Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 71 del 23 dicembre 2002
Oggetto: Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
(Provvedimento della Banca d'Italia del 6 dicembre 2002).
QUADRO NORMATIVO
Provvedimento della Banca d'Italia del 6 dicembre 2002 "Riduzione del tasso ufficiale di riferimento".
Decreto legge n. 402/1981 (legge n. 537/1981): "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito".
Articolo 13: determinazione del tasso di interesse
Decreto legge n. 318/1996 (legge n. 402/1996): "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito".
Articolo 3, comma 4: maggiorazione del tasso di interesse
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433".
Articolo 2, comma 1: parametri di indicizzazione
Legge n. 448/1998: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
Articolo 14: indicazione del tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse.
Circolare n. 51/1982: "Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni - decreto interministeriale 15 maggio 1982".
Circolare n. 31/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: "Criteri applicativi per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge".
Circolare n. 41/2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: "Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'art. 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989".
Circolare n. 56/2001: relativa al nuovo sistema sanzionatorio.
Con provvedimento del 6 dicembre 2002 (G.U. dell'11 dicembre 2002, n. 290) la Banca d'Italia ha comunicato che, a decorrere dall'11 dicembre 2002, il tasso ufficiale di riferimento è pari al 2,75%; pertanto la misura dell'interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento per premi ed accessori è fissato nella misura dell'8,75% (TUR più sei punti).
Le Strutture territoriali applicheranno la nuova misura del tasso nei seguenti casi:
nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato regolare istanza di rateazione a partire dalla data dell'11 dicembre 2002;
quando la Sede ha comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 11 dicembre 2002 o successiva, anche se l'istanza è pervenuta in data anteriore (circ. n. 51/1982, pag. 2 terzo capoverso);
nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, attualmente pari al T.U.R maggiorato di 5,5 punti (circ. n. 56/2001).
Si allega un prospetto riepilogativo dei tassi fissati ed applicati nell'ultimo decennio.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Pasquale Acconcia
Allegato n. 1