• Non ci sono risultati.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere ScientificoCENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Istituto di Ricovero e Cura a Carattere ScientificoCENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

All. 5

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE INTEGRALE OMNICOMPRENSIVA “FULL RISK” DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL’IRCCS-CROB DI RIONERO IN VULURE PER LA DURATA DI ANNI

CINQUE. - CIG: 779191078A

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

(2)

SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto ... 3

Art. 2. - Durata del servizio ... 3

Art. 3. - Stipulazione del contratto ... 3

Art. 4. - Spese contrattuali ed oneri diversi ... 4

Art. 5. - Periodo di prova... 4

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto... 4

Art. 7. - Modalità di pagamento ... 4

Art. 8. - Inadempimenti e Penalità ... 4

Art. 9. - Modalità di applicazione delle penalità... 6

Art. 10. - Risoluzione del contratto... 6

Art. 11. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità ... 7

Art. 12. - Foro competente ... 8

Art. 13. - Norma di rinvio ... 8

(3)

Definizioni

I termini che seguono, usati nel presente Capitolato Speciale, indicheranno rispettivamente:

STAZIONE APPALTANTE o AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE o COMMITTENTE:

IRCCS-CROB – Via Padre Pio,1 – 85028 Rionero in Vulture (PZ).

IMPRESA MANUTENTRICE o IMPRESA APPALTATRICE o APPALTATORE: l’Impresa alla quale viene affidato il "Servizio di assistenza tecnica e manutenzione pluriennale omnicomprensiva “full-risk” degli impianti elevatori dell’IRCCS-CROB” come successivamente specificato;

REFERENTE TECNICO: il Tecnico della Stazione Appaltante incaricato della sorveglianza sull’esecuzione del servizio e competente ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari affinché l'attuazione delle attività affidate all'Appaltatore avvenga nel migliore dei modi ed in conformità ai documenti contrattuali e alle norme di legge applicabili.

Art. 1. - Oggetto

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio per cinque anni (con eventuale proroga tecnica di mesi sei) di Manutenzione Integrale Omnicomprensiva “Full Risk” degli Impianti Elevatori dell’IRCCS-CROB. La manutenzione integrale, preventiva e d’emergenza, comprendente tutte le attività, forniture ed installazioni previste dal presente Capitolato speciale degli impianti elevatori installati presso i locali dell’IRCCS-CROB, tale da garantire la loro massima efficienza ed affidabilità, in un contesto di sicurezza e di rispondenza alle normative vigenti.

Le caratteristiche tecniche del servizio sono riportate nel Capitolato Tecnico.

Art. 2. - Durata del servizio

Il servizio avrà durata per cinque anni (con eventuale proroga tecnica di mesi sei) a decorrere dalla intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione e fino alla scadenza del contratto.

La DA è tenuta a garantire l’esecuzione del servizio alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, su richiesta dell’Amministrazione nelle more di espletamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto iniziale.

Art. 3. - Stipulazione del contratto

Per l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà effettuata la verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

(4)

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall’esame della documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio, la SA disporrà la revoca dell’aggiudicazione.

Art. 4. - Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della DA.

Art. 5. - Periodo di prova

La SA effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a tre mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza del servizio alle prescrizioni di gara ed all’offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto.

In tale eventualità alla DA spetterà il solo corrispettivo dei servizi eseguiti decurtato dell’importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto

La SA eserciterà, mediante il responsabile dell’esecuzione del contratto il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 7. - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo contrattuale relativo all’attività del servizio di manutenzione e assistenza tecnica e di emergenza sarà calcolato sulla base del numero di impianti effettivamente funzionanti e dei relativi prezzi offerti e avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi con cadenza trimestrale posticipata,

Le fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA.

Art. 8. - Penalità

Nel caso il servizio non sia svolto nei termini prescritti rilevando delle inadempienze, che a insindacabile giudizio della SA siano da ritenere anche di lieve entità (debitamente e

(5)

ritualmente contestate a mezzo raccomandata a/r o PEC ) potranno essere applicate le seguenti tipologie di penale:

1. intervento ritardato: in caso di ritardo nel presentarsi sul luogo dell’impianto per svolgere l’intervento su chiamata d’urgenza, si applicherà una penale a carico dell’Impresa Appaltatrice pari a € 60,00 (Euro sessanta/00) per ogni 30 (trenta) minuti di ritardo. Detta penale verrà conteggiata a decorrere dal primo minuto di ritardo sul tempo stabilito dal Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale, e successivamente in relazione ad ogni periodo di trenta minuti; l’importo della penale non potrà comunque essere superiore a € 300,00 per ciascun intervento ritardato;

2. fermo impianto: nel caso si verifichi il fermo di un impianto per un periodo superiore alle 24 ore dalla constatazione dell’evento incidentale si applicherà una penale a carico dell’impresa pari a € 120,00 (Euro centoventi/00) per ogni giorno di fermo impianto successivo al primo, conteggiata a decorrere dal primo minuto di ritardo successivo alle 24 ore; l’importo della penale non potrà comunque essere superiore a € 800,00 per ciascun fermo impianto;

Qualora il ripristino delle condizioni di piena funzionalità, stante l’entità dell’evento incidentale, richieda un tempo superiore alle 24 ore dalla sua constatazione, l’Appaltatore dovrà concordare con il Referente Tecnico della Stazione Appaltante, i termini temporali dell’intervento che saranno oggetto di specifico verbale sottoscritto dalle parti, dove saranno anche indicate le riparazioni da doversi eseguire. Qualora l’Impresa Appaltatrice non provveda all'esecuzione delle riparazioni nei termini concordati, verrà parimenti applicata una penale pari a € 120,00 (Euro centoventi/00) per ogni giorno di ritardo successivo al periodo concordato, conteggiata a decorrere dalla prima ora di ritardo successiva al periodo. Qualora l’intervento non corrisponda a quanto stabilito o l’impresa non provveda alla riparazione entro un termine di giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi in aggiunta al periodo concordato, la Stazione Appaltante potrà disporvi a mezzo di altre ditte, addebitando all’ Impresa Appaltatrice inadempiente il relativo costo, oltre alle penalità di cui sopra, mediante trattenute sul primo pagamento utile del canone trimestrale dell’ambito territoriale di riferimento, e ciò senza dovere espletare altre formalità al riguardo. Qualora la ditta per tre volte, anche non consecutive, non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolato sarà facoltà del committente rescindere in qualsiasi momento - a mezzo di dichiarazione stragiudiziale notificata con raccomandata AR o PEC - il contratto d’appalto, restando a carico della ditta il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti dall’IRCCS-CROB questo riguardo.

In caso di gravi inadempienze dell’Impresa Appaltatrice o di indisponibilità non giustificata ed imperizia da parte del proprio personale, debitamente accertate e contestate, questo Istituto ha la facoltà di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente e, con diritto di rivalersi verso l'appaltatore per i maggiori oneri da essa conseguentemente sostenuti e/o per i danni causati.

(6)

Costituisce inadempienza contrattuale anche la reiterata mancata risposta dell’Impresa Manutentrice alla chiamata di urgenza nei limiti di tempo previsti dal presente capitolato.

La Ditta sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nella esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando l'IRCCS-CROB da qualsiasi responsabilità che al riguardo le fosse mossa.

Ogni responsabilità per danni derivanti dall’appalto del “Servizio di Manutenzione omnicomprensiva “Full-Risk” degli impianti elevatori dell’IRCCS-CROB, arrecati a persone e/o a cose di proprietà dell'Amministrazione Committente e/o di terzi, rimane ad esclusivamente in capo all’Impresa Appaltatrice anche oltre i limiti di polizza stipulata ai sensi del successivo articolo 12.

Art. 9. - Modalità di applicazione delle penalità

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 10. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”;

b) interruzione del servizio per fatto della DA;

c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;

e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;

h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.

(7)

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 11. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà alla SA ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

L’ Impresa è obbligata a stipulare, con una primaria Compagnia, una polizza assicurativa per un massimale unico di € 5.000.000,00, che tenga indenne l'Azienda dai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre imprese subappaltatrici.

La copertura assicurativa dell’Impresa dovrà prevedere, inoltre, una garanzia di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) nell'esecuzione del servizio, a copertura di tutti i danni alle persone e alle cose di proprietà dei contraenti o di terzi, per un massimale di € 5.000.000,00 con limite per sinistro di identico importo pari a € 5.000.000,00.

Copia della polizza, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR n.

445/2000, dovrà essere consegnata all'Amministrazione committente, entro il termine che verrà assegnato nella comunicazione di aggiudicazione.

(8)

La prescrizione della copertura assicurativa nei limiti di cui sopra non solleva la DA dal pagamento delle maggiori somme che dovessero essere determinate in sede di liquidazione degli eventuali danni.

La DA dovrà, inoltre, stipulare una polizza assicurativa per un massimale di € 300.000,00 a copertura delle riparazioni e/o sostituzioni che dovessero rendersi necessarie per danneggiamenti derivanti da:

- cause di forza maggiore quali allagamenti, terremoto, ecc., - atti vandalici,

- uso improprio degli elevatori,

rendendo indenne il Committente da qualsiasi onere relativo ai citati danneggiamenti.

Tutte le polizze di cui sopra avranno validità fino a 9 (nove) mesi oltre la data di scadenza del contratto di appalto, ovvero sino alla data di liquidazione della fattura relativa all'ultimo trimestre di esecuzione del servizio e dovranno contemplare vincolo a favore del Committente.

Art. 12. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 13. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il R.U.P.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

DATA ___________________

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma)

__________________________________________

__

Riferimenti

Documenti correlati

La domanda potrà anche essere inviata tramite posta elettronica certificata (in un unico file PDF) all’indirizzo: protocollo.iov@pecveneto.it, il perentorio termine del giorno

Scrivania operativa 180x80x72H interamente realizzata in conglomerato ligneo melamminico, struttura in legno con piedini livellatori alla base, paragambe in legno

 la verifica di conformità del sistema o del componente consegnato verrà avviata dal soggetto/commissione, incaricato dalla stazione appaltante, in contraddittorio con la ditta

Il set piastra griglia B&K viene utilizzato in combinazione con un supporto motore stepper-stepper e un modello motore stepper-stepper prostatico e indica le coordinate

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotto esclusivamente tramite procedura telematica entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione

Questo Istituto, con il presente avviso pubblico per titoli e colloquio, intende conferire una borsa di studio, presso la UOC Chirurgia Oncologica Melanomi e Sarcoma, a

I rapporti di lavoro (presso enti pubblici e privati) e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la

Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli artt. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del