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Tale contestazione ha indotto la stazione appaltante ad avviare un procedimento di riesame del provvedimento impugnato per l’eventuale annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art

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Ufficio appalti di forniture

e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie

Al Direttore Centrale

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione e stipula della procedura aperta bandita ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del noleggio a domicilio di apparecchiature elettromedicali per la magnetoterapia e/o per l’emissione di campi elettromagnetici pulsanti (cemp)

CUI 01165400589201900655 Cig 8371488271

Con Sua determinazione a contrarre 17 dicembre 2019, n. 326, è stato autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di noleggio a domicilio di apparecchiature elettromedicali per la magnetoterapia e/o per l’emissione di campi elettromagnetici (cemp) da consegnare presso il domicilio degli assistiti Inail, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la stipula di un accordo quadro della durata di quattro anni, per una spesa massima complessiva di € 9.100.000,00, oltre IVA.

Con Sua determinazione 26 marzo 2021, n. 87, è stata disposta l’aggiudicazione della procedura medesima alla società Reabilita snc.

Il concorrente Althea Italia spa, secondo classificato in graduatoria, con ricorso notificato in data 26 aprile 2021, ha impugnato il predetto provvedimento di aggiudicazione contestando, tra gli altri motivi, la legittimità dell’utilizzo, da parte di Reabilita snc, dei propri affiliati in rapporto di franchising quale modalità di esecuzione del noleggio, in assenza di un’apposita dichiarazione di ricorso al subappalto, in fase di partecipazione alla gara.

Tale contestazione ha indotto la stazione appaltante ad avviare un procedimento di riesame del provvedimento impugnato per l’eventuale annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – di cui è stata data comunicazione il 18 maggio 2021 a Reabilita snc e ad Althea Italia spa - fissando il termine di trenta giorni per la relativa conclusione nonché il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per la presentazione di memorie e documenti.

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A conclusione del predetto procedimento di riesame, in esito all’analisi delle contestazioni del ricorrente e delle controdeduzioni prodotte da Reabilita snc, con Sua determinazione 17 giugno 2021, n. 132, è stato disposto l’annullamento, in autotutela, del richiamato provvedimento di aggiudicazione in favore di Reabilita snc dell’appalto in oggetto, per violazione dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici.

Con nota pec del 18 giugno 2021, prot. n. 4636, è stato comunicato alle società Reabilita snc e Althea Italia spa l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di Reabilita snc, ed è stato, altresì, comunicato lo scorrimento della graduatoria in favore della società seconda classificata Althea Italia spa, previa verifica con esito positivo dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del codice medesimo.

Tutti i controlli di cui ai predetti artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici sono stati svolti.

Ai fini della stipulazione dell’accordo quadro si segnala che sono state avviate le verifiche per il rilascio dell’informativa antimafia, di cui all’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 lo scorso 13 luglio 2021 e che, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del medesimo decreto, decorsi 30 giorni si potrà procedere alla stipula anche in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva.

Si procederà alla stipula dell’accordo quadro, inoltre, solo decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del d. lgs. 50/2016 e dopo che avrà avuto esito positivo l’esame del campione del kit di noleggio fornito da Althea Italia spa, volto a comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte.

Il limite massimo di spesa complessivo per l’intero periodo dell’accordo quadro, determinato moltiplicando i giorni stimati di ciascun noleggio per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, ammonta a € 5.460.000,00, oltre Iva, il cui valore è pari a € 1.201.200,00 per un importo complessivo di € 6.661.20,00 Iva inclusa, e graverà sulla voce contabile U.1.03.02.07, livello V 003, livello VI 01, Missione 2, Programma 3 sugli esercizi finanziari di competenza di ciascuna Direzione regionale e provinciale e della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:

- di aggiudicare ad Althea Italia spa il noleggio a domicilio di apparecchiature elettromedicali per la magnetoterapia e/o per l’emissione di campi elettromagnetici pulsanti (cemp), al prezzo unitario di € 5,46/giorno, per un importo massimo di € 5.460.000,00, oltre Iva;

- di autorizzare, decorsi i termini di cui agli artt. 32, comma 9, del d. lgs. 50/2016 e 92, comma 2 del d.lgs. 159/2011 e verificato con esito positivo il campione, la

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stipula di un accordo quadro con Althea Italia spa per l’importo massimo di € 5.460.000,00, oltre Iva.

Si propone per la firma lo schema di determinazione allegato.

Il Dirigente dell’ufficio ing. Giancarlo De Stefano

Firmatario: GIANCARLO DE STEFANO Data Firma : 18/08/2021 12:02:02 CEST

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