• Non ci sono risultati.

RELAZIONE La presente proposta di legge valorizza le vaccinazioni come fondamentale intervento di Sanità Pubblica e rappresenta un presidio preventivo per la salute dei minori

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "RELAZIONE La presente proposta di legge valorizza le vaccinazioni come fondamentale intervento di Sanità Pubblica e rappresenta un presidio preventivo per la salute dei minori"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

PROPOSTA DI LEGGE: “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione dei minori”

___________

RELAZIONE

La presente proposta di legge valorizza le vaccinazioni come fondamentale intervento di Sanità Pubblica e rappresenta un presidio preventivo per la salute dei minori. Il “sistema” delle vaccinazioni ha consentito negli ultimi decenni una rilevante diminuzione del numero di patologie gravi, della mortalità dei minori vaccinati e delle forme di disabilità infantile.

Nel valorizzare tali “pratiche” frutto di evidenze scientifiche, sottoposte reiteratamente al processo di conferma per falsificazione, pare opportuno rendere cogente ciò che dalla normativa vigente è previsto come obbligatorio.

È curioso, infatti, osservare la vigenza di disposizioni legislative obbligatorie, non fronteggiate – quanto ad esecuzione – da un apparato normativo in grado di favorire la loro esecuzione.

Sulla base di questi motivi, dunque, si propone di introdurre un sistema di controllo sull’obbligo vaccinale utilizzando il criterio dell’accesso ai luoghi di educazione e ricreazione in cui la quasi totalità dei minori sono introdotti, per pervenire così al superiore interesse generale alla tutela della salute del minore e delle persone che con lui entrano in contatto.

L’esigenza di tale proposta adempie dunque ai criteri generali appena riferiti (la tutela della salute spicca con evidenza), che nel corso degli anni sono stati purtroppo posti spesso in discussione - con esiti indesiderati - utilizzando opinioni prive di evidenza scientifica, purtroppo calibrate sul principio della libertà di cura, che divengono prove (scientifiche) per il sol fatto di essere ripetute.Nella scienza non è l’opinione che deve essere ripetuta per assurgere a prova, ma l’esperimento.

Per raccogliere tale finalità si propone (art. 1) il divieto di accesso alle strutture che offrono servizi educativi e ricreativi, pubblici e privati, per i minori che non hanno adempiuto agli obblighi vaccinali previsti dalla legislazione statale vigente, con gli ovvi casi di esenzione (art. 2) per accertati pericoli concreti per la salute dei minori, ponendo a carico (art. 3) dei responsabili delle strutture l’obbligo di informazione dell’inadempimento vaccinale all’autorità sanitaria locale per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.

(2)

È demandato ad un atto amministrativo della Giunta regionale, ovviamente, l’adozione della disciplina di dettaglio con il coevo obbligo di promuovere politiche di sensibilizzazione alle vaccinazioni obbligatorie e a quelle raccomandate (art. 4).

Come detto in premessa non vi può essere un obbligo che nel paradigma legale non si corredi di una sanzione. Per questo l’art. 5 provvede a disporre una disciplina sanzionatoria a carico dei responsabili delle strutture educative e ricreative, che avendo accertato il mancato adempimento agli obblighi vaccinali si astengano dal disporre il divieto d’accesso del minore alle strutture e/o la mancata comunicazione alle autorità deputate ad emanare, o richiedere, gli atti che l’ordinamento appresta per superare tali inadempimenti.

Si dice che <<lo scopo principale della scienza non è aprire la porta alla saggezza infinita ma porre un limite all’errore infinito>> (B. Brecht, Vita di Galileo): poiché anche il diritto è una scienza non può disertare nel porre limiti all’errore, soprattutto quando c’è il rischio che si spieghi anche sugli altri (<<non è lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative.>>

- Corte Cost. n. 27/1998).

Clausola di invarianza:

La presente proposta di legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PROPOSTA ARTICOLATA

Art. 1 (Obbligo vaccinale)

Al fine di preservare lo stato di salute dei minori e della collettività con cui vengono a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi, pubblici e privati, l’avere assolto da parte del minore agli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.

Art. 2 (Esenzioni)

La disposizione di cui all’articolo 1 non si applica nei casi di accertato pericolo concreto per la salute del minore in relazione a specificità cliniche.

(3)

Articolo 3 (Procedimento)

Il responsabile della struttura ricreativa ed educativa, accertata la omessa presentazione di apposita certificazione attestante l’adempimento dei minori agli obblighi vaccinali, informa senza indugio l’autorità sanitaria locale per le opportune verifiche e l’assunzione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 4

(Riserva di atto amministrativo)

Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con apposito provvedimento deliberativo, provvede a dettagliare le modalità d’attuazione delle disposizioni ivi previste e adotta decisioni dirette a promuovere sia le vaccinazioni obbligatorie sia quelle raccomandate.

Articolo 5 (Sanzioni)

Il mancato adempimento alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta a carico del responsabile l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00, per ciascuna violazione, irrogata dall’autorità sanitaria locale.

Fabiano Amati ________________________________

Sabino Zinni________________________________

Riferimenti

Documenti correlati

Il lavoro è suddiviso in 25 Titoli: Fonti del diritto amministrativo, Pubblica amministrazione, Riorganizzazione della P.A., Federalismo fiscale, Attività amministrativa, Accesso

• considerato che gli obiettivi da perseguire continuano ad essere quelli di razionalizzare i compiti, ridurre l’entrata e il numero di cani e gatti nel

e stata presen- tata una proposta di legge regionale avente ad oggetto la istituzione di un *Corni- tato regionale per i problemi dell'amministrazione della giustizia

3. di stabilire che, nelle more dell’approvazione del bilancio 2008, gli interessati possono presentare un unica istanza riferibile alla richiesta di autorizzazione al rimpiazzo

1. Di approvare l’allegato alla presente delibera “Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015 n. 2337 per quanto concerne le

COD. Di stabilire che per quanto riguarda la denuncia di detenzione degli alveari, in capo ai proprietari o detentori di apiari di qualsiasi tipo, stanziali o

RITENUTO, pertanto, necessario modificare la D.G.R. 152/2006, nella parte in cui prevede la perimetrazione, mediante il suo ampliamento, della Zona Vulnerabile ai nitrati di

- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque con nota Prot.