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Accettazione eredità figlio minorenne: Cassazione

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Accettazione eredità figlio minorenne: Cassazione

26 Marzo 2021Redazione

Redazione inventario, tassazione e problematiche collegate all’accettazione con beneficio di inventario di un erede ancora minore d’età.

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Acquisto della qualità di erede per il minore: necessario l’inventario?

L’art. 489 c. c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all’eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis.

Cassazione civile sez. II, 05/06/2019, n.15267

L’eredità devoluta a un minorenne può essere accettata, per il tramite del suo rappresentante legale, solo con il beneficio d’inventario. È pertanto nulla l’accettazione dell’eredità che il minorenne faccia, sempre per mezzo del suo legale rappresentante, sia in forma tacita sia in forma espressa senza il beneficio d’inventario. A precisarlo è la Cassazione che fornisce la corretta interpretazione dell’articolo 489 cod. civ., affermando che la qualità di erede in capo al minorenne si concreta per effetto della sola accettazione beneficiata, mentre, se l’accettazione dell’eredità non sia effettuata con il beneficio d’inventario, essa è nulla e improduttiva di effetti.

L’art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all’eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità “intra vires hereditatis”.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, a fronte dell’accettazione con beneficio d’inventario operata dal legale rappresentante del minore senza tuttavia aver provveduto all’inventario, ha ritenuto “tamquam non esset” la rinuncia all’eredità successivamente effettuata dall’erede divenuto maggiorenne).

Cassazione civile sez. II, 05/06/2019, n.15267

Accettazione dell’eredità di figli

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minorenni: conseguenze della mancata redazione dell’inventario

Qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiamato all’eredità, faccia l’accettazione prescritta dall’articolo 471 del codice civile da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l’inventario, necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità, e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice, mentre il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare all’eredità.

Cassazione civile sez. II, 16/11/2018, n.29665

Se si è perfezionata la procedura di accettazione beneficiata, una volta divenuto maggiorenne l’erede non può rinunciarvi

Una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia.

Cassazione civile sez. II, 16/11/2018, n.29665

Quando l’accettazione dell’eredità di

minori senza beneficio d’inventario ha

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efficacia

L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicchè l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace.

Tuttavia, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d’età non provvede- ai sensi dell’art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’efficacia dell’accettazione tacita fatta dai genitori del minore chiamato, mediante resistenza nel giudizio promosso dall’erede legittimo per l’invalidità del testamento, sulla base della successiva costituzione in giudizio del chiamato in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, operata senza conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c.).

Cassazione civile sez. II, 15/09/2017, n.21456

Accettazione con beneficio di inventario eredità per minorenni

Prolungamento del relativo termine ex art. 489 cod. civ. – Destinatari della relativa disciplina – Individuazione.

In tema di accettazione beneficiata, il prolungamento dei termini per la redazione dell’inventario in presenza di minori chiamati all’eredità, ai sensi dell’art. 489 cod. civ., non si estende ai loro rappresentanti che eventualmente siano chiamati in proprio.

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Cassazione civile sez. trib., 09/05/2014, n.10054

L’art. 471 c.c. disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso da quello prescritto dall’art. 484 c.c. Deriva da quanto precede, pertanto, che la accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce effetti giuridici nei confronti dell’incapace.

Cassazione civile sez. II, 03/03/2009, n.5111

Il provvedimento con il quale il tribunale abbia accolto il reclamo contro il provvedimento del giudice tutelare, con il quale quest’ultimo autorizzava il genitore, esercente la potestà sul figlio minore, ad accettare l’eredità di un parente ed a promuovere giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., poiché privo del carattere di decisorietà e definitività, essendo modificabile e revocabile in ogni tempo per motivi originari e sopravvenuti, e non essendo diretto alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o status.

Cassazione civile sez. I, 22/01/2009, n.1611

In base al disposto dell’art. 510 c.c., a norma del quale la redazione dell’inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa in forma chiara ed univoca, non esige le forme indicate dall’art. 484 c.c., poiché, se in ogni caso fosse necessaria l’accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe dall’accettazione dell’altro chiamato. (Principio enunciato dalla S.C.

nel caso di coeredi accettanti con beneficio d’inventario e decaduti dal diritto, quali pretendevano di giovarsi dell’inventario legittimamente effettuato, dopo il raggiungimento della maggiore età, dal coerede minorenne al momento dell’apertura della successione).

Cassazione civile sez. lav., 04/09/2008, n.22286

L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso da

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quello prescritto dall’art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all’incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis. Ne consegue che l’accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace, che resta nella posizione di chiamato all’eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all’eredità entro il termine della prescrizione.

Cassazione civile sez. I, 01/02/2007, n.2211

Qualora l’eredità sia stata accettata con beneficio d’inventario dal rappresentante legale del minore, debitamente autorizzato, quest’ultimo, entro un anno dal compimento della maggiore età, può rinunziarvi, e non possono essere poste a suo carico le spese per l’inventario.

Cassazione civile sez. II, 24/07/2000, n.9648

L’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di inventario, prevista dall’art. 485 c.c. allorché questa norma stabilisce che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice. Più in particolare, nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell’art. 489 c.c., che prevede la diversa ipotesi del mancato compimento dell’inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età.

Cassazione civile sez. II, 24/07/2000, n.9648

Imposta successione e donazioni

In tema di imposta di successione, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dall’art. 31, comma 2, lett. d, del d.lg. n.

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346 del 1990 (nel testo ratione temporis vigente) con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione decorre, nel caso in cui il chiamato all’eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell’inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall’art. 489 c.c., per il compimento dell’inventario. Ne consegue che, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell’inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, né il diritto di accettare con beneficio d’inventario, né il diritto di evitare la decadenza dal beneficio né infine la facoltà di rinunziare all’eredità.

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2008, n.25666

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