Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 79 del 22 settembre 1997
Oggetto: Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Determinazione della retribuzione convenzionale per l'anno 1995.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 13 dicembre 1996 che fissa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, la retribuzione convenzionale annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1995, nella misura di L. 32.613.573.
Si rammenta che la retribuzione sopra riportata vale esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
La nuova retribuzione va assunta per la liquidazione di rendite dovute ai soggetti in parola o loro superstiti per casi di malattia o lesioni causate dall'azione di raggi x e delle sostanze radioattive verificatisi dal 1°
gennaio 1995. Per quanto superfluo, si precisa che le rendite per casi verificatisi dal 1° gennaio 1996 andranno liquidate o, se già costituite, riliquidate in via provvisoria sulla suddetta retribuzione convenzionale di L. 32.613.573.
Poichè non ricorre il presupposto di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e cioè la variazione della retribuzione convenzionale per l'anno 1995 in misura non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, non si fa luogo alla rivalutazione delle rendite in godimento al 1°
gennaio 1995.
Per la individuazione dei casi, per la giusta attribuzione della retribuzione e il conseguente impegno del campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" con il calcolo della rendita annua spettante, le Unità operative potranno utilizzare i tabulati dei casi con qualifica "85" e "86" (tecnico di radiologia e tecnico di radiologia autonomo) che saranno trasmessi da questa Direzione Generale.
Con l'occasione, per una definitiva sistemazione della materia, le Unità periferiche dovranno esaminare tutti i casi presenti nei tabulati, individuare tra questi gli "autonomi" e controllare che negli archivi magnetici sia memorizzata la qualifica "86".
Laddove, in presenza di tecnico di radiologia autonomo, la qualifica sia ancora "85", le Unità periferiche dovranno provvedere a variarla secondo le procedure in uso (si rammenta che in procedura infortuni la qualifica di tecnico di radiologia autonomo ha assunto il valore "855").
Ciò consentirà per l'avvenire l'individuazione dei casi attraverso la nuova qualifica.
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1995, si dovrà inoltre calcolare la rendita annua spettante sulla base della nuova retribuzione ed impegnare, con tale importo, il campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI"
della mappa "BASI DI CALCOLO" utilizzando il codice "2" ed attribuendo decorrenza uguale alla decorrenza della rendita.