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LIMITI RETRIBUTIVI PER COMPENSI CONTO TERZI

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Academic year: 2022

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LIMITI RETRIBUTIVI PER COMPENSI CONTO TERZI

SINTESI: 1 - In virtù dell’autonomia normativa dell’Ateneo, continua ad essere applicabile l’art. 7, co.8, del Regolamento di Ateneo per attività conto terzi, il quale rinvia all’art.1, co.123, l. 662/1996; 2 - Ai compensi conto terzi si applica anche la normativa sui limiti massimi retributivi (l. 147/2013)

a cura di Giorgio Valandro 06/10/2016 QUESITO

Il Servizio sportello strutture, nell'esame di un quesito relativo ai termini di applicazione dell'art.

1, comma 123, legge 662/1996 (trattenuta del 50% sui compensi conto terzi che superano i 200 milioni di euro), ha individuato un commento del CoDAU (relativo a pareri ministeriali risalenti al 2009), in base ai quali la norma in esame non risulterebbe più applicabile, in quanto superata dalla legislazione successiva in materia di spending review.

Ciononostante, il “Regolamento di Ateneo per le attività eseguite dall’Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati” (emanato nel 2012) prevede ancora che “I compensi per il personale docente previsti per le attività di cui al presente regolamento sono soggetti ai limiti di cui all’art.1, commi 123-124, legge 23 dicembre 1996 n. 662“ (art. 7, comma 8).

Coerentemente le strutture continuano a utilizzare il modulo relativo al superamento del limite previsto dalla l. 662/1996 (modulo reperibile sulla piattaforma del Servizio bilancio strutture).

Il Servizio sportello strutture chiede se questa modulistica debba ritenersi superata ed eventualmente di precisare quali siano i limiti normativi vigenti per i compensi conto terzi percepiti da professori e ricercatori del nostro Ateneo.

RIEPILOGO

I limiti ai compensi derivanti da attività per conto terzi sono fissati da due ordine di fonti normative:

A. Legislazione universitaria

1. In virtù dell’autonomia normativa dell’Ateneo, continua ad essere applicabile il comma 8, art. 7, del Regolamento conto terzi, il quale stabilisce (attraverso un rinvio testuale alla legge 662/1996) una trattenuta del 50% sui compensi per incarichi conto terzi che superano i 200 milioni di euro (con riferimento a ogni singolo incarico);

2. Il comma 8, art. 7, del Regolamento conto terzi può essere modificato attraverso l’ordinaria procedura di modifica regolamentare, in considerazione del fatto che il comma 123 della legge 662/1996 di per sé non è più operativo;

3. Per quanto riguarda il PTA, resta in vigore il comma 9 dell’art. 7 del Regolamento conto terzi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per il contenimento della spesa pubblica.

B. Norme di contenimento della spesa pubblica

1. Si applica anche alle università il limite al trattamento economico onnicomprensivo stabilito dall’art. 23-ter del d.l. 201/2011 con riferimento al primo presidente della Corte di cassazione (in virtù dell’estensione operata dal comma 471 della legge 147/2013);

2. Il limite vale per tutti i compensi “comunque denominati” a carico delle finanze pubbliche, compresi: a) retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza; b) trattamento di pensione; c) prestazioni occasionali;

3. Il limite vale anche per professori e ricercatori universitari.

E’ necessario valutare l’ipotesi di estendere l’utilizzo dell’apposito modulo di autodichiarazione, attualmente previsto soltanto per il conferimento di incarichi a soggetti esterni

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LIMITI RETRIBUTIVI PER COMPENSI CONTO TERZI

LA DISCIPLINA VIGENTE

I limiti ai compensi derivanti da attività per conto terzi sono fissati da due ordine di fonti normative:

A. Legislazione universitaria

B. Norme di contenimento della spesa pubblica A. Legislazione universitaria

Per quanto riguarda la legislazione universitaria, la materia dei c.d. contratti conto terzi, già disciplinata dall’art. 66 del d.p.r. 382/1980, è stata rimessa “all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma” (così l’art. 4, comma 5 della legge 370/1999).

E’ opportuno sottolineare che il citato art. 66, d.p.r. 382/1980 (che disciplina i contratti conto terzi) non è stato abrogato, ma può essere disapplicato in sede di regolamentazione interna da parte dei singoli atenei, nell’esercizio della propria autonomia normativa. Considerato il rango primario assegnato alla normativa universitaria rispetto all’art. 66, d.p.r. 382/1980, quest’ultimo deve intendersi disapplicato quando è in contrasto, anche implicito, con la specifica disciplina dettata dalle singole università, anche se non espressamente stabilito dai regolamenti universitari1. Per converso, dove non è disposta la disapplicazione (implicita o esplicita) in sede regolamentare, deve considerarsi ancora applicabile il comma 3 del citato art. 66, il quale dispone che “Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni”.

In virtù della propria autonomia normativa, i singoli atenei italiani hanno stabilito regole diverse tra loro, stabilendo differenti limiti ai compensi derivanti dal c.d. conto terzi.

L’Università di Padova, senza prevedere espressamente la disapplicazione del più volte menzionato art. 66, in sede regolamentare ha in ogni caso esercitato la propria autonomia normativa individuando una disciplina che di fatto ha disapplicato il limite del 30 per cento della retribuzione complessiva previsto dall’art. 66, comma 3, dpr 382/1980.

Tuttavia, mentre per il PTA è stata formulata una nuova disciplina ad hoc2, per quanto riguarda il “personale docente” il Regolamento di Ateneo si è limitato a rinviare al testo dell'art. 1, comma 123, legge 662/1996 (trattenuta del 50% sui compensi per incarichi conto terzi che superano i 200 milioni di lire).

In questo modo, il testo del comma 123 della legge 662/1996 deve considerarsi ancora vigente in quanto richiamato dal regolamento di Ateneo, a prescindere dall’operatività o meno sul piano della legislazione in materia di contenimento della spesa pubblica. Diversamente, dovrebbe ritenersi nuovamente applicabile quanto previsto dall’art. 66, dpr 382/1980 (limite del 30%), in contrasto però con quanto autonomamente stabilito dall’Ateneo nel 2012.

Restano in ogni caso fermi:

a) La potestà normativa dell’Ateneo (che può modificare il Regolamento di Ateneo, eliminando il riferimento normativo alla legge 662/1996 e disporre una nuova disciplina);

1 Ha previsto espressamente la disapplicazione del citato art. 66 l’Università di Firenze: “Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono aboliti i limiti previsti al comma 3° dell’art. 66 del DPR 382 dell’11/7/1980” (art. 9 del Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi - 5 giugno 2013).

2 “Per il personale tecnico amministrativo, quando il compenso annuo individuale supera il 50% della retribuzione, si darà luogo a un prelievo sulla parte eccedente pari al 25%” (comma 9, art. 7, Regolamento conto terzi).

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b) I limiti ai compensi stabiliti per i dipendenti pubblici dalle norme di contenimento della spesa pubblica.

B. Norme di contenimento della spesa pubblica

Come evidenziato nel punto precedente, la disciplina prevista dal comma 123 della legge 662/1996 (trattenuta del 50% sui compensi per incarichi conto terzi che superano i 200 milioni di euro) continua ad essere applicabile nel nostro Ateneo (soltanto) in forza del richiamo testuale effettuato dal nostro Regolamento conto terzi.

Tuttavia, come confermato dalla richiamata nota informativa del CoDAU e dal relativo parere ministeriale (DFP, Risposta a quesito 3838 del 27/01/2009), i commi 123 e 124 della legge 662/1996, anche se non formalmente abrogati, possono considerarsi superati dalla successiva legislazione di finanza pubblica.

La legge 244/2007 prima e dopo il parere del CoDAU.

Per quanto riguarda l legislazione nazionale si deve innanzitutto fare riferimento al comma 44, art. 3 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che “Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni [comprese le università, ndr] … non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione” 3.

In attuazione del comma 44, art. 3, legge 244/2007, con d.p.r. 195/2010 (quindi in data successiva al parere CoDAU citato) è stato adottato il “Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo”, sulla base dei criteri introdotti con il comma 52-bis, art.

3 della legge 244/20074.

Anche se questa normativa deve oggi considerarsi superata dal successivo d.l. 201/2011 e ss.

mm. e ii. (vedi paragrafo successivo), per cogliere la diversa portata della nuova disciplina oggi vigente anche per le università (ex l. 147/2013, vedi infra), può essere utile richiamare alcuni dei criteri e delle regole individuate dal citato comma 52-bis e dal relativo regolamento di attuazione (d.p.r. 195/2010):

a) obbligo di comunicazione da parte del soggetto destinatario di tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite (art. 5, comma 2, d.p.r. 195/2010);

b) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza e del trattamento di pensione (art. 4, comma 2, d.p.r. 195/2010);

c) sono soggetti destinatari le persone “fisiche” (non solo i pubblici dipendenti) che percepiscono i compensi a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto

3 Non rileva invece in questo contesto quanto disposto dal d.l. 90/2014 (che ha inserito il comma 7-ter nell’art. 93 D.Lgs.

163/2006), in quanto relativo a compensi per “Progettazione interna ed esterna” nell’ambito di “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.

4 Il citato comma 52-bis fissava i seguenti criteri: a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione; b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito; d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità; e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina.

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subordinato o autonomo, “ivi compresi il contratto d’opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto (art. 3, d.p.r.

195/2010);

d) esclusione delle attività soggette a tariffa professionale o di natura professionale, contratti d’opera non continuativa e compensi ex art. 2389 c.c., comma 35;

e) computo cumulativo delle somme anche nel caso di “pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno” (comma 44, art. 3, legge 244/2007).

Applicazione alle università dell’art. 23-ter, d.l. 201/2011 (a decorrere dal 1° gennaio 2014).

L’art. 23-ter del decreto-legge 201/2011 ha riproposto il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione, inizialmente con riferimento solo alle amministrazioni dello Stato.

Più di recente, il comma 471, art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni (comprese le università) l’ambito di applicazione dell’art. 23-ter del d.l. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il limite massimo al “trattamento economico annuo onnicomprensivo” (art. 23-ter d.l. 201/2011) si applica dunque “a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo …. ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3” del d.lgs. 165/2001 (tra cui professori e ricercatori universitari).

In sede interpretativa, la circolare n. 3 del 18 marzo 2014 del Dipartimento della funzione pubblica6 ha integrato e precisato quanto già previsto dal d.p.c.m. 23 marzo 20127, attuativo del citato art. 23-ter, e dalla relativa circolare n. 8 del 3 agosto 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione8.

Si richiamano le regole più rilevanti ai nostri fini:

Ambito soggettivo. Il limite vale per “chiunque”:

1. dipendenti pubblici e lavoratori autonomi;

2. dipendenti dell’Ateneo o soggetti esterni;

3. professori e ricercatori universitari (“personale di diritto pubblico” ex art. 3 d.lgs. 165/2001);

4. soggetti in pensione.

Ambito oggettivo. Il limite riguarda retribuzioni o emolumenti “comunque denominati”:

1. a carico delle finanze pubbliche (tra cui università);

2. percepiti dall'amministrazione pubblica di appartenenza o da altra PA;

5 Il terzo periodo del comma 44, art. 3 della legge 244/2007 aggiunge che “Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza”.

6 La circolare n. 3 del 18 marzo 2014 “Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della L. 27 dicembre 2013, n. 147” è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Servizio studi e consulenza trattamento personale, e pubblicata in Gazz. Uff. 22 luglio 2014, n. 168.

7 d.p.c.m. 23/03/2012 - Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali (Gazz. Uff. 16 aprile 2012, n. 89).

8 Circolare n. 8 del 03/08/2012 - Limiti retributivi - Art. 23-ter, D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011 - d.p.c.m. 23 marzo 2012. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e pubblicata in Gazz. Uff. 24 novembre 2012, n. 275.

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3. trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie;

4. consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi;

5. emolumenti dei componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo;

6. percepiti per prestazioni occasionali (modifica ex art. 13, comma 2, del d.l. 66/2014);

Modalità di computo.

Sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

Importo massimo = 240.000 euro (d.l. 66/2014). L’importo massimo riferito al primo presidente di Corte di Cassazione è stato fissato, da ultimo, in euro 240.000 annui (art. 13, comma 1 del d.l.

66/2014).

Indicazioni attuative

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario valutare l’ipotesi di estendere l’utilizzo dell’apposito modulo di autodichiarazione, attualmente previsto soltanto per il conferimento di incarichi a soggetti esterni, per tutte le ipotesi previste dalla citate norme in tema di contenimento della spesa pubblica.

Modulistica incarichi soggetti esterni (sito di Ateneo):

 Limite massimo retributivo art. 1 commi 471 e s.s. della Legge 147/2013:

http://www.unipd.it/node/21571

[da http://www.unipd.it/universita/concorsi-selezioni/incarichi/modulistica-incarichi-soggetti-esterni]

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