• Non ci sono risultati.

CODICE DELLA CRISI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "CODICE DELLA CRISI"

Copied!
76
0
0

Testo completo

(1)

Webinar

CODICE DELLA CRISI

27 novembre 2020

(2)

Codice della crisi:

le norme già in vigore sull’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e le responsabilità per amministratori e organi di controllo.

2

Giuliano Soldi, Dottore Commercialista e Revisore Legale - BTL Banca del Territorio Lombardo - Gruppo Cassa Centrale Banca - Docente e Formatore Faculty CRIF Academy

Gianni Cozzi, Business Assistant Divisione

Commercialisti Zucchetti

(3)

Codice della crisi:

le norme già in vigore sull’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e le responsabilità per amministratori e organi di controllo.

3

Giuliano Soldi – Dottore Commercialista e Revisore Legale BTL Banca del territorio Lombardo Gruppo Cassa Centrale banca

Faculty CRIF Academy

(4)

I° Gli obiettivi del Codice della crisi e dell’insolvenza

e la necessità di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile

II° Adeguato assetto: Soggetti destinatari e responsabilità III° Assetto organizzativo

IV° Assetto amministrativo e contabile

La verifica dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale V° Adeguato assetto organizzativo e Covid-19

VI° Adeguato assetto e accesso al credito

4

(5)

Gli obiettivi del Codice della crisi e dell’insolvenza e la necessità di un adeguato assetto

organizzativo, amministrativo e contabile

5

(6)

* Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14.3.2014

Obiettivo:

Garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso ad un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale.*

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2014

su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza

(2014/135/UE)

(7)

L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

*DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=IT

DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione , e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e l’insolvenza).

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 giugno 2019

7

Allerta precoce e accesso alle informazioni 1. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori abbiano accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio. Ai fini di cui al primo comma, gli Stati membri possono avvalersi di tecnologie informatiche aggiornate per le notifiche e per le comunicazioni online.

2. Gli strumenti di allerta precoce possono includere quanto segue: a) meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento; b) servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private; c) incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e i rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure e alle misure di ristrutturazione e di esdebitazione. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sull'accesso agli strumenti di allerta precoce siano pubblicamente disponibili online, specialmente per le PMI, siano facilmente accessibili e di agevole consultazione. 5. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.

Da recepire

entro il 17 luglio

2021

(8)

I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero inoltre prevenire l'accumulo di crediti deteriorati. La disponibilità di quadri efficaci di ristrutturazione preventiva garantirebbe di poter intervenire prima che le società non siano più in grado di rimborsare i prestiti, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di un deterioramento di questi ultimi nei periodi di congiuntura sfavorevole nonché ad attenuare l'impatto negativo sul settore finanziario. Una percentuale significativa di imprese e di posti di lavoro potrebbe essere salvata se esistessero quadri di prevenzione in tutti gli Stati membri in cui sono ubicati i luoghi di stabilimento dell'impresa, le sue attività o i suoi creditori. Nei quadri di ristrutturazione i diritti di tutte le parti coinvolte, compresi i lavoratori, dovrebbero essere tutelati in modo equilibrato. Nel contempo, le imprese non sane che non hanno prospettive di sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più presto possibile. Se un debitore che versa in difficoltà finanziarie non è sano o non può tornare a esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare un'accelerazione e un accumulo delle perdite a danno dei creditori, dei lavoratori e di altri portatori di interessi, come anche dell'economia nel suo complesso.

*DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=IT

DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione , e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e l’insolvenza).

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 giugno 2019

8

La prevenzione dell’accumulo dei crediti deteriorati

(9)

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;

- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità: si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva di consentire:

-

il risanamento dell’impresa;

-

il più elevato soddisfacimento dei creditori.

* Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 9

10 Gennaio 2019 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (decreto legislativo – esame definitivo)

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/10687

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in

attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

(10)

«Un efficiente quadro normativo in materia di gestione delle crisi di impresa è essenziale per il buon funzionamento del sistema economico. Strumenti che assicurino la tempestiva liquidazione delle imprese non più produttive e un’efficace ristrutturazione di quelle che versano in situazioni di temporanea difficoltà sono cruciali per accrescere la produttività e favorire l’erogazione del credito»*.

«Nuove regole prudenziali in via di approvazione, infatti, imporranno alle banche svalutazioni minime sui crediti deteriorati (NPL) basate su una scansione temporale predefinita (cosiddetto calendar provisioning) indipendentemente dalla durata delle procedure di recupero, accrescendo gli incentivi a cedere sul mercato tali esposizioni. È quindi essenziale disporre di un quadro normativo che riduca i tempi di realizzazione e accresca i tassi di recupero degli NPL, contribuendo allo smaltimento della loro consistenza»*.

ed in particolare sul settore bancario

10

*Intervento della Banca d’Italia in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, “Schema di decreto legislativo recante Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

I possibili riflessi positivi del Codice della crisi e dell’insolvenza

sul sistema finanziario: il parere della Banca d’Italia

(11)

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell’8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 143 del 6 giugno 2020), recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.».

Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi

(12)

•Termine per l’adozione della direttiva (UE) 2019/1023 - 17 luglio 2021

•Disposizioni relative alla prevenzione delle difficoltà delle imprese:

Rafforzando il ruolo del revisore dei conti nel quadro della procedura di allerta, favorendo il ricorso alla procedura concordataria;

Francia

• 19 settembre 2020 presentata una proposta di legge per la ristrutturazione e l’insolvenza (dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2021

• L’iniziativa del legislatore tedesco, nello spirito della Direttiva, si tenta di mettere a disposizione un sistema giuridico che permette – all’interno di una

“procedura” definita e regolata da una legge speciale – di risanare e ristrutturare aziende in crisi ma non (ancora) insolventi.

Germania

•Entrata in vigore prevista per i primi mesi del 2021

•Attuando la Direttiva 1023/2019, i principi direttivi della riforma greca saranno:

l’intervento precoce nella prospettiva di prevenzione della crisi; la semplificazione, la trasparenza e la efficienza dei procedimenti; il riconoscimento al debitore una seconda possibilità dopo il fallimento; il ricorso limitato al Tribunale; l’ ampio utilizzo di piattaforme digitali e di strumenti informatici; l’individuazione di professionalità con competenze specifiche nella gestione delle crisi di impresa; l’individuazione di apposite agevolazioni per le persone fisiche in difficoltà.

Grecia

• La nuova legge olandese, dedicata alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, è stata approvata dal Senato olandese il 6 ottobre e entrerà in vigore in un futuro molto prossimo.

• La legge di conferma dei piani di ristrutturazione extragiudiziale (CERP o OMS in olandese) è un’importante pietra miliare a sostegno della continuità aziendale e del recupero delle imprese in crisi.

Olanda

Il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 in Europa

(13)

«…L’istituzione degli adeguati assetti impone il ricorso a competenze diverse e complementari tra loro. Vi sono aspetti di economia aziendale, relativi alla tesoreria, al controllo di gestione ed agli altri strumenti di misurazione, che vanno contemperati con la conoscenza delle regolamentazioni bancarie che disciplinano l’accesso al credito»*.

13

* P. Rinaldi, Chiave-multidisciplinarietà, Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi – Professionisti e crisi d’impresa, 23 ottobre 2019, p. 7

Il Codice della crisi e la professione

**Rapporto Cerved PMI 2019

In particolare sarà importante, da un lato, un’ampia diffusione di sistemi di tesoreria, che consentano di individuare tempestivamente situazioni di difficoltà e, dall’altro, una gestione efficace ed efficiente delle crisi da parte degli OCRI. Se il sistema affronterà la riforma in una logica di mera compliance, affidandosi esclusivamente agli indici di bilancio senza adeguare i modelli organizzativi, i costi supereranno di gran lunga i benefici: la riforma si ridurrà ad un aumento degli adempimenti contabili e organizzativi, con i costi a loro connessi, con benefici molto ridotti in termini di risanamento e gestione della crisi**.

Il successo della riforma dipenderà in modo cruciale da come sarà accolta e implementata dagli imprenditori e dai professionisti coinvolti**.

Cambiamento culturale

(14)

Adeguato assetto:

Soggetti destinatari e responsabilità

14

(15)

I doveri in capo all’imprenditore collettivo...

Art. 3 Codice della crisi e dell’insolvenza

L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

...e a quello individuale

(16)

Art. 40.

Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari 1. All’articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».

2. All’articolo 2380 -bis , primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.».

3. All’articolo 2409 -novies , primo comma, del codice civile, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.».

4. All’articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.».

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 147.

Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

L’esclusiva degli amministratori

(17)

17

rilevazione tempestiva della crisi

perdita della continuità aziendale

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il doveredi istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adeguato

finalizzato

«anche»

Salvaguardia della continuità aziendale

Prevenendo la dispersione del

valore aziendale Applicabile

a tutte le tipologie di

società

Art. 2086 c.c. da «Direzione e gerarchia nell'impresa» a…Gestione dell’impresa*:

l’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Adeguato assetto e «crisi»

«Insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

«Crisi»: lo stato di squilibrio economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Focus:

equilibrio finanziario prospettico

Indispensabile pertanto introdurre un’adeguata programmazione elaborando dati ed informazioni di carattere prospettico

(forward–looking information - cash flow oriented)

Il concetto di «crisi», temporalmente distinto e antecedente a quello di «insolvenza».

Cultura del salvataggio

*L’art. 375 Codice della Crisi ha modificato la rubrica dell'articolo 2086 del codice civile

senza indugio per il superamento della crisi

attivarsi

(18)

Organizzativo

Amministrativo

Contabile

Adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Adeguato assetto

Squilibri economico-

finanziari e patrimoniali

Crisi

(19)

Codice della Crisi e dell’insolvenza:

le responsabilità degli amministratori

Art.2476 c.c.

•Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Art. 2486 c.c.

•Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

(20)

I rischi legati alla mancata adozione di adeguati assetti

©2020 • Come concedere e monitorare proattivamente il credito ai tempi del Covid-19 • 07/07/2020 CRIF Academy

20

Focus sulla continuità

aziendale

La mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili apre la strada alla denuncia al tribunale per le gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori.

Occorre senza indugio adottare quel tipo di modello previsionale che offra la possibilità di leggere la capacità dell’impresa di stare sul mercato non soltanto misurando l’indice di liquidità corrente, bensì cercando di misurare i flussi finanziari attesi concretamente realizzabili.

La sentenza mette in luce come non sia sufficiente adottare espressioni di mero esercizio labiale bensì occorre, attraverso l’adozione dei modelli di cui al nuovo art. 2086 c.c., fare una panoramica sull’assetto futuro concretamente attuabile e raggiungibile e, quindi, sulla continuità dell’impresa.

G. Ripa, A. Lattanzi, Amministratori ad alto rischio - Denuncia per chi non adotta assetti organizzativi adeguati, ItaliaOggi, lunedì 14 settembre 2020

Amministratori ad alto rischio

Denuncia per chi non adotta

assetti organizzativi adeguati

(21)

Codice della Crisi e dell’insolvenza: l’istanza del debitore

Il debitore

(ex art. 12 comma 2)

al verificarsi dell’allerta (o anche prima)

può avanzare istanza per accedere al procedimento di composizione assistita

della crisi

Il debitore

21

(22)

Codice della Crisi e dell’insolvenza:

misure premiali per il debitore

Parametri per beneficiare delle misure premiali previste per il debitore (ex art. 24 e 25)

Debiti

Retribuzioni (debiti scaduti da

almeno 60 gg)

Oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle

retribuzioni

Fornitori

(debiti scaduti da almeno 120 gg)

Ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

Indicatori della crisi

Superamento nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi

Degli indici previsti dall’art.

13

Benefici previsti:

- riduzione di interessi e/o sanzioni sui debiti tributari;

- proroga dei termini per il deposito della domanda di concordato preventivo odell’accordo di ristrutturazione dei debiti;

- Non punibilità di determinati reati nel caso in cui il danno cagionato venga considerato di speciale tenuità.

(23)

Organi di controllo societario

L’art. 14, pone a carico degli organi di controllo societario, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, le seguenti attività destinate a rafforzare la dinamica endosocietaria.

Obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente:

I. se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato;

II. se sussiste l’equilibrio economico finanziario;

III. quale è il prevedibile andamento della gestione.

Rilevare e procedere a segnalare immediatamente, allo stesso organo amministrativo, l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

Successivamente alla segnalazione, l’organo di controllo societario, in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, è tenuto a informare senza indugio l’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.

.

Codice della Crisi e dell’insolvenza:

il ruolo degli organi di controllo societario

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI.

Art. 2407 c.c.

Responsabilità dei sindaci

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Allerta «indiretta» delle banche

Responsabilità solidale

!

23 Anomalie

rilevanti?

Vigilanza «attiva»

Organo di controllo:

pessimismo della ragione

Imprenditore:

ottimismo della volontà

(Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata.)

Segnalazione incrociata

(24)

Nel nuovo contesto i doveri organizzativi per la prevenzione e gestione del rischio di crisi e insolvenza assumono un ruolo centrale per garantire la corretta gestione dell’impresa, volta a bilanciare le esigenze aziendali immediate con l’impatto a lungo termine delle decisioni assunte. L’incertezza sulla durata degli effetti della pandemia rende, tuttavia, estremamente complesse le scelte gestorie.

Disposizione continua ad operare anche nell’attuale contesto di straordinaria emergenza determinato dalla diffusione del virus.

Sebbene la questione sia stata oggetto di dibattito anche parlamentare, nessuno dei provvedimenti normativi approvati ha disposto la sospensione temporanea dell’applicazione dell’articolo 2086 c.c.

Adeguati assetti ai tempi del Covid-19

Confermata «l’importanza dell’organizzazione e del costante

monitoraggio del rischio, quale strumento fondamentale per la

gestione efficiente delle situazioni di crisi, a prescindere dalle origini

della stessa»

(25)

Assetto organizzativo

25

(26)

I. Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

II. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

III. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

IV. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

V. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi , sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

VI. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 2381 c.c. Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

Capo V Società per Azioni

(27)

«In ogni caso almeno ogni sei mesi , sul generale andamento della gestione e sulla

sua prevedibile evoluzione»

Sistema informativo adeguato in grado di garantire l’elaborazione di flussi informativi da condividere all’interno

della struttura

Valutazione dei principali rischi

aziendali

Controllo di gestione e pianificazione Esigenza di

un’informativa periodica

Possibili indicazioni desumibili dall’art. 2381 c.c.

(28)

Art. 7 Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi

I soggetti diversi da quelli ricompresi nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e che si attengono a quanto disposto dal presente decreto legislativo, possono apporre su dette dichiarazioni la dicitura di conformità allo stesso.

*DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254 applicato alle dichiarazioni relative agli esercizi finanziari a partire dal 1 gennaio 2017

Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

ART. 3 Dichiarazione individuale di carattere non finanziario

La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i temi:

Sociali

Attinenti al personale

Lotta alla corruzione Rispetto

dei diritti umani Ambientali

...che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa, descrivendo almeno:

a) il modello aziendale di

gestione ed organizzazione

delle attività dell’impresa.

(29)

Valore delle aziende tende ad attribuire un “peso” sempre più rilevante ai c.d. intangible generati internamente, tra i quali la brand reputation ed il parco clienti, il know-how e la ricerca, ma anche altri aspetti, quali il business model e il modo di fornire informativa agli stakeholder, incidono in misura sempre più rilevante.

Integrazione dei rischi ESG

Sostenibilità del business

model

Strategia per la creazione

del valore aziendale nel

medio lungo termine

Creazione di valore e sostenibilità del modello di business

EGS: Environmental, Social, Governance

(30)

Assetto organizzativo, amministrativo

e contabile

Struttura organizzativa

Ponderazione monitoraggio e

dei rischi

Pianificazione e controllo di

gestione

Tecnologia Flusso

informativo Relazioni con

l’ambiente e stakeholdergli

Assetto organizzativo e cultura aziendale

(31)

I vantaggi della progettazione organizzativa e del cambiamento organizzativo

* G. Jones, Organizzazione Teoria, progettazione , cambiamento, Egea, 2012, p. 12/13.

Progettazi one orga ni zzati va e cambi amento organi zzati vo Affrontare le

contingenze

Accrescere l’efficienza

Aumenta la capacità di innovazione Contribuisce a creare

un vantaggio competitivo

La progettazione organizzativa e il cambiamento organizzativo hanno implicazioni rilevanti per la capacità di un’azienda di affrontare le contingenze, ottenere un vantaggio competitivo, gestire efficacemente l’eterogeneità, e accrescere la propria efficienza e la propria capacità di innovazione*.

(32)

I vantaggi della progettazione organizzativa e del cambiamento organizzativo

Non c’è un assetto ottimale o

«perfetto», che corrisponda

esattamente ai bisogni di

un’organizzazione. I manager devono valutare costantemente l’efficacia della struttura e della cultura della propria organizzazione, e modificarle e riprogettarle per migliorarle*.

* G. Jones, Organizzazione Teoria, progettazione , cambiamento, Egea, 2012, p. 12/13.

Riprogettazione continua

La fase di progettazione della struttura organizzativa un mix di collegamenti verticali e orizzontali: è compito degli amministratori trovare il giusto

bilanciamento per soddisfare le esigenze dell’organizzazione

(33)

Assetto amministrativo e contabile

La verifica dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale

33

(34)

L.imm.

(Liquidità

immediate) P.Corr.

(Passività Correnti)

In

(Immobilizzazioni Nette)

P.Cons.

(Passività Consolidate) L.diff.

(Liquidità differite)

Disponibilità

P.N.

(Patrimonio Netto)

Liquidità Esigibilità

MdS CCN

MdT

Margine di struttura:

MdS = PN - In

Capitale circolante netto:

CCN = AC (Li+Ld+D) - PC

Margine di tesoreria:

MdT = AC – D - PC

Stato Patrimoniale riclassificato

Analisi per indici: i margini per la verifica dell’equilibrio finanziario

C apit ale C irc olante

Capitale Fisso

D ebit i Capit al i per manenti

34

(35)

35

EBITDA

EBIT

Conto Economico riclassificato Metodo del Valore della Produzione

e Valore Aggiunto

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Earnings Before Interest

C.E. a "VALORE AGGIUNTO"

Ricavi netti di vendita

variaz. riman. prod. in corso di lav, semilav. e finiti costi patrimonializzati per lavori interni

contributi in conto esercizio Valore della produzione acquisti

variaz. riman. mat. prime, sussid., merce costi per servizi

godimento beni di terzi Valore aggiunto costi per il personale

Margine operativo lordo (EBITDA) ammortamenti imm. materiali

accantonamenti svalutazioni

Margine Operativo Netto ammortamenti imm. immateriali ricavi / oneri diversi

Utile ante gestione finanziaria (Risultato Operativo) EBIT Risultato gestione finanziaria

- proventi finanziari - oneri finanziari -utile/perdita su cambi Risultato gestione atipica Reddito della Gestione Corrente Risultato gestione straordinaria Reddito prima delle imposte Imposte sul reddito

Reddito Netto dell'esercizio

(36)

Lettura del Rendiconto Finanziario

Società B

Rendiconto finanziario: metodo indiretto 31/ 12/ 2013

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 60.000

Imposte sul reddito 20.000

Interessi passivi 50.000

(Interessi attivi) (3.000)

(Dividendi) 0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 127. 000 reddito operativo

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti al fondo tfr 30.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 70.000

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 227. 000 cash flow operativo

Variazioni del capitale circolante netto [decremento(incremento)] (282. 000) variaizone circ opererativo

Decremento/(incremento) delle rimanenze (100.000)

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (230.000)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 60.000

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (6.000)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (6.000)

Altre variazioni del capitale circolante netto 0

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (55. 000) net cash flow operativo

Altre rettifiche

Interessi incassati/ 3.000

(Interessi pagati) (48.000)

(Imposte sul reddito pagate) (20.000)

Dividendi incassati 0

(Utilizzo del fondo tfr) 0

4. Flusso finanziario per le altre rettifiche (65. 000)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (120. 000) flusso di cassa della gestione corrente

Utile d’esercizio

Capacità di reddito

CCNO assorbe liquidità

Fabbisogno gest.corr.

(37)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (10.000)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (10. 000)

(Free Cash Flow) (130.000)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (20.000)

Accensione finanziamenti 190.000

Rimborso finanziamenti Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (30.000)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 140. 000 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 10. 000

Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X+1 4.000

Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 14. 000

Fermo investimenti

Aumento indebitam.

Distrib. dividendi

Lettura del Rendiconto Finanziario

(38)

E’ necessario monitorare la sussistenza di flussi di cassa adeguati al servizio del debito, ma anche la presenza di margini economici positivi, introducendo un’adeguata programmazione con verifiche periodiche a consuntivo dei risultati conseguiti e analisi delle cause alla base di eventuali scostamenti.

Non solo cash flow:

Equilibrio finanziario e equilibrio economico

Redditività

Cash flow

Sviluppo sostenibile

(39)

*S. Di Pinto, responsabile commerciale ATS Servizi, Credito, una ricerca per ripartire e rilanciare l’economia, https://www.confesercenti.it/blog/credito-una-ricerca-per-ripartire-e-rilanciare-leconomia/

«Risulta importante per l’imprenditore monitorare costantemente lo stato di salute della propria azienda attraverso l’analisi dinamica di alcuni indici di bilancio che, se monitorarti costantemente, possono costituire dei veri e propri alert per l’imprenditore, che dovrà poi procedere con un’analisi più approfondita per individuarne le cause.

Ad esempio per le imprese possono essere utili i sistemi di allerta attraverso analisi gli indicatori della crisi che devono essere monitorati costantemente.

1. Patrimonio netto negativo 2. DSCR previsionale a 6 mesi 3. oneri finanziari su ricavi

4. patrimonio netto su mezzi di terzi 5. attivo a breve su passivo a breve 6. cashflow su attivo

7. debiti previdenziali e tributari su attivo»

Credito, una ricerca per ripartire e rilanciare l’economia

Il monitoraggio

(40)

Il budget di cassa quale strumento per gestire la tesoreria e migliorare la comunicazione finanziaria

«Prodotto»

competitivo

«Pilota»

esperto

Gestione dei consumi non ottimale

Vuoi raggiungere il prossimo traguardo in «sella»?

Ottimizza i «consumi» con il budget di cassa Problemi di liquidità?

Il budget di cassa, correttamente redatto e utilizzato nella gestione, è quindi uno strumento di indubbia utilità per prevenire o risolvere squilibri finanziari e un potente mezzo di comunicazione finanziaria per migliorare fiducia e reputazione nei confronti degli istituti di credito e degli altri stakeholder*.

*Il budget di cassa all’epoca del Covid-19 e non solo Professionista Digitale link:

https://www.professionista-digitale.it/consulenza/budget-di-cassa-all-epoca-del-covid19/

(41)

In condizioni di emergenza, le imprese dovrebbero rivedere attentamente la previsione dei flussi di cassa in quanto la pianificazione della liquidità è fondamentale per garantire il proseguimento dell’operatività in condizioni di sostanziale equilibrio*.

*S. Di Pinto, responsabile commerciale ATS Servizi, Credito, una ricerca per ripartire e rilanciare l’economia, https://www.confesercenti.it/blog/credito-una-ricerca-per-ripartire-e-rilanciare-leconomia/

Più specificatamente nel rapporto banca-impresa è opportuno avviare anche politiche ed azioni di sostegno e sensibilizzazione che mirano a sensibilizzare e supportare concretamente l’imprenditore italiano, anche ad una valutazione prospettica, analizzando costi, ricavi e flussi di cassa futuri, creando un business plan ponderato a diverse situazioni di mercato; conoscere il trend futuro dell’azienda rappresenta per l’imprenditore e la banca che lo affianca, un’azione fondamentale per prevenire crisi aziendali e crediti anomali. Per quanto concerne il rapporto con banca-impresa occorre a mio avviso in questo momento particolare avere un atteggiamento ancor più dinamico e proattivo utilizzando tutti gli strumenti a disposizione*.

Credito, una ricerca per ripartire e rilanciare l’economia

Gestione della tesoreria...

...e rapporto banca-impresa

(42)

L’UGDCEC di Firenze in un elaborato dal titolo “Il Covid-19 e le nuove sfide gestionali” descriveva la situazione di emergenza in cui si sono trovate le imprese e le azioni immediate da porre in atto nel modo seguente: “in questo periodo le imprese si trovano a dover gestire una tensione finanziaria senza precedenti, mai come adesso diventa indispensabile l’utilizzo del budget di cassa, in primo luogo per verificare l’effettiva liquidità disponibile e il necessario fabbisogno finanziario e poi (solo in secondo luogo) per capire quale strumento finanziario è più idoneo a riequilibrare il sistema aziendale”*.

*G. Ceccherini, A. Schipani, R. Fiorenza, M. Bartolozzi, Il Covid-19 e le nuove sfide gestionali, UGDCEC di Firenze, 12 maggio 2020

Il budget di cassa nell’emergenza

(43)

Il budget di cassa non solo per il calcolo del DSCR

*CNDCEC Crisi d’Impresa Gli Indici dell’Allertahttp://press-magazine.it/crisi-dimpresa-gli-indici-di-allerta-dei-commercialisti/

In generale la presentazione di un adeguato prospetto di tesoreria che dimostra la sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi può costituire prova dell’assenza di uno stato di crisi rilevante ai fini dell’allerta.*

Le norme già entrate in vigore, sugli adeguati assetti organizzativi, mutano sostanzialmente già oggi il contesto in cui operano le aziende. La vigenza immediata di una disposizione di legge che prevede l'obbligatorietà per l'impresa di dotarsi di strumenti di previsione della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale va declinata in aspetti concreti, il primo dei quali, ad esempio, è la necessità di implementare una idonea procedura per la tesoreria aziendale. Se questo è già richiesto dalla normativa attuale, allora cambia decisamente il quadro dei rapporti tra l’impresa ed i suoi stakeholders.

Il nesso eziologico tra mancata adozione degli assetti e responsabilità per danno è da ricondursi spesso all'assenza di un sistema previsionale di tesoreria che consenta agli amministratori, a fronte di indicazioni prospettiche di carenza di flussi finanziari, di attivarsi tempestivamente con rimedi atti ad affrontare e risolvere la crisi di impresa. Ciò può avvenire non solo in situazioni di perdita del capitale (con la necessità di ricostituirlo o di andare in liquidazione), ma in circostanze che ne sono prodromiche, quando ad esempio assumono dimensioni rilevanti gli omessi versamenti fiscali e contributivi, gli scaduti fornitori o bancari. Si tratta di circostanze, queste, tutte monitorabili in chiave preventiva tramite la tesoreria. La mancanza di un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa (e dunque l'assenza di adeguati assetti organizzativi) sarà da oggi un elemento da valutare tra le cause della crisi anche in sede di azioni di responsabilità per gli amministratori e gli organi di controllo.**

**Guida al codice della crisi d’impresa, Camera di Commercio di Bari -https://www.ba.camcom.it/info/nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-una-guida-pratica-della-camera-di-commercio-di-bari

(44)

Codice della Crisi e dell’insolvenza:

la verifica da parte dell’organo di controllo

dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA) N. 570 CONTINUITÀ AZIENDALE

Indicatori finanziari

• situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di

rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

• indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;

• bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;

• principali indici economico-finanziari negativi;

• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;

• difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;

• incapacità di pagare i debiti alla scadenza;

• incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

• cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;

• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Altri indicatori

• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;

• procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa

probabilmente non è in grado di far fronte;

• modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;

• eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza

assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza

assicurativa con massimali insufficienti.

Indicatori gestionali

• intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;

• perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;

• perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di

distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

• difficoltà con il personale;

• scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;

• comparsa di concorrenti di grande successo.

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_04_7_2017_loc_v3_CL.pdf

(45)

Codice della Crisi e dell’insolvenza:

la verifica da parte dell’organo di controllo

dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile

ISA 570: CONSIDERAZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_04_7_2017_loc_v3_CL.pdf

«Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese di dimensioni minori vi è il rischio che le banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l’impresa, così come la possibile perdita di un importante fornitore o cliente, di una figura chiave nell’ambito del personale dipendente, ovvero del diritto a svolgere la propria attività garantito da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto.»

«...il revisore è tenuto a valutare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Per le imprese di dimensioni minori può risultare appropriato discutere con la direzione sui finanziamenti dell’impresa a medio e lungo termine, sempre che le assunzioni della direzione siano supportate da elementi documentali sufficienti e non siano incoerenti con la comprensione dell’impresa da parte del revisore.»

«Un sostegno permanente da parte dei proprietari-amministratori è spesso importante ai fini della capacità

dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento per le imprese di dimensioni minori. Qualora

un’impresa di dimensioni minori sia finanziata in ampia misura da un prestito del proprietario-amministratore, può

risultare importante che tali risorse non vengano meno. Per esempio la continuità di un’impresa di dimensioni

minori che versi in difficoltà finanziarie può dipendere dall’eventualità che un prestito del proprietario

amministratore sia subordinato rispetto a quelli ricevuti da una banca o da altri creditori, ovvero che egli

ottenga un prestito a favore dell’impresa fornendo i propri beni personali a garanzia. In tali circostanze il

revisore può acquisire appropriati elementi probativi documentali sulla subordinazione del prestito del

proprietario-amministratore o sulla garanzia. Quando un’impresa dipende dal sostegno aggiuntivo del

proprietario-amministratore, il revisore può valutare la capacità dello stesso di ottemperare agli obblighi previsti

dall’accordo di sostegno. Inoltre, il revisore può richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni

connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprietario

amministratore.»

(46)

Digitalizzazione dei processi aziendali

*P. Susani, Digital Business – Fast or Last, Engage, ottobre 2019, p. 55.

Una PMI digitale fornisce all’imprenditore elementi precisi, numerici, su cui può pretendere delle decisioni razionali.

Riduce gli sprechi di tempo e di risorse...consente la condivisione d’informazioni in modo rapido

in definitiva, dunque, la digitalizzazione dei processi permette di risparmiare sulle tempistiche sui costi, garantendo un più alto livello di performance in ogni area: amministrazione, produzione, gestione del magazzino, logistica, commerciale e così via.*

PMI e trasformazione digitale

In linea con il

Next Generation UE

andranno previsti incentivi per la digitalizzazione delle

imprese

(47)

Il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle PMI

Modulo

economico – finanziario

Modulo andamentale

accordato e utilizzato del soggetto beneficiario finale, con riferimento agli ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell'esposizione per cassa.

Dati Centrale Rischi * (ove presenti)

dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale.

Dati forniti da uno o più Credit Bureau

(Crif)

Il modello prevede un aggiustamento della valutazione «integrata» in presenza di alcuni eventi pregiudizievoli rilevanti aperti alla data di riferimento.

Gli eventi che incidono sulla valutazione complessiva sono riconducibili alle seguenti famiglie:

Ipoteca giudiziale/

pignoramento

Ipoteca legale

Domanda giudiziale

La valutazione viene corretta di due classi peggiorative, qualora si verifichino le seguenti casistiche:

I. Per le società di capitali: presenza di uno o più eventi pregiudizievoli a carico della società;

II. Per le società di persone: presenza di uno o più eventi pregiudizievoli a carico dei soci con cariche rilevanti.

In caso di concomitanza di entrambe le situazionil’impresa potrà subire un declassamento massimo di quattro classi.

Blocco informativo

La verifica dell’ammissibilità di un’impresa alla garanzia pubblica avviene sulla base di un nuovo modello di rating, composto dalle seguenti tre aree informative:

http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/Circolare_FdG_3-2018_specifiche_tecniche.pdf

47

(48)

…ma la valutazione del fondo può fungere anche da strumento utile all’azienda per un’autodiagnosi del proprio merito di credito?

Il rating può rivelarsi utile per agevolare il cambiamento,

contribuendo a generare un fabbisogno crescente di «cultura finanziaria»

all’interno delle imprese.

Lo strumento crea infatti la

consapevolezza della necessità di gestire la relazione con i

finanziatori, analizzando

preventivamente il proprio merito di credito.

Lo strumento pare tuttavia un punto di partenza. Una vera autodiagnosi richiede analisi più approfondite e l’elaborazione di

scenari e valutazioni di carattere prospettico (forward-looking) e cash-flow oriented (con l’ausilio del rendiconto finanziario)

Il ruolo della garanzia pubblica nell’accesso al credito…

«Per le imprese di minori dimensioni le forme di finanziamento diverse dal credito bancario non sono sempre un’alternativa praticabile, poiché i costi di accesso possono essere troppo elevati. Rilevanti barriere all’entrata sono i costi per ottenere un rating, quelli per la diffusione di informazioni standardizzate presso gli investitori, la scarsità di collaterale e i costi di acquisizione delle necessarie competenze legali, fiscali e finanziarie. Per queste imprese la principale forma di risorsa finanziaria esterna resta dunque il credito bancario. Per quelle attualmente ai margini del mercato del credito sono cruciali strumenti pubblici, quali, ad esempio, le garanzie rilasciate dall’apposito fondo per le piccole e medie imprese».*

*I. Visco, La finanza d’impresa in Italia: recente evoluzione e prospettive, Milano, 13 febbraio 2019

(49)

Adeguato assetto organizzativo e Covid-19

49

(50)

I meccanici del Team Peugeot-Total, che nel frattempo avevano già preparato i sottoinsiemi di emergenza per riparare i

componenti danneggiati, sono riusciti a riparare la vettura in sole 3 ore, giusto in

tempo per permettere all’equipaggio di riprendere regolarmente il via.

50

https://www.motori360.it/73240/dakar-ricostruita-nella-notte-la-peugeot-3008dkr-maxi-desprescastrera-sara-regolarmente-alla-partenza-della-quinta-tappa/

Dakar:

ricostruita nella notte, la Peugeot 3008DKR Maxi Despres/Castrera sarà regolarmente alla partenza della quinta tappa

Il ruolo dei meccanici fondamentale

per vincere ogni genere di competizione

(51)

Verificare la validità del modello di

business Valutare i

rischi qualitativi e

quantitativi

Elaborare/

rielaborare il budget

Monitorare la tesoreria

Revisionare i processi e le attività

Analizzare gli impatti sul

circolante

Pianificare/

ripianificare la fiscalità

Implementare/modificare

l’assetto organizzativo

Analisi impatti e verifica della strategia

Impostare/

rivedere la strategia con l’analisi SWOT Introdurre/

rivedere il sistema di reporting

Verifica adeguato

assetto

(52)

Monitorare le novità per l’accesso al Fondo di Garanzia

Rinegoziare i contratti con i

fornitori

Usufruire dei possibili ammortizzatori

sociali Analizzare i

rapporti con i clienti: termini di

fornitura e di pagamento

Monitorate misure, incentivi,

agevolazioni di carattere fiscale Richiedere la

propria Centrale dei

Rischi

Richiedere moratorie e liquidità alla

banca Verificare

consistenza e obsolescenza

dei beni in magazzino

Interventi operativi

Monitoraggio altri costi

Verificare l’accesso alla

finanza agevolata Valutare

l’opportunità di accedere

al fintech

(53)

Ip ote si di rip art enza Scenario Base Base +

buon esito di alcuni interventi operativi

Base +

buon esito di tutti gli interventi operativi

Predisposizione dell’informativa necessaria per

accedere agli incentivi/

agevolazioni

Ridefinire nel continuo gli obiettivi

elaborando scenari Aggiornare

costantemente la fattibilità dei

possibili interventi

operativi

Un piano per la gestione della crisi

(54)

Alla griglia di partenza per riprendere il via!

«Gestendo» al meglio la propria azienda

(55)

*CNDCEC e Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 c.d. “Cura Italia” e nel Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 c.d. “Liquidità”, 14 aprile 2020

Il ruolo della pianificazione

55

Emergenza Aumento

indebitamento

È importante sottolineare, ad ogni modo, come gli interventi descritti siano in massima parte basati su iniezioni di risorse finanziarie veicolate da istituti di credito e garantite dallo Stato e, di conseguenza, possano comportare un incremento dell’indebitamento delle imprese che potrà essere particolarmente rilevante.

Di conseguenza, al fine di cogliere al meglio la portata delle norme in questione, sarà necessaria un’attenta pianificazione delle dinamiche finanziarie aziendali, dotandosi di adeguati strumenti e competenze.

Solo in questo modo si riuscirà a garantire il fabbisogno finanziario necessario a sostenere la gestione operativa, nonché l’effettiva capacità di rimborso prospettica, e si potranno evitare situazioni di tensione finanziaria tali da non riuscire a tener fede agli impegni di rimborso nei termini previsti.

Pianificazione Evita tensioni finanziarie

È bene ricordare, infatti, che gli effetti di decisioni non supportate da un’adeguata pianificazione finanziaria potrebbero tradursi in un deterioramento dei ratios patrimoniali con conseguenze negative in termini di rating e pregiudizio nel futuro accesso al credito.

No pianificazione Difficoltà accesso

al credito Problemi

di going concern

Riferimenti

Documenti correlati

Salvo altrimenti indicato nei documenti legali d’offerta (Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) specifico per la classe di azioni e il fondo,

Salvo altrimenti indicato nei documenti legali d’offerta (Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) specifico per la classe di azioni e il fondo,

 è stata riordinata la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili

Ma, «se il sequestro e la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio perso- nale dei

Una volta scritta la formula (Figura 4), per copiarla in tutte le altre celle costituenti la matrice è sufficiente selezionare la cella contenente la formula, premere Ctrl+C

SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA ASINCRONA: il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita;

Il servizio offerto dall’Intermediario consente ad un soggetto pagatore (il “Cliente”) di effettuare, tramite il sito PagaComodo, il pagamento di bollettini di conto

c.p.c., di almeno cinque delle fotografie alla stessa allegate (due raffiguranti l’esterno del bene e tre raffiguranti l’interno - senza che la pubblicazione di