• Non ci sono risultati.

Sentenza n. 4302/2020 pubbl. il 24/11/2020 RG n. 4199/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Sentenza n. 4302/2020 pubbl. il 24/11/2020 RG n. 4199/2020"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all’esito dell’udienza del giorno 24/11/2020 svoltasi ai sensi dell’art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come da verbale redatto in pari data, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 4199/2020 R.G. Lavoro promossa DA

Farinella Emilia, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Siciliano, giusta procura a margine del ricorso in opposizione;

- ricorrente - CONTRO

LJ Pharma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Cuttone e Mario Di Mulo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;

- resistente - Oggetto: opposizione ex art. 1, commi 51 e ss., L. n. 92/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(2)

Con memoria difensiva con domanda riconvenzionale depositata in data 15/11/2019 si costituiva Farinella Emilia.

Chiedeva di rigettare il ricorso e, in via riconvenzionale, di dichiarare l’illegittimità del licenziamento e per l’effetto condannare LJ Pharma s.r.l. alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 L. n. 300/1970 oltre al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità e alla regolarizzazione contributiva o, in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale principale, al risarcimento del danno pari a ventiquattro mensilità (“accertato e dichiarato che l’insussistenza del giustificato motivo

oggettivo addotto dll’azienda dichiarare la illegittimità del licenziamento e per l’effetto condannare la LJ al reintegro della ricorrente sig.ra Emilia Farinella, C.F. FRNMLE78S61D086K, , oltre al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre la regolarizzazione contributiva; in linea estremamente subordinata, nella denegata ipotesi che non sia accolta la domanda riconvenzionale principale, accertato e dichiarata la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche per violazione dell’obbligo di repechage dichiarare la illegittimità del licenziamento e per l’effetto condannare la LJ Pharma s.r.l. , C.da Pantano Belpasso (CT) in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno nella misura di 24 mensilità.”).

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rinviata all’udienza del 03/3/2020 con assegnazione di termine a difesa su richiesta della società ricorrente a fronte della domanda riconvenzionale proposta da controparte.

Nelle note autorizzate depositate in data 19/02/2020 la società ricorrente eccepiva la decadenza ex art. 6, comma 2, L. n. 604/1966 per non essere stata proposta impugnativa giudiziale di licenziamento da parte della lavoratrice entro il termine di 180 giorni ivi previsto.

(3)

definisca il giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse”. In via subordinata, reiterando le conclusioni formulate in ricorso, chiedeva di accogliere il ricorso e per l’effetto dichiarare legittimo il licenziamento, e di rigettare la domanda riconvenzionale; in via gradata, di ritenere e dichiarare applicabile solo la sanzione pecuniaria.

All’udienza del 03/3/2020 i procuratori delle parti discutevano come da verbale in atti ed era riservata ordinanza.

Ritenuto non indispensabile ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012 il compimento di atti di istruzione, con ordinanza n. 8971/2020 del 9/3/2020 era disposto quanto segue: “[…] Dichiara Farinella Emilia

decaduta dall’impugnativa del licenziamento; Per l’effetto, dichiara, altresì, la sopravvenuta carenza d’interesse in relazione alle domande proposte in ricorso da LJ Pharma s.r.l.; […]”.

Farinella Emilia ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 1 comma 51 L. n. 92/2012.

Ha reiterato le domande e le difese formulate nella fase sommaria.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita anche nella presente fase LJ PHARMA S.R.L.; ha contestato le doglianze formulate in ricorso e ha chiesto il rigetto dell’opposizione con conferma dell’ordinanza opposta; in subordine, ha chiesto di accogliere il ricorso proposto dalla società nella fase sommaria.

Con decreto comunicato dalla Cancelleria, questo Giudice ha disposto lo svolgimento dell’udienza del giorno 24/11/2020 secondo le modalità previste dall’art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ovverosia mediante “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e

conclusioni.”.

(4)

Di tale circostanza è stato dato atto nel verbale telematico di “udienza cartolare” del giorno 24/11/2020; indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.

_______________

L’opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte. Con riguardo all’eccezione di decadenza dall’impugnativa di licenziamento per decorso del termine previsto dall’art. 6, comma 2, L. n. 604/1966 va osservato quanto segue.

Ai sensi dell’art. 6 L. n. 604/1966, nel testo modificato dall’art. 32, comma 1, L. n. 183/2010 e dall’art. 1, comma 38, L. n. 92/2012, “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro

sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. […]”.

(5)

L’art. 32, comma 2, L. n. 183/2010 ha precisato che “Le

disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.

Nel caso di specie il licenziamento, intimato in data 29/3/2019, è stato impugnato in via extragiudiziale in data 10/4/2019.

La lavoratrice, tuttavia, non ha impugnato giudizialmente il licenziamento entro il successivo termine di 180 giorni previsto dall’art. 6, comma 2, L. n. 604/1966.

La dott.ssa Farinella, infatti, ha proposto domanda ai sensi dell’art. 18 L. n. 300/1970 e ha chiesto la condanna della società alla reintegrazione e al risarcimento del danno, per la prima volta con la memoria difensiva depositata in data 15/11/2019, allorquando il termine di 180 previsto dall’art. 6, comma 2, L. n. 604/1966 era ormai spirato.

Essa, pertanto, è decaduta dall’impugnativa di licenziamento. La circostanza per la quale il datore di lavoro abbia instaurato un giudizio di mero accertamento di legittimità del licenziamento, infatti, non può esimere il lavoratore resistente - che intenda, come nella specie, non solo paralizzare l’azione datoriale, ma richiedere anche con specifica domanda contenuta nella memoria di costituzione le tutele derivanti dalla lamentata invalidità - dal rispetto del termine di decadenza previsto dall’art. 6, comma 2, L. n. 604/1966 per l’impugnazione giudiziale del recesso, effetto che non è stato previsto dal legislatore.

Principio analogo, peraltro, era stato affermato nella vigenza della precedente versione dell’art. 6 L. n. 604/1966 dalla Suprema Corte la quale aveva evidenziato che “non è sufficiente una res

(6)

quando la relativa dichiarazione sia entrata nella sfera di conoscenza della controparte. In altri termini, l'azione di accertamento promossa dal datore di lavoro per la dichiarazione di legittimità del licenziamento intimato, non può certo essere valutata come "sostitutiva" dell'atto di impugnazione del licenziamento medesimo che, come è noto, presuppone l'interesse e l'onere (esclusivo) del lavoratore.” (Cass. Civ. n. 899/1994).

Le sentenze citate dal ricorrente e prodotte in allegato alle note di trattazione scritta, poi, non rilevano ai fini della decisione della fattispecie in esame.

Con la prima, infatti, la Suprema Corte si è limitata a ribadire l’utilizzabilità del rito ex lege n. 92/2012 da parte del datore di lavoro e l’ammissibilità in astratto di una domanda riconvenzionale da parte del lavoratore nel giudizio intrapreso dal datore di lavoro sebbene la L. n. 92 del 2012, art. 1, preveda espressamente, nella sola fase di opposizione (comma 56), la possibilità di una domanda riconvenzionale; non ha affermato, tuttavia, che l’instaurazione dell’azione di accertamento da parte del datore di lavoro esima il lavoratore che intenda impugnare il licenziamento ai sensi dell’art. 18 L. n. 300/1970 dal rispetto dei termini decadenziali.

La seconda concerne la disciplina in tema di licenziamento dei dirigenti e, in particolare, l’estensione dei termini di decadenza disposta dalla Legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 2 anche al caso del licenziamento vietato o nullo del dirigente nonché la disciplina applicabile in caso di “ingiustificatezza”.

(7)

tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile. Nella fattispecie, invece, la lavoratrice non ha proposto l’impugnativa del licenziamento entro il termine di decadenza neppure con domanda cautelare.

Farinella Emilia, pertanto, è decaduta dall’impugnativa del licenziamento ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. n. 604/1966, come accertato nell’ordinanza opposta.

Come richiesto dalla società, per l’effetto è stata correttamente dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle domande proposte da LJ Pharma s.r.l. nel ricorso introduttivo della precedente fase, pronuncia che postula, come nella specie, il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della decisione (Consiglio di Stato n. 7831/2019).

In proposito va evidenziato che è destituito di fondamento quanto affermato dalla lavoratrice nel ricorso in opposizione secondo cui: “in mancanza di rinuncia agli atti il tribunale avrebbe dovuto

dichiarare l’inammissibilità del ricorso di LJ Pharma per sopravvenuta carenza di interesse e non fare un minestrone in cui la presunta sopravvenuta carenza di interesse dipendente dell’errore esplicitata prima senza, tuttavia, rinuncia agli atti porta alla definizione del giudizio con condanna alle spese della lavoratrice licenziata in dispregio anche rispetto alla tendenza della Consulta”.

La pronuncia di sopravvenuta carenza d’interesse, infatti, si pone su un piano completamente diverso dalla rinuncia agli atti del giudizio e comporta conseguenze sostanziali nonché processuali differenti.

(8)

di estinzione del processo, se effettuata nelle forme prescritte, senza precludere l'esercizio dell'azione in un nuovo processo.

L’interesse ad agire, invece, configura ai sensi dell’articolo 100 c.p.c. una condizione della azione consistente nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, che deve essere valutato in relazione alla utilità concreta e attuale che dell'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente e rappresenta un dovere del giudice investito della domanda accertare se tale interesse sussiste o meno nel caso concreto (Cass. Civ. n. sez. II, 12/06/2018, n.15320).

Ciò vale, a maggior ragione, con riguardo alle azioni di mero accertamento - come quella spiegata nella fase sommaria dalla società - ovverosia quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto (Cass., 28 aprile 1995, n. 4740), con riferimento alle quali l’interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive - e anche attuale sulla situazione giuridica soggettiva di cui s'invoca l'accertamento (Cass., 9 settembre 2003, n. 13186 Cass. 5 marzo 2001, n. 3157).

Tale incertezza “deve tradursi in un pregiudizio, non

semplicemente potenziale, ma concreto e attuale del diritto fatto valere, nel senso che deve ricorrere la necessità di rimuovere detta incertezza per eliminare la lesione attuale di un diritto o, almeno, il pericolo attuale di tale lesione” (v., ex plurimis, Cass., Sezioni Unite,

(9)

Nel caso di specie, come correttamente affermato e richiesto dalla società, la decadenza dall’impugnativa del recesso datoriale in cui è incorsa la lavoratrice integra una situazione tale da comportare l'inutilità della decisione sulla domanda di mero accertamento della legittimità del licenziamento proposta da L. J. Pharma s.r.l. e, pertanto, ha determinato la declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse in quanto manca uno stato di incertezza attuale sulla situazione giuridica soggettiva di cui s'invocava l'accertamento, declaratoria che chiaramente non richiede una “rinuncia agli atti”.

In conclusione, per le suesposte ragioni, l’opposizione va rigettata e per l’effetto confermata l’ordinanza opposta.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., non sussistendo nessuno dei casi in cui è giustificata una compensazione totale o parziale ai sensi dall’art. 92 c.p.c., nel testo modificato a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4199/2020 RG;

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa; Rigetta l’opposizione e conferma l’ordinanza opposta;

Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.513,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute.

Catania, 24/11/2020

IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu

Riferimenti

Documenti correlati

avere rivelato al collega xxxxxx informazioni riservate relative alla organizzazione, ai metodi di lavoro ed alle procedure commerciali interne della società datrice di lavoro, al

• La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. In ogni caso, favorire modalità di

Ritenuta fondata l’istanza depositata in data 7.5.2020 dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese di Bari delle

Repert.. tutto fuori misura perché priva di giustificazione per quella che appare essere una mera divergenza di vedute e di appartenenza politica. In nessuno degli episodi

Conclude, quindi, il Giudice in sentenza statuendo che: “In sostanza, quindi, al di là dell’apparente e dichiarata (in contratto) libertà del rider, e del ricorrente in particolare,

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene di dovere dare seguito al proprio orientamento. Dovendo il giudizio comparativo essere operato tra il precedente

489 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile 42 codificata posizioni maschile dai 5 ai 6 minuti –35 anni 490 Tai Ji Quan Taolu Categoria avanzati stile 42 codificata

 Si costituiva in giudizio il convenuto Bertuna Giuseppe il quale si dichiarava disponibile ad effettuare il trasferimento dell’immobile sito in Vizzini Viale