• Non ci sono risultati.

Scarica la nota informativa in formato pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Scarica la nota informativa in formato pdf"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Settore Diritto annuale – Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel. 011 571 6242/3 Fax 011 571 6245 E-mail diritto.annuale @to.camcom.it Web http://www.to.camcom.it/dirittoannuale

AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE Nota informativa n° 1 del 18/01/2010

Oggetto: Art. 2196 c.c. Iscrizione dell’impresa

PRECISAZIONE CIRCA LA PUBBLICITA’ NEL R.I. DEGLI INSTITORI E PROCURATORI

L’articolo 2196 c.c. dispone che ogni imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa, la propria iscrizione nel Registro delle imprese, indicando il cognome e il nome, la ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede, le generalità degli eventuali institori e procuratori. Deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suddetti e della cessazione dell’impresa.

L’articolo è inserito nelle norme destinate agli imprenditori commerciali, ricomprese sotto la denominazione di “statuto dell’imprenditore commerciale” e, in quanto tale, applicabile a tutti gli imprenditori commerciali che chiedono l’iscrizione nel Registro delle imprese.

In particolare, ciò ha determinato l’applicazione delle sanzioni per tardiva domanda di iscrizione della nomina procuratori o institori, nonché delle modificazioni successive non soltanto agli imprenditori individuali, ma anche alle società per le quali, ai sensi del successivo articolo 2200 c.c., è previsto l’obbligo di iscrizione nel suddetto registro.

Ora, l’articolo 2194 c.c. fissa una sanzione amministrativa per i casi di inosservanza dell’obbligo d’iscrizione, facendo salvo quanto disposto dall’articolo 2626 c.c. - sostituito dall’articolo 2630 c.c. - che pone a carico dei soggetti tenuti per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, l’obbligo di eseguire le prescritte iscrizioni nel Registro delle imprese nei termini di legge (prevedendo anche una diversa sanzione).

A seguito di quanto detto, l’obbligo d’iscrizione dell’institore o del procuratore previsto dall’art. 2196 p. 5 c.c. nel termine dei 30 giorni, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa nei confronti dell’imprenditore commerciale individuale che non vi adempia nei termini suddetti, mentre negli altri casi di pubblicità della procura, per i quali è prescritta l’iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi degli artt.

(2)

Settore Diritto annuale – Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel. 011 571 6242/3 Fax 011 571 6245 E-mail diritto.annuale @to.camcom.it Web http://www.to.camcom.it/dirittoannuale

2206 e 2207 c.c., non essendovi un termine di domanda, essa non soggiace a sanzione.

Pertanto, se la richiesta d’iscrizione, di modificazione o di cessazione dell’institore o del procuratore è presentata oltre il termine dei 30 giorni dal titolare dell’impresa individuale commerciale, sarà applicata la sanzione ai sensi dell’articolo 2194 c.c.; per tutte le altre imprese l’unica conseguenza, nel caso di tardiva o di mancata pubblicità, sarà quella prevista dall’articolo 2206 c.c., ossia che: “la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare”.

Torino, 18 gennaio 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Valeria Nicoletti

Riferimenti

Documenti correlati

COMUNICAZIONE UNICA” non può avvenire immediatamente dopo il ricevimento da parte del Registro delle imprese del supporto informatico contenente la

Si fa presente all’utenza che il Registro delle imprese non è competente a rilasciare copia delle ricevute o delle risposte rilasciate dall’Inps, dall’Inail o dall’Agenzia

Si avvisa l’utenza che in caso di invio di pratiche ComUnica destinate esclusivamente all’Inps e/o Inail e/o Agenzia delle Entrate, senza, quindi, alcun

Non essendo la tassonomia italiana XBRL ancora sufficiente a rappresentare il bilancio, al modello B dovrà essere allegata anche copia del bilancio approvato dall’assemblea

Quando al modello B è allegato, oltre al prospetto contabile in formato XBRL, anche copia del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) in formato PDF/A e,

Si informa che a breve sarà pubblicata sul sito camerale una nota esplicativa, nella quale saranno elencati tutti i casi (ai fini dell’effettivo inizio dell’attività) per i

Soltanto in seguito all’avvio effettivo dell’attività ed entro trenta giorni da questa data, l’impresa ne dovrà dare comunicazione al registro delle imprese (o al REA), con

92 della legge fallimentare, ossia la data fissata per l’esame dello stato passivo e la data entro cui devono essere presentate le domande di insinuazione al passivo fallimentare,