• Non ci sono risultati.

Circolare informativa sull’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici - SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Circolare informativa sull’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici - SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY

Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – [email protected] – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003

Prot.: 986/19/fncf/fta Roma 19 luglio 2019

Prot.: 46/2019/AA

Alle ARPA/APPA

Agli Ordini dei Chimici e dei Fisici Loro Sedi

Oggetto: Circolare informativa sull’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici – Settore Chimica Con la presente nota, gli enti firmatari chiariscono, in via congiunta, le modalità applicative dell’obbligo di iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici (di seguito “Albo”) di cui alla Legge 3/2018 con riferimento ai Chimici assunti ed operanti nelle ARPA/APPA.

Si precisa che l’art. 6, comma 4, del DM Salute 23/03/2018, “Ordinamento della professione di chimico e fisico”, prevede l’iscrizione alla sezione A e B – Settore Chimica dell’Albo dei Chimici e dei Fisici, in via transitoria, “per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di chimico”. Pertanto, il periodo transitorio di cui alla disposizione ministeriale perdura fino alla effettiva adozione “di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di chimico”.

Resta inteso che l’obbligo di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla Legge 3/2018, ed all’art. 3 del DM Salute 23/03/2018 è cogente sin dalla entrata in vigore di tale Legge e che il richiamato periodo transitorio è finalizzato esclusivamente ad agevolare la celere iscrizione all’Albo.

Si rileva come, nel caso in cui le ARPA/APPA abbiano l’esigenza di acquisire dall’esterno, mediante procedura selettiva pubblica, personale in possesso di laurea in chimica o equipollente, alla luce del vigente quadro normativo ed in relazione alle peculiarità dei compiti assegnati alle Agenzie Ambientali, sussiste la necessità di distinguere tra:

a) requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, tra i quali occorre prevedere l’abilitazione all’esercizio della professione per l’iscrizione all’Albo;

b) requisiti prescritti per l’assunzione, tra i quali occorre prevedere l’iscrizione all’Albo laddove il lavoratore sia assegnato ad attività per le quali la normativa richiede l’iscrizione.

(2)

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY

Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – [email protected] – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003

Si evidenzia, infatti, come l’obbligo di iscrizione all’Albo non possa essere vincolato alle condizioni di assunzione o di inquadramento, ma sussiste laddove il lavoratore sia adibito alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione di Chimico.

Al riguardo si precisa che l’obbligo di iscrizione all’Albo sussiste in tutte le ipotesi in cui il Chimico operante nelle ARPA/APPA svolga le seguenti mansioni:

Esecuzione di analisi di ogni specie in materia di chimica pura ed applicata, con qualsiasi metodo ed a qualunque scopo destinate;

Direzione di laboratori;

Incarichi e perizie in materia di chimica pura ed applicata (trattasi di fattispecie riconducibili prevalentemente a richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria);

Certificati, certificazioni di pericolosità e non pericolosità, classificazioni tecniche in materia di chimica pura ed applicata

Resta inteso che, in ogni caso, per i Chimici dipendenti attualmente in ruolo presso le ARPA/APPA, sussiste l’obbligo di permanente iscrizione all’Albo, qualora gli stessi siano adibiti alle mansioni di cui ai punti precedenti.

All’esito dell’adozione del Regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di Chimico e di Fisico, sarà diffusa una nota congiunta di contenuto analogo che tenga conto di tale riforma.

Distinti saluti

Il Presidente Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

Riferimenti

Documenti correlati

- Il Radon indoor: normativa, effetti sulla salute, diffusione nelle abitazioni, mappatura regionale - Francesco Salvi, ISIN - Radioattività nelle acque potabili: Normativa e

LAUREE DI ACCESSO: Laureati magistrali o vecchio ordinamento in: Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Biologia; Farmacia o Farmacia Industriale, Biotecnologie

Per poter elaborare il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, come riportato nelle Linee Guida nazionali, è necessaria una valutazione ex ante della salute organizzativa,

337 World Economic Forum, 6 ways to drive funding to transform the fashion industry (22nd January 2020) 338 Waste and Resources Action Programme, Technologies for sorting end of

Paola Angelini, Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, Regione Emilia-Romagna Revisione di letteratura su esiti di salute connessi a molestia olfattiva. Carla

Per quanto riguarda lo stato chimico risulta che dei 105 punti monitorati nel 2018 il 90.5% è nello stato buono mentre nel 9.5% delle stazioni sono state rilevate

l’incidenza sia degli apporti bacino costieri, sia delle fluttuazioni meteo-climatiche STATO CHIMICO ED ECOLOGICO nel 2017 la valutazione dello stato chimico della

In relazione al valore obiettivo per la protezione della salute umana (120 µg/m3 sulla massima media mobile giornaliera di otto ore da non superare più di 25 volte in un anno