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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 14295 DEL 24/09/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(FERRANTI LORENA) (FERRANTI LORENA) (S. FERMANTE)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

(Alessandri Mauro) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 29/09/2020 prot. 713 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ripartizione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 200, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al trasporto pubblico locale nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 e il rimborso dei titoli di viaggio.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

(2)

Oggetto: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ripartizione del fondo istituito ai sensi dell’articolo 200, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al trasporto pubblico locale nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 e il rimborso dei titoli di viaggio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del territorio, Mobilità VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTI i decreti emanati nel corso dell’anno 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, in data 25 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1°

aprile, 10 aprile, 26 aprile, 17 maggio e 11 giugno, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTE le seguenti Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Lazio:

- n. Z00007 del 12 marzo 2020, recante «Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale»;

- n. Z00037 del 30 aprile 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica», con la quale sono state adottate ulteriori misure in materia di trasporto pubblico locale, con specifico riguardo alle modalità organizzative dell’offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea e alla gestione del servizio su mezzi di trasporto pubblico di linea, stazioni, banchine portuali, luoghi di lavoro e fermate, nonché misure in materia di trasporto pubblico non di linea;

- n. Z00041 del 16 maggio 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

- n. Z00042 del 19 maggio 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

- n. Z00043 del 27 maggio 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», che all’art.1, comma 1 stabilisce: «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all’interno del territorio regionale di cui

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agli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica»;

VISTO l’articolo 200, comma 1, del Decreto-legge n. 34, del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, nonché l’articolo 215 del medesimo decreto che prevede il rimborso - da parte delle aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale - a favore dei possessori di titoli di viaggio e abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locale che non hanno potuto usufruire del servizio, in tutto o in parte, durante il periodo interessato dalle limitazioni agli spostamenti in conseguenza dei provvedimenti di contrasto al Covid-19; tale rimborso può essere effettuato tramite l’emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, o con il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo;

VISTO l’articolo 44 del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, che incrementa di 400 milioni la dotazione iniziale del fondo di cui al precedente periodo;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 340 dell'11 agosto 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 2 settembre 2020 con il numero 3262, che definisce le modalità ed i criteri con cui dare immediata applicazione alla ripartizione ed all’erogazione delle risorse stanziate sul richiamato Fondo istituito ai sensi dell’articolo 200 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità Regionale 2020”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;

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VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21.01.2020 n. 13 “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25/02/2020 n. 68 concernente il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.

26”;

VISTA la circolare del Segretario Generale di cui alla nota prot. n. 176291 del 27/02/2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono state fornite indicazioni relative alla gestione del Bilancio regionale per il triennio 2020-2022;

PRESO ATTO che il richiamato comma 1 dell’art. 200 del D.L. n. 34/2020 precisa che il fondo, istituito con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2020, poi incrementata di 400 milioni dall’articolo 44 del D.L. 104/2020, sia destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall’articolo 215 citato;

PRESO ATTO altresì che il comma 2 dell’articolo 200 del decreto citato rinvia ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa in sede di conferenza Unificata, la fissazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento della compensazione alle aziende di trasporto pubblico locale e regionale. Tali criteri devono tener conto, al fine di evitare sovracompensazioni, anche “… dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza della crisi epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza”;

CONSIDERATO che i ricavi da traffico relativi al 2019 saranno disponibili solo a seguito dell’approvazione dei bilanci delle aziende di trasporto, quindi in data successiva al 30 giugno 2020, e che i dati sui medesimi ricavi relativi del periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, necessari alla compensazione di cui al richiamato comma 1 dell’articolo 200, sono verificabili solo a seguito dell’approvazione dei bilanci 2020;

CONSIDERATO altresì che le compensazioni, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale non di competenza statale, devono essere effettuate, per il tramite delle Regioni e delle Province autonome competenti, con gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati sul territorio per le relative verifiche;

RILEVATO che, alla luce delle disposizioni contenute nel già citato comma 2 dell’articolo 200, con note n. 453385 e n. 454286 del 25 maggio 2020, la Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità ha richiesto ad Atac, Trenitalia, Cotral nonché a tutti gli operatori economici esercenti il trasporto pubblico locale per il tramite delle Associazioni datoriali, i dati riferiti alla riduzione dei ricavi tariffari per il periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020, richiedendo in modo specifico:

 il valore dei ricavi tariffari 2020, da calcolare con riferimento al periodo 23 febbraio 2020 fino alla data più recente rispetto alla data di invio delle note;

 la stima dei ricavi tariffari relativa alla residua parte dell’anno;

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 il valore dei ricavi tariffari 2018 e 2019, da calcolare con riferimento al periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre di ciascuno dei due anni;

 il valore dei costi cessanti 2020, specificandone la composizione per singole voci con riferimento al periodo 23 febbraio 2020 fino alla data più recente rispetto alla data delle sopracitate richieste;

 la stima dei costi di cui al punto precedente da calcolare con riferimento alla residua parte dell’anno rispetto al periodo già considerato nel punto precedente;

 valore dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, distinguendo anche in questo caso il valore relativo al periodo già trascorso a partire dal 23 febbraio 2020 e quello relativo alla parte residua dell’anno;

 la stima del valore dei rimborsi dei titoli di viaggio, da effettuare secondo le modalità di cui all’art. 215 del citato D.L. 34/2020;

CONSIDERATO che, sulla base delle risposte pervenute dagli operatori economici consultati con le note richiamate al punto precedente, la stima dell’entità complessiva del fabbisogno correlato a minori ricavi da traffico e rimborsi di titoli di viaggio per l’anno 2020 ammonta ad € 234.621.596,22, come risulta in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che a seguito dell’intesa raggiunta in data 18 giugno 2020 in sede di Conferenza Unificata, è stato adottato il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 340 dell’11 agosto 2020, che prevede all’articolo 2, commi 1 e 2, l’immediata assegnazione di un’anticipazione di 412 milioni di euro, di cui 406 milioni destinati alle regioni (assegnandone, in particolare, alla Regione Lazio € 53.153.007,79), rispetto all’entità dello stanziamento di 500 milioni previsto dal comma 1;

PRESO ATTO altresì che l’entità dell’anticipazione alle Regioni, menzionata al periodo precedente, corrisponde al 55% dei ricavi certificati dalle aziende del TPL nel periodo dal 23 febbraio al 3 maggio 2018, la cui stima ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 del citato decreto interministeriale è stata ottenuta dividendo l’ammontare dei ricavi annuali per 365;

TENUTO CONTO che:

ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del decreto interministeriale n. 340 dell’11 agosto 2020 “Le Regioni e le Province Autonome provvedono all’assegnazione ed all’erogazione, anche per il tramite di altri enti o soggetti competenti, dei contributi in conto gestione ai titolari di introiti tariffari, alle aziende o altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di loro competenza, nell’arco temporale 23 febbraio – 3 maggio 2020, nel limite massimo del 55 per cento dei ricavi risultanti, per gli stessi beneficiari nel corrispondente periodo del 2018, dalla banca dati dell’Osservatorio per le Politiche del TPL (…)”;

ai sensi del comma 6 del decreto interministeriale citato “Qualora non risultino, per l’esercizio 2018, nella richiamata banca dati, aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale nel periodo di riferimento 2020, le Regioni e le Province autonome provvedono, nei limiti delle risorse assegnate, ad attribuire alle stesse una quota di anticipazione nel limite massimo del 55 per cento dei ricavi certificati nel 2018 dall’azienda a cui sono subentrate”;

ai sensi dell’articolo 3 del già menzionato decreto interministeriale, entro trenta giorni dall’erogazione del contributo in conto gestione, le Regioni provvedono all’assegnazione e alla erogazione dell’anticipazione alle aziende o ad altri soggetti esercenti il servizio di TPL. Inoltre, nei 60 giorni successivi le Regioni stesse trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco dei beneficiari e dei relativi contributi erogati;

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RILEVATO che l’articolo 5 del decreto interministeriale 340/2020 rinvia all’adozione di un successivo decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata, la ripartizione definitiva tra le Regioni e le Province autonome delle risorse di cui all’art. 200 comma 1 del D.L. 34/2020, pari a 500 milioni, sulla base degli esiti dell’istruttoria condotta ai sensi dell’articolo 3;

RITENUTO, in relazione ai dati disponibili e al fine di consentire alle aziende del settore di far fronte alla crisi di liquidità conseguente alla riduzione dei ricavi da traffico, di procedere all’assegnazione del contributo in conto di gestione assegnato a titolo di anticipazione alla Regione Lazio per € 53.153.007,79 ai titolari di introiti tariffari, alle aziende o ad altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto interministeriale, proporzionalmente e nel limite massimo del 55% della quota dei ricavi tariffari risultanti nella banca dati dell’Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico di cui all’articolo 1, co. 300, della legge n. 244/2007, e riferiti al periodo 23 febbraio 2018 - 3 maggio 2018; la stima della quota dei ricavi tariffari per singolo operatore è effettuata dividendo l’ammontare dei ricavi annui presenti nella banca dati di cui trattasi per 365 e moltiplicata per il numero dei giorni riferiti all’arco temporale 23 febbraio – 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che l’importo da erogare a titolo di anticipazione è destinato a compensare in modo parziale la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 e al rimborso dei titoli di viaggio ai sensi dell’articolo 215 del D.L. n. 34/2020;

CONSIDERATO che il Coordinamento regionale Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, istituito in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha esaminato in occasione della seduta in videoconferenza del 10 luglio 2020, a cui ha partecipato l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), i seguenti punti:

- incidenza sugli equilibri economico-finanziari dei contratti di servizio conseguente alla situazione di emergenza sanitaria, che ha determinato effetti rilevanti in termini di riduzione dei ricavi da traffico, solo parzialmente compensata dalla ripartizione del fondo di 500 milioni istituito ai sensi dell’art. 200, comma 1, del D.L. 34/2020. Nel corso della seduta è stato evidenziato dalle Regioni il rischio di dover procedere alla corresponsione di un corrispettivo diverso da quello stabilito contrattualmente per il periodo dell’emergenza sanitaria (a meno di copertura integrale con risorse straordinarie nazionali), che potrà comportare dunque la necessità di procedere ad un riequilibrio o revisione del contratto;

- individuazione delle modalità di calcolo dei costi e ricavi cessanti e dei costi emergenti, come previsto dal comma 2 dell’art. 200 del D.L. 34/2020, al fine di evitare sovracompensazioni;

- valutazione dei rischi correlati alla ipotesi di riequilibrio dei contratti di servizio, con una ipotesi formulata dalle Regioni di accollo di una parte dei rischi medesimi anche alle aziende di trasporto, qualora le risorse assegnate dal Governo non fossero sufficienti a recuperare la perdita dei ricavi da traffico, anche in considerazione del permanere dell’obbligo di distanziamento intersoggettivo all’interno dei mezzi pubblici;

RITENUTO che, al fine di evitare sovracompensazioni, a valle delle erogazioni previste dalla richiamata normativa speciale deve essere comunque garantita una verifica complessiva da parte degli Enti titolari dei relativi contratti di servizio che, nei limiti delle risorse dedicate, tenga conto anche delle variazioni dei costi intervenute in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RILEVATO che, a seguito dell’avvenuta registrazione del decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 340 dell'11 agosto 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 settembre 2020 con il numero 3262, la Divisione 2 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di procedere con urgenza alla

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erogazione, ha disposto l’impegno e l’immediato pagamento delle somme di cui trattasi a favore delle Regioni;

PRESO ATTO che la somma di € 53.153.007,79, erogata a titolo di anticipazione alla Regione Lazio, come disposto dall’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.

262 del 8 settembre 2020, trova copertura nelle risorse stanziate nell’esercizio finanziario 2020 sul capitolo D41122 per € 47.075.902,16, missione 10 programma 02 macrograggregato 1.04.03.99 e sul capitolo D41123 per € 6.077.105,63, missione 10 programma 02 macroagreggato 1.04.03.01, a seguito della variazione di bilancio adottata con deliberazione di Giunta regionale del 29 settembre 2020, n. 656 ;

PRESO ATTO altresì di quanto riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato a seguito della citata istruttoria condotta dalla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, dal quale si rileva lo scostamento complessivo tra minori ricavi da traffico stimati per il periodo dal 23 febbraio fino al termine dell’anno in corso e le risorse assegnate ai sensi dell’art. 200, commi 1 e 2, del D.L. 34/2020;

TENUTO CONTO che le ulteriori risorse stanziate dall’articolo 44 del D.L. 104/2020, pari ad € 400 milioni in aumento della dotazione iniziale del fondo di cui all’art. 200 del D.L. 34/2020, potranno rendersi disponibili alle Regioni solo a seguito di adozione di apposito decreto da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e che si renderà pertanto necessario provvedere alla ripartizione di tali risorse con successivo provvedimento analogo al presente;

DELIBERA

Per le ragioni descritte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- di destinare la somma di € 53.153.007,79, erogata alla Regione Lazio a titolo di anticipazione dell’importo spettante ai sensi dell’art. 200, commi 1 e 2, del D.L. 34/2020, ai titolari di introiti tariffari, alle aziende o ad altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2, c. 4, del decreto interministeriale n. 340 dell’11 agosto 2020, proporzionalmente e nel limite massimo del 55% della quota dei ricavi tariffari risultanti nella banca dati dell’Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico di cui all’articolo 1, c. 300, della legge n.

244/2007, e riferiti al periodo 23 febbraio 2018 - 3 maggio 2018; la stima della quota dei ricavi tariffari per singolo operatore è effettuata dividendo l’ammontare dei ricavi annui presenti nella banca dati di cui trattasi per 365 e moltiplicata per il numero dei giorni riferiti all’arco temporale 23 febbraio – 3 maggio 2020.

La Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità provvederà all’individuazione dei soggetti beneficiari e alla definizione dell’importo da erogare a ciascuno di essi, previo svolgimento delle verifiche sui dati utilizzati per il calcolo delle spettanze.

Al fine di evitare sovracompensazioni, a valle delle erogazioni previste dalla richiamata normativa speciale deve essere comunque garantita una verifica complessiva da parte degli Enti titolari dei relativi contratti di servizio che, nei limiti delle risorse dedicate, tenga conto anche delle variazioni dei costi intervenute in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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Operatori Economici

Totale minori ricavi periodo 23 feb - 31 dic

2020 * SISTEMA METREBUS

ATAC 157.448.959,00 €

COTRAL 24.915.522,00 €

TRENITALIA 20.144.315,00 €

stima rimborsi metrebus 2020 26.591.918,28 €

TOTALE DEFICIT METREBUS 229.100.714,28 €

TOTALE DEFICIT ALTRE AZIENDE TPL 3.768.180,94 €

Laziomar 1.752.701,00 €

TOTALE COMPLESSIVO DEFICIT TPL ( A ) 234.621.596,22 €

RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE LAZIO:

anticipazione ipotesi settembre 2020 53.153.007,79 €

saldo ipotesi settembre 2021 16.846.992,21 €

TOTALE ( B ) 70.000.000,00 €

MANCATA COPERTURA FINANZIARIA - TOTALE ( A - B ) 164.621.596,22 €

*: l'importo considera la sommatoria fra i mancati ricavi realizzati dal 23/2 al 31/5 e la stima degli stessi dal 1/6 al 31/12/2020

RISORSE ASSEGNATE DAL DM n. 340/2020 relativo alla distribuzione del fondo istituito ai sensi dell'art. 200 D.L. 34/2020.

ALLEGATO 1

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