• Non ci sono risultati.

Oggetto: Commissioni di albo per la valutazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui all’art. 1 del DM 9 agosto 2019.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Oggetto: Commissioni di albo per la valutazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui all’art. 1 del DM 9 agosto 2019. "

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

nazionale 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Ordini dei C.F. 01682270580

TSRM

e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 Sito Internet: www.tsrm.org

Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org

Prot. n. 629/2020 Roma, 19 maggio 2020

Al Direttore generale delle professioni sanitarie e risorse umane del Ssn Ministero della salute

Dott.ssa Rossana Ugenti

Oggetto: Commissioni di albo per la valutazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui all’art. 1 del DM 9 agosto 2019.

Gentile Direttore,

con apposita circolare, la scrivente ha dato indicazione che le domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui all’art. 1 del DM 9 agosto 2019 debbano essere valutate dalle Commissioni di albo, perché relative a elenchi speciali a esaurimento con una professione sanitaria di riferimento, per la quale la legge 3/2018 ha previsto uno specifico organo all’interno dell’Ordine.

Fanno eccezione i MFT di cui all’art. 5 dello stesso DM, per i quali, non avendo una professione sanitaria di riferimento, quindi la relativa Commissione di albo, è stato previsto che a valutare le domande siano i “rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative”.

Tale indicazione federativa discende dal seguente combinato disposto: legge 3/2018, DM 13 marzo 2018 e DM 9 agosto 2019.

1. la legge 3/2018, all'art. 4, col quale modifica e integra il DLgsCPS 233/46, ha previsto anche le Commissioni di albo, attribuendo loro precise funzioni, tra le quali quella di proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista;

2. il DM 13 marzo 2018 ha istituito gli albi per le 17 professioni che ne erano sprovviste e, poiché non erano ancora presenti le Commissioni di albo, previsto i RAMR per la funzione di cui al punto 1;

3. il DM 9 agosto 2019 ha istituito gli elenchi speciali a esaurimento dei quali si è sentita l'esigenza in fase di attuazione della legge 3/2018, prevedendo dei valutatori per i soli MFT (art. 5, comma 4), perché questi, a differenza dei soggetti interessati dall'art. 1 dello stesso decreto, non avevano e non avrebbero avuto la Commissione di albo della professione sanitaria di riferimento a cui far svolgere la medesima funzione di cui al punto 1.

Tutto ciò premesso, non si comprenderebbe perché, avendole a disposizione all’interno

dell’Ente, i Consigli direttivi non dovrebbero avvalersi delle Commissioni di albo anche per la

valutazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento. Trattandosi, infatti, delle

stesse Commissioni di albo dalle quali i Consigli direttivi ricevono le proposte di iscrizione relative

(2)

Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

nazionale 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Ordini dei C.F. 01682270580

TSRM

e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 Sito Internet: www.tsrm.org

Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org

ai casi più semplici (iscrizioni agli albi), per la loro specifica competenza sul pregresso formativo e lavorativo delle professioni sanitarie di riferimento, esse risultano utili anche per la valutazione della fase istruttoria di quelli più complessi (elenchi speciali a esaurimento).

Alcuni soggetti sostengono interni che, in forza della formulazione dell’art. 3, comma 2 del predetto decreto 9 agosto 2029 (Il consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dopo aver vagliato la documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei lavoratori nell'elenco speciale di riferimento), tutto il processo -fase istruttoria e delibera di iscrizione o di diniego- sia posto in capo ai soli Consigli direttivi, senza alcun tipo di coinvolgimento delle Commissioni di albo.

Al fine di poter garantire uniformità procedurale su tutto il territorio nazionale, si chiede cortesemente a Codesta Direzione di voler indicare quale tra le due posizioni è da intendersi corretta, quindi da adottare in modo diffuso a tutela dei Consigli direttivi, delle Commissioni di albo e dei soggetti che presentano domanda di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimenti di cui all’art. 1 del DM 9 agosto 2019.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Alessandro Beux

Riferimenti

Documenti correlati

La comunicazione del luogo, della data e dell’orario delle prove d’esame e dell’eventuale prova preselettiva, l’elenco degli ammessi e non ammessi alle prove

Professioni sanitarie dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e

Per la individuazione dei casi, per la giusta attribuzione della retribuzione e il conseguente impegno del campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" con il calcolo

Con riferimento all'anno accademico 2013/2014, i posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione

l) Inesistenza di cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego. I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione, alla data

c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e

1 Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) è l’operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma,

[r]