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Arpab, al via dal Consiglio regionale la legge di riordino - SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente

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Academic year: 2022

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Disegno di Legge “Riordino della disciplina per l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAB)”

Criticità – Posizione della Direzione Strategica di ARPA Basilicata

In merito al DDL in questione, di seguito si riporta la sintesi del documento ARPAB depositato nel corso dell’audizione del 02/01/2020 presso la II Commissione Consiliare Permanente della Regione Basilicata.

1) Il DDL è adottato in difformità dallo Statuto regionale della Basilicata che attribuisce alla Giunta i poteri di controllo e vigilanza sull’Agenzia, infatti tali poteri vengono attribuiti con il suddetto DDL al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente della Regione. Di conseguenza, la legge istituisce una subordinazione gerarchica dell’Agenzia rispetto al Dirigente generale del Dipartimento Ambiente con conseguente compromissione dell’autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile di ARPAB, contrariamente da quanto ribadito anche dalla Corte Costituzionale in relazione al ruolo delle Agenzie Ambientali (si cfr. Sentenza n. 212/2017).

2) Il DDL elimina ogni sede di confronto istituzionale tra la Direzione dell’ARPAB e le Parti politiche e sociali. Infatti, mentre l’art. 25 della precedente L.R. 37/2015 aveva previsto la istituzione della Conferenza Permanente quale organismo partecipativo regionale, aperto alla partecipazione dei Consiglieri Regionali, Sindaci e Assessori Comunali, per la formulazione di pareri e valutazioni in merito alla Carta dei servizi e agli atti di Programmazione dell’Agenzia, prevedendo altresì la partecipazione del Direttore Generale dell’Agenzia per assicurare il positivo contraddittorio sugli atti in esame, il DDL in questione esclude la partecipazione del Direttore generale dell’ARPAB. Pertanto non vi è più un organismo di confronto tra chi gestisce l’Agenzia e le Parti politiche e sociali.

3) Il DDL prevede la soppressione della figura del Direttore Amministrativo e quindi i compiti di direzione, gestione, indirizzo e coordinamento della struttura amministrativa dell’Agenzia restano in capo al Direttore Generale. Tale previsione determina un “irrigidimento” della struttura e in più crea un potenziale vulnus nei casi in cui il Direttore Generale abbia un profilo prettamente tecnico-ambientale e non amministrativo, così come per altro richiesto dall’art. 8 della L. 132/2016, a norma del quale l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia è conferito a “soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale” . Il DDL fa venire meno, pertanto, la figura fondamentale, posta a presidio del buon andamento, della regolarità e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

4) Il DDL non raggiunge l’obiettivo di armonizzare la normativa regionale con il dettato della L.132/2016.

Infatti in più articoli il DDL fa esplicito riferimento ai LEPTA, previsti dalla Legge 132/2016, considerandoli già approvati a livello nazionale. Nel DDL non viene operato il rimando alle funzioni assegnate all’Agenzia dalla L. 132/2016. In particolare all’art. 4 del DDL non vi è il recepimento dell’art. 7 della L.

132/2016 che definisce quali sono le attività di competenza delle Agenzie, distinguendole in obbligatorie per il conseguimento dei LEPTA, obbligatorie ulteriori rispetto alle precedenti, che possono essere svolte a patto che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA, e in attività onerose (è infatti prevista l’applicazione di tariffe) ulteriori.

5) Il DDL non opera alcuno snellimento delle procedure, anzi prevede una serie di adempimenti ulteriori e tempistiche ristrette che appesantiscono le procedure già previste dalla precedente L.R. 37/2015.

6) Il DDL elimina i Dipartimenti Provinciali di Potenza e di Matera, lasciando immodificate le tre sedi di Potenza, Matera e Metaponto e prevedendo la possibilità di istituirne altre di tipo laboratoristico. Tale approccio è in controtendenza rispetto a quello attualmente adottato a livello nazionale, che prevede la presenza dei presidi territoriali per le attività di controllo e ispezione, mentre tende a centralizzare e specializzare le strutture laboratoristiche al fine di ottimizzare i processi in termini di efficacia ed efficienza.

7) Il DDL non opera alcuna spending review differentemente da quanto riportato nella Relazione Economica; infatti, non quantifica i costi connessi: a) all’esecuzione delle attività non obbligatorie in forma gratuita; b)all’assunzione, per compensare l’assenza del Direttore Amministrativo, di Dirigenti per le strutture amministrative che ne sono attualmente prive; c) all’allestimento e gestione di ulteriori sedi laboratoristiche.

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