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LE NOVITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE 2017 E I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

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Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 213 – 11 LUGLIO 2018

STUDI DI SETTORE

LE NOVITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE 2017 E I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 Circolare Agenzia Entrate 6.7.2018, n. 14/E

 Istruzioni (parte generale) studi di settore

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha analizzato, come di consueto, le novità relative agli studi di settore applicabili per il 2017.

In particolare i chiarimenti forniti dall’Agenzia riguardano:

 l’aggiornamento dell’analisi della territorialità;

 i correttivi previsti per le imprese semplificate “per cassa” (non applicabili ai contribuenti che hanno scelto di adottare il c.d.

“criterio di registrazione”);

 la revisione congiunturale.

Merita sottolineare il fatto che l’Agenzia riconosce possibili anomalie nell’applicazione di GERICO nei confronti delle imprese di autotrasporto che si avvalgono del differimento della annotazione delle fatture emesse. In presenza di un risultato di

“non congruità” l’Agenzia suggerisce al contribuente di utilizzare le “Annotazioni” per segnalare tale situazione.

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(2)

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la recente Circolare 6.7.2018, n. 14/E fornendo una serie di chiarimenti in merito all’applicazione degli studi di settore per il 2017, di seguito esaminati.

Come noto, gli studi di settore per il 2017 sono 193 (analogamente a quelli applicati per il 2016) nell’ambito dei quali non sono compresi studi “evoluzione” (Informativa SEAC21.5.2018, n. 155).

In particolare, l’Agenzia evidenzia che:

 i citati 193 studi di settore sono stati “aggiornati” con i correttivi applicabili alle imprese in contabilità semplificata “per cassa”;

 la Finanziaria 2018 “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”, ha previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall’art. 9-bis, DL n.

50/2017 (Informativa SEAC11.4.2018, n. 114).

Tra le principali novità l’Agenzia individua inoltre:

 l’aggiornamento dell’analisi della territorialità;

 la revisione congiunturale.

AGGIORNAMENTO ANALISI DELLA TERRITORIALITÀ

Con il DM 23.3.2018 sono stati individuati specifici indicatori territoriali, applicabili dal 2017, al fine di differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

In particolare sono state apportate le seguenti integrazioni agli studi di settore prevedendo l’aggiornamento:

 della “Territorialità dei Factory Outlet Center” nell’ambito dello studio YM05U (commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori);

 delle “Aggregazioni comunali” nell’ambito degli studi YG44U (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere) e YK04U (attività degli studi legali);

 della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi”

nell’ambito dello studio WG72A (trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente);

 delle analisi territoriali a livello comunale a seguito dell’istituzione / ridenominazione di alcuni Comuni nel corso del 2017;

 delle analisi territoriali a livello provinciale a seguito dell’introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna nel corso del 2017.

Il MEF ha altresì aggiornato la soglia minima e massima dell’indicatore di coerenza economica

“Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta” nell’ambito dello studio WG68U (trasporto di merci su strada / servizi di trasloco).

Per i soggetti che utilizzano in modo prevalente carburante prelevato da cisterne interne all’impresa o tramite consorzi / gruppi d’acquisto, il citato indicatore di coerenza economica non fornisce esiti di coerenza in relazione a valori inferiori alla soglia minima. Le imprese in esame, potrebbero essere non coerenti a tale indicatore a seguito delle particolari e più favorevoli condizioni di costo del carburante e non a causa di comportamenti anomali.

A tal fine, nello studio WG68U è stato introdotto il rigo D67 – “Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta)”. In tal caso, barrando la relativa casella, si segnala l’utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne e/o tramite consorzi / gruppi d’acquisto, e di conseguenza non trova applicazione il predetto indicatore, in caso di valori maggiori di zero e inferiori alla soglia minima.

REVISIONE CONGIUNTURALE

Con il DM 23.4.2018 sono stati approvati i correttivi “anti crisi”, confermando anche per il 2017 le seguenti 5 tipologie di correttivi:

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 correttivi relativi all’analisi di normalità economica;

 correttivi relativi all’analisi di coerenza economica;

 correttivi congiunturali di settore;

 correttivi congiunturali territoriali;

 correttivi congiunturali individuali.

Applicati ai soggetti che per il 2017 hanno ricavi / compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al ricavo / compenso puntuale.

I correttivi “cassa” sono applicati successivamente alla correzione relativa all’analisi di normalità economica.

Va evidenziato che per l’elaborazione del correttivo congiunturale individuale è stata confermata la metodologia di stima fondata sull’efficienza produttiva, intesa quale capacità del soggetto economico di combinare i fattori produttivi impiegati in maniera efficiente, ossia di ottenere un valore della produzione il più vicino possibile a quello potenziale di efficienza.

Tale correttivo ora viene elaborato analizzando la riduzione dell’efficienza produttiva nel 2017 rispetto al triennio 2014 – 2016; pertanto nel quadro T sono richieste le informazioni relative a tale triennio.

CORRETTIVI “CASSA”

Come previsto dall’art. 66, TUIR, a decorrere dal 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio “improntato” alla cassa in luogo di quello di competenza.

In particolare ai sensi del comma 1 del citato art. 66, il reddito d’impresa dei soggetti in esame è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute (ad esempio, costi acquisto materie prime / merci, spese per il personale dipendente, assimilato e lavoro autonomo, spese per energia elettrica / gas / acqua, spese telefoniche).

In sede di determinazione del reddito è possibile dedurre le quote di ammortamento dei beni materiali / immateriali, le perdite di beni strumentali / su crediti, l’accantonamento TFR.

Non rilevano, per il 2017, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali.

Ciò avrebbe potuto creare delle “distorsioni” nel funzionamento degli studi di settore (ad esempio, a seguito della mancata rilevazione delle rimanenze). Per evitare possibili “anomalie sono stati introdotti una serie di correttivi per la gestione di tali imprese.

I correttivi sono applicabili agli esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata, ad esclusione dei soggetti che optano per l’applicazione della presunzione di cui all’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73 (c.d. “criterio di registrazione”).

Infatti, per tali ultimi soggetti non sono state modificate le analisi di coerenza ed i risultati degli studi di settore in quanto, come precisato nel DM 23.3.2018, le elaborazioni effettuate hanno escluso la necessità di apportare modifiche agli studi di settore.

APPLICAZIONE DEI CORRETTIVI

È previsto un coefficiente correttivo complessivo di “cassa” il cui calcolo è dato dalla somma dei seguenti elementi:

 correttivo strutturale di “cassa”, relativo allo studio di settore, non è influenzato dai dati forniti dal contribuente;

 correttivo di “cassa” relativo alle vendite B2B (operazioni imponibili verso soggetti IVA, operazioni con applicazione del reverse charge e operazioni nei confronti della PA soggette a split payment) che considera la lunghezza dei tempi di pagamento relativi a tali operazioni;

 correttivo di “cassa” relativo alle vendite B2PA (operazioni nei confronti della PA soggette a split payment), che considera la lunghezza dei tempi di pagamento relativi a tali operazioni;

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 correttivo settoriale di “cassa”, che considera la durata media dei crediti e dei debiti specifica del cluster di riferimento;

 correttivo territoriale di “cassa”, che considera la durata media dei crediti e dei debiti specifica del territorio.

Il correttivo è applicato:

 al ricavo puntuale e al ricavo minimo derivanti dall’analisi di congruità;

 ai maggiori ricavi da normalità economica;

 alle soglie di coerenza.

Le soglie di coerenza modificate per effetto dei correttivi “cassa” risultano così definite:

Soglia di coerenza cassa = soglia di coerenza x correttivo coerenza

NOVITÀ STUDI DI SETTORE 2017 ISTRUZIONI PARTE GENERALE

Nelle istruzioni “Parte generale” è previsto che i soggetti con residenza / sede operativa in un Comune individuato:

 nell’allegato 2-bis, DL n. 189/2016 (soggetti colpiti dal sisma del 18.1.2017);

 ai commi 1 e 5-ter dell’art. 2, DL n. 148/2017 (soggetti residenti nei comuni di Livorno, Rosignano marittimo e di Collesalvetti colpiti dall’alluvione del 9.9.2017 e soggetti residenti nei Comuni di Casamicciola terme, Lacco ameno e Forio dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21.8.2017);

che a seguito di tale situazione utilizzano la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività, non sono obbligati alla presentazione del modello studi di settore.

Ciò interessa i soggetti che nella casella “Eventi eccezionali” contenuta nel riquadro “Tipo dichiarazione” del Frontespizio del mod. REDDITI 2018 indicano i nuovi codici “5”, “6” o “7”.

FRONTESPIZIO

Nel Frontespizio non più presente il codice 5 “Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione”, in quanto

“inutilizzabile”, a seguito del fatto che non è più prevista la compilazione del modello studi di settore in caso di cessazione dell’attività.

QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVITÀ

Il quadro A contenente le informazioni relative al personale (lavoratori dipendenti, apprendisti, ecc.) che presta la propria opera nell’attività, analogamente al 2016, è stato “uniformato”

distintamente per le imprese e i lavoratori autonomi.

Il quadro A presente negli studi di settore con doppi elementi contabili (quadro F / G) è stato sdoppiato, prevedendo un quadro A “IMPRESA” ed un quadro A “LAVORO AUTONOMO”.

Considerato che il D.Lgs. n. 81/2015, c.d. “Jobs Act”, ha soppresso la possibilità di stipulare i seguenti contratti:

 collaborazione coordinata a progetto;

 lavoro ripartito;

 associazione in partecipazione con apporto, esclusivo o parziale, di lavoro;

le istruzioni al quadro A sono state integrate precisando che i dati relativi ai predetti contratti in essere al 25.6.2015 (data di entrata in vigore del citato Decreto) continuano ad essere indicati in tale quadro.

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QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI (IMPRESA)

Come sopra accennato, al fine di evitare delle “distorsioni” nel funzionamento degli studi di settore, in quanto elaborati sulla base dei dati contabili dichiarati per competenza, sono state aggiornare le istruzioni al fine di recepire gli specifici interventi correttivi applicabili per il 2017 alle imprese in contabilità semplificata.

Con il DM 23.3.2018 è stata approvata la metodologia di applicazione degli studi di settori ai soggetti in esame prevedendo che gli stessi forniscano comunque le informazioni contabili quali, ad esempio, le esistenze iniziali e rimanenze finali, necessarie per il calcolo dei ricavi presunti.

A tal fine le istruzioni del quadro in esame sono state integrate prevedendo che le imprese in contabilità semplificata devono:

 compilare i dati richiesti dal quadro F sulla base di quanto previsto dal citato art. 66;

 indicare nel quadro F i dati relativi alle esistenze iniziali (righi F06 / F09 / F12 / F38) e alle rimanenze finali di magazzino (righi F07 / F10 / F13).

È inoltre precisato che:

 anche i soggetti che hanno effettuato l’opzione di cui all’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, c.d.

“criterio di registrazione”, devono indicare le esistenze iniziali / rimanenze finali;

 in merito alle rimanenze finali, analogamente alle esistenze iniziali, va indicato il valore delle merci in magazzino al 31.12.2017 da individuare ai sensi degli artt. 92 e 93, TUIR.

A tal fine è necessario valorizzare le quantità fisiche presenti in magazzino al 31.12 con il corrispondente costo di acquisto; per gli esercenti attività di commercio al minuto è altresì possibile valutare le rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio.

Si evidenzia che è previsto un controllo di coerenza tra i predetti righi riguardanti le rimanenze finali (righi F07 / F10 / F13) ed i dati evidenziati a rigo RG38 del mod. REDDITI 2018. In particolare:

 rigo RG38, campo 2 deve corrispondere alla somma dei righi F10 e F13;

 rigo RG38, campo 3 deve corrispondere a campo 1 di rigo F07.

Inoltre, nel quadro F è stata inserita la nuova Sezione “Ulteriori informazioni – Imprese in regime di contabilità semplificata” (righi da F41 a F44), al fine di applicare i predetti correttivi

“cassa” .

Rigo Descrizione

F41 Eventuale opzione esercitata ai sensi del comma 5 dell’art. 18 DPR n. 633/72

F42 Totale delle operazioni relative a cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate verso soggetti IVA (rigo VT1, campo 5, mod. IVA 2018).

F43 Totale delle operazioni relative a cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate con applicazione del reverse charge (rigo VE35, campo 1, mod. IVA 2018).

F44

Totale delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni / società soggette a split payment per le quali l’imposta è versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni di cui all’art.

17-ter, DPR n. 633/72 (rigo VE38, mod. IVA 2018).

Autotrasportatori e differimento annotazione fatture emesse

Considerato che l’art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 consente agli autotrasportatori di annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione, nei confronti dei soggetti che applicano lo studio WG68U (trasporto merci su strada e servizi di trasloco) e che hanno esercitato la citata opzione di cui all’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, potrebbero riscontrarsi degli effetti anomali in sede di calcolo della congruità per il 2017.

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In particolare i soggetti in esame, annotando nel primo trimestre 2018 le fatture emesse nell’ultimo trimestre del 2017, potrebbero risultare non congrui, nel periodo nell’annualità “di passaggio” dal regime di competenza a quello di cassa. In tale fattispecie l’Agenzia suggerisce al contribuente di segnalare tale “anomalia” utilizzando le “Annotazioni” di GERICO.

Analoga “anomalia” si può riscontrare anche per gli agenti / rappresentanti di commercio per i quali le fatture relative alle provvigioni maturate nel quarto trimestre 2017 sono (normalmente) fatturate nel 2018. Anche per tali soggetti “mancando” le provvigioni “di competenza” può risultare una non congruità. Non solo per gli stessi si pone un problema di ragguaglio del “Volume delle vendite” da indicare nella colonna 1 dei righi da C13 a C22 del quadro C.

QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA

Al fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica è presente il quadro T “Congiuntura economica” per gli studi di settore delle imprese / lavoratori autonomi che applicano funzioni di compenso analoghe a quelle previste per le imprese, ossia basate sul tempo e sulle spese.

In merito alle modalità di compilazione del quadro T, l’Agenzia confermando quanto già chiarito nelle Circolari 15.7.2013, n. 23/E, 4.7.2014, n. 20/E, 17.7.2015, n. 28/E, 30.5.2016, n. 24/E, e 13.7.2017, n. 20/E precisa che:

 il contribuente congruo e normale senza l’applicazione dei suddetti correttivi può non compilare tali informazioni;

 per la corretta applicazione del correttivo congiunturale individuale, i dati da riportare nel quadro in esame relativi al triennio 2014 / 2015 / 2016 vanno indicati, per i soli anni in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore, rispetto al 2017. In tal caso l’individuazione dello studio di settore rimane la stessa anche se oggetto di evoluzione (ad esempio, il contribuente che nel 2017 è tenuto alla presentazione dello studio YM01U e nel 2015 e 2014 ha presentato lo studio WM01U).

Ribadendo quanto già precisato nelle citate Circolari nn. 28/E e 24/E, l’Agenzia evidenzia inoltre che:

 nel caso in cui la medesima attività economica sia stata assoggettata, nel corso degli anni, a studi di settore diversi, per effetto della (ri)classificazione, il quadro T può essere compilato facendo riferimento ai dati dello studio applicato;

 il soggetto che nei 3 anni di riferimento (2014 / 2015 / 2016) ha esercitato un’attività prevalente per la quale è stato applicato uno studio di settore diverso da quello applicato nel 2017, non può compilare il quadro T per gli anni in cui lo studio di settore applicato era differente a causa della mutata prevalenza dei ricavi.

Infatti, nei confronti di tale contribuente, non è possibile disporre dei dati per il calcolo dei correttivi crisi con conseguente impossibilità di accesso al correttivo relativo alla “Durata delle scorte” e al correttivo “Congiunturale individuale”.

I soggetti interessati potranno fornire indicazioni in merito alla specifica situazione utilizzando le “Annotazioni” di GERICO.

L’Agenzia conferma anche per il 2017 quanto specificato nella citata Circolare n. 28/E in merito alla non rilevanza (non sono più validi) dei chiarimenti forniti in relazione alla compilazione del quadro T nelle Circolari 28.6.2011, n. 30/E, 11.7.2012, n. 30/E, 15.7.2013, n. 23/E e 4.7.2014, n. 20/E relativamente alle seguenti fattispecie:

1. periodo d’imposta di durata inferiore a 12 mesi (ad esempio, inizio dell’attività in corso d’anno se la stessa rappresenta una mera prosecuzione). In tal caso, in passato, era stato precisato che ai fini della corretta applicazione dei “correttivi crisi”, i ricavi / costi vanno ragguagliati ad anno;

2. esclusione (codice “1”) in caso di inizio dell’attività in corso d’anno. In tal caso, in passato, era stato precisato che vanno indicati i ricavi / costi relativi ai periodi d’imposta interessati, eventualmente ragguagliati ad anno;

3. quadri dei redditi d’impresa / lavoro autonomo non presentati nei periodi d’imposta precedenti (ad esempio, contribuente che inizia l’attività nel 2015 quale mera prosecuzione di

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attività svolta da altri soggetti). In tal caso in passato, era stato precisato che non è possibile fruire dei correttivi in parola.

Nella citata Circolare n. 28/E l’Agenzia ha precisato che le fattispecie contenute nei punti 1 e 2 non trovano applicazione e, in merito a quella del punto 3, ha confermato il chiarimento fornito in passato e pertanto l’impossibilità di fruire dei correttivi in tutti e tre i casi sopra indicati.

QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI PER L’ELABORAZIONE DEGLI ISA

Il quadro Z è riservato all’indicazione dei dati utili per l’elaborazione dei nuovi ISA. Per tutti gli studi di settore applicabili alle attività d’impresa, è prevista una nuova Sezione “Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata”, composta da 4 righi (da Z901 a Z904) per consentire una più efficace valutazione, in fase di elaborazione dei nuovi Indici, degli effetti correlati al passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla “cassa”, di cui all’art. 66 TUIR.

Rigo Descrizione

Z901

Vanno indicati i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Ad esempio, vanno indicati i ricavi derivanti:

 da vendita di beni, consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017;

 da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con importi incassati nel 2017, che ai sensi dell’art. 109, comma 2, TUIR, hanno concorso alla determinazione del reddito 2016, e che non costituiscono ricavi imponibili 2017.

Z902

Vanno indicati i componenti reddituali positivi (già indicati nei specifici righi del quadro F), che non hanno concorso alla determinazione del reddito 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di

“destinazione”.

Ad esempio, vanno indicati:

 i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016;

 i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con importi già incassati nel 2016, che, ai sensi dell’art. 109, comma 2, TUIR, non hanno concorso alla determinazione del reddito 2016, e che costituiscono ricavi imponibili 2017.

Z903

Vanno indicati i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di

“provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Ad esempio, va indicato il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, che ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 ex art. 109, comma 2, TUIR e che, quindi, non può essere dedotto nel 2017.

Z904

Vanno indicati i componenti reddituali negativi (già indicati nei specifici righi del quadro F) che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Ad esempio, va indicato il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, che non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 ex art. 109, comma 2, TUIR e che, quindi, può essere dedotto nel 2017.

Con riferimento all’adempimento dichiarativo, si rammenta che, come precisato dall’Agenzia nella Circolare 30.5.2016, n. 24/E, in relazione ai dati / informazioni contenute nel modello studi di settore, la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da€ 250 a € 2.000) è applicabile solo con

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riferimento a quelli rilevanti ai fini dell’assegnazione ai cluster di riferimento, della stima dei ricavi / compensi e del calcolo degli indicatori di normalità / coerenza.

Tale adempimento non può essere ricondotto al comma 16 dell’art. 9-bis, DL n. 50/2017 in base al quale in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione dei nuovi Indici, o in caso di comunicazione inesatta / incompleta degli stessi, è applicabile la predetta sanzione.

Tale disposizione va analizzata “congiuntamente all’ultimo periodo del medesimo comma 16, che fa riferimento a un’unica «comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici»: solo a partire dal periodo di imposta 2018, in fase di applicazione degli ISA, sarà prevista un’unica comunicazione dei «dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici» da effettuare tramite il modello ISA”.

QUADRO V – ULTERIORI DATI SPECIFICI

L’Agenzia specifica infine che l’eliminazione del quadro V, dedicato all’indicazione delle informazioni relative alle particolari modalità applicative degli studi di settore è collegabile al fatto che le stesse sono richieste anche quadri RF / RG / RE del mod. REDDITI 2018. Di fatto, la compilazione del quadro V rappresentava una duplicazione dell’informazione identificata dallo specifico codice (da

“12” a “15”) da indicare quale causa di inutilizzabilità dello studio in sede di accertamentonei predetti quadri RF / RG / RE.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO PER LA SOLA ACQUISIZIONE DEI DATI

Gli esercenti le attività sotto indicate compilano il modello studi di settore al solo fine di comunicare i dati riferiti all’attività esercitata nel 2017, utili per l’elaborazione dei nuovi ISA.

Sul punto, l’Agenzia nella Circolare n. 14/E in esame, dopo aver evidenziato che per tali fattispecie gli esiti dell’applicazione degli studi non sono utilizzabili in sede di accertamento (detti soggetti sono tenuti alla compilazione del modello, ma non all’applicazione dello studio di settore), precisa che devono essere applicati i parametri (se previsti).

YD14U 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette

WD17U

22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum ecc.) 22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica

32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole

WD27U 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

WD28U

23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro WD33U 32.11.00 Coniazione di monete

WD36U

24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati

24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 24.44.00 Produzione di rame e semilavorati

24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

WG31U 71.20.21

Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi (limitatamente ai soggetti che svolgono prevalentemente l’attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge)

YG61U 47.79.40 Case d’aste al dettaglio (escluse aste via internet) WG79U 77.21.01 Noleggio di biciclette

VM87U 47.11.10 Ipermercati

VM88U 46.21.21 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo 46.35.00 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco

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