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Tax credit edicole 2019, istituito il codice tributo da inserire nel modello F24

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RISOLUZIONE N. 107/E

Divisione Servizi

Roma, 18 dicembre 2019

OGGETTO: istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – TAX CREDIT EDICOLE – art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

L’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo.

In proposito, l’articolo 1, comma 807, della citata legge n. 145 del 2018, stabilisce che il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

Con il decreto del 31 maggio 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 6, comma 1, del suddetto decreto, prevede che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

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delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Contestualmente, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo:

 “6913” denominato “TAX CREDIT EDICOLE - credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato D.P.C.M 31 maggio 2019, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.

IL CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente

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