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Il sistema tributario italiano

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LINEAMENTI

DEL

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IL SISTEMA TRIBUTARIO

ITALIANO

TORINO LA RIFOR LA SOCIALE VIA LAMARMORA. 60 1932

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(7)

INDICE

SOMMARIO

Libro primo. - ]l sist~ma tributario stalale. INTROD UZION'E Capitolo I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Redditi patrimoniali e prodotti netti delle imprese industriali . Le imposte dirette permanenti. . .

L'imposta sui terreni (fondi rustici) . . L'imposta sui fabbricati. . . . . . . . - L'imposta sui redditi di ricchezza mobile. - L'imposta complementare progressiva sul reddito - L'imposta personale progressiva sui celibi. . . .

Le imposte dirette transitorie e in particolare dell'imposta straor-dinaria sul patrimonio. . . . Imposte sullo scambio della ricchezza o sugli affari e in ispecie delle imposte sui tra<!ferimenti a titolo oneroso . . . . . X. Continua delle imposte sullo scambio della ricchezza e in ispecie

Pago 3 9 12 14 24 36 82 95 97 100 di quelle sui trasferimenti a titolo gratuito. . . 115 XI. Le imposte sui consumi: a) delle imposte esatte col metodo

del monopolio . . . 125 Xl1. b) Di quelle esatte col metodo della

tassazione all'atto della

fab-bricazione . . . . . . . . 133 XIII.

-XIV.

-Libro secondo. - I tributi locali.

c) Di quelle esatte col metodo della tassazione all'entrata della merce nello stato (dazio do-ganale) . . . . d) Di quelle esatte con il metodo del bollo . . . . . . . . . .

INTRODUZIONE . . . • . • . Capitolo 1. -Entrate non derivanti da imposte

II. - Le imposte reali locali sui redditi III. -Le imposte personali locali sui redditi

IV. Le imposte sulle spese

(8)
(9)

1

LIBRO PRIMO

\

IL SISTEMA

TRIBUTARIO STATALE

,

!

l. - Il sistema tributario ilaliano. I

(10)
(11)

-TI presente libro primo intende a delineare assai sobriamente la struttura del sistema tributario dello stato italiano. Oonviene, a tal uopo, informarsi alla classificazione delle entrate quale è adottata nella pra-tica amministrativa italiana e quale risulta dai documenti ufficiali finan-ziari - bilanci di previsione e rendiconti consuntivi del ministero delle finanze - di cui il più accessibile agli studiosi è il Oonto riassuntivo del tesoro pubblicato mensilmente dal ministero delle finanze (1) in appen-dice alla Gazzetta Ufficiale del Regno.

Tabella di collegamento fra la classificazione teorica e quella ammi-nistrativa. - È naturale che la classificazione delle entrate pubbliche accolta dalla nostra amministrazione differisca da quelle accolte dalla dottrina. Se queste variano a seconda delle concezioni diverse degli autori, la prima è il risultato di una elaborazione storica secolare e reca le traccie delle variazioni legislative succedutesi nel tempo . .Allo scopo di consentire allo studioso il collegamento fra l'ordine tenuto nel volume dei Pt'incipii di scienza della finanza e quello osservato nella pratica

(12)

4

-amministrativa e , guito nei pre enti lillwlIll/lti .i 'mfrOlll:\110 qui otto le due cl . ificazioni:

Clasltificazwne teorira (cfr. Principii) Entrate ordinarie: Entrale non derivanti da imposta Imposte [Varie] .

Prezzi quasi prh'ali pubblici politici. sul reddito sui capitali ~ con limi. EntratI! straordinarie:

("arie e massimamente «prezzi. da gestioni straordinarie

J.

Alienazioni patrimoniali .

Accensione di debiti

[Varie] .

Classifica::iolle amlllinislmliM (cfr. Conio del trsoro)

Entrate ordinarie:

CATEOORI \ l - E111rale rUrttil't: Heddili patrimoniali ddlo ~talo

l

Prodotti netti delle aziende dell,' fOI"

l'o\'ie, delle po le e dei 1,'ll'grafl, dei telefoni e dei monopoli .Ii ~Intll

I

I

I

I

I

j

Imposte dir tlt>: pel'manenti . lransilol'ie

'russo sullo scambio delle l'Icchezze (su~li alTari),

'fas e sullo "camllio dellu l'il'l'h~~,i\lt Imposte indirette sui con~lIll1i Privalh'e

Lotto

Proventi di senizi pubblici minori. Rimborili e concorsi nello t:'ll!'sn Enlrate diverse.

TOTALE EN1'HA'rF: I~Ff·E'I'1'I\'I·) OlllllNA11I Entrate straordinarie:

CATf:OOUlA l - Enlrale eDrllil'p CATF.tlORIA 1[- Movimento di cl/pilal Vendita di beni ed afTm.ncuzioni li

cànoni .

Hi cossione di crediti.

Rimborso di sommo anlicipale eia LCSOl'O • Accensione di debili ElIlis~ione di munele l': i i I

Partite che si compensllno nella Rpr8n Somme dovute alla caSRll di lUIII1IOI'

-lamento del debito pulJhlicfJ Himborsi diver i

(13)

Il linguaggio osservato nei Principii aveva indole prevalentemente economica, la nomenelatura seguìta nella pratica arriministrativa ha indole prevalentemente giuridica e rimane più aderente agli istituti vigenti nel nostro paese.

Entrate effettive. - Volendo analizzare le principali differenze, si può innanzi tutto osservare che se amen due le. classificazioni distinguono le entrate in ordinarie e straorclinarie, slùla quale distinzione basti richiamare quanto è detto nei PTincipii (libro terzo, capitolo I), il conto del tesoro suddistingue poi le seconde in entrate effettive ed entrate da movimento di capitali.

Ohiamansi entrate effettive quelle le quali arricchiscono, fino a concor-renza del loro ammontare, il pubblico erario e correlativamente spese effettive quelle le quali lo impoveriscono. Ad esempio, se l'erario incassa in un dato anno 3 miliardi di lire a titolo di imposta di ricchezza mobile, esso vede di altrettanto aumentare la sue disponibilità e il suo patrimonio; e, correlativamente, se lo stato eroga 5 miliardi di lire a titolo di interesse sul debito pubblico, d'altrettanto diminuiscono le sue disponibilità. Le entrate effettive sono quasi soltanto ordinarie; riducendosi le entrate. effettive straordinarie agli occasionali proventi di imprese economiche gestite dallo stato saltuariamente (ad es., gestione approvvigionamenti e consumi durante la guerra) ed a quello di imposte straordinarie stabi-lite in occasione della guerra. Anzi, poichè le imposte straordinarie, per es., quelle sui profitti di guerra, e quella patrimoniale, stabilite, insieme ad alcune minori, durante la guerra, ebbero vita più lunga della durata del tempo proprio di guerra e, per i loro residui, ancora si t,rascinano oggidi, l'amministrazione finanziaria preferi addirittura collocarle fra le entrate effettive ordinarie sotto la intitolazione di imposte dirette transitm·ie.

(14)

6

-Al contrario alle spese da mOI'imenio di capitali ('orri pondl' un aumento di attività ad una diminuzione di pa intà. o,ì, '(\ lo tnto costruì ce, spendendo 100 milioni di lire, lilla linen ferroviaria, nlla spesa fa, riscontro un uguale aumento n l uo l)atrimonio. Hl~ lo stato rimborsa vecchi buoni del tesoro eaduti 1)('1' J miliardi ai !in" alla spesa fa riscontro un miglioramento pat1'imoniak, oMo forma di diminuzione delle pa sività.

Perciò una differenza }.Iositiva fra cntra,te c pes ITettiyc h 1\, signi-ficato di vero e proprio avanzo e una nega,tiva di di at'anzo ncl bilancio statale; laddove una differenza positiva fra entrate spe (I da, movi-mento di capitali, sebbene contabilmente ia avanzo, in real!,;\' sigl1ilirn, peggioramento nella situazione l)atrimoniale dello sta,to, cd ·una dilI(' -renza negativa, pur essendo disavanzo contabil , corri ponclC\ ad un miglioramento nella ituazione patrimoniale.

Differenze specifiche fra le due classificazioni e in specie della classi-ficazione delle imposte dirette ed indirette - Delle imposte sullo scambio della ricchezza. - Venendo a confronti più specifici si noLi cl) :

lO le entrate dette nei Principii da prezzi quasi Wit1at.i conispon-dono all'incirca alla categoria dei « redditi patrimonioli clello sLato »j

2° le entrate dette ivi da prezzi pubblici e politici rispondono suppergiù ai prodotti netti delle aziende delle ferrovie, clella posta, o dei telegrafi, dei telefoni e dei telefoni dolio stato j oltrecchè a,lle enLrato classificate nel conto del tesoro come proventi eli servizi pubblici minori, ed entrate diverse. La categoria dei « contributi» trova scarso risconLro nel bilancio statale italiano, essendo propria degli enti loco,li.

3° Le imposte sul reddito dei Prinoipii trovano corrispondrllza in quelle chiamate nel conto del tesoro « impo, tc dirette»j e parimenLi quelle sui consumi banno riscontro nelle imposte detLe « indirctte sul consumo» con l'aggiunta delle privative dei sali, dei tabacchi o cl gli apparecchi di accensione.

La nomenclatura di dÙ'ette e di indirette ha per iscopo di distinguere tra le imposte le quali colpiscono subito quello che il legislatore ba inteso essere l'oggetto loroj e quelle le quali lo colpiscono indirettamente attTa-verso una sua manifestazione. Pereiò nel nostro linguaggio amministra-tivo si chiamano dirette le imposte:

sul reddito dei terreni, dei fabbricati, di ricchezza mobile, sul reddito complessivo, sui celibi, sui profitti di guerra, perchè colpiscono o colpirono direttamente il reddito dei contribuenti, che è il vero oggetto a cui il legislatore miravaj

sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra (divenuta poi avocazione dell'intiero aumento) perchè colpirono diretta-mente i patrimoni o gli aumenti di essi che si volevano appunto taflsarej

(15)

()onsumo di una merce o derrata è solo l'indice, o la manifestazione del reddito del contribuente che è sempre il vero oggetto dell'imposta nell'in-tenzione del legislatore. Si tassa lo zucchero o lo spirito o il vino o la carne non perchè si voglia tassare quelle derrate ma perchè, attraverso ad esse, si vuole colpire il reddito del contribuente . .Alla categoria delle imposte sui consumi appartengono anche le « privative », essendochè la privativa, ovvero assunzione del monopolio della produzione e della vendita del sale e del tabacco, è il mezzo tecnico adottato per colpire con una imposta il consumo dei sali e dei tabacchi. Della entrata del lotto potrebbe disputarsi se essa sia un'imposta sul consumo delle speranze di vincita al lotto o sui guadagni delle medesime vincite; epperciò essa potrebbe indifferentemente collocarsi, dal punto di vista teorico, nelle imposte sui redditi o sul consumo.

40 Una importantissima categoria amministrativa è quella detta nel conto del tesoro cc tasse sullo scambio della ricchezza» o sugli (C affari». Essa comprende in primo luogo le tasse di registro, di bollo, ipotecarie, in surrogazione del bollo e registro, sulle concessioni gover-native, di successione e manomorta, che in massima appartengono, nella classificazione teorica, a quelle che ivi furono dette imposte sui capitali. Ma occorre fare in proposito due avvertenze. L'una sostanziale ed è che queste entrate non soddisfano alla condizione delle imposte in senso stretto, ossia di essere esatte senza alcun particolare corrispet-tivo al contribuente. Lo stato rende al contribuente qualche particolare servizio apprezzabile dì registrazione e di pubblicità dei contratti regi-strati, degli atii di concessione e di trasferimento di proprietà a titolo gratuito, ecc. Da questo punto di vista tali entrate rientrerebbero anche nel novero dei prezzi pubblici o politici della classificazione teorica. Perciò, forse, o piuttosto per tradizione queste entrate si chiamano tasse e non imposte. La distinzione fra tassa ed imposta non è nè universale nè chiara. Non è universale perchè, ad es., nei paesi di lingua inglese non si conosce la parola imposta ed al luogo di essa si adopera sempre quella di tax. Non è chiara, perchè, se nella dottrina italiana invalse l'uso di chiamare imposta i tributi coattivi, pagati dal contribuente senza sua domanda e per comando dello stato (imposta sui terreni, sui fabbricati e simili) e tassa i tributi pagati in seguito ad una domanda (la tassa di registro si paga solo se si stipula un contratto di compra-vendita, ossia si compie un atto volontario), d'altro canto l'elemento della volontarietà è evanescente, date le sanzioni contro i contravventori e dato che la parola C( imposta » si adopera per i tributi sui consumi, i quali sono, se ben si guarda, atti ben più volontari che non i trasferimenti a titolo oneroso e più a titolo gratuito. Che cosa c'è di volontario nella imposta di succes-sione? li raggruppamento di certe entrate sotto il titolo di « tasse » ha perciò soprattutto un valore tradizionale.

(16)

- , ,

-(cfr. Prillcipii, libro , condo. capitolo Yl1, ZiOlW quarta). il !.!rnpJlo delle ta e nllo cambio dt'lla riccht:'zzl1 - l' lll'rri ut'll:\ tnlwlln In denominazion fu rip tuta due ,alt , " bbl'l1l' uon lo "ia lll'1 ontu dI'l te oro (1) - omprend an he le ta $C dlgli Rrambi, di bollo, ~\li tra porti f ITo,iari. trall,iari d uutOlll hi.li~li i. sH!.!li aulo.cnll, moto-cicli auto'Vettur d autocarri, i! dù'itlo t'ral'i.l\l' sui hklil't ti. Ill'i l'ilH'-mato!ITafi, pubblici p ttacoli e tabilim nti l 'l'l1Hlli, ll' tn 'sr di bollo

nlle carte da giu co, le ta e ul prodotto dt'\ llHwillll'lltO dl·i »cn il.i di tra porto conc i all'indu h'ia priyatn, k quali sono in ;'0, t:1l1za vere e propri impo te ui con umi. di'tintl' daUe ;lltl'l'I'Oll imili '0I1I11tll per i! modo di e. azion che l'appo,izion di un bollo. efl\'t I i"o o "il'I unII', ui documenti eh te timoruano i! on um <Li 111<'rci o eli s{'t'\ izi dI tra porto o di divertim nto. Anch qui a farlc chinmun.' " (a 'se II inl1l1i-l'ono tradizioni od opportunità di ammini'lraziolll' di quc·tp l'nlrnlt' piutto to da una branca delJ'ammini Lraziont\ Iiun,nziuria (eli l'C'zio l1l' generale delle ta sugli aJIari) he da, un'nHm (direziont' gl'nE'mitI th·lll' impost ui con lIlUi).

Importanza comparativa delle varie categorie di entrate. - In ti Il(' colonn furono n lJa tabclla indicati i pro n'n l i ·\te per le Ynl'il' pl'e'il' di entrate i bbero nell' sercizio 1930-19::$1 qunli l'i.'ullano dal L'onto del te oro, ossia incas i per entraL propl'i o di ('olll]l\\Lenza dC'll'allllo c re idlù degli anni precedenti. La indicaziol1<' ha. 1)<'1' is('opo di JlH'1 j 1'1'(' in luce la car:;G1, importanza concl'r1a tlcll all,l' Rpe"i \ lli pubbli('\l(\ entrate e quella dominante eli entrate da impoR!.<', ·he. ono l' l)

% <1('llt'

entrate ordinarie e LraoI'clinarie, compres quello da. movjnwlJ!,o di capitali. eH entrate da .Ìmpo 'ta "visibi! il ma.p;/.{ior peso de11 irupoHh' lÙ con umi, ch forniscono il 57,7

% dellt' rn(,

l':tLe mede'sime, le impoH(,(' ui redditi , ui capitali gittando il l' ,'iduo 42,3

%.

Vuolsi notare he l somme. egnat I:loltoil !.iLolo di t'ntl'at da. mo\ i-mento di capitali non dànno però un cone' (lo 'ompleLo d !le cnlml!' in conto capi tal dell'erario. Occorrerebb l l'l' 'iò Lener conLo dcI movi-mento delle varie partite del conto elel (esol'o. Ma ciò ci porLerebl)(' troppo lungi dall'a, unto del pr 'ente volume' (2).

(1) Invece nel conto dol tesoro compaiono, quasi in caloe, due voci di "'l'agRO Rllgli affari in amministrazione del ministero delle coruunicaziooi • e "in A.mministraziono d(11 ministero degli esteri» le quali, per chiarezza, furono ~ol1ocato lo primo nella voco « TUSAII sullo scambio della ricchezza», appartenente al gruppo dcII imposto per consumi Il lo seconde nella stessa voco appartenente al gruppo dello imposte sui capitali. Ciò a Be'coJldl' della loro natura.

(2) Oltrechè ai manuali di contabilità. di stato, lo studioso può a queRto rigllllrdo consultare le Note Bul conto del te8oro del dotto LUIGI PACE, già (liroLlore generale dul tesoro, con prefazione del ministro del tempo, ALUEIlTO ur.' 'T!;F\);I, Roma, Libmria dello Stato, febbraio J 924 e gli studi di ERNESTO ROSSI BU La (lMtione della tuorrrteL dello ~tato IÙll1922·1923 al 1927·1928 e su 1 debiti pubblici ddll) BULto dal 30 gilL(J710 192J al 30 giugno 1929, pubblicati nei fascicoli 3·<{ e 9·10 del 1930 della. riviijla « La R.iforml.

(17)

Redditi patrimoniali

e prodotti netti delle i m prese i nd ustrial i

I redditi patrimoniali dello stato (cfr., per nozioni teoriche, Prinoipii, libro primo, capitolo I) hanno scarsa importanza: nel 1930-1931 appena 107 milioni su un totale di 18.225 milioni di lire di entrate effettive ordinarie.

Demanio e patrimonio dello stato. - Passando sopra a particolarità minori, importa notare che il demamio pubblioo ed indisponibile è ammi-nistrato dalla direzione generale del demanio pubblico e dalle aziende patrimoniali; il patt'imonio disponibile, e cioè i beni che possono essere alienati, affittati e trasformati, a seconda delle norme di legge, è gerito dal provveditorato generale dello stato; e il patt'imonio fot'estale dal-l'azienda del demanio forestale dello stato.

Gran parte dei beni immobili viene utilizzata per uso diretto dalle amministrazioni dello stato, talvolta sono affittati. I beni mobili sono amministrati dalle singole amministrazioni che li hanno in uso; e quando diventino inservibili, messi a disposizione del provveditorato generale. Prodotti netti delle imprese industriali. - Più importanti sono i proventi delle imprese industriali esercitate dallo stato, che nel 1930-1931 toccarono i 331 milioni di lire, per le sole ferrovie, poste, telefoni, tele-grafi e monopoli di stato.

(18)

- 1

co tituite in azienda autonoma la quale fino al l0 gennflio ln:rj d<,vol -v rà ad incremento delle grott tutti gli y ntunli utili n tti. l :\ll. li Cavour, che il onte di ayour n l 1 53 !lve .... ·a dato in 'one • ione nlln a ociazione di irrigazione d ll'agro ave t e ia, ono ammini,trnLi direttamente dallo tato, a cura, di 1m ammini tratOl' con 5(11117.1\ in Torino.

L'ammini trazione deli f novie dello tato con CU'Cè'\, 16.7 fiO Km. di linea (altri 5000 lim. ono cre liti da ilnpre'c priyat conces!lionn,ril') è affidata a! mini t ro dell comunicazioni, oaditwato dI'\, tm din'Ltor genera! ed a istito da un consiglio di ammul1 trazione. L 'l'\,mmiui-trazione è autonoma; epperciò è ente dal ontro110 pr nl ivo delle pe e da parte della corte dei conti ed ha lill bilan io proprio di l'lILmt e di pe e di tinto da quello crenerale d 110 tato. Esso l'l' a al 1 l'SOl'O i

uoi avanzi di ercizio, i quali nei quattro ercizi 1927 -l9~ 1928-1929, 1929-1930 e 1930-1931 raggilillsero i l I , 200, 91 58 milioni di lil' . Ma non i tratta di a anzo vero e proprio, pcrch il te oro d(>ye con que ti versamenti provveder al pacramenLo degli 1nt re, si. e all'ammorl.1Jtn nL dei debiti contratti per lo, costruzion, la dotazion dl'lla l' t. Jel'l'o-viaria prilna dellO luglio 1905 data del pas aggio d He fl'tTovi (h.ll'ps 1'-cizio privato a quello statale. Siccome quesLo capital che può dirsi

« vecchio» in contrapposizione a quello « nuoVo)) iuve tiLo dopo il lO luglio 1905, a cui provvede direttamente l'ammiui trazion ferroviaria, ammonta a cu'ca 5 miliardi di lire prebellich , tnilioni, ò chiaro che l'azi nda ferroviaria non basta a sè steso a. TI che p l' aUro può 08 ()t'C perfettamente plausibile, bastando all'uopo l'i biamal' ,i aH ousidem-zioni svolte nei Principii (1).

Anch l'ammini trazion dell poste e t legrafi gerita M paratn,menLe con lill direttore gen rale ed lill consiglio di amministrazione. Il bilancio è allegato a quello d l ministro dell comunicazioni. Gli avanzi (li g '!:l Lione nei quattro esercizi detti di sopra imano di 88, 126, 156 e 131 milioni di lire,

L'azienda di stato per i servizi t lefonici è dir Lta da un (liroLtor tecnico, posto alle dil'ette dipendenze del direttore generale delle posf,e e dei telegrafi. Oomplessivamente nei primi cinquc anni della gosLion l'azienda versò allo stato 100 tnilioni di lire; e 16,2 milioni verRÒ nel 1930-1931.

Utile netto dei monopoli statali. - Per le aziende nnora elencate, l'utile od avanzo versato al tesoro dello stato è uguale alla differenza fra. le entrate e le spese proprie di ognuna di sse e risultanLi da un bilancio

(1) Intorno ai risultati deU'azienda deDe ferrovie dello eto.to Bi richiam.o.oo gJj studi esaurienti di F. A. RÈPAOI su La ge8tione delle ferrovie dello stato nel 81l88ennio dal 1923-1924 al 1928-1929, nel 1929·1930 e nel 1930·1931 pubblico.Li in «Lo. Riforma

Sociale» del 1930, 1931 e 1932 o. pago 21, 121 e 225 e la letteratura ivi citata,

(19)

apposito istituito per registrare i fatti amministrativi pertinenti ad esse. Natura alquanto diversa ha un'altra entrata industriale che nei conti pubblici appare sotto la denominazione di « utile netto industriale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato». il prodotto complessivo dei monopoli del sale e dei tabacchi si divide in due parti: a) la quota versata al tesoro dello stato a titolo di imposta di privativa. Essa ha indole di imposta esatta col metodo della privativa o monopolio e viene registrata nei conti pubblici sotto la denominazione di entrata da « privativa» (imposta di consumo esatta col metodo della privativa). Questa quota è quasi un cànone percentuale fisso che l'ammi-nistrazione autonoma dei monopoli di stato versa al tesoro in compenso del monopolio ricevuto di fabbricazione e vendita dei sali e tabacchi;

b) la quota residua del prodotto totale, dopo versato il cànone-imposta al tesoro. Oon essa l'amministrazione del monopolio deve provvedere a coprÙ'e tutte le spese di fabbricazione e di vendita. L'avanzo eventuale costituisce l'utile industriale dell'azienda ed è quello che nei conti pubblici è registrato nella categoria dei « prodotti netti delle aziende industriali ». Ma è chiaro che l'utile industriale essendo l'avanzo di una quota percentuale è più o meno -elevato a seconda che la quota eànone-imposta sia stata fissata ad un livello maggiore o minore. 001 variare la p~rcentuale di cànone lo stato può far passare da una cate-goria all'altra una parte del reddito netto dei monopolì. il concetto informatore della distinzione è di assegnare ad imposta quella parte del prezzo che supera il prezzo che esisterebbe se la fabbricazione e la vendita fossero libere. Sul resto, uguale al prezzo di mercato, l'ammini-strazione del monopolio può guadagnare o perdere; e se guadagna, il lucro è vero utile industriale.

Nella categoria dei proventi netti industriali rientra anche il reddito netto dell'azienda del chinino di stato che lo stato esercita, in regime non di monopolio, a scopi igienici e di lotta contro la malaria. il reddito medesimo netto si aggÙ'a sui 16 milioni di lire all'anno.

(20)

CAPITOLO II

Le i m poste d i rette permanenti

Oom fu chiarito nella introduzione, In, no ln. nmminislra,ziOl\l' chiama imposte dirctte quelle l quali l'olpi on dirC't la mente l'oggrt,j o che il legislator ha voluto a oggettare a tribulo; e quC'slc di~tinglll' in permanenti lc quali fanno part <'Iel l'i tema tribnln,rio in modo lwrmn-nentej transitorie, i iillùte <'Imanle la !t'uena l' (h' tinnlC' nd t's. C'l't' Iimi-nate progrc ivamenle, a mano a mano be YrngollO m no g-li ultimi re ti d l d bito tributario pa . ato cl i conlrihucnti.

Classificazione teorica e classificazione amministrativa. - DÌC'URi

prima dell impo te p rman nti. ci con t i pubblici ('sse cOIl1}lttiol1o secondo il seguenLc l nco, al quale, per 'omof1 i Là, dello Rllldioso, !'li contrappon la eIa sift azion teorica alloLtaLn, 11l'i Principii.

Classificazione teorica.

lmpo te reali.

Imposte personali

ui reddili domini-cali fondiari; SII i reddi li dei

falJ-bricaLi cilrili; sui reddili di

ric-chezza mobile (compl'esi i red-dili agrari); sul L'edtlilo

comples-sivo;

addizionale sul red-dilo cl i celibi.

Elenco delle imposte dirette perma-nenti secondo la classificazione am-ministrativa.

Imposta slii fondi ruslici. fabbricati.

l'eddili di ricchez7.1l mobilo (compresa l'imposla sui reddili Hl{l'Ill'i)

\ pel' l'uoli esalla. . . . / • l'i tOIl U lo..

Imposlo. complemenlare progreB~ivn flui redùilo.

I mposlo. pel'Ronale progressivo. su i ('oli bi.

(21)
(22)

CAPITOLO III

L'i m posta su I

terren i (fond

i

rust

i

c

i

)

Nel gruppo delle impo te dir tt€', la più anti a impo t,a. ò qu('lln foncliaria ui t l'l' ni detta anche ui fondi l'utlti i. Era aJlche la piI'!

importante quando la fonte principal l l reddito nazional(' ('rn. In, terra. Oggi l'imposta ui t l'l' ni con l'VA, grandis ima importmml, sovratutto per le provincie ed i comuni.

1. -

Oggetto dell' imposta sui terreni (fondi rustici)

.

Classificazione dei redditi derivanti dalla terra. - Pcr conosc('re quale sia l'oggetto proprio dell'imposta sui fondi rustici, occorre averI' un'idea compIe iva dei redditi che si l'i avano dalla. t l'ra. QUC'Hta non dà redcliti, ma prodotti (frumento, uva, 'l'ba, ccc.), i quali Rnno divi!\i fra i proprietari dei cliversi fattori produttivi Cl dànno origine ad altrpt,· tanti l' dcliti di tinti, su cui cadono o ùovTebb l'O ùac1 l'e a,Jt.l'et,tan t (' imposte, di cui quella « sui terreni Il ' una sola.

L'imposta sui fondi rustici colpisce il reddito dominicale. - Vi

r

un reddito dominicale, che è oggrtio de'li 'imposta fondiaria cd {'o di tinto dagli altri redditi derivanti dalla terra che sono o dovreb-bero essere colpiti dalla impo ta di ricchrzza mobile e ùa quC'lla /lui

redditi agrari. L'imposta sui terreni colpisce il Bolo reddito dominicalf', ossia quella parte del prodotto total della terra 'h{' rimaue, dopo n.vl'r pagato tutte le spese, al proprietario come tale, astrazion fatta c1('lIa sila qualità di eventuale coltivatore dir tto della terra.

(23)

À meglio chiarire l'argomento, giova il seguente quadro:

.

~

Fattori produttivi

I. -Teneno in condizioni naturali .

.~ II. - Capitali stabilmente

'1::\ investiti ed incorporati

~ nel terreno (costru-zioni I"Ustiche, pianta

-gioni, dissodamenti, prosciugalllenti, opere di irrigazione, muri di sostegno,

liveUa-zioni, ecc.).

II. -Capitale mobile, o cosi-dette scorte vive e morte (bestiame da lavoro e da

allevamento, mangimi,

concimi, semenze, fondo

anticipazione salari, mac

-chine ed attrezzi agri-coli, ecc.) e lavoro di dire-zione.

V. -Lavo1·o.

Persona che impiega quei fattori produttivi

Proprietario

Imprenditore agri

-colo o coltivatore

(proprietario in quanto gerisce in

economia i suoi fondi, affittavolo, mezzadro, se for-nitore di tutte o

parte delle scorte).

Amministratore, fattore, con tadi-no, impiegato ad anno od a gior -nata. Reddito netto relativo Reddito netto dominicale Reddito ind,ttst'l"iale agricolo Stipendio o salario Imposta

Imposta sui fondi rustici od imposta

sui terreni.

Imposta di ricchezza

mobile, di cat. B sui

redditi misti di capi -tale e lavoro per gli affittavoli; ed

impo-sta sui Iedditi agrari

per il proprietario

coLtivatore diretto od in economia e per i mezzadri ed al tIi coloni parziari. Imposta di ricchezza

mobile in categ.

a

per i red diti di la -voro puro dell'am-ministratore o fat-tore. I l'edditi dei

contadi nibraccianti praticamente n o Il sono tassati.

Il reddito dominicale tassato è quello ordinario. - È d'uopo peròr

ai fini tributari, notare che il reddito tassato con l'imposta terreni deve essere oltrechè dominicale anche ordinario, ossia stimato secondo un termine medio. L'agricoltura, si sa, è industria la quale muta lenta-mente nei suoi metodi tecnici e nella sua produttività. Da un anno all'altro si può, forse, raddoppiare la produttività di un opificio

(24)

1 6

-che nella tima " i rispecchillo sempre le cOlldi~iolli ordiI/arie e dlll'lt-ture dena rendita fOlldiaria e I/Oll le sue cOlldi~iolli accidell/oli c IIIl/tcl'oli ». Parole que te della ommio ione cen naria entrale ittllitm,l, la qnnh' 0 incaricata di l'i edere definiti,umente le time eh .,i Vì\UI10 compiendo

in virtù della nuo,a cata tazionc.

n

concetto del r ddilo « ordinario Il non impli n che si ù('bba

gunl'-dare al reddito che i pnò ottenere in pNpe/uo. li rcddito, diccya il

Mlsse-daglia, insigne economi tahe fu l' latore alla camcro del prog (,10 di legge per la nuova cata tazione "c7crc eSSITI' cOl/tillllaliro, <1111'111111'0, il più permanente che sia possibile; e perciò c7ctCJ'l/Iillato, COli sl/nìcicllte larghezza, nei s1wi elemellti meno variabili: duraturo 11'(1 CC l't i limili di tempo e non alla perpetllità ».

n

connotato di « ordinario » che deve avere il reddiLo imponibih\ rende necessario ancora ch si debba fa.re a h'aziollc da.lle variazioni che il reddito può presentarc a seconda dell a,ttit,udini per onn-li dcI

proprietario.

oi dovremo, non 010 fare la media oggelliva ùei redditi ma u,nrhl' la media soggettiva; supporre cioè che i fondi iano po ccluti da, un

proprietario nè troppo diligente nè troppo negligente, non inuovaLol'r

e neppme troppo attaccato ai metodi antiquati di colLumi df1 un buon

padre di famiglia, insomma. Come diceva ancora il l\lessedaglin,: « il ~'eddito deve essere ordinario; ed ordinat'io non già in modo generioo, astratto, ma tenulo conto (li speciali ele1nenti che si devono cOllsiderare nelle stime catastali; ten11to conto degli usi e delle cOllsuetndini del luogo, del met.odo di coltura pmticato, e di ogni altro dato che possa inll/tirc come che sia s7tll'entità del reddito stesSO)l. Intorno alle COllo cgucnz<, economiche del concett.o di ordinarictà già si disse a suo luogo nel traL

-tato dei Pl'incipii (libro secondo, capitolo VIII).

I

I. -

Valutazione ed accertamento del red

dito

dominicale ordinario.

Valutazione ed accertamento del reddito dominicale. - Il rccldiLo dominicale è in Italia accertato col metodo del caLasto ossia della valu

-tazione fatta, secondo criteri uniformi ed oggettivi, da organi Blwciali a ciò delegati, in cui sono rappresentati contribuenti e fisco. (Ofr. p r maggiori particolari Principii, libro secondo, capitolo XlI).

n

catasto è un libro nel quale sono descritt,i i fondi con l'indicazionI' del posse sore, della estensione, della coltura (> ilei reddito. Se aUa

(25)

I difetti dei vecchi catasti. - In Italia l'imposta era ripartita sulla base ili ventidue catasti principali, i quali tra di loro differivano:

al per l'epoca a cui risalivano. li catasto della Garfagnana Tisale al 1533, il piemontese antico fu attivato nel 1730, il milanese nel 1760, il mantovano nel 1783, l'estense di pianura nel 1791, il ligure nel 1788. Mentre assai più recenti sono ill)armenSe del 1830, il romano

dE'l 1835, il toscano del 1832-1833-1834, il nuovo censo lo mbardo-,'cneto del 1846 e 1864, il lucchese recente del 1864 e 1869. Non è possibile che gli estimi del reddito, risalendo ad epoche così svariate, fossero perequati. Terreni una volta fertilissimi ora sono sterili; e per

contrario ai terreni prima sterili i nuovi metodi colturali han dato va,lore;

bl

per il metodo di valutazione dei terreni. Talvolta è valutato iJ redilito effettivo, tal 'altra l'ordinario. E in taluni luoghi invece si a,ccerta il valore capitale dei terreni;

ol

per il metodo di formazione del catasto, che qua è descrittivo, là. geometrico particellare; in una regione compiuto d'autorità dal

principe ed altrove fondato sulle denuncie dei proprietari;

dl

per il contenuto dell'estimo, che talora comprende e talora c, elude le case rustiche, i canali irrigatori, i terreni incolti . .Al momento dell'unificazione si riscontrò che estensioni cospicue di territorio coltivato e fertile sfuggivano all'imposta perchè, quando il catasto fu compiuto, erano incolte!

Il conguaglio provvisorio e la legge di perequazione. - li. questa confusione inenarrabile si cercò di ovviare in parte con la legge del

14 luglio 1864, n. 1831, che fu detta del conguaglio provvisorio, perchè, fatta lma massa unica delle imposte pagate in Italia, lo si redistribuì

nelle varie regioni con lm po' più di giustizia.

Ciò non bastando, si provvide con la legge lO marzo 1886, n. 3682,

ad ordinare un nuovo catasto, basato sul duplice concetto: che alla stima del reddito ordinario del terreno deva precedere una esatta rnis~aazione geomet1'ica dello stesso e che misura e stima devano essere compiute per l'estensione minima possibile, ossia per l'unità detta p a.Tticell a catastale.

I catasti, i quali operavano la stima per quelle estensioni di terreno, che, possedute da uno stesso proprietario, formano anche una unità di coltma, una azienda agricola a sè stante, hanno il difetto che ad ogni

divisione del fonelo è d'uopo di fare una nuova valutazione del reddito delle diverse parti, Per evitare tale inconveniente si pensò di assumere ad lmità di misura e di stima la particella catastale, che è definita dalla

legge come qtna pOTzione continua di terreno, situata nel medesimo comune,

appa1'tenente allo stesso possessore, di unitoTme qualità o classe e con la

stessa destinazione. Deve essere cioè: lO una porzione contim~a di un

(26)

1 8

-facilmente, in, i m con rimpo tu erariale o di. t, tl. an 11 h"onimjH), Il

comunali proTInciali: 3° apparten l't: allo sttS'O pOIMISSM<, nlnll'nn nel momento in cui . fanno I p razioni ata tali;.J.o di gll/llilcl Il Il ijflrl/lt ;

.')0 e di uguale eia e. Le quali due nltim cnratt ri"tielH' intl'lldono n far sì cbe la particella ia in tutti i 'uoi punti (h'stina tn nlh tt's, n loHnrn (qualità) e dello t o gl'ado (li ]lroduttiYità (cln ,e). L(' dm l'l

ndl-zioni ono n (",al'i affincbè la, particella abbia lo t san l' (hlito in

ogni ,uo punto, o icch quando la pnrti lIa 'l'('uga in I:\l'g'uilll (li\ isn

fra du o più po,' , ori, il reddito e quindi la impo tu p08dlnO (,'.'('1'1'

automati aro nle' di,; i n lle proporzioni m de.im della sup<,rheil'.

A differenza (li quanto accadeva a um ndo l'iutiel'a azien la Il,!!l'i 'ula come unità eata talc, la divi ione dell'imposta, lwviem qni l'OH t nttn facilità' perchè la partie Ila ba la imperli Ìl' li un ettaro ((l

r

ynlntnln p l' 1m l' ddito di 100 lire, 0'l'E' e, a ,7ellga divisa in dll llar(i di <,ui l'unI] .ia di 37 al' l'altra eli 63 ar , niun dubbio eh la J)l'iUlfl parte anil il reddito eli 37 lire e la conda di 63 lire.

Operazioni di misura. - Le O]) razioni 'aln, (ali si (li, tinguono in

O]) razioni di mÌ.Ul'a e di ,lima.

Qu lle di mi ura compI' ndono:

l° la delimitazione o ricognizion delle lin'(' di contil1r: Il) (l\'i territ l'i comlUlali e delle. ing le frazioni di omulli, aventi pntl'imollio eparato, e b) delle proprietà comprese nei 'ingoli ('o 11 ltl Ili (' qUl'H[.n i· compiuta dal1'u,mmini trazione del catasto in ollco!'sn drUp ('{)JlllUiH-sioni censuari comunali e in contraddiLt l'io del1t' parti inlcl'l'HK:ttp;

2° la tenninazione o 'ia l'appo iziol1t' (Id ft>l'Jl1ini Mila dI't 1;\ linea di confine cbe è eseglùta dalle ammini. [,l'aZiOlli comunuli p<'1' i territori omunali e dai pOlllles. ori per le propriet~ privat <'i

30 il l'ile11umcn/.o pa1'licellc~l'e pcr ni si suddivide ogni propri l'! ~ in partic Ile come opra d finite e nella loro e,'aLta rnisurazion ;

-lo la f01'mazione della ?/wlJfJn per ui, i rileva di ogni parLi l'Ila la e atta figUl'a geometrica u una carta pla,nimel,J'i a.

Le mappe sono planimet.ri 11e, os ia raffigurano il t.err no in

posi-zione orizzontale, di solito nella. cala da ] a 2000. Nelle mapp' SOIlO

indicati i punti trigonometrici a ul 'ono oli ga,tC' le roisUI", i confini d i territori e delle proprietà coi r laLivi t l'mini, l linee l quali

cirro-,crivono ogni particella, e le varie altI' particolarit.à rilrvaLe he semhri

utile ricordare.

5° il 80mrnarwIM o do ument.o nel qual sono indi ati i nunlPl'i

dei fogli in cui la mappa del comune si dividei i numeri applicati ad ogni

particella di terreno compreso nella mappai il cognome f\ nom ([(,1

po' e ore ed il uo titolo di posses 0i la drnominazione clelIa località

(27)

Operazioni di stima. - Esse si ilistinguono in:

10 qualificazione, ossia ilistinzione dei terreni ili ogni comune secondo le varie qualità per coltura, destinazione o prodotto spontaneo: prato, prato arborato, seminativo semplice, seminativo arborato, sem

i-nativo semplice irriguo, vignato, olivato, bosco d'alto fusto, bosco ceduo, pascolo, ecc., ecc.

20 classificazione, ossia ilistinzione di ogni qualità in varie classi corrispondenti ai diversi gradi di bontà. Di solito non più di due o tre, a seconda delle circostanze, per non eccedere nelle ilistinzioni. Giova ad una buona classrncazione la preliminare scelta di pa1,ticelle tipo in

ogni comune, o zona agraria di esso, se il territorio comunale abbraccia zone nettamente ilistinte, alle quali particelle tipo paragonare le singole particelle.

30 classamento, che consiste appunto, dopo avere ilistinto le particelle tipo in classi, nell'attribuire le singole particelle alla classe

loro propria, mciliante confronto con le particelle tipo;

f01'mazione delle tariffe d'estimo, ossia determinazione del reddito dominicale medio ordinario continuativo ritraibile dalla pa1ti -cella tipo prescelta per ogni qualità e classe. Il redilito delle particelle ris1ùta dalla applicazione alla loro superficie della tariffa di estimo così determinata.

Dell'epoca censuaria rispetto alla stima del prodotto lordo. - Per

la misura del fondo, si ha riguardo alle conilizioni del fondo al momento

in cui si fa la misu1'a. Ciò non reca alcun inconveniente. Invece per la stima il legislatore adottò il criterio dell'epoca censua1'ia unica iniziale affermando all'articolo 11 della legge 10 marzo 1886 che « i fondi saranno considerati in uno stato di oretinaria e duratura coltivazione secondo gli usi e le conilizioni locali e la qualità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicenni o 1874-1885, ovvero ili quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a com -prendere le oretinarie vicende delle medesime ».

Il concetto del legislatore era corretto, perchè non vi ha perequazione possibile se i prodotti dei terreni non siano tutti stimati riferendoli al

medesimo tempo. Il legislatore italiano scelse, come tempo di

riferi-mento, il doilicennio anteriore al 1886, anno in C1Ù fu promulgata la legge di perequazione, considerando che un dodicennio è 1m periodo abbasta,nza lungo di tempo perchè possano compensarsi le annate buone colle cattive, e verificarsi gli infortuni oretinari nella misura solita.

La commissione censuaria centrale non aveva mancato eli temperare

la rigielità assoluta del criterio del doilicennio legale 1874-1885 il quale, . ia detto eli pas, ata, vale non solo per la stima del prodotto lordo, ma

anche per la valutazione delle spese quando insorgevano « speciali circosta,nze» valutabili, a norma dell'art. 190 del regolamento, dalla

(28)

po teriori al 1,,<.;5 tali da e:l:'f itarE' una profollll:\ iUlhwll ,a sulll' ,.;ur(i delfa.,aricoltura. 01. I:'bbell la perono'pom dpll,\ "\ itl' si:\ ,(al:1 'l'~ll:l­ lata la prima ,alta in Italia nel 1~'j9 in un Yi~n (o ,h'Un prn\ÌJ\l'ia di Pana Ti conaata l'anno d po uC'1 Y neto E' di }lui $n 'tL:,;(a se:\l:\ ili

Pi monte, oye n gli anni 18 1-1 :! c ~egn nti arrE' Ò danui !!l'l\\ i:>:-.imi. a tretto rigore non i arebbe p0111to (encr auto, lll'l t'alcolo dl'lll' 'pl"l', di quelle occorrenli per il trattanwnto 'upl'iC't) (eol l'o1[nln di mnw) perch' qu to comin i ad attuar i 010 dopo il 1885 l' ~i g'l'lwrnlizzò in eguito dopo il 1 90. Tuttavia la conlluiH'iollC 'l'n I rall' delilll'l't1 1'1\1' si don, ero riba' art' ed in molti a i ,l'n ibiLIl1C'utt,. Il' Inl'Ul'C' rJ'('I1i~plH'Itl' p r tutt le qualità neLl quali n(ri in modo l', cl\18i,,0 o no(cnlh' il prodotto dell'uva.

o ì pure la comnli ione N'n uaria t'I'll(raIP l'Ì<'Ol1obbt' ('Il!' 1'1';11\0 nece;' arie noi ·'oli diminuzioni nelll' tarifi'1' tIt'i cll.'lag1.leti, p r tl'nN' equo 'on(o della malattia dOluta a,lla pl'e,l'nZa di piantI' ('l'itlog-n,mil'1w che, ebbene non avps, {'l'O nel dodic(llJlio Il 71-1~85 ilWatlO i castag-nt'li italiani in gui a da pnoccupal'l' il coltivatol'p sono Hndall' IWlll[lrr progredendo di inlen ità al'\suUlendo un carat l t'l'l' du,'alul'o, l' portando un danno aila produzione dE'l ca. tagno,

Co iecbè si può concluden' cll(> se il Risll'ma adotLa,tll Pl']' Il' st illU' fu quello d il'epoca cen 'uaria unica inizialI:' (elodie !lni\) Legale l 7 l-I tiH!i), ,i apl)Ortarono po cia al principio rigido cll'lIaleggp, modilìcaziol\i ltt Ir a tener onto di quei faI ti d'ordine generale pOR! el'iuri Hl J, RG ('!te\ ]lOlif\llI!O

SE'l'ci t-al' 1ma influenza notevole, ui prad tti l' imll('li]l(\KP,

Conversioni del reddito in natura in reddito in moneta. - ])opo l'hl' Ri 'ono determinati i ])l'oclotli Ò. lle parti 'elle lipu Rulla base tkl prodotto mediamente oUenllto nel dodic 'nnio I('gale, i prodotti in lUtt11l'a \';l\lIlO conYel'titi in prodotti in mon 'ta legale, uale Ra,'à il '1'it<'1'io C'hl' SI'I'vil'Ì\, di ba e nella ft, 'azione dei prezzi d i pI' dotti agriroli1 n,Il<' qui Hi era applicato il criterio dell'epoca {'D uaria uDiea inizialI'. La lf'g-g(· lO marzo 1 6 eli poneva infatti che la yallliazion(' dri 11'0doLLi Ri [a 'eSH!' ulla m dia d i tI' anni di minimo prezzo compresi nel dodicP1J1lio 1874-1 5,

(29)

l1llDlmO prezzo; così che la valutazione delle derrate agricole si facesse

sulla base <ii prezzi moderati e ridotti a moneta buona d'oro.

Gravi difficoltà sorsero però ben presto intorno all'applicazione di questo concetto. Il legislatore era partito dal concetto che per ogni regione o mercato si avessero mercuriali dei prezzi, così esattamente e regolarmente compilate, da permettere che da esse si potessero diret~ tamente desumere i prezzi del dodicennio 1874-1885 di tutti o dei princi-pali prodotti agricoli.

La pratica oramai compiuta in molte provincie dimostrò invece che sulle mercuriali dei prezzi non può farsi che un parziale asseguamento.

Inoltre, quand'anche si trovino mercuriali di prezzi, o registri di amministrazione, i prezzi conseguenti o non rispecchiano il complesso della produzione locale o devono essere rettificati. Invero i prezzi, per essere adatti agli scopi della stima, devono essere in rapporto alle qualità dei prodotti ed ai vari gradi di bontà dei medesimi, devono tener conto della maggiore o minore distanza dal luogo di produzione a quello cli mercato o di smercio. Inoltre i prezzi di mercato rislùtanti dalle mercuriali devono essere resi netti e comparabili per ogni comune, depurandoli delle spese di trasporto, di pesatura, di facchinaggio, di

. enseria, di posteggio, le quali sono variabilissime da luogo a luogo secondo gli usi e le consuetudini locali.

È chiaro perciò che i prezzi vengano in gran parte a dipendere non dalla pura e semplice constatazione dei fatti sulla base delle statistiche c delle mercuriali, ma dal criterio peritale degli organi incaricati di fare le stime. Il qual criterio peritale soggettivo ha ancor più largo campo di applicazione quando il prezzo di lilla derrata debba ricavarsi, per via di analisi, dal prezzo di altri. Il prezzo dell'uva è spesso ricavato da quello del vino o del mosto; quello delle olive dal prezzo dell'olio.

Invero non bi. ogna dimenticare che, nel sistema della legge dellO marzo 1886, il reddito fondiario imponibile è quello dato dai p1'odotti grezzi della terra e non dai prodotti già manipolati, sia pure con una prima elaborazione; è dunque reddito della foglia di gelso e non dei bozzoli, dell'erba o del fieno e non del bestiame o del formaggio o burro, ecc., ecc.

Si comprende perciò come questo sistema implichi difficoltà non lievi per la determinazione dei prezzi, quando si conoscano i prezzi dei prodotti derivati e non dei prodotti primi; e come quindi i prezzi di questi ultimi siano soprattutto il rislùtato di valutazioni peritali e rimangano ben lontani dalla certezza di un dato positivo ed indiscutibile.

III. -

L

a revisione degli estimi fondiari.

Inconvenienti derivanti dal ritardo nella esecuzione del catasto.

(30)

')')

cri i finanziaria (' l i con'l'g'uenti tlhn'unzi nd bihU\l"lI) .Inlalt' pll11lUll·

ciati i nel cl 'ennio 1890-1900 condu 'Sl'ro ad 'eon mil. Lll \'ri:i l't'llUO

mic.'t verificata i n l lUl'zzogi rno in eguHo alla l'ottura dl'l tl'ntlnt\ di comm l'cio con la Francia (l 97) l'in,a ione filo "l'rica, r "l'I"O IlN~I'" ,ari gran per il mezzogiorno, L 01' pro in il' ettllntriontlli dliC'" rn l'acceleramento delle operazioni atu'tali. iechè alln lìnL' dI.'! Hl~:! il nuovo cata to era tùtimato 010 in un t rzo circa d I lert'itol'io un;r,ionnl ':

e gli antichi cata ti pel'~qu, ti vigl'vano ancora in gl'fin pa1'I('.

La revisione degli estimi. - Fu perciò, Oll tI 'cH'to 7 gl'ullaio 19:..3, n. 17, ordinata la revi ion g neral degli e timi iII tI/I/o il /'l'gIlO, 'in per le provin ie dove .'i era già attivato il ata to nnO"o fii a, in qlll'lll' dove ancora viaevano i ve chi atasti,

Le tarUI d'e 'limo furono on pro edimento HLpit1o, portatL' a n,ppl'l '-. elltare la part domini 'aIe del reddito medio oriliual'io ou[iJ1unti\'o ritraibile dai terreni al l° gennaio 1914, Dlmqu le stim' o~gi non si riferiscono più al dodicennio cata tale l H-l 5, ma, nHa da I:t ullieti del l0 g nnaio 19140. P rò la quantità d l prodotto fu dctl'rlUina,ta uormalmente i.n ba e alla media d l d nnio 1903-1912 l' CO. ì Ili tt'm.H'

couto della media del dec nuio per la dc terminazione doIl dt'Ll'llzioni dalla rendita lorda e cio :

a) le spese di produzion, on ervaziol1(, c tra porto;

b) le spe, e ed i contributi por operc pt'Tlllaueut,i di rliies~", seolo t'

bonifica'

o) le ,pe e di manutenzion del fondo (' dei J'rLbbricaLi nu'ali . ti i reintegrazione delle colture'

a) le spe di ammini trazione;

c) uua quota per i danui proveuieuLi da infort,uni ol'dill}'\,l'i; f) una quota p r i danni pl'ov'llÌeuLi da ordinarie inondazioni, frane, lavine, .'ervitù militari, vincolo fol' stale, [ uomeui vulcanici l' meteorologici.

Cou rapidità grandi sirna, uel termine <li l me 'i, la rivaluLlLzion' fu compI tata; e il reddito dominicale d i terreni italiani il qua,le 'ra, egnato dai 'l'echi catast.i uella cura di signifLcato ignoLo p >rcltè' derivata da metodi ed epoch div l'. i, di 728 milioni eli lire, fn stimaLo in 1467 milioni di lire-oT ru rite tutte al l° geunaio 1914.

Deviazioni dalle regole classiche. - La l'evi i 011(' cemi rapidam '11 L compiuta, si riferì in gran parte agli C', timi sulla balle dello colLnr

(31)

df'cr to 16 dicembre 1922,11.1717, disponeva che i miglioramenti arrecati ai fondi, invece di poter essere tassati solo in seguito ad una revisione generale, potranno d'ora innanzi dar luogo ad una revisione particolare

di classamento, da avere effetto però solo dopo cinque anni dall'epoca in

Cul il possessorediroostreràdi averli introdotti. Si viene anche a ridurre il peso del criterio dell'unicità dell'area censuaria, essendo cb è ora i terreni sono rilevati nello stato di coltura e di destinazione in Cul si trovano nell'atto del rilevamento. E postochè i catasti sono continuamente aggiornati, si viene cosi a scemare quella lunga fissità del reddito impo-nibile che era uno dei vantaggi principali del catasto. In concreto, tuttavia e per fortuna, siccome anche la revisioni parziali fondiarie sono opere di lunga lena, l'intervallo fra la avvenuta migliorìa e la sua entrata in tassazione continuerà ad essere sufficientemente lungo.'

Misura dell'imposta. - Dopo molte variazioni, che qui non importa esaminare, con effetto dallo gennaio 1925, in virtù del r. decreto-legge

16 ottobre 1924, n. 1613, l'aliquota dell'imposta erariale sui terreni fu fissata al lO

% dell'estimo

riveduto a norma del citato decreto

(32)

CAPITOLO

IV

L

'

imposta

SUI

fabb

ri

cat

i

Oggetto dell'imposta sui fabbricati. - L'imposla, sui fabhl'icltl i h:t per oggetto i frutti periodici dell'!:'nte « fabbrirato Il dedotte lP pl'st',

os ia il redelito netto eh i proprietari l'i avano dai i.tbbricali ad UH(l di abitazione, eli ufficio o eli negozio. Ed ha pt'r soggetto i pos essori \1\>i

fabbricati medesimi. Tale ua caratteristica ,i deduc chitLl'alll nll' daDa legge organica del 26 gennaio l 65, n. 2136, modifìcattt ,Il c!:" i

\"t\'-mente con leggi 11 ago to l 70, n. 5784, 6 giugno 1 77 n.3 6<1, I l luglio 1889, n. 6214, r. d!:'creto 30 elicembre 1923 n. ,'W6!l, l'. dcc'l'eto-1 gg 16 ottobre 19A, n. 161.1, ecc.

1. -

Oggetto dell

'imposta sui fabbricati e confini tra qu

esta

e

l'

imposta di ricchezza mobile.

L'imposta sui fabbricati colpisce i fabbricati destinati ad uso di abitazione. - Infatti storicarnente l'imposta sorso quando il rpddit o

assunse una fisonomia particolare, autonoma, in guil:;a che dall'C'nl!' «fabbricato» derivò il reddito «fitto o pigione» dt:'i fabbricati, l'('d(lil o a Hl' tante, che può essere ottenuto s nza bisogno d ll'C'sercizio (li altl'P

industrie od occupazioni. Razionalm,ente intanto è concepibilp un 'impOllLrt autonoma in quanto abbia un oggetto proprio; ome appunto il ('flflO dei fabbricati costrutti a copo di abitazione, di ll.ffi io, di n gozio, il cui

« frutto )1, caratteri tico e periodico, è appunto la pigion o fitto. T ()l'i",

e pratica legi lativa si accordano neD'aJI!:'rmare che oggetto dell'imposta. ui fabbricati è il reddito d De ca e d'abitazione o d 'stinatc' a npgozio

(33)

..

---

...-.

-

....

--

-- ....

-- 2 5

-Fabbricati che sono necessario complemento dell'esercizio di altre industrie. - Dubbi ragionevoli sorgerebbero quando si volesse

estendere-il campo di tassazione dai fabbricati destinali ad uso di abitazione o di commercio, ai fabbricati destinati ad uso industriale. Per i primi il fitto

è la regola; per i secondi il fitto è l'eccezione, sicchè dalle eccezioni non si saprebbero ricavare regole per la determinazione del fitto della mag-gior parte dei fabbricati usati a scopo d'industria dal proprietario stesso. Ma soprattutto i fabbricati industriali diventano fruttiferi solo se essi vengono messi in combinazione con altri fattori. Donde logica discende l'illazione che, essendo unico il reddito, del fabbricato e dell'industria insieme congiunti, lruca deva essere la tassazione.

L'esenzione di fabbricati rustici. - La qual verità fu accolta subito dal legislatore per quanto si riferisce ai fabbricati rustici. Per i quali si disse: quale è il reddito di un fabbricato inserviente ad lill fondo agricolo~

Consiste nell'incremento che dà al reddito fondiario.

Il fabbricato rurale che serve ad un fondo rustico non ha un reddito per sè stante, come fabbricato; il reddito suo è congiunto, connesso, con il reddito del terreno; si tratta di beni che in economia si chiamerebbero beni complementari l'uno dell'altro; che non si possono pensare separata-mente. Perciò si è detto: il reddito del fabbricato è un reddito cha si confonde, che è parte del reddito del terreno e siccome qucsto è già colpito dall'imposta fondiaria è inutile far duplicati. Si dichiarino perciò esenti da imposta i fabbricati rustici che non hanno un reddito autonomo nè pm minimo, ma l'hanno solo congilillto con il reddito fondiario.

In verità i fabbricati rustici legalmente sono esenti da ambedue le imposte; sui terreni e sui fabbricati. Poichè la legge lO marzo 1886 sulla perequazionefondiaria esclude da tassazione l'area occupata dal fabbricato rustico e sue immediate adiacenze, e di nuovo l'art. 2 della legge 26 gennaio 1865 li esenta dall'imposta fondiaria sui fabbricati. Ma è evidente che l'esclusione dall'imposta fondiaria sui terreni è solo formale ed ha per iscopo di impedire che dei fabbricati rustici si tenga conto due volte: prima nell'estimo delle particelle coltivate e poi di nuovo della parti-cella destinata ad uso di fabbricato rustico. È chiaro che nell'estimo delle particelle destinate alla coltma si tiene conto del fatto che la particella stessa è servita da una casa vicina o lontana, che più o meno forti sono le spese di manipolazione e di trasporto a seconda della distanza della casa rustica. Quindi questa è già entrata come fattore inseparabile nella determinazione del prodotto del terreno e delle sue spese, nè se ne può tenere calcolo a parte per tassarla di nuovo con l'imposta sui terreni o con quella sui fabbricati.

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: " 6

-a) in primo luoO" id vono 'l'lTÌl" lwr Ilbitazion di colI l'O dI!)

attendono col proprio la" l'O alla manuah' l'oltiY:lzill11l' dI'Ha triTa. l'il)

p l' clud re qu Hl' a e che. pur tronlndo"i in 't\mpllgnn. :1llzi ~lll fondo te o rvono p r l'abitazion d l propl'il'tario;

b)in econclo 11l0gOS no c n'id l'ali ollle ùlbbri ati mslil'i nIwlll'

l parti del fabbricalo nual' he el' ono al l'i 'OV l'O dI'I bl' tinnw. Oui

però bi ogna definire qual ia il be tiam che può rs el'e]'i oYl'mlo in un certo fabbricato per dare a l o il 'l1l'ali l' di fabbrica t o l'li t Ìl'o. l'COl'n cioè cbe qu l be tiame l'va alla coltivazione d l f ntlu o si nlim 'uti della produzione del fond. in,e l' si tratta .e di bc tianw chI' non 'l'n'l' alla coltura del fondo ed alimentaI on IoragO'i pl'ovenieut,i (ln.ll'in-fuori, il fabbricato d tinato al uo ri ero Ill'bbo oggetto al] 'impostn,

ui fabbricati. TI propri tario in" l' cb abbia un fabbl'ÌcaLo de Lilla,tu al ricov l'O di be tiame ch non l'l've alla coltura ecl alÌlncutat 'Oli foraggi provenienti da,l eli fuori, deve. C'n' soLtoposto ad iJllllo~t,a,

perchè Ìll tal caso il fabbricato è dc> tinato all 'iudu \..1'ia autonotlUt rll,1!O

allevamento del b tiame senza al un nes O lo~ico l'ol fondo.

c) Inoltre sono on id rati ru tici qlwi fabbri 'aLi he ervouo n,lla conservazione ed alla primamanipolazi n deipl'odoUi del fonch JlOI1 h alla cn todia e con ervazione delle ma bÌll' 'h 'Cl'vono alla 'oli i vn

,-zione dei tel'l' ni m d simi. ono tali i fi nili, i portica! i pP1' gli aLt rezzi rurali, l antin' per il vino, il frantoio per 1 olive, 11 servono per la prima manipolazione e non per l' labol'azi nc lùLeriol' '. i ompl'l'nde come ia onsid l'aLo fabbricato ru Lico la cantina od il frantoio p l'ob senza questo fabbricato il produttore non potrebb v'nell'l'e il pl'OdotLo del fondo. Non si considera invece come fabbricato l'lIsti o q lll'llo che sia dc tinato non alla fabbricazione del vino, m~t alle sue ull priori trasformazioni, in altI' sostanze, com liquori, spiriti, c., poich que te sono manipolazioni industriali inclipendonli dalla proVl'i('Là dol suolo. arà con iderata come prima manipolazioD nOll 1)010 la fabbri-cazione d l vino u ual, C01'l' nte, ma anche la fabbri azione di vini fini di tipo sp cial che sono la caratt l'i tica l'unica produzion' di l'te località, come il marsala, il barolo, anche se questa manipolazi ne abhia già carattere industriale e richieda eognizioni tecni .]1C speciali. n si potrebbe certo obbligare un produttor di barolo di marsala a far un prodotto inferiore per non procedere oltre la prima manipolazion .

cl) Condizione necessaria all'esenzione d i fabbricati rustici è obe essi appartengano ano stesso proprietario dol terreno a cui servono. N 00 è necessario invec cha la ca a sia situata sul fondo. tcsso nemmeno vicÌlla ad esso.

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...

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-- 27

-terreni alt1·ui. Tale esenzione non muove però dal criterio di esentare i

fabbricati che non dànno un reddito autonomo, ma quei fabbricati che appartengono a per one che posseggono un reddito piccolo. Oriterio perso

-nale dunque e non reale. Notisi che tale esenzione è limitata ai contadini delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna.

Fabbricati destinati ad uso di opificio industriale. - Ma non dei soli

terreni i fabbricati possono essere un bene complementare strumentale.

Anche per i fabbricati inservienti ad opificio o manifattura si sarebbe

dovuto applicare il medesimo concetto che per i fabbricati rustici. Oome

si era riconosciuto che il fabbricato rustico non dà reddito per sè stesso, ma solo in quanto è congiunto con una certa quantità di terreno, così il legislatore logicamente avrebbe dovuto riconoscere che per il fabbricato

industriale non esiste alcun reddito autonomo a sè. Infatti, se non vi è esercitata l'industria, un fabbricante industriale non può essere atto ad altra cosa. Anzi il carattere di complementarità è tale che un dato fab-bricato non può servire indifferentemente a parecchie industrie; sarebbe assurdo destinare un mulino alla fabbricazione della seta o viceversa. Ogni edificio industriale insomma, per essere utilizzato al massimo della sua potenzialità, ha bisogno di un'industria determinata.

Ragioni pratiChe per cui si erano voluti tassare i fabbricati

indu-striali con l'imposta sui fabbricati. - Invece si è voluto per lunghi anni, per motivi pratici, dar vita a due entità fittizie, teoricamente assurde. La prima è quella di un fabbricato industriale che dà reddito per sè stante astraendo dall'industria entro esso esercitata; la seconda quella

di un'industria che dà reddito per sè stante astraendo dal fabbricato

indu triale. Sono queste, ripeto, due finzioni, due astrazioni teoriche. Non esiste invero industria senza fabbricato industrialè e fabbricato

indu-striale senza industria.

Le ragioni per cui si è andato contro a questa chiara premessa

eTano due:

l° Anzitutto l'imposta SlÙ fabbricati industriali era stabilita in

un'a-liquota più elevata di quella la quale gravava sul reddito industriale di R.M.

2° Un'altra considerazione pratica è quella riferentesi agli enti

locali che avevano diritto di SovTaimporre centesimi addizionali alla imposta fondiaria e alla imposta sui fabbricati; ma per l'imposta di ricchezza mobile solo i comuni avrebbero avuto il diritto di servirsi di una

imposta sugli esercizi. Quindi, se il reddito del fabbricato industriale

fosse stato conglobato col reddito industriale, gli enti locali non avreb -bero praticamente avuto modo di colpirlo.

Difficoltà di trovare la linea di distinzione tra fabbricato industriale ed industria. - Oerto però la distinzione poneva problemi singolari. Dove

(36)

fabbri-,) ,

cato che co:a 'om indu:;tria! Il fab bril'a( () ompn'lHh'l';"I . (llo !l't \ \1,

mura e paYim oti, oyyero qu. Ielle eo~. di più, La (t'l'nica 11\11111'1'11:\ co trui'ce fabbrica i che non ono (Ii mattoni l' di \'I\il't'. m.l ,li (, l i oto armato, di fl'lTO, li acciaio. t" ,: quindi g-li nntil'l1i l'ri\\'ri di tintiTi non hA.lano più, lnoltl' \'i sono l'l't l' parti l'il

\lrdinnrin-m nte i ioteoù!' faccian parte del fabbricato industriak, m:l "\11111 au 11e ,trum nli tlell'iorIu.'lria, Per ' c " una c;1I(I"ia in l':U'\I' l' III eemenlo ed è inca trala "nl1'o ilmu1'o: il ~uo !'l'd,lito Sa1'; !'l'clllit) d .. I

fabbricat or ddito clell'indu tl'ia?

Ecco quali probl mi (e e' 'orgerc l'il'l'azionalp l'ril\'l'in :;ci!\\ìto ,lal 00, tro legi;:lalol'<.',

I eriteri seguiti dal legislatore italiano, - 1I1egisia t 01'(' 11\'(1\'a l','n',ll () <li fornire all'uopo definizioni, lnlatti l'RI't. 5 (ll'UIl 1 'ggt':..G gl'l1lhl iu l IL, dic va: " ,arann con, identti com' opifici Inllc ll' co. 11'Ilzioni ~lll'('Ìnl, mente ele" tinatc all'inc1u 'lria p muniI p (li nLl'('canic'mi () npp:n'(,cl'hi !issi n, Che yal re iii c1oYc\'a dal'p a quI.' te ultime paroIr? Bnlno 1I\eli'" , Il lWl' ~ rYÌl'c da, contra 'egon r1<'1 fabbrieu,lo industriale, >llIl7,a pt'l'Ò (,Il\' .i

int nde 'P di includpl'(, i l11e('('uni mi l'd appal'l't'chi lissi 11l'l cOll('('llo dI'l

fabbl1cat indu, trial OVyt'I'O C'l'ano adnpt'l'nll' per in(lit':l1'1' dll' i llll'l'('a-ni 'mi ed apI ar chi lì danno l) art , inlt'granl(' (h'] fabhriculo B\ id

l'nl,'-mente gli industriali preferivano la prima int('rpl'elaziOlH', gli agl'nli nel fisco egniyano la seconda, I primi afIprmavaDo -hl' lI' parolp « Illllnit(, Ili

111P can' mi ed appare chi li i» furono in, ('['it(' per in(licare l'l1P dll\ l'

e i teyano quei lali nwccuni mi ed a]lpare(' h i, i\'i ('l'a il rahbri('ul () il\l1 11-lltriale e non quello C'ivile, QnillCli poiC'llt, qnplle pal'oh' cWl'yano un ~i!;llÌ­ ficato puramcnte di connotaLo, il fabbricaLo munilo di I1H'CC'Utli. tllÌ l'rl

apparecchi fi, siera bensì 1m dabbricato ilHlustl'inh' »; nlft eRRi uwC'rtlni, nli prr il reddilo he davano doveyano (' s('rC' .oltopo:;li all'im]lo,ta di

ricchezza mobile' f' non a qurlla ui fabhriral i, 11 lìs('\) iuvece,

r

,l\

ol'it Il

dalla giuri, pl'utlC'nza, opinava in contrario ('hl' qlll'll(' lJft!'oll' "lllUllit"

dj me canismi C'd appar cchi 11 i» ('l'allO sL:tIC' insPI'i(' 1)('1' indi(';lI'('

che il fabbricato indu trialc comprcnrlt'nl alt )'('sÌ (';;,;i 1111'el'allisllli l'il apparec('hi lì ,'i,

Laque lionl'furi:;olta('on lanuova.lrggc <lell'lll1.lglio 18R9, <:11,' di"dl'

lln'interpl'etazi DC' autentica contraria agli inclustrif1li, in quanto ~tabi1ì all'art, 7 111' '' De'll'ac el'tamento dei rcddili dpgli opiLi ,i de'bl> ilO ('om~i­

derarsi ome parte integran ('(lei mede, imi i grncl'atol'i (lplla rorza 11\01I'i('(',

i meccani, mi e gli apparecchi che serVOllO a trasmettc'r' la forza lllo(l'ir'l' te .. a, quando, iano conne, i od incorporati urI fahbricato, )l'on ,0110

da con iderar 'i come tali le tra mi ioni o 1(-> macc'h ioc' la,voral l'iei Il, Venne perciò fatta una grande diHtinzionr: da lU1a pari p il [ahbri('a(o

ron gli apparecchi che g nerano o tra 'mettono la forza motl'i 'c', 'l III I () ('i<'1

(37)

Dall'altra parte si aveva l'industria, con i fattori produttori del lavoro, deU'intrlligenza direttiva, delle materie prime e di tutte le macchine

lavoratrici, delle macchine che servono cioè a manipolare la materia prima introdotta nella fabbrica. Tutto ciò è colpito coll'imposta eli ricchezza mobile (categ. B).

Era tuttavia difficilis imo trovare una linea di distinzione precisa, netta tra il fabbricato da una parte e l'industria entro esso esercitata cl all'alt ra. Oncle sempre nuove que, tioni tra il fisco, il quale voleva esten -dere il concetto di fabbricato industriale ed il contribuente il quale vol('va restringerlo, il primo per applicare e il secondo per sottrarsi a ll'im-posta sui fabbricati e rifugiarsi sotto le ali protettrici dell'imposta eli ricchezza mobile, che, vista di malocchio per ogni altro verso, qui diven-tava simpatica ai contribuenti.

Nuovo sistema del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3069. - Le critiche sopra fatte al metodo fino allora seguìto sembrarono persuasive :11 legislatore il quale col decreto sopra citato dichiarò che il reddito degli opifici industriali non dovesse più, a partire dallO gennaio 1925, essere a soggettato alla imposta ed alle sovrimposte fabbricati, ma alla imposta mobile, quale parte del complessivo reddito di categoria B derivante dall'industria esercitata nell'opificio stesso. Vengono meno così le sottili questioni che si facevano in conseguenza della artificiosa distinzione tra fabbricato ed industria. Ove il fabbricato appartenga ad una persona diversa dall'esercente l'industria, il reddito sarà stimato a parte - cosa in tal caso facile - e iscritto al nome del proprietario nella catc-D'oria B dell'iÌnposta eli ricchezza mobile .

.Alle provincie ed ai comuni si consentì, con provvedimento transi-torio, di non essere danneggiati dal trapasso dei fabbricati industriali all'imposta mobiliare. L'imposta sulle industrie e SlÙ commercio consenl ì

loro in seguito opportlillo permanente indennizzo.

Concetto del fabbricato industriale. - È considerato fabbricato industria.le od opificio e quindi stralciato dal catasto fabbricati: a) quel fabbricato il quale, essendo destinato ad indu tria o manifattura, sia munito di apparecchi o meccanismi inamovibili per necessarie infissioni; o formato in guisa da non poter servire ad altri usi industriali o manu-fatturi eri, oltre a quelli a C1Ù è destinato;

b) appartenga alle seguenti categorie di opifici per (li .. posizione

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- 3 0

-lI. -

Valutazione del reddito dei fabbricati e l'imposta

decima,

Come dovrebbe valutarsi il reddito dei fabbricati. - 11 l' ddilo 11('1 t (J

i/()t'rebbe E' ere calcolato col. li(o prot'cllimcuto <lC'U'annlisi lld prllllottn

lordo ili detra7.i ne d 11e . I e e com . i fa lwr i t rt'e'lli ('01 Illt'lodo ('ata tale. Don'ebbe ioè faI i l'anali i elci prodot to lordo dI\' i In'C'sulll\' pagato dagli inquilini o affittuari e da quel prodotto 10\'(10 drtl'HlT<' 11

'pe e che ad . o ono inerenti. in gui. èl da ottenl'l'l\ il l't'dditn JU't,to. Perciò E' i ùove procedere 01'1' ttamentc, si dOYTehhe lO l'lll CI l'l\ mI cata ·to dclle ca ·e. In e '0 dovrebb r. 'cl' dcscl'it1.a ra.flìglll'ntn, 11 Ul'

u variC' parti, ogni asa. i c1ov1' bbc ompicl'C' 11U'an~lisi clpl l'p,ltlit Cl lordo di ogni ca. a c ùellC' . pc C' relaLi~c. L'analisi 1 olrcblw C' .. ('!'l' facili-tata, compiendola p r gruppi di a 'c clH' 'i assomiglino: per posil,imw e.'po izione, vicinanz::\. a stabilimenti indu triali cl ufTici pllbblipi, m todo di 'o tl'uzionr, C'1asf;c di inquilini, ecC'" ece.

Quale sia stato invece il sistema seguito dal legislatore italiano: si accerta prima il reddito lordo, - TuU quste opera7.i ni sono parHl' troppo complicat allegi.latorc italiano 'ì ch'C'gli si ( lilllita,to n ,li!'p ('IH' debba ere accertato il reflelito lordo della ca ~t.

Infatti il conh'ibuentc è tenuto a rresenLal'c di hiarazioJ1p la '!llal,' ilica:

a) il cognome il nome la paternità, la reRidt'nu1 df'l pOSRl', HOI'I' privato o la denominazione dell'ente poss . Ol'(' nO)\('hl' il titolo (11'1 po ses o'

h) la situazione del fabbricato;

c) la natura, l'u o e la destinazion sua;

cl) il numero dei piani e dei vani (p r ogni piano);

e) il numero ili mappa;

f) la data in cui la costruzion iliv nn abitabile o <'l'vibilc; g) l'ammontar annuo del redilito lordo. E qUf'sto si detl'l'mina a norma:

- del fitto reale;

- 'e il fabbricato non sia affittaLo, ma sia ordinariamrntp capac'(' di dare un redilito ffettivo, a norma del fitto presunto, per paragonI' al reddito reale ili fabbricati posti in condizioni analoghe;

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