercizio delle professioni NON PROTETTE: es. Legge 4/2013

(8)

Costituzione della S.T.P.

In fase di costituzione della S.T.P. – in qualunque forma avvenga – si devono rispettare alcuni requisiti:

- formali (quella richiesta dal tipo societario prescelto; scritta (iscrizione sezione speciale R.I. + iscrizione Albo Professionale)

- soggettivi (soci professionisti / non professionisti)

- statutari (oggetto sociale esclusivo – prevalenza soci professionisti – garanzia di personalità della prestazione)

- pubblicitari (sezione ordinaria R.I. + sezione speciale R.I. + albo professionale)

(9)

Modalità di costituzione della S.T.P.

ex novo

da trasformazione: da precedente associazione professionale (disciplina v. sopra)

da precedente società con forma giuridica diversa (es: una snc immobiliare si trasforma in S.T.P. in forma di s.r.l.)

da modifica statutaria: una società già esistente con oggetto diverso adotta nuovo statuto conforme alla

L. 183/2011 (previa verifica del requisito soggettivo) mantenendo la stessa forma giuridica

In tutti i casi principio di tipicità della forme societarie: società di persone (ss – snc – sas) società di capitali (spa – sapa – srl) società cooperativa (almeno 3 soci)

(10)

Soggetti

Categorie di soci: obbligatoria professionisti

facoltative tecnici (non professionisti) investitori

1. Professionisti

Delimitazione del concetto “professioni protette” = «professioni ordinistiche»: si intendono quelle per il cui esercizio è richiesta l’appartenenza ad un ordine professionale.

Esempi:

• professioni sanitarie (medico-chirurgo, veterinario, levatrice, infermiere professionale, fisioterapista, massoterapista, psicologo);

• professioni giuridico – economiche (avvocati (solo multiprofessionali – se no vedi Nuova Legge forense), commercialisti, consulenti del lavoro);

• geometri, architetti;

• maestri di sci

• altri

NB: non necessariamente il professionista deve conferire la propria opera o essa deve essere una “prestazione accessoria.

Dubbi sul conferimento di clientela (sì per giurisprudenza).

(11)

La Legge 183/2011 ha carattere generale, ma non esclusivo: cioè possono esistere, in ambito specifici, norme di settore aventi carattere speciale, che prevalgono sulla Legge 183/2011.

Possono essere normative sia preesistenti alla Legge 183 che successive:

• società tra ingegneri (se svolgono servizi complessi oltre l’attività tipica di progettazione) (D.Lgs. n. 163/2006)

• società tra avvocati (Legge n. 124/2017)

• società di revisione (D.Lgs. 39/2010)

• società tra odontoiatri (Legge n. 124/2017)

• società tra farmacisti (Legge n. 124/2017)

Quindi professionisti di questi ambiti, per l’esercizio della loro professione, possono ricorrere non alla Legge 183/2011, ma alla loro legge speciale.

(12)

Professioni non protette

Sono quelle di carattere intellettuale, ma per il cui esercizio non serve iscrizione in albi e che non sono organizzate in

“ordini”.

Legge n. 4 del 2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate):

“Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie, ecc..”

“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.”

“La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.”

Queste attività professionali possono anche assumere natura di impresa se svolte in forma societaria, nel qual caso si tratta di veri e propri servizi di impresa.

(13)

É allora possibile una società tra un professionista iscritto in albo e un professionista ex Legge 4/2013 per l’esercizio dell’attività professionale del primo?

Es.: un commercialista si vuole mettere in società con un contabile (esperto di contabilità, ma non iscritto come tale).

Le alternative sono:

- società di mezzi;

- lavoro dipendente;

- collaborazione come consulenza ed emissione di fattura

- S.T.P. dove il commercialista è il socio professionista e il professionista non protetto può essere solo socio per prestazioni tecniche o socio investitore.

(14)

S.T.P. unipersonale

È possibile costituire una STP unipersonale (ovviamente con un unico socio professionista) ?

Due tesi: NO - letterale (si parla di esercizio da parte dei soci)

- possibile abuso in quanto il professionista potrebbe limitare la propria responsabilità al solo conferimento (Istituto Ricerca Dottori

Commercialisti e parte della dottrina);

(potrebbe però poi diventarlo)

SI’ -mancano norme che esplicitamente impongono la pluripersonalità originaria - si ammettono le spa / srl

- l’argomento della limitazione di responsabilità vale per anche STP pluripersonale, ma in realtà è opinione diffusa che la responsabilità diretta del professionista permane verso il cliente, insieme a quella in solido della società (non degli altri soci non esecutori della prestazione, salvo mancata comunicazione del professionista incaricato)

(15)

Principio di prevalenza dei soci prof.

Art. 10, comma 4, lettera b) Legge 183/2011:

«In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa’ procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»

Vale per tutte le forme di S.T.P. (di persone / capitali / coop)

Come va declinato tale principio ? Interpretazione letterale (2 condizioni contemporanee (e) )

Interpretazione finalistica: ciò che conta è il peso dei soci prof.

(16)

Corollari del principio di prevalenza

a)

Il principio va declinato nel senso di una prevalenza del loro voto quando sono chiamati a pronunciarsi i soci in quanto tali in qualunque circostanza: nel senso cioè che ai soci prof devono spettare almeno i 2/3 dei voti, sia che ciò si ottenga per il loro numero sia per effetto delle quote di capitale possedute, sia per effetto di altre particolari clausole tali da garantire a loro, indipendentemente dal numero e dal capitale, i 2/3 dei voti esercitabili.

b)

Il voto è inteso per ogni decisione spettante al socio in quanto tale, quindi non a quelle di natura gestoria che spettano agli amministratori (può valere anche per quelle gestorie, laddove la legge o lo statuto prevedono in qualche modo un voto dei soci (es art. 2479 – art. 2361, comma 2, c.c.).

c)

La prevalenza non va intesa nel senso che il voto dei prof sia anche per forza determinante, e consenta di adottare la decisione, indipendentemente dalla volontà degli altri soci non prof: cioè è possibile inserire clausole che prevedono quorum rafforzati tali da rendere determinante anche il voto di un non professionista (cd. «principio di ammissibilità della volontà concorrente dei soci non prof.»).

Non confondere il peso con i quorum (attenzione nelle società di persone)

La prevalenza va quindi vista piuttosto dal lato dei non prof: essi non possono assumere il controllo della società (al massimo detengono 1/3 dei voti esercitabili). Non significa però, come già visto sopra, che il loro voto non conta nulla.

Esempio: SRL TP con 3 soci prof che detengono il 75% del capitale e 1 socio investitore che detiene il 25% del capitale.

È possibile prevedere quorum generali dell’80%, che di fatto, con questa compagine, rendono determinante anche il Socio investitore

(17)

d)

Il limite dei 2/3 non impone un collegamento necessario tra capitale detenuto e voto (cioè i prof. devono detenere almeno i 2/3 del capitale), ma impone che ai prof. sia garantito almeno i 2/3 dei voti

Esempio:

investitori hanno il 70% del capitale, ma solo il 33% dei voti esercitabili.

Come si può fare ??

spa: azioni senza voto / voto scaglionato

srl: diritti particolari di voto più che proporzionale ai soci prof.

Vedi Massima Triveneto Q.A. 19

In una s.t.p. appare legittimo che il numero di soci professionisti sia inferiore ai due terzi della compagine sociale ovvero che la partecipazione degli stessi al capitale sociale sia inferiore ai due terzi del medesimo, purché in ogni possibile decisione, considerando il metodo di approvazione concretamente adottato (per teste, per partecipazione agli utili, per partecipazione al capitale), ad essi spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili.

La disposizione sulla composizione qualitativa della compagine sociale contenuta nell’art. 10, comma 4, lett. b) della legge 12 novembre 2011, n. 183 appare, infatti, volta a garantire ai soci professionisti i due terzi dei voti esercitabili e non anche una maggioranza di mera partecipazione slegata dai diritti di voto.”

(18)

Permanenza obbligatoria del principio di prevalenza Deve sussistere sia in fase di costituzione che per tutta la durata della società.

Tuttavia, può capitare che per determinate cause venga meno. Esempio: in una SRL TP con un professionista e due investitori, muore il professionista.

Ciò è tollerato temporaneamente (max 6 mesi).

Decorsi i sei mesi, se non è stata ripristinata la prevalenza

Causa di scioglimento

STP di capitali STP di persone

art. 2484 c.c.: lo scioglimento ha effetto quando lo scioglimento opera ipso iure.

gli amministratori depositano nel R.I. l’attestazio- ne dell’avversarsi della causa di scioglimento

NB: durante questi mesi non ci sono limitazioni nell’assunzione di decisioni, né nell’esercizio dell’attività (secondo alcuni, però, la società deve evitare di assumere nuovi incarichi).

(19)

Esempi

1. Srl TP con 1 professionista e 1 socio investitore (e varianti + investitori) e capitale posseduto al 50% ciascuno.

Quindi no prevalenza numerica del prof.

no prevalenza di capitale del prof.

Qui è necessario che al prof. sia attribuito un diritto particolare ex art. 2468 c.c. che gli attribuisce i 2/3 dei voti esercitabili nelle assemblee e più in generale in qualunque decisione dei soci (cd diritto di voto più che proporzionale).

Clausola:

«Ai sensi dell’art. 2468 c.c., al socio professionista dott. Pinco Pallino è attribuito il diritto particolare di esprimere nelle assemblee e nelle decisioni dei soci i 2/3 (due terzi) dei voti esercitabili, indipendentemente dal capitale dal medesimo posseduto; correlativamente, agli altri soci spetteranno, in proporzione tra di loro al capitale da ciascuno di essi posseduto, non più di 1/3 dei voti esercitabili nelle assemblee e nelle decisioni dei soci.»

(20)

2. Sas TP con 3 professionisti (con il 75% del capitale) e 1 socio investitore (col 25% del capitale).

Quindi sì prevalenza numerica dei prof.

sì prevalenza di capitale dei prof.

Qui il principio di prevalenza è in apparenza rispettato in quanto i soci professionisti detengono almeno i 2/3 dei voti esprimibili.

Tuttavia, esiste una norma «pericolosa» (art. 2257, comma 3, c.c.) secondo cui la maggioranza dei soci, secondo la quota di utili, decide sull’opposizione ad un atto gestorio che un singolo amministratore intende compiere: in questo caso è necessario prevedere nei patti sociali che per questa ipotesi, ai soci professionisti spetta comunque un peso dei 2/3 (oppure ancorare il quorum non agli utili, ma al capitale).

Come noto, gli utili possono anche essere non proporzionali: quindi potrebbe ad esempio ammettersi che al socio investitore spetti il 40% degli utili (a fronte del 25% del capitale).

Pericolosa è anche la norma di cui all’art. 2287 c.c. in tema di esclusione, che si ritiene preveda una maggioranza per teste ( e non per quote di capitale/utili).

Utile può essere allora una clausola generale che stabilisce che ogni qualvolta i soci sono chiamati a decidere su qualsiasi argomento, loro pesano per il 75% (nell’esempio fatto) o almeno per i 2/3.

Clausola: «Resta inteso in ogni caso, salva eventuale futura modificazione dei patti sociali, che qualunque decisione e/o delibera deve essere assunta con riferimento alla quota di capitale posseduta dai soci – e non per teste o per utili – e che ai soci professionisti spetta un numero di voti pari al 75% del capitale.»

(21)

3. Sas TP con 1 professionista (con il 50% del capitale) e 1 socio investitore (col 50% del capitale).

Quindi no prevalenza numerica del prof.

no prevalenza di capitale del prof.

Qui è necessario inserire una clausola che in generale deroghi al principio di proporzionalità tra capitale e voto, e che preveda che al professionista spettano i 2/3 dei voti esprimibili, indipendentemente dal capitale posseduto o dalla quota di utili a lui spettante.

Clausola: «Resta inteso in ogni caso che in qualunque decisione e/o delibera dei soci al socio professionista spetta un numero di voti pari ai 2/3 dei voti esprimibili.»

(22)

4. Spa TP con 5 professionisti e 1 socio investitore: i professionisti hanno il 50% del capitale; l’investitore l’altro 50%.

Quindi si prevalenza numerica del prof.

no prevalenza di capitale del prof.

Qui è necessario che il voto dell’investitore sia parzialmente «sterilizzato» affinchè nelle delibere assembleari pesi non più di 1/3.

Come si fa?

Tramite ad esempio le categorie di azioni: senza voto (cioè l’investitore ha azioni di categoria «B» che non hanno voto in alcuna decisione)

Così facendo i prof. hanno il 100% dei voti esprimibili

(23)

In particolare nelle società di persone non va confuso il peso dei prof. con il quorum.

Infatti, nelle società di persone il quorum è riferito a criteri diversi:

- Utili (es. decisione su opposizione nell’amministrazione disgiuntiva / trasformazione/fusione/scissione) - Teste (es. esclusione del socio: maggioranza per teste)

Mentre per le modificazioni dei patti sociali (sia soggettive che oggettive) vige la regola dell’unanimità dei soci (che sia per utili o per teste non cambia).

E’ allora necessaria una clausola generale che stabilisca in generale che i professionisti hanno almeno i 2/3 dei voti esprimibili (qualunque sia il criterio di riferimento: capitale / utili / teste):

v. ancora Massima Triveneto Q.A. 19

In una s.t.p. appare legittimo che il numero di soci professionisti sia inferiore ai due terzi della compagine sociale ovvero che la partecipazione degli stessi al capitale sociale sia inferiore ai due terzi del medesimo, purché in ogni possibile decisione, considerando il metodo di approvazione concretamente adottato (per teste, per partecipazione agli utili, per partecipazione al capitale), ad essi spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili.

(24)

Socio investitore

Il D.M. n. 34/2013 (art. 6) prevede dei requisiti per il socio investitore:

«Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.»

(25)

Requisiti statutari

• denominazione/ragione sociale (norme del tipo + STP)

• clausole volte a garantire il principio di personalità della prestazione

• clausole di garanzia patrimoniale (polizza assicurativa)

• clausole di esclusione (nelle s.p.a. azioni riscattabili)

• oggetto sociale: principio di esclusività (no unicità; no prestazioni tecniche, salvo carattere strumentale; v. consulenza) (se multiprofessionale, ci deve essere almeno 1 socio prof. per ogni tipo di attività professionale prevista).

(26)

Clausole volte a garantire il principio di personalità della prestazione

Il D.M. 34/2013 prevede, per garantire la personalità della prestazione, due prescrizioni:

Obblighi di informazione al cliente Regole per l’esecuzione dell’incarico con ausiliari / sostituti

(27)

Obblighi di informazione

Quando vanno osservati ? al momento del primo contatto con il cliente In cosa consistono:

a) Diritto di scelta del professionista

b) Informazione della fungibilità dei professionisti (se non è esercitata la scelta)

c) eventuali conflitti d'interesse tra cliente e società, anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

d) elenco professionisti (titoli e qualifiche) + elenco investitori

La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

(28)

Regole per l’esecuzione dell’incarico con ausiliari / sostituti

Il professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti.

In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente per iscritto.

È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

cd. principio di responsabilità del professionista

(29)

Oggetto sociale

Principio di esclusività (art. 10, comma 4. Legge 183)

L’atto costitutivo deve prevedere… «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci»

No unicità (società multiprofessionali): in tal caso però almeno 1 socio professionista per tipologia

Attività di consulenza ? In generale la consulenza è attività libera, quindi non può essere compresa nell’oggetto di una STP.

Fa eccezione quanto prevede la nuova legge forense (Sono attivita' esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attivita' professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attivita' giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e' di competenza degli avvocati.)

Prestazioni tecniche ? Non è attività professionale, quindi non può essere compresa nell’oggetto di una STP.

Solo in via strumentale

(30)

Esempio di oggetto sociale:

Geometra

La società ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale di geometra da parte dei soci, e in particolare, a mero titolo esemplificativo, potrà svolgere, tra l'altro: studi e progettazione di immobili di qualsiasi natura, spazi di verde e parcheggi, i rilievi di terreni e fabbricati, i computi metrici e preventivi di spesa, la predisposizione di pratiche per il catasto fabbricati e il catasto terreni, le pratiche e gli incarichi inerenti la sicurezza nei cantieri, la direzione lavori, la contabilità lavori, la verifica della conformità edilizia e catastale, le pratiche presso i vigili del fuoco e le pratiche catastali inerenti le successioni.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere qualunque attività connessa, complementare o affine e compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, tra cui, a mero titolo esemplificativo, la consulenza per la progettazione di immobili, l'assistenza in merito ai profili catastali nell'ambito dell'acquisto e nella compravendita di immobili e la redazione di tabelle millesimali.

(31)

Esempio di oggetto sociale:

Commercialista

La società ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale di dottore commercialista ed esperto contabile, così come definita nella sua ampiezza dall'art. 1 D.Lgs. n. 139/2005.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell’oggetto sociale, la consulenza nei limiti delle competenze tipiche dei dottori commercialisti ed esperti contabili a privati, professionisti, imprese ed enti, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata per legge ad altri professionisti.

(32)

Amministrazione

Nessuna disposizione della Legge 183/2011 o del DM 34/2013 si occupa dell’amministrazione.

Quindi, ampia autonomia privata: anche un investitore o un tecnico può essere aministratore.

Ovviamente valgono quindi i principi generali del tipo societario prescelto:

- Società di persone: socio (dubbi su amministratore estraneo; no nella sas);

- Società di capitali: srl (anche non socio: nella srl: clausola statutaria).

OK amministratore persona giuridica.

(33)

Pubblicità e regime di responsabilità

3 tipi di pubblicità:

- R.I. Sezione ordinaria: effetti tipici

- R.I. Sezione speciale: funzione di pubblicità notizia ai fini dell’incompatibilità - Albo professionale per esercizio poteri dell’ordine

Responsabilità:

Società Socio (in base alla categoria): prof. : codice deontologico + patrimoniale in base al tipo sociale + incarico assunto ?

obbligazioni sociali + Investitore: solo quella patrimoniale in base al tipo sociale

regime disciplinare tecnico: solo quella patrimoniale in base al tipo sociale

(34)

Sulla responsabilità diretta del professionista incaricato

Il principio di scelta del professionista, e comunque l’obbligo di comunicazione al cliente del professionista incaricato, sembrerebbero far discendere in capo al professionista incaricato una responsabilità in solido con la società per l’inadempimento della prestazione professionale.

Quindi, l’inadempimento degli obblighi di diligenza da parte del professionista incaricato comporterebbero:

- Responsabilità della società;

- Responsabilità del professionista incaricato (se scelto / comunicato al cliente);

- Responsabilità degli altri professionisti (se no comunicazione al cliente).

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