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Sindaco unico, organo monocratico: la nuova disciplina del controllo nelle S.r.l.

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Academic year: 2021

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Testo completo

(1)

A C U R A D O T T . D A N I E L E B E R N A R D I ,

P R E S I D E N T E C O M M I S S I O N E C O N T R O L L O S O C I E T A R I O O D C E C M I L A N O

U N I V E R S I T À D I M I L A N O B I C O C C A B E R N A R D I

&

A S S O C I A T I , M I L A N O

Bernardi&Associati, Milano

1

Sindaco unico, organo monocratico: la nuova disciplina del controllo nelle S.r.l.

Cronologia, dibattito in corso, nodi interpretativi

La genesi 1

2

1. La legge 12 novembre 2011 n. 183 – Legge di stabilità (art. 14 commi 13 – 14)

“ riduzione oneri amministrativi per imprese e cittadini”, in vigore dal 1 gennaio 2012:

Modifica art. 2397 c.c.

( per le s.p.a.) Sostituisce l’art. 2477 nelle s.r.l.

(sindaco e revisione legale dei conti) [1] Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri

effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

2. Invariato salvo la sostituzione delle parole “collegio sindacale” con sindaco

[2] Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

3 e 4 comma.

Invariati salvo la sostituzione delle parole “collegio sindacale”

con sindaco

5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

[3] Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere

6. Invariato

salvo la sostituzione delle parole “collegio sindacale” con sindaco

(2)

Le interpretazioni

Bernardi&AssociatiMilano

3

a)

La nota interpretativa del Consiglio Nazionale DC EC (11/2011) nelle srl si ripropone la disciplina modificata della S.p.a per via del richiamo alla disciplina delle S.p.a dunque se la società superava il limite di un milione di Euro per i ricavi o di patrimonio netto, doveva essere nominato l’organo collegiale ed i riferimenti della norma al “sindaco” andavano intesi come riferimenti “all’organo di controllo”.

nelle srl si esclude la decadenza dei sindaci in carica al 1/1/2012 si segnala il rischio di irregolare composizione organo di controllo illegittimità atti sociali

Una tesi generosa ma ardita

Bernardi&AssociatiMilano

4

b)

massima consiglio notarile di Milano n. 123/2011 dove si affermava

che l’art. 2477 c.c. novellato dalla legge di stabilità non rendeva illegittime le clausole statutarie, sia preesistenti che di nuova introduzione, che prevedevano la collegialità dell’organo di controllo,

che i collegi in carica al momento di entrata in vigore della norma, continuavano il loro mandato,

che tuttavia tali clausole non impedivano la nomina del sindaco unico: non era necessaria a tal fine la modifica degli statuti;

che restavano salve le disposizioni statutarie che prevedevano l’organo collegiale, quando la nomina di uno o più sindaci costituiva un diritto particolare,

che nel caso di nomina del sindaco unico nella S.r.l. non erano previsti supplenti.

Norme dispositive ma derogabili dall’autonomia statutaria

(3)

Bernardi&AssociatiMilano

5

c) consiglio nazionale notariato studio n. 250/2011 conferma la massima di Milano

Sul tema dell’organo nelle S.r.l.:

riteneva non inderogabile la nomina del sindaco unico, così che si riteneva possibile optare per l’organo collegiale,

riteneva valide le considerazioni che comportavano l’obbligo di nomina dell’organo collegiale, quando la nomina di alcuni sindaci fosse legata a diritti particolari,

analizzava i pro ed i contro della interpretazione che richiamava la

disciplina delle S.p.A. sul sindaco unico, sulla falsariga di quanto proposto dal CNDCEC, e si riteneva tale interpretazione da preferirsi.

confermava che collegi sindacali in carica sarebbero cessati alla loro naturale scadenza.

Il D.L. 212/2011 e le sue modifiche di conversione.

(disposizioni in materia di sovra indebitamento e g.c.)

6

Emendato in sede di conversione,

è stata lasciata in vita solo la norma che, inserendo un comma 13 bis dopo il comma 13 dell’art.14 della Legge di stabilità, prevede che:

nelle S.r.l. i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dalla assemblea che li ha nominati.

Un problema risolto, la norma è tuttora in vigore

(4)

Altre storture: l’organismo di vigilanza

Bernardi&AssociatiMilano

7

a) Il dodicesimo comma dell’art. 14 della Legge di stabilità introduceva all’art. 6 del D.Lgs.

231/2001 il comma 4 bis: “ Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’

organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.

b) Questa stortura era stata sanata dall’art. 16 del D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 in cui è stato frettolosamente aggiunta la parola << sindaco >> al comma 4-bis dell’art. 6 del D.Lgs.

231/2001.

c) Tuttavia nel DDL di conversione tali modifiche sono state cassate, tornando, per quanto riguarda questi aspetti, alla versione originaria della legge di stabilità

«4-bis. Nelle società di capitali il sindaco, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)». Testo coordinato e aggiornato con il DL

22/12/2011 n. 212.

Un non senso giuridico:

le società di capitali di maggiori dimensioni, che non possono nominare il sindaco unico per via del contemporaneo superamento dei limiti quantitativi, possono affidare anche la funzione di organismo di vigilanza al collegio, mentre invece, nelle srl con un organo di controllo monocratico questa possibilità è tuttora negata e quindi queste sono costrette a nominare un organismo di vigilanza terzo, ex D.Lgs 3231/2001,

Il problema si è risolto per le S.p.a ma non per le srl con organo monocratico!

Il d.l. 9.2.21012 n° 5/2012 (decreto semplificazioni) e la sua conversione in Legge (L. 35/2012 del 4 aprile 2012)

Bernardi&AssociatiMilano

8 1. S.p.a

Modifica 3 comma e introduce un 4 comma all’

art. 2397 c.c.

( per le s.p.a.)

La conversione in Legge (Legge 35/2012) Si torna alle origini [1] Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o

non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

[1] Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

[2] Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

[2] Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

[3]Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

[4] L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

almeno un problema risolto nelle S.p.a.!

(5)

Il d.l. 9.2.21012 n° 5/2012 (decreto semplificazioni) e la sua conversione

Bernardi&AssociatiMilano

9 a) S.r.l.

L’attuale 2477 in vigore: sindaco e revisione legale dei conti

1.L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.

4.L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

5.Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo e del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Le interpretazioni, Il dibattito

10

a) Primo comma. Nomina volontaria (società non tenuta ad avere l’organo di controllo)

I dubbi:

Non è chiaro se l’inciso “ivi compresa la revisione legale dei conti” vada inteso come una delle diverse possibilità di disciplinare competenze e poteri o se, invece, indichi comunque un vincolo inderogabile quando, pur non sussistendo un obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, l’atto costitutivo voglia disciplinare volontariamente questa materia.

La precedente novella era chiara: “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore”.

Non è neppure chiaro se, con l’espressione “se lo statuto non dispone diversamente” nell’ultima parte del comma, ci si riferisca solo alla collegialità o monocraticità dell’organo di controllo o anche alla possibilità che lo statuto preveda un organo di controllo monocratico costituito da un solo membro effettivo e da uno o più supplenti.

(6)

Le interpretazioni, Il dibattito

Bernardi&AssociatiMilano

11

a) Secondo, terzo e quarto comma: nomina obbligatoria

L’unica modifica introdotta dal legislatore è la sostituzione della espressione “organo di controllo o revisore” alla espressione “collegio sindacale” contenuta nella vecchia normativa.

Le circostanze che fanno sorgere l’obbligo o lo fanno cessare sono le medesime nella vecchia o nella nuova normativa.

Ma è una semplice modifica terminologica? I dubbi:

l’uso della “o” disgiuntiva tra “organo di controllo” e “revisore” comporta obbligatoriamente una scelta tra le due figure di controllo ? È invece facoltà della società nominare sia l’organo di controllo, sia il revisore ? Quest’ultima eventuale facoltà è subordinata, alla luce della prima parte del primo comma, alla previsione statutaria?

Chi può ricoprire l’incarico di “revisore” ? un soggetto iscritto al registro dei revisori legali ai sensi del D. Lgs. 39/2010 (come per esempio ben individuato nel 2397 c.c.) e dunque una persona fisica o una società di revisione?

Sembra chiaro, invece, che, se si deve nominare l’organo di controllo e, alla luce dell’ultima parte del primo comma, lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo debba essere costituito da un solo membro effettivo.

Le interpretazioni, Il dibattito

Bernardi&AssociatiMilano

12 a) Il quinto comma, nomina obbligatoria: ambiguo

Il riferimento alle “disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa” si presta sia ad una lettura estensiva (riferimento a tutte le disposizioni delle S.p.A. riguardo al controllo), sia ad una lettura restrittiva (riferimento alle norme sul Collegio Sindacale nelle S.p.A. contenute negli artt. 2397-2409 c.c.).

Non è chiaro se il legislatore si riferisca solo alle norme sul collegio sindacale nelle S.p.A., contenute negli artt. 2397 – 2409 c.c. o anche alle altre disposizioni della disciplina delle S.p.A.

che coinvolgono il collegio sindacale.

Fra queste:

alcune sono incompatibili con la disciplina delle S.r.l.,

alcune sono compatibili e sono richiamate dalla disciplina specifica delle S.r.l., alcune, pur compatibili, non sono richiamate dalla disciplina delle S.r.l..

Inoltre:

la disciplina delle S.r.l. ha alcune norme specifiche che richiamano il collegio sindacale: non è chiaro se esse si applichino all’organo di controllo, anche monocratico.

Infine alcune norme sul collegio sindacale delle S.p.A. contenute negli artt. 2397 – 2409 c.c.

sono riferite ad un organo collegiale e non sono applicabili ad un organo monocratico, disciplinano materie diversamente regolate dalla normativa delle S.r.l., come avviene, per esempio con l’art. 2409 c.c. (denunzia al Tribunale),

(7)

Le interpretazioni, Il dibattito

Bernardi&AssociatiMilano

13

b) Il quinto comma, nomina obbligatoria, i dubbi:

La questione più rilevante – ma non l’unica - è se all’organo di controllo, anche monocratico, nominato per obbligo (e per scelta all’interno dell’obbligo), si applichi l’art. 2409 bis. c.c., comma 2, che prevede che il collegio sindacale delle S.p.A., sotto definite condizioni, possa svolgere anche la revisione legale dei conti.

Con la nuova normativa sembrerebbe che la revisione legale, per le S.r.l., obbligato alla nomina dell’organo, non sia sempre obbligatoria.

Se infatti la scelta è fra organo di controllo o revisore, dando in prima approssimazione per scontato che quest’ultimo svolga la revisione legale, non è chiaro se, quando la scelta cade sull’organo di controllo, questo sia comunque tenuto anche alla revisione legale.

Questa interpretazione sembrerebbe anzi da escludersi,

Se infatti all’organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, tale organo può svolgere anche la revisione legale, secondo l’art. 2409 bis, comma 2, solo se vi è una previsione statutaria e se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Dunque:

se, quando obbligatorio, è stato nominato l’organo di controllo, anche monocratico, ma lo statuto non prevede che quest’organo svolga la revisione legale,

oppure

se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato

Nessuno svolgerebbe la revisione legale ??? !!!! A meno di non interpretare in senso prescrittivo e non derogabile l’inciso al primo comma “ivi compresa la revisione legale dei conti”

E la normativa Europea?

Le interpretazioni: circolare n° 6 del 7 marzo 12, Assonime

14

La circolare giustifica la modifica nell’assetto dei controlli nelle S.r.l. sulla base delle peculiarità di questa forma societaria rispetto alla S.p.A., perché, queste ultime:

Non possono fare ricorso al mercato del capitale di rischio,

Si basano sulla centralità della figura del socio, che non è un mero investitore, ma è tipicamente coinvolto nella gestione ed ha poteri di controllo ex 2476 c.c. sull’operato degli amministratori In quest’ottica, per Assonime, il punto fondamentale dell’assetto dei controlli, quando obbligatorio, non è la vigilanza ed il controllo di legalità ma è la revisione legale quale strumento di verifica della corretta rendicontazione del patrimonio a garanzia delle obbligazioni sociali

La circolare tuttavia poi vede tre possibilità per le s.r.l. (1)l’organo di controllo, collegiale o monocratico,

(2) il revisore, (3)entrambi (? E la “o” disgiuntiva a separare l’alternativa tra organo di controllo o revisore nei commi 2, 3 e 4 del 2477?).

Afferma poi:

che con la nomina dell’organo di controllo dovrà essere esercitata anche la revisione legale dei conti, sebbene poco dopo si chiarisca che tale funzione può essere affidata all’organo di controllo solo con previsione statutaria, se la società non è tenuta a redigere il bilancio consolidato e non è un ente di interesse pubblico,

La srl può scegliere di nominare il solo revisore, che effettuerà solo la revisione legale

(8)

Assonime il caso 3/2012 , maggio 2012, “Prime applicazioni del nuovo regime dei controlli nella S.r.l.”

Bernardi&AssociatiMilano

15

Il caso presentato, è quello di una S.r.l. che ha modificato lo statuto prevedendo la possibilità di nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, nei casi di legge o quando i soci lo ritengono opportuno.

Alla scadenza del mandato del collegio sindacale, nominato prima delle nuove norme, la società non ha nominato un organo di controllo, confermando solo la nomina del revisore legale, effettuata con un precedente mandato, solo per svolgere la revisione legale.

Questo perché, in estrema sintesi, mentre il controllo di legalità ex 2403 c.c. è una norma di valenza nazionale- ed il legislatore può liberamente decidere quando e come renderlo necessario o lasciarlo all’autonomia statutaria - la revisione legale è il recepimento dalla normativa europea che il legislatore nazionale è tenuto a recepire senza possibilità di deroga.

Le conclusioni, con argomentazioni più convincenti rispetto a quelle della circolare 7/2012 (antecedente la conversione in legge del DL 5/2012), sono dunque – nelle srl obbligate- che lo statuto possa prevedere:

la nomina dell’organo di controllo (collegiale o monocratico) cui affidare sia il controllo

“di leglità gestionale” sia la revisione legale,

la nomina di un revisore che svolge la sola revisione legale,

la nomina di un organo di controllo per la vigilanza “gestionale” e di un revisore per la revisione legale.

La massima del consiglio notarile di Milano n° 124 del 3 aprile 2012 che sostituisce la 123 del 6.12.2011

Bernardi&AssociatiMilano

16

Una tesi audace

La massima afferma che il regime dei controlli nelle S.r.l., come è definito nel nuovo art. 2477 c.c., in mancanza di diverse previsioni statutarie vada inteso nel senso che sia la funzione di controllo “gestionale” sia la funzione di revisione legale sono attribuite ad un unico organo di controllo monocratico, individuato con l’espressione “organo di controllo o revisore” che può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica sia una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Nella seconda è affrontata la legittimità di clausole statutarie aventi ad oggetto i controlli nelle S.r.l.:

E’ considerata legittima la clausola che affermi che il revisore sia una società di revisione e quella che affidi a tale soggetto anche il controllo gestionale, alla luce delle disposizioni della prima parte del primo comma, ed in coerenza con la interpretazione sulle funzioni sostenuta nella prima parte della massima;

E’ legittima la clausola che prevede che il controllo gestionale e la revisione siano svolti in via facoltativa o obbligatoria anche al di là dell’ambito di legge.

E’ legittima la clausola che prevede, al di fuori delle circostanze di obbligo, di attivare solo una delle funzioni di controllo;

E’ legittima la clausola che prevede la collegialità dell’organo di controllo, ma quanto alla sua composizione, il Consiglio ritiene che debba in questo caso essere applicato l’art. 2397 c.c. comma 2, per via dal 5 comma del nuovo art. 2477 c.c..

Il Consiglio esclude la nomina di supplenti, se l’organo di controllo è monocratico;

E’ legittima la clausola che affida la scelta sulle opzioni statutarie alla assemblea che nomina le figure di controllo.

Circa l’eventuale necessità di modificare gli statuti vigenti per applicare le nuove norme, il Consiglio sottolinea la necessità di un puntuale esame degli statuti per vedere se, ai sensi dell’ultima parte del primo comma del nuovo art.

2477 c.c., lo statuto non “disponga diversamente”. Tali sono, per esempio i casi di un diritto particolare alla nomina di un sindaco (art. 2468 c.c.) o l’ipotesi che la nomina dell’organo debba avvenire con il sistema del voto di lista.

(9)

Gli Ordini di Milano, Roma, Ivrea, Pinerolo,Torino

“I nuovi controlli nelle S.r.l., osservazioni critiche”

Bernardi&AssociatiMilano

17

Il documento ha finalità “politiche” più che interpretative, contesta le giustificazioni della circolare Assonime, di cui vengono citati ampi stralci, alle scelte del legislatore, segnala la inopportunità ed i pericoli della nuova normativa per il sistema paese e ne auspica una modifica,

invita il CNDCEC ad assumere una posizione di dissenso dalla Assonime.

I documento osserva come , alla luce della medesima limitazione di responsabilità dei soci delle S.p.A. e delle S.r.l., comune ai due tipi di società, appaia irragionevole la scelta del legislatore di assoggettarle a due tipologie di controllo differenziate,

Indica, come possibile soluzione, il rinvio per le S.r.l. con obbligo di nominare, alla disciplina del controllo delle S.p.A.

Circolare Confindustria del 6.4.2012 n° 19510

“Società di capitali. La disciplina dei controlli nelle S.r.l. dopo la Legge di stabilità ed il D.L.

Semplificazioni”

18

Chiarisce che per “revisore “ si intenda indifferentemente sia la persona fisica sia la persona giuridica e ritiene che la procedura per la nomina, in assenza di organo di controllo, comporti un adattamento del disposto del D. Lgs. 39/2010, art. 13;

Riconosce la razionalità del disposto normativo in considerazione delle peculiarità della S.r.l. rispetto alle S.p.A., con particolare riguardo alla eventuale opzione di nomina solo del revisore, che è comunque bilanciata dai poteri di vigilanza diretta riconosciuti al socio.

La circolare ritiene che la funzione di revisione legale sia comunque necessaria nelle circostanze di obbligo di nomina

Questa viene esercitata ovviamente dal revisore se la scelta ricade su questo soggetto, mentre, se la scelta è per l’organo di controllo, occorre una esplicita scelta organizzativa in tal senso da parte dei soci.

La circolare interpreta il riferimento alle disposizioni sul collegio sindacale delle S.p.A. del comma 5 in senso restrittivo, limitato agli artt. 2397 – 2409 c.c

In sostanza la revisione legale, in circostanze di obbligo, è necessaria: è facoltà dei soci decidere se affidarla al revisore quale unica funzione di controllo, o all’organo di controllo, che svolgerà anche la vigilanza “gestionale”.

(10)

Documento di ricerca Assirevi n° 172, luglio 2012

Bernardi&AssociatiMilano

19

Per Assirevi il nuovo art. 2477 c.c. permette una elevata flessibilità nella configurazione dei controlli e, come avevano fatto Assonime e Confindustria, giustificando la difformità rispetto alla disciplina delle S.p.A. in virtù del potenziale maggior coinvolgimento dei soci nella gestione e nel suo controllo

L’organo di controllo, se nominato in circostanze di obbligo, svolgerà sia il controllo “di legalità gestionale ex 2403 cc ”, in forza del 5 comma del nuovo art. 2477 c.c., sia la revisione legale, in forza dell’inciso “ivi compresa la revisione legale” del primo comma, purché vi sia previsione statutaria e la società non sia tenuta alla redazione del consolidato (art. 2409 bis c.c.) e purché la società non sia un E.I.P. o connessa ad un E.I.P. (D. Lgs. 39/2010, art. 16, comma 2).

In questi casi, oltre all’organo di controllo, la società dovrà nominare anche un revisore esterno per la revisione legale.

Al contrario se la società ha scelto di nominare il revisore, in circostanze di obbligo, questi svolgerà solo la revisione legale e non sarà necessario nominare anche una funzione di controllo “gestionale”.

Esclude che il revisore debba svolgere anche il controllo “gestionale”,

In altri termini per Assirevi la revisione legale è sempre necessaria, nelle circostanze di obbligo, a differenza del controllo “gestionale”.

Documento di ricerca Assirevi n° 172, luglio 2012

Bernardi&AssociatiMilano

20 Le diverse opzioni disponibili.

La società deve preliminarmente decidere , in situazioni di obbligo, se affidare la revisione legale all’organo di controllo o al revisore esterno, ferma restando la possibilità di avvalersi di entrambe le figure;

se si opta per l’organo di controllo occorre:

decidere se si vuole la composizione collegiale,

prevedere in ogni caso di attribuirgli, se possibile, la funzione di revisione legale;

se la società ha optato per l’organo di controllo collegiale va valutata la possibilità, prevista dalla Legge di Stabilità 2012, di assegnargli anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi D. Lgs. 231/2001.

Circa la necessità di modifiche statutarie, le diverse opzioni possono essere definite in statuto oppure, in assenza di previsioni statutarie, possono essere rimesse alle decisioni dei soci

E’ anche accettabile che lo statuto rimetta esplicitamente ai soci la possibilità di modificare, di volta in volta, al momento della nomina, l’assetto dei controlli.

Sottolinea che non occorre modificare lo statuto, quando le clausole sul controllo rinviano genericamente alla legge, ma suggerisce la modifica statutaria quando la clausola prevede il collegio e si intende valersi dell’organo monocratico.

(11)

Una sommaria sintesi

Bernardi&AssociatiMilano

21 Per Assonime, Confidustria e Assirevi:

La revisione legale è sempre obbligatoria,

in forza dell’inciso del primo comma “ivi compresa la revisione legale”, per Confindustria, in forza della normativa europea per Assonime,

in forza di entrambe le argomentazioni per Assirevi

Pertanto se la scelta della società è quella di nominare solo l’organo di controllo, a questo deve essere affidata anche la revisione legale.

Al contrario invece, se la scelta della società è quella di nominare il revisore, questo svolge solo la revisione legale e nessuno svolge la funzione di controllo di legalità.

Il Consiglio Notarile di Milano è isolato nella interpretazione che vede lo svolgimento di entrambe le funzioni, obbligatoriamente, in capo all’uno o all’altro organo.

Sia Confindustria che Assirevi ricordano che è esclusa la possibilità di affidare la revisione legale all’organo di controllo quando la S.r.l. è un E.I.P. o è connessa ad un E.I.P.

o è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Che fare?

22

La parola al dr. Insaudo

Grazie per l’attenzione

(12)

Appendice

“DECRETO SEMPLIFICAZIONE” TESTO IN VIGORE ex LEGGE DI STABILITÀ

2012 TESTO ORIGINALE

Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435- bis.

L'obbligo di nomina del dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435- bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato .

Art. 2477. Collegio sindacale e revisione legale dei conti.

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435- bis.

L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

Bernardi&Associati, Milano

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Appendice

ante Legge 183/2011 (stabilità) in vigore oggi

Art. 2477

Collegio sindacale e revisione legale dei conti Art. 2477 Sindaco e revisione legale dei conti 1. L’atto costitutivo può’ prevedere, determinandone le competenze

e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. 1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: 3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.

4. L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Bernardi&Associati, Milano

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