• Non ci sono risultati.

ATTO LA GIUNTA REGIONALE REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ATTO LA GIUNTA REGIONALE REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

SCHEMA N...NP/5288 DEL PROT. ANNO...2016

RE GIO NE LI GURI A - Giun ta Region al e

D i p a r t i m e n t o s a l u t e e s e r v i z i s o c i a l i

Prevenzione, sanità pubblica, sicurezza alimentare e sanità animale - Settore

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Politiche agricole e della pesca - Settore

(Dott.ssa Elena Nicosia) (Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

AUTENTICAZIONE COPIE CODICE PRATICA

ATTO

anagrafe

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

O G G E T T O : Anagrafe apistica. Abrogazione D.G.R. 1200/2011.

DELIBERAZIONE N. 265 IN 01/04/2016

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n°36/1984 ed in particolare l’art.10 (denuncia degli alveari) che norma le modalità di presentazione delle denunce annuali degli alveari, stabilendo che tali denunce devono essere presentate da parte dei possessori o detentori di apiari di qualunque tipo entro il 30 novembre di ogni anno all’Ente Delegato ed all’ASL competente per territorio, e che i possessori o detentori di apiari nomadi debbono presentare la denuncia entro il 31 dicembre di ogni anno anche all’Ente delegato e all’Unità Sanitaria Locale nel cui territorio gli alveari vengono trasferiti, ed indicando i successivi adempimenti in carico agli Enti Delegati;

VISTA la legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante «Disciplina dell'apicoltura»;

VISTA la DGR 1200/2011 “Modalità di presentazione delle denunce di detenzione degli alveari” che aggiorna le modalità di presentazione delle denunce annuali alla Regione Liguria;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 dicembre 2009 – “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”;

VISTO il Decreto Ministeriale 11 agosto 2014 – Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante:

«Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale»

VISTA la comunicazione del Ministero della Salute Prot. 1426 del 20/01/2016 “Comunicazione e registrazione del censimento annuale della Banca Dati Apistica nazionale- Proroga termini al 31/03/2016”

(2)

SCHEMA N...NP/5288 DEL PROT. ANNO...2016

RE GIO NE LI GURI A - Giun ta Region al e

D i p a r t i m e n t o s a l u t e e s e r v i z i s o c i a l i

Prevenzione, sanità pubblica, sicurezza alimentare e sanità animale - Settore

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Politiche agricole e della pesca - Settore

(Dott.ssa Elena Nicosia) (Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

AUTENTICAZIONE COPIE CODICE PRATICA

ATTO

anagrafe

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

CONSIDERATO che al momento gli apicoltori devono presentare denuncia dei propri apiari sia all’anagrafe apistica nazionale ai sensi del Decreto Ministeriale 4 dicembre 2009, sia alla Regione Liguria ai sensi della citata legge regionale n.36/1984;

RITENUTO che la contemporanea denuncia degli alveari a due diverse Amministrazioni Pubbliche e con modalità diverse comporti un inutile aggravio burocratico e di costi per gli apicoltori e per le Amministrazioni stesse;

RITENUTO pertanto opportuno procedere verso una semplificazione amministrativa della procedura, disponendo che l’assolvimento degli obblighi previsti in materia di anagrafe apistica previsti dal Decreto Ministeriale 11 agosto 2014 – Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale” sia valevole anche quale denuncia di detenzione degli alveari previste all’art.10 della l.r.

n°36/1984;

CONSIDERATO inoltre che il DM 23 gennaio 2006 “Attribuzione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” ed in particolare l’art.8 stabilisce che i finanziamenti comunitari a sostegno dell’apicoltura sono ripartiti tra le Regioni in base al numero degli alveari censiti, e l’art.10 stabilisce che possono accedere ai finanziamenti comunitari nel settore apistico solo gli apicoltori in regola con la denuncia di detenzione degli alveari;

PRESO ATTO pertanto che la mancata denuncia degli apiari comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 19 della legge n°36/1984 e del D.Lgs. n°186/1999, anche l'esclusione dai benefici previsti dalla legge regionale n° 36/84 e dai contributi che la Regione destina agli apicoltori per l’acquisto di arnie, sciami ed api regine, nonché dai servizi di assistenza tecnica offerti dalla Regione tramite le Associazioni Apistiche;

Su proposta dell’Assessore alla Sanità, Politiche sociosanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione e dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

1. Di abrogare la DGR 1200/2011 “Modalità di presentazione delle denunce di detenzione degli alveari”;

(3)

SCHEMA N...NP/5288 DEL PROT. ANNO...2016

RE GIO NE LI GURI A - Giun ta Region al e

D i p a r t i m e n t o s a l u t e e s e r v i z i s o c i a l i

Prevenzione, sanità pubblica, sicurezza alimentare e sanità animale - Settore

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Politiche agricole e della pesca - Settore

(Dott.ssa Elena Nicosia) (Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

AUTENTICAZIONE COPIE CODICE PRATICA

ATTO

anagrafe

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

2. Di stabilire che per quanto riguarda la denuncia di detenzione degli alveari, in capo ai proprietari o detentori di apiari di qualsiasi tipo, stanziali o nomadi, prevista dall’art. 10 della L.R. n°36/1984, la stessa è assolta con l’adempimento degli obblighi previsti per la registrazione/aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale secondo le modalità disposte dal Decreto Ministeriale 11 agosto 2014 – Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale».

3. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, sul BURL e sul sito web regionale www.agriligurianet.it e www.liguriainformasalute.it;

4. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione del documento sul BURL.

---FINE TESTO--- Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRIGENTE - Politiche agricole e della pesca - Settore

(Dott. Massimo Serra) (Dott. Riccardo Jannone)

Data - IL DIRETTORE GENERALE Data - IL DIRETTORE GENERALE - Politiche agricole e della pesca -

Settore

(Dott. Francesco Quaglia) (Dott. Luca Fontana)

Riferimenti

Documenti correlati

di affidare la gestione delle azioni formative sulle tematiche della sicurezza post Covid-19 di cui alla Misura 1 del “Piano di sostegno a favore dei lavoratori addetti ai

conclusione della Conferenza di Servizi indetta con nota regionale PG/2020/406562 del 4 dicembre 2020 per il conferimento del permesso di ricerca come in premessa richiesto dalla

b) la legge regionale del 27 dicembre 2016, n. 34 “Legge di Stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017” all’articolo 4, c. 1, istituisce il Fondo

- il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 1411, per quanto riguarda l’applicazione della misura degli Investimenti e della

RITENUTO, pertanto, necessario modificare la D.G.R. 152/2006, nella parte in cui prevede la perimetrazione, mediante il suo ampliamento, della Zona Vulnerabile ai nitrati di

- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque con nota Prot.

- documentazione fotografica. g) Nel caso in cui l’imprenditore ittico non sia proprietario o concessionario degli immobili, locali, aree, imbarcazioni o strutture galleggianti

1) di rettificare, per quanto in premessa specificato e che intende integralmente richiamato, l’art. 7 comma 1 lettera c) della DGR n° 827 del 5/8/2020 “Nuove disposizioni