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Il passaggio dagli SDS agliISA: Modalità costruttive erisvolti accertativiAndrea BongiIL TUO ISA Vera complianceo accertamento preventivo?9 settembre 2019

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(1)

Il passaggio dagli SDS agli ISA:

Modalità costruttive e risvolti accertativi

IL TUO ISA

Vera compliance o accertamento preventivo?

(2)

2

Il confronto normativo

Art.10, c.1, Legge 146/1998:

Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-

sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta

inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi.

Art. 9bis, c.14, DL 50/2017:

L'Agenzia delle entrate e il Corpo

della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante

dall'applicazione degli indici nonchè delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all‘articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (anagrafe rapporti finanziari).

(3)

Accertamenti da studi di settore

2008:72.956

2009:56.437 2014: 12.277

2017:2.529

(4)

4

Il «crollo» degli SDS – ultimi dati

(5)

Motivi della crisi strutturale degli SDS - Giurisprudenza di merito (oscillante);

- Commissione Rey (2007/2008);

- Circolare n.5/e del 2008;

- Ufficio studi massimario Cassazione (luglio 2009) che «smonta» gli accertamenti

standardizzati;

- Sezioni unite Cassazione: Sentenze n. 26635, n.

26636, n. 26637 e n. 26638 del 18/12/2009;

(6)

6

Altri elementi che hanno spinto verso gli ISA

- Difficoltà probatorie per gli uffici;

- Sentenza Corte Giustizia Europea C- 648/16 che ha dato l’ok agli SDS ma ha

posto due condizioni: va rispettato il principio di neutralità fiscale e la proporzionalità del

diritto di difesa del contribuente;

(7)

Accertamenti da SDS: il punto di svolta

Fino al 2009:

Scostamento da SDS = presunzione

di evasione

Dopo il 2009:

Scostamento da SDS = mero indizio

di evasione

(8)

8

Il “diktat” delle sezioni unite

1. Gli scostamenti dagli studi sono presunzioni semplicissime;

2. Obbligatorio il contraddittorio preventivo;

3. Motivazione accertamento deve tenere conto

delle risultanze del contraddittorio;

(9)

Come cambiano gli sds dopo le SU

• Il momento centrale era la dichiarazione dei

redditi

Prima delle SS.UU.

• Il momento centrale dell’accertamento

diventa il contraddittorio preventivo

Dopo le

SS.UU.

(10)

10

Con i nuovi ISA si torna all’antico….

Per gli SDS

momento centrale

= contraddittorio

Per gli ISA

momento centrale (e unico) = la

dichiarazione

(11)

La diversa ottica di partenza dei due strumenti

SDS:

Strumento di

accertamento (almeno fino al 2009)

ISA:

Nascono come strumento di

compliance dichiarativa

(12)

12

La «sostanziale» equiparazione fra gli SDS (post 2009) e gli ISA

I risultati degli SDS (non solo coerenza ma anche

congruità e normalità) sono stati usati per la selezione delle posizioni

I risultati degli indicatori sintetici saranno

utilizzabili «solo» in chiave selettiva

(13)

Cosa svela il «passaggio di testimone» fra SDS e ISA

Indici di

coerenza evoluti degli SDS

Sostanzialmente coincidenti con

Gli indici elementari di affidabilità e di

anomalia degli ISA

(14)

14

Il diverso peso dell’adeguamento ricavi/compensi

SDS:

Effetto adeguamento a valle (il contribuente resta

non congruo anche se si adegua)

ISA:

Effetto adeguamento a monte (il contribuente

diventa virtuoso per effetto dell’adeguamento)

(15)

SDS vs ISA elementi distintivi

SDS:

Adeguamento con sanzioni (soglia)

ISA:

Adeguamento sempre senza

sanzioni

(16)

16

SDS vs ISA la valenza delle stime

SDS:

Stima su dati 1 anno

ISA:

Stima su dati

panel 8 anni

(17)

La estrema pericolosità delle stime ISA

I punteggi ISA hanno solo valore

segnaletico

Si affiancano ed alimentano i dati

dell’anagrafe dei rapporti finanziari

Non ci sarà mai un accertamento basato

sugli ISA

Non si potranno contestare davanti al

giudice le anomalie di calcolo degli ISA

Da ciò deriva l’inutilità di renderli facoltativi per il 2018

(18)

18

Quale accertamento per i bassi punteggi?

• Basato sulle risultanze delle indagini finanziarie;

Accertamento fisiologico

individuato dal legislatore:

• A discrezione Ade e GdF;

• Es. induttivo basato su percentuali di ricarico;

• Induttivo in caso di omessa presentazione modello ISA;

Altre possibili forme di

accertamento

(19)

L’ADE conferma la pericolosità degli ISA

valutazione della “storia” del contribuente: gli ISA sono

elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta;

analisi complessiva: gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a valutare l’attendibilità dei comportamenti riguardanti la gestione aziendale o professionale e le pratiche contabili, anche con riferimento a diverse basi imponibili;

discontinuità con il passato: gli ISA, rispetto ad altri strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi utilizzati in

precedenza, forniscono un giudizio più coerente con la complessità

della “vita fiscale” dei contribuenti e individuano, su una scala di valori,

(20)

20

Le puntualizzazioni ADE sulle analisi di rischio

L’individuazione dei livelli minimi di affidabilità fiscale è stata effettuata sulla base delle stime relative

all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2018

effettuate utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.

Tali stime evidenziano che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili

significativamente bassi si attesta sotto la soglia del

punteggio di affidabilità fiscale pari a 6; oltre tale soglia, la media dei redditi dei soggetti esaminati assume valori

significativamente più elevati.

(21)

Resta comunque anche la valutazione complessiva

Punteggio da 1 a 10 primo

selezione step

Analisi

punteggi sui singoli

indicatori

Punteggio superiore a 6

(tranquillità

assoluta?)

(22)

22

ISA: accertamento e sanzioni

(23)

Bassi punteggi e rischio selezione – posizione ADE evento 24/7/2019

In caso di punteggio ISA particolarmente basso, logicamente inferiore a 6, quali saranno le conseguenze per il contribuente? Si innescherà

automaticamente una procedura di verifica? Oppure il punteggio per innescare una verifica deve essere corroborato da altri elementi?

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

L’art. 9-bis del DL n. 50 del 2017 prevede al comma 14 che “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

In merito alla casistica prospettata al quesito 1., si evidenzia che il

Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) prevede che “ai fini della

definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di

(24)

24

Punteggi ISA e criteri di selezione evento CDL 5 settembre 2019

Grazie ai

valori ISA Si migliora Efficacia ed

efficienza

dei controlli

(25)

Tre categorie di contribuenti in base ai punteggi ISA – CDL 5/9/2019

• Azione: convincerli a

restare virtuosi (premiale?)

Virtuosi

• Azione: convincerli a diventare virtuosi

Potenzialmente virtuosi

• Azione: selezione e controllo

Impermeabili

alla compliance

(26)

26

Bassi punteggi e rischio selezione – posizione ADE evento 24/7/2019

Come vengono considerati i contribuenti che

presentano un punteggio compresa fra 6 e 7,99?

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

Nella casistica prospettata (punteggio tra 6 e 7,99), il contribuente non dovrebbe essere

sottoposto a controllo sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità

fiscale operata dall’ISA .

(27)

Sanzioni in caso omessa o infedele presentazione modelli ISA

Art.9bis, comma 16:

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e

dell'applicazione degli indici, o di

comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471.

(28)

28

Invito alla trasmissione o correzione

Art.9bis, comma 16:

L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori

commessi.

Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

(29)

Invito al contribuente – circolare 17/e

Al riguardo si evidenzia che il più volte citato

provvedimento del 10 maggio 2019, modificando il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di

trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, ha

previsto l’indicazione, nel testo delle comunicazioni di

avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito

“invito” al contribuente a trasmettere, qualora lo

stesso non l’abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA,

analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore.

(30)

30

Omessa comunicazione: accertamento induttivo

Art.9bis, comma 16:

L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento

dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(31)

contraddittorio:

«note aggiuntive»

contraddittorio:

Invito ad adempiere

contraddittorio:

Accertamento induttivo

(32)

32

L’importanza del quadro «note aggiuntive»

Come per gli SDS

(ade 20/6/19)

Contenuto obbligatorio (aliquota iva)

Contenuto

facoltativo

(33)

SDS vs ISA il controllo dei dati

SDS:

Controllo dati ex post (comunicazione

anomalia)

ISA:

Anticipazione del controllo

(indici anomalia)

(34)

34

Le criticità degli ISA rivitalizzano i Garanti dei contribuenti

Sollecitazioni da parte

associazioni, ordini, singoli

iscritti etc.

Interventi ex

art.13 Statuto Repliche al MEf

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