• Non ci sono risultati.

Circolare informativa sull’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici - SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Circolare informativa sull’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici - SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY

Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – segreteria@chimicifisici.it – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003

Prot.: 986/19/fncf/fta Roma 19 luglio 2019

Prot.: 46/2019/AA

Alle ARPA/APPA

Agli Ordini dei Chimici e dei Fisici Loro Sedi

Oggetto: Circolare informativa sull’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici – Settore Chimica Con la presente nota, gli enti firmatari chiariscono, in via congiunta, le modalità applicative dell’obbligo di iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici (di seguito “Albo”) di cui alla Legge 3/2018 con riferimento ai Chimici assunti ed operanti nelle ARPA/APPA.

Si precisa che l’art. 6, comma 4, del DM Salute 23/03/2018, “Ordinamento della professione di chimico e fisico”, prevede l’iscrizione alla sezione A e B – Settore Chimica dell’Albo dei Chimici e dei Fisici, in via transitoria, “per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di chimico”. Pertanto, il periodo transitorio di cui alla disposizione ministeriale perdura fino alla effettiva adozione “di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di chimico”.

Resta inteso che l’obbligo di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla Legge 3/2018, ed all’art. 3 del DM Salute 23/03/2018 è cogente sin dalla entrata in vigore di tale Legge e che il richiamato periodo transitorio è finalizzato esclusivamente ad agevolare la celere iscrizione all’Albo.

Si rileva come, nel caso in cui le ARPA/APPA abbiano l’esigenza di acquisire dall’esterno, mediante procedura selettiva pubblica, personale in possesso di laurea in chimica o equipollente, alla luce del vigente quadro normativo ed in relazione alle peculiarità dei compiti assegnati alle Agenzie Ambientali, sussiste la necessità di distinguere tra:

a) requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, tra i quali occorre prevedere l’abilitazione all’esercizio della professione per l’iscrizione all’Albo;

b) requisiti prescritti per l’assunzione, tra i quali occorre prevedere l’iscrizione all’Albo laddove il lavoratore sia assegnato ad attività per le quali la normativa richiede l’iscrizione.

(2)

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY

Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – segreteria@chimicifisici.it – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003

Si evidenzia, infatti, come l’obbligo di iscrizione all’Albo non possa essere vincolato alle condizioni di assunzione o di inquadramento, ma sussiste laddove il lavoratore sia adibito alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione di Chimico.

Al riguardo si precisa che l’obbligo di iscrizione all’Albo sussiste in tutte le ipotesi in cui il Chimico operante nelle ARPA/APPA svolga le seguenti mansioni:

Esecuzione di analisi di ogni specie in materia di chimica pura ed applicata, con qualsiasi metodo ed a qualunque scopo destinate;

Direzione di laboratori;

Incarichi e perizie in materia di chimica pura ed applicata (trattasi di fattispecie riconducibili prevalentemente a richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria);

Certificati, certificazioni di pericolosità e non pericolosità, classificazioni tecniche in materia di chimica pura ed applicata

Resta inteso che, in ogni caso, per i Chimici dipendenti attualmente in ruolo presso le ARPA/APPA, sussiste l’obbligo di permanente iscrizione all’Albo, qualora gli stessi siano adibiti alle mansioni di cui ai punti precedenti.

All’esito dell’adozione del Regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di Chimico e di Fisico, sarà diffusa una nota congiunta di contenuto analogo che tenga conto di tale riforma.

Distinti saluti

Il Presidente Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

Riferimenti

Documenti correlati

Alla luce dell’intervenuta Legge n.3 del 11 gennaio 2018 e della definizione delle competenze si sono tenute diverse riunioni, anche presso il Ministero della Salute,

• Fornire un quadro robusto, che possa proporre raccomandazioni ai decisori politici sui regolamenti ambientali, oltre che una metodologia di valutazione degli impatti per chi

• Develop recommendations for establishing a European frame for environmental regulations of deep geothermal.. • Engage with stakeholders and decision-makers

Una delle finalità della norma che ha istituito il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale è quello di fornire servizi e prestazioni che si caratterizzino in tutto il

Dal punto di vista del cambiamento climatico, infine, moltissimi studi associano al paradigma dell’economia circolare un contributo fondamentale alla decarbonizzazione del sistema

Tra questi, il monitoraggio della qualità delle oltre trecento acque di balneazione in cui è suddiviso il litorale campano, il supporto analitico alle Asl per i controlli

Per ognuno degli indici che rappresentano le pressioni idrologiche e idromorfologiche, le Autorità distrettuali individuano due valori soglia (VS1 e VS2): il primo, più alto,

CONSⅡ)ERATOCHEla CommissioneEuropea,nell’Ⅲ心itodeicaSO EUPILOT6011/14/ENVI,ha dlieStO alMjnistero deIPAmbiente e dellaTuteladelTetTitorio e