• Non ci sono risultati.

IL SINDACO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IL SINDACO"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

1

Corpo Polizia Locale Treviglio

Viale C. Battisti n°33

Tel.0363 317.603 fax 0363/317.615

Prot. N. 49033 Ord. N.162

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 5291 del 02/08/2007, recante “piano di azione per il periodo 15 Ottobre 2007 – 15 Aprile 2008”, ai fine del contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico ed il relativo “ allegato” (piano d’azione per il periodo dal 15.10.07 al 15.04.08……”);

VISTA LA D.G.R. in data 02.08.07 n° 8/5290 “ suddivisione del territorio Regionale in zone ed agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente”,che classifica il territorio di Treviglio in zona A1.

VISTO l’art. 7 c.1 lettera b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Codice della Strada” che consente al Sindaco di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

VISTO il D.M. 21/04/1999, n. 163 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione”;

VISTO il parere favorevole agli atti in ordine alla regolarità tecnica espressa In data odierna dal Comando di Polizia Locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Al fine di prevenire e di tutelare la salubrità dell’ambiente contenendo gli episodi acuti di inquinamento atmosferico.

ORDINA

di recepire i provvedimenti di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia in premessa indicate istituendo i seguenti provvedimenti viabilistici

(2)

2 Fermo del traffico veicolare nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2007 e il 15 aprile 2008, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, per i seguenti veicoli:

1. AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE COMANDATA (BENZINA) NON OMOLOGATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/441 CEE E SUCCESSIVE DIRETTIVE, NON ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO (VEICOLI DETTI PRE-EURO 1 A BENZINA);

2. AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE SPONTANEA ( DIESEL) NON OMOLOGATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/542 CEE, PUNTO 6.2.1.B OPPURE NON OMOLOGATI AI SENSI DELLA DIRETTAVA 94/12 CEE E SUCCESSIVE DIRETTIVE,NON ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO, (VEICOLI DETTI PRE- EURO 1 ED EURO 1 DIESEL);

3. MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI A 2 TEMPI NON OMOLOGATI AI SENSI DELLA NORMATIVA 97/24/CEE, CAPITOLO 5, E SUCCESSIVE DIRETTIVE,NON ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO (VEICOLI DETTI PRE- EURO 1 A DUE TEMPI);

Sono esclusi dal Fermo:

1. Gli autoveicoli elettrici;

2. Gli autoveicoli ibridi e multimodali;

3. Gli autoveicoli con motore ad accensione comandata (benzina) alimentati a carburanti gassosi (metano o GPL);

4. Gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati, di catalizzatore e omologati ai sensi della Direttiva 91/441 CEE e successive direttive immatricolati dall’1/01/1993 o in precedenza, purchè conformi alla direttiva medesima.(euro 1);

5. Gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542 CEE, punto 6.2.1.A, (euro 1) e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive.(euro 1);

6. Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 94/12 CEE (euro 2) e successive direttive;

7. Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 91/542 CEE, punto 6.2.1.B, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 96/69 CEE e successive direttive.(euro 2)

8. I motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;

9. I motoveicoli e ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24 CEE capito 5, e successive direttive.(euro 2)

(3)

3

Sono esclusi altresì dal fermo del traffico:

a) I veicoli delle forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco ed i veicoli appartenenti a Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale;

b) I veicoli di pronto soccorso;

c) I mezzi di trasporto pubblico e scuolabus;

d) I taxi ed i veicoli di noleggio con conducente;

e) I veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, al servizio delle proprie esigenze;

f) Le autovetture targate CD e CC;

g) I veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultino individuabili, o con adeguato contrassegno o certificazione del datore di lavoro, come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);

h) I veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;

i) I veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dell’ordine, i veicoli degli operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;

j) I veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;

k) I veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;

l) I veicoli dei sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione religiosa per le funzioni del proprio ministero;

m) I veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;

n) Gli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

o) I veicoli delle autoscuole utilizzate per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;

p) I veicoli dei donatori di sangue muniti di certificato per la donazione;

q) I veicoli con targa estera;

r) I veicoli condotti da persone ultra sessantacinquenni, qualora il veicolo non catalitico sia l’unico di proprietà;

s) I veicoli dei rappresentanti di commercio;

t) I mezzi dei commercianti ambulanti, limitatamente al percorso necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa giornaliera;

u) I veicoli utilizzati da quanti interessati direttamente ai SS. Sacramenti del Battesimo e del Matrimonio, nonché ai veicoli che partecipano a esequie funebri;

v) I veicoli degli operatori delle case di riposo;

w) I veicoli classificati come macchine agricole ai sensi dell’art.57 (macchine agricole) D.L.285/1992

(4)

4 x) I veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del

certificato di identità/omologazione rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.

Il fermo del traffico non si applica sui seguenti tratti di strade ricadenti nel territorio comunale:

Viale F. Cassani, Largo Vitt. Emanuele II, Viale Ortigara, Viale Col di Lana, Largo Dante, Viale Manzoni, Viale Parini Viale C. Porta, Via Caravaggio (ex S.S.11);

Inoltre:

Viale Buonarroti, Largo I Maggio, Piazzale Mazzini (Stazione Ovest F.S.), Viale Monte Grappa, Via Monte Nero, Piazzale Verdi (Stazione Centrale F.S.), Viale Piave, Viale Merisio;

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro di cui alla precedente lettera (g);

In applicazione del Punto 3 comma primo lettera b) del piano d’azione approvato con la citata Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia, è disposto, altresì, nel periodo dal 15 Ottobre 2007 al 15 Aprile 2008, l’obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate.

Della presente Ordinanza viene data la più diffusa comunicazione al pubblico (pannello luminoso, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali e sul sito del Comune Treviglio).

In caso di violazione del divieto indicato nel presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 comma 1 lettera b) e 13 del Codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €.74.00 a

€.296,00 oltre al blocco del veicolo fino al termine del fermo del traffico.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n.285/1992 (codice della strada) curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni.

Si rammenta che in base all’art. 37 del Codice della Strada comma 3 contro le ordinanze o provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione al Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero Infrastrutture e Trasporti).

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale 16 Ottobre 2007

IL SINDACO

Ariella Borghi

Riferimenti

Documenti correlati

d.1 per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso previsti dalle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di

Le domande di contributo, debitamente sottoscritte e compilate, devono essere presentate all’Ufficio Commerciale a cura del Centro HDE competente per territorio

Sia noi, in qualità di acquirente, che l’altro Ente Pubblico attualmente proprietario, in qualità di cedente, abbiamo assunto i provvedimenti amministrativi per

6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) e l’adozione di

Si dà atto, infine, che l’importo relativo ai rimborsi da effettuare in materia di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi urbani versato in eccesso è

59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio ” (di

3. prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente

1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009) è abrogato. 183 e successive modificazioni