PUNTEGGI ISA, REGIME PREMIALE E VALUTAZIONI PER IL POSSIBILE
ADEGUAMENTO
FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI
Il tuo ISA
Vera compliance o accertamento preventivo?
9 settembre 2019
Pagando i tuoi voti migliorano
Il punteggio ottenuto dalla mera elaborazione iniziale degli ISA
«non» è definitivo.
Com’è noto a seguito della relativa applicazione viene fornito un
«giudizio complessivo» di affidabilità del contribuente, mediante dall’attribuzione di un voto in una scala di valori tra «1» e «10» che tiene conto degli «indicatori elementari di affidabilità» e degli
«indicatori elementari di anomalia».
Pagando i tuoi voti migliorano
Il contribuente, quindi, sulla base della propria singola posizione e tenuto conto del punteggio ottenuto potrà nutrire l’interesse per migliorare il giudizio ottenuto:
- correggendo le eventuali anomalie individuate da specifici indicatori elementari
- dichiarando ulteriori componenti positivi (quindi pagando maggiori imposte)
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.7
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BENEFICI PREMIALI
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BENEFICI PREMIALI
I benefici previsti a favore dei soggetti che conseguono determinati risultati (voti minimi), con particolare riferimento al 2018, sono i seguenti:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per importo non superiore a 50 mila euro annui per IVA e per un importo non superiore a 20 mila euro annui per II.DD. E IRAP
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero della prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50 mila euro annui
- esclusione dalla disciplina delle società di comodo (mancato superamento del test e perdita sistemica)
- esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici
- anticipazione di almeno 1 anno dei termini di decadenza per le attività di accertamento
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.8
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BENEFICI PREMIALI
I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all’esclusione dalle società di comodo e all’esclusione e/o limitazione da alcune forme di accertamento, non operano in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati indicati dal d.lgs. 74/2000
Comma 13, articolo 9-bis, D.L. 50/2017
Esclusione dai benefici
Benefici premiali e cause di esclusione
Il contribuente che «non» è tenuto a presentare il modello, per effetto di cause di esclusione e, quindi, non applica gli ISA, non concretizza i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali.
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019
Benefici premiali e cause di esclusione
Il contribuente che, invece, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, consegua sia «redditi d’impresa» sia
«redditi di lavoro autonomo», può accedere ai benefici premiali a condizione che:
- applichi, per entrambe le categorie reddituali i relativi ISA, laddove previsti
- il punteggio attribuito dall’applicazione di ogni ISA risulti pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.8
Benefici premiali e cause di esclusione
Il contribuente che consegue sia «redditi d’impresa» sia «redditi di lavoro autonomo» quindi:
- se per una delle due attività non risulta approvato uno specifico ISA, può accedere ai benefici premiali purché, per l’attività soggetta a ISA, emerga un punteggio pari o superiore a
«8»
- se per una delle due attività dichiara una causa di esclusione, non può accedere ai benefici premiali in quanto non risultano applicati, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 pag. 61
Isa e cause di esclusione: casi particolari
Prosecuzione attività Non è presente alcuna disposizione analoga a quella disposta per gli studi di settore ma si ritengono esclusi i contribuenti che iniziano e cessano una attività nel corso di un periodo d’imposta
Società cooperative Escluse soltanto quelle che operano esclusivamente a favore di imprese socie o associate o quelle costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente in favore di questi ultimi
Grandi contribuenti Esclusi i contribuenti che hanno realizzato compensi/ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
Regimi forfetari Esclusi i contribuenti che determinato il reddito con regimi forfetari (minimi, forfetari e altri), nonché i contribuenti, anche in forma societaria, che esercitano attività agricole tassate su base fondiaria
Multiattività Esclusi i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dagli Isa, superi il 30% dell’ammontare dei ricavi dichiarati
Trasporto Escluse le cooperative che esercitano attività di taxi o di noleggio autovetture da rimessa con conducente e le corporazioni dei piloti di porto (AG77U)
Terzo settore Taluni enti del comparto che applicano anche il regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa, sono esclusi dall’applicazione (comma 1, art. 2, dm 28/12/2018) ma, per il 2018, non opera la relativa esclusione che, per il futuro, resta subordinata al via libera dell’UE
Benefici premiali e multiattività
Tenendo conto di quanto indicato, si ricorda che la «multiattività»
non necessariamente deve separare le attività (si tenga conto ai fini Iva dell’art. 36 del D.P.R. 633/1972), in quanto è solo obbligatorio aprire il codice ATECO di riferimento.
Quindi, in presenza di più attività svolte, l’ISA si rende applicabile con riferimento all’attività prevalente da intendere come quella «da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità di ricavi» e che deve essere individuata tenendo conto dei criteri indicati dalle Entrate (circ. 31/E/2008).
Si ritiene, pertanto, che anche per questa situazione, in caso di
applicazione dell’ISA, al raggiungimento dei punteggi
indicati, il contribuente possa accedere ai benefici premiali.
Esonero dal «visto di conformità»
Si ricorda che l’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione con la delega «F24» dei crediti riferibili alle II.DD., IRAP e IVA, sia annuale che infra- annuale, è obbligatorio per crediti d’importo superiore a 5 mila euro annui.
L’obbligo è altresì obbligatorio per l’esecuzione dei rimborsi IVA per importi superiori a 30 mila euro, laddove non sia richiesta la prestazione della garanzia patrimoniale.
Per l’esonero dall’apposizione è richiesto un livello di affidabilità almeno pari a
«8».
Stante il fatto che il termine per la presentazione della dichiarazione IVA riferibile al 2018 è scaduto lo scorso 30 aprile, i benefici sono da ritenere fruibili per i crediti maturati nel 2019 (dichiarazione IVA 2020) e per i primi 3 trimestri del 2020 (modelli TR)
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.8
Esonero dal «visto di conformità»
Si evidenzia che in tema di compensazioni «l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020».
Quindi, letteralmente, il vincolo non riguarda l’anno di competenza ma quello di presentazione del modello di compensazione con la conseguenza che, se per esempio, a marzo 2020 sarà utilizzato in compensazione un credito annuale del 2019 per l’importo pari a euro 50 mila senza apposizione del visto, un eventuale credito emergente dal modello TR presentato per il primo trimestre e compensato nel corso del 2020 richiederà l’apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle entrate precisa che «la soglia di 50.000 euro è, pertanto, riferita alla somma di tutti i crediti Iva beneficiabili» (crediti infrannuali dei primi tre trimestri 2020 + credito annuale 2019).
Come alcuni autori hanno evidenziato, si potrebbe concludere che la soglia dei 50 mila euro deve essere verificata non in relazione all’anno di presentazione delle deleghe «F24»
ma in relazione all’anno di presentazione della dichiarazione o dei modelli di richiesta dei rimborsi infrannuali.
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 4
Esonero dal «visto di conformità»
Esonero dal visto di conformità
Tipo credito Maturazione
del credito Ammontare massimo
(euro) Compensazione Iva annuale
Iva infra-annuale IRPEF/IRES/IRAP
Primi 3 trimestri 20202019 2018
50 mila 50 mila 20 mila Rimborsi Iva annuale
Iva infra-annuale 2019
Primi trimestri 2020 50 mila
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.8
Esclusione dalla disciplina delle comodo
L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, sia di comodo che in perdita sistemica, è riconosciuta al raggiungimento del livello di affidabilità almeno pari a «9» per il periodo d’imposta 2018.
Per le società che applicano gli ISA per il 2018 e che conseguono il livello di affidabilità indicato, la causa di esclusione deve essere indicata in sede di dichiarazione dei redditi (codice 11, casella 1, rigo RS116 di REDDITI SC 2019 o rigo RS11 di REDDITI SP 2019)
Stante il meccanismo noto, la società risultata in perdita sistemica nel periodo 2018 può disapplicare la disciplina in commento se in uno qualsiasi dei periodi compresi nel quinquennio 2013-2017 è risultata congrua agli studi di settore.
Per il periodo d’imposta 2019 la causa relativa agli studi di settore (2014-2017) coesiste con quella riferibile agli ISA (2018) e così per le dichiarazioni successive fino al 2022 (ultimo periodo interessato agli S.d.S.)
Esclusione da alcuni tipi di accertamento
Gli accertamenti basati sulle cosiddette «presunzioni semplici, di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 e comma 2, art. 54 del D.P.R. 633/1972 rientrano tra quelli analitico-induttivo o presuntivo, tramite il quale la contestazione del recupero di base imponibile avviene attraverso il ricorso a presunzioni qualificate (gravi, precise e concordanti).
Il raggiungimento di un livello di affidabilità pari almeno a «8,5»
consente al contribuente di non essere assoggettato ad accertamento presuntivo ma limitatamente al periodo d’imposta 2018.
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.8
Riduzione dei termini di accertamento
Il raggiungimento del livello di affidabilità fiscale pari a «8» per il periodo d’imposta 2018 permette al contribuente di ridurre di 1 anno i termini ordinari di accertamento con riferimento sia ai redditi d’impresa sia a quelli di lavoro autonomo.
Sul punto si ricorda che recentemente, la legge 208/2015 ha modificato l’art. 43 del D.P.R. 600/1973, con decorrenza dalle dichiarazioni presentate nel 2017 (periodo d’imposta 2016), con la conseguenza che l’avviso di accertamento relativo alle II.DD. Va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto)o settimo (se dichiarazione omessa) a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).
La regola è applicabile anche per l’IVA ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 633/1972.
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.8
Riduzione dei termini di accertamento
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.8
Periodo
d’imposta Modello
dichiarazione Termine
ordinario Riduzione per ISA
2018 Dichiarazione
presentata 31/12/2024 31/12/2023 2018 Dichiarazione
omessa 31/12/2026 31/12/2025
Esclusione da reddito sintetico
L’art. 38 del D.P.R. 600/1973 dispone la possibilità per l’AdE di determinare il reddito complessivo delle sole «persone fisiche» in maniera sintetica, sulla base di taluni fattori come gli incrementi patrimoniali e le spese sostenute, come contemplati in specifici provvedimenti ministeriali.
Si ricorda che detto tipo di accertamento risulta legittimo se «il reddito accertabile»
eccede «di almeno un quinto quello dichiarato», ai sensi del comma 6, dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973.
In tal caso, il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale almeno pari a «9» per il periodo d’imposta 2018 garantisce l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.8
I voti delle pagelle ISA
Situazione e/o benefici premiali Affidabilità
Potenziale controllo anti evasione (possibile inserimento nelle liste
di controllo) Fino a 6
Nessun beneficio premiale ma esclusione dalle liste di controllo Da 6,1 fino a 7,99 Esonero da visto di conformità per compensazione crediti
Esonero da visto di conformità per rimborso credito IVA Decadenza anticipata di 1 anno dell’accertamento
Almeno 8
Esonero da visto di conformità per compensazione crediti Esonero da visto di conformità per rimborso credito IVA Decadenza anticipata di 1 anno dell’accertamento
Esclusione da accertamenti su presunzioni semplici
Almeno 8 e 1/2
Esonero da visto di conformità per compensazione crediti Esonero da visto di conformità per rimborso credito IVA Decadenza anticipata di 1 anno dell’accertamento
Esclusione da accertamenti su presunzioni semplici Esclusione disciplina società di comodo
Esclusione accertamento da «redditometro»
Da 9 a 10
Maggiori ricavi e/o compensi
Stante il fatto che il comma 9, dell’articolo 9-bis del D.L. 50/2017 prevede la
«possibilità» per i contribuenti interessati, di indicare nelle dichiarazioni fiscali
«ulteriori componenti positivi», non risultanti dalle scritture contabili, al fine di migliorare la propria «pagella», l’adeguamento «spontaneo» ha effetti diretti per l’accesso ai benefici premiali.
Ai fini IVA, al maggior ammontare di ricavi e/o compensi si applica l’aliquota media che tiene conto di tutte le tipologie di operazioni effettuate nel periodo d’imposta considerato, mentre ai fini delle II.DD e dell’IRAP gli maggiori componenti rilevano in aumento del reddito per la relativa determinazione del carico tributario.
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.7
Maggiori ricavi e/o compensi
La dichiarazione di maggiori ricavi e compensi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi ma a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento del saldo delle II.DD., con possibilità di effettuare anche pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto, ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 241/1997.
Si segnala, peraltro, che vi sono alcuni indicatori «insensibili» all’adeguamento (durata e il decumulo delle scorte», «Incidenza degli ammortamenti», «Incidenza dei costi residuali di gestione»).
Si segnala l’esclusione della maggiorazione del 3% prevista dal comma 2-bis, dell’art. 2 del D.P.R. 195/1999.
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.7
Adeguamento IRPEF/IRES
Come detto, l’adeguamento assume rilevanza ai fini delle II.DD. con la conseguenza che sulla maggiore base imponibile, rideterminata in funzione dei maggiori ricavi o compensi che vengono assunti per migliorare la propria affidabilità, devono essere calcolate le maggiori imposte.
Si procede con l’inserimento dei ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili nella dichiarazione REDDITI 2019, utilizzando i vari righi specifici (per esempio, il rigo «RF12» del modello REDDITI SC 2019).
Si ritiene debba essere ritenuto ininfluente l’adeguamento che comporta il superamento del limite per la tenuta della contabilità semplificata (Agenzia delle entrate, circolare 54/E/2001 § 13 per gli studi di settore)
Adeguamento IRAP
Come detto, l’adeguamento assume rilevanza anche ai fini dell’IRAP con la conseguenza che sulla maggiore base imponibile, rideterminata in funzione dei maggiori ricavi o compensi che vengono assunti per migliorare la propria affidabilità, deve essere calcolata la maggiore imposta.
Si procede con l’inserimento dei ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili nella dichiarazione IRAP, nel rigo posto all’inizio dei quadri «IQ» e in quello specifico delle variazioni in aumento di ogni quadro.
Adeguamento IVA
Sui maggiori ricavi e/o compensi da adeguamento si applica l’aliquota media risultante dal seguente rapporto:
Se il volume d’affari, una volta rideterminato, supera il limite per il passaggio alla liquidazione mensile in luogo di quella trimestrale, si ritiene possibile mantenere quest’ultima periodicità (Agenzia delle entrate, circolare 54/E/2001 § 13 per gli studi di settore)
Dichiarazione maggiore IVA dovuta
I maggiori ricavi e/o compensi da adeguamento devono essere indicati nei modelli REDDITI 2019 – rigo «RQ80»
Il versamento del tributo deve essere effettuato utilizzando la delega modello
«F24» indicando il codice «6494 – ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione Iva» nella sezione «Erario», in corrispondenza della colonna «importi a debito versati», indicando come anno di riferimento quello in cui viene eseguita l’integrazione (per il 2018, l’anno 2019).
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019 § 1.7 e
risoluzione 48/E/2019
Valutazione dell’adeguamento
L’adeguamento con l’inserimento di maggiori ricavi e/o compensi rispetto a quelli rilevabili dalle scritture contabili consente, come detto, di migliorare il giudizio complessivo della propria affidabilità fiscale.
A differenza di quanto previsto in relazione agli abrogati Studi di settore, per i quali l’adeguamento doveva avvenire con l’indicazione del ricavo/compenso puntuale, come risultante da GERICO, per gli ISA il contribuente può autonomamente scegliere l’entità di ricavi e/o compensi da dichiarare senza obbligatoriamente portare il risultato al massimo voto («10»).
Quindi, per esempio, un contribuente potrebbe portarsi a «7», al solo fine di evitare l’inserimento dello stesso nelle liste di controllo ma senza ottenere alcun beneficio premiale.
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Avvertenza
L’impostazione del materiale è stata attuata per costituire “dispensa” dell’incontro di studio. In ogni caso, si pone in evidenza che l’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.
FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI
9 settembre 2019