• Non ci sono risultati.

20, commi 3 e 4, della legge n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "20, commi 3 e 4, della legge n"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 13 APR. 2010

AL PRESIDENTE COMMISSARIO

OGGETTO: Riliquidazione dal 1° luglio 2010 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, marittimi, per i medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

PREMESSA

L'articolo 11 del D. L.vo n. 38 del 23 febbraio 2000 ha stabilito che "con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente".

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che "....gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20....".

L'Istituto deve, pertanto, procedere per l'anno in corso alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate, con decorrenza 1° luglio 2010.

L’allegata “nota tecnica” della Consulenza Statistico Attuariale riporta, in modo analitico, tutti i dati della suddetta operazione.

Si illustrano di seguito i parametri fondamentali della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2010, tenendo conto che la variazione effettiva dei

(2)

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT, è pari allo 0,75 per cento, e che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

1. SETTORE INDUSTRIA

La retribuzione media giornaliera, fissata per il 2009 in euro 68,33 viene rivalutata dello 0,75 % risultando pari a euro 68,84.

I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita (ottenuti, ai sensi dell’art. 116 T.U., moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30%

per il massimale) sono i seguenti:

- limite minimo euro 14.456,40 (in precedenza euro 14.349,30);

- limite massimo euro 26.847,60 (in precedenza euro 26.648,70).

Entro i predetti limiti saranno, pertanto, riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2010.

Inoltre - per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2010 - alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale:

per il 2008 e precedenti 1,0075

per l'anno 2009 e I semestre 2010 1,0000 2. SETTORE AGRICOLTURA

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento al 1° luglio 2010, è di euro 21.818,23, che scaturisce dalla moltiplicazione della precedente retribuzione annua convenzionale per il coefficiente di variazione (euro 21.655,81 x 1,0075).

Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1°

gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della Legge 26 febbraio 1982 n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 14, lettera e), della Legge n. 243/1993 la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette ed a superstiti costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori di cui all’art. 205, comma primo, lettera b) del T.U.

(autonomi), è di euro 14.456,40, pari, cioè, al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro 21.818,23.

(3)

3. MARITTIMI

I nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:

a) per i comandanti e capi macchinisti euro 38.660,54 b) per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro 32.754,07 c) per gli altri ufficiali euro 29.800,84

4. MEDICI COLPITI DA MALATTIE E LESIONI CAUSATE DALL’AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2010, è di euro 55.168,26, che scaturisce dalla moltiplicazione della precedente retribuzione annua convenzionale per il coefficiente di variazione (euro 54.757,58 x 1,0075).

5. TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA AUTONOMI

Le retribuzioni convenzionali annue, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2010 sono le seguenti:

Eventi anno 2005 e precedenti 24.094,54 x 1,0075 = 24.275,25

Eventi anno 2006 23.916,42 x 1,0075 = 24.095,79

Eventi anno 2007 24.547,42 x 1,0075 = 24.731,53

Eventi anno 2008 24.338,48 x 1,0075 = 24.521,02

Eventi anno 2009 e 2010 24.332,24 x 1,0075 = 24.514,73

6. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E ASSEGNO “UNA TANTUM” IN CASO DI MORTE

Dal 1° luglio 2010 ai sensi degli artt. nn. 6, 7 e 8 della Legge 10 gennaio 1982 n. 251, sono rivalutati secondo il coefficiente del settore industriale (1,0075) anche l’ ”assegno per assistenza personale continuativa”, il cui importo mensile è elevato da euro 472,45 a euro 475,99 e l’assegno

“una tantum” in caso di morte, che passa da euro 1.893,04 a euro 1.907,24, per entrambi i settori industriale ed agricolo.

7. ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 27 dicembre 1975 n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli del T.U. nn. 124 (industria) e 235 (agricoltura) devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0075 unico per i due settori a mente dell'art. 14, lettera c) della Legge n. 243/1993, si ottengono i seguenti importi:

Settore industriale Settore agricolo

(4)

misure dall’1/7 misure dall’1/7

Inabilità preced. 2010 preced. 2010

dal 50 al 59% 265,14 267,12 332,09 334,58 dal 60 al 79% 371,98 374,76 463,40 466,87 dall’80 all’89% 690,61 695,78 795,54 801,50 dal 90 al 100% 1.063,96 1.071,93 1.127,67 1.136,12 100% + a.p.c. 1.537,05 1.548,57 1.600,13 1.612,13 ONERI

Sulla base di calcoli statistico-attuariali effettuati dalla Consulenza dell’Istituto, la rivalutazione di cui trattasi comporterà una spesa complessiva di euro 24.593.068, di cui per il settore industriale euro 14.239.000, per il settore agricolo euro 2.546.000, di euro 60.000 per i medici radiologi e di euro 1406 per i tecnici sanitari di radiologia autonomi , oltre a euro 5.868.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e a superstiti) del settore industriale, di euro 1.823.000 per incremento riserva relativo alla gestione dei medici radiologi e di euro 55.662 per incremento riserva relativa alla gestione dei tecnici sanitari di radiologia autonomi.

La spesa di euro 24.593.068 trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2010 essendo stato già considerato nello stanziamento iniziale del pertinente capitolo (370).

La delibera che il Presidente Commissario vorrà adottare sarà inoltrata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai fini della emanazione dei decreti previsti dalla legge.

f.to IL DIRETTORE CENTRALE

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Allegati:

- “nota tecnica” con relativi allegati;

- “schema di delibera”;

- “schemi di decreto”.

Riferimenti

Documenti correlati

291 del 15 dicembre 2007 il Decreto 12 dicembre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato fissato nella misura del 3% in ragione d'anno il saggio

Dall'11 gennaio al 29 febbraio 2008 è previsto un periodo transitorio 17 , durante il quale i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni sia con i moduli cartacei

o la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi

286, il quale prevede che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

40.000.000 ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore alla deduzione fiscale per esso

Oggetto: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all'impresa familiare. Nuova

38, il quale prevede che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle