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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SPIAGGE PER LA STAGIONE 2021.

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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SPIAGGE PER

LA STAGIONE 2021.

CAPITOLATO SPECIALE Art. 1 – Oggetto

Affidamento del servizio di sorveglianza delle spiagge libere comunali per l'anno 2021 in n. 4 postazioni da predisporre ed attrezzare a cura dell’aggiudicatario, ubicate come segue:

- 2 unità in località Le Gorette, indicativamente la prima nel tratto di spiaggia libera compreso tra i bagni “Verde Riviera” e “Palazzeta” e la seconda nel tratto di spiaggia libera compreso tra i bagni “Il Delfino” e “Da Gigi”;

- 2 unità in prossimità del Tombolo sud, indicativamente in località “Andalù”;

L’esatta ubicazione delle postazioni dovrà essere concordata con l’Ufficio Locale Marittimo di Cecina della Guardia Costiera e con l’Ufficio Demanio del Comune di Cecina.

Il servizio di salvamento dovrà essere espletato dal 15 giugno al 15 settembre 2021 in forma continuativa giornaliera, e successivamente limitato alle sole giornate del 18, 19, 25 e 26 settembre.

Le torrette dovranno essere fornite di tutto ciò quanto previsto per legge in merito alle attrezzature obbligatorie (ad es. patino di salvataggio) così come riportato dall’Ordinanza di sicurezza balneare n. 65/19 della Capitaneria di Porto di Livorno e dall’ordinanza comunale di disciplina delle attività balneari n. 19 del 1/06/2021, nonché munite obbligatoriamente di n. 1 defibrillatore DAE a torretta e per l’intera durata della gestione, con annesso obbligo di manutenzioni come previsto dalla normativa di riferimento.

Obbligatori risultano essere anche i protocolli di sicurezza da Covid-19, come stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 maggio 2021 a pag. 6 (Spiagge e Stabilimenti Balneari) e successivi obblighi derivanti da futura normativa in argomento.

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in possesso di idoneo brevetto di

“Assistente Bagnanti” o di “Bagnino per Salvataggio” in regolare corso di validità, come previsto dalla normativa vigente, nonché di apposita attestazione formativa in ordine all'utilizzo del defibrillatore automatico e manovre rianimatorie BLS-D. La specifica formazione per il defibrillatore dovrà, al più tardi, essere effettuata con termine finale ultimo il 30 giugno 2021.

Art. 2 – Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo del servizio è determinato sulla base del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario sull’importo a base di gara pari ad € 53.278,00 oltre IVA

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(cinquantatremiladuecentosettantotto) oltre IVA, di cui € 1.000,00= rappresentano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

L'affidatario dovrà garantire il servizio di sorveglianza delle spiagge per il periodo di durata dell’affidamento, con personale specializzato in possesso dei requisiti indicati ed in numero adeguato a garantire la copertura del servizio nei termini di cui all’art. 1 del presente capitolato speciale.

Il servizio dovrà essere attivato dalle ore 9,00 alle ore 19,00 di ogni giorno, e dovrà essere svolto nel rispetto delle modalità e con le dotazioni necessarie e previste dalla normativa di riferimento (Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Livorno e d’ordinanza comunale di disciplina delle attività balneari).

Gli assistenti bagnanti durante l’orario di balneazione, con riferimento anche alla pausa pranzo, devono rispettare le prescrizioni contenute nella citata ordinanza 65/2019 nonché nel piano di salvamento collettivo, ove vigente.

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di garantire il servizio con continuità, sostituendo il personale titolare che dovesse risultare assente per qualsiasi motivo.

Art. 4 – Durata dell’affidamento

L’affidamento del servizio di sorveglianza delle spiagge è riferito al periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, nonché le giornate 18, 19, 25 e 26 settembre 2021 incluse. Alla data di scadenza del contratto lo stesso s’intenderà cessato senza disdetta da parte del committente.

Nelle more di stipula del contratto ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà richiedere l’avvio anticipato del servizio con consegna in via d’urgenza – e comunque entro e non oltre sabato 26/06/2021 - al quale l’affidatario dovrà dare immediata esecuzione, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all’art.

32 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

Art. 5 – Oneri e responsabilità gestionali a carico dell’affidatario

All'affidatario farà carico la responsabilità gestionale, che comporta l’espletamento del servizio con la necessaria diligenza professionale, comprensiva di ogni onere e adempimento, nessuno escluso, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’assolvimento degli obblighi di cui al successivo articolo 7, la formale assunzione della qualifica di datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in relazione all’attività esercitata, la polizza di responsabilità civile per danni a persone e cose.

L’affidatario dovrà dotarsi a propria cura e spese, per ciascuna delle 4 postazioni previste per il servizio di sorveglianza delle spiagge, di tutti gli strumenti e

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attrezzature obbligatorie per l’espletamento dell’attività come previste dall’Ordinanza in materia di sicurezza della Capitaneria di Porto di Livorno. In particolare l’affidatario dovrà rispettare l’art. 2, commi 1 ed 1.1, dell’ordinanza di sicurezza alla navigazione della Capitaneria di Porto di Livorno n. 65/2019, posizionando un “gavitello in colore rosso” ad una distanza di 200 metri dalla spiaggia ed a 100 metri dalle scogliere rocciose al fine di segnalare il limite della zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione. Inoltre, l’affidatario dovrà attrezzare le torrette con idonea cartellonistica aggiornata, ben visibile dalla spiaggia retrostante, con indicazione di tutti i numeri di emergenza utili e di pronto reperimento.

L'affidatario, oltre ad essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per le imprese sottoposte alla disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, dovrà assicurare il rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento e mansioni, responsabilità, assicurazione e previdenza, con riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende del settore turismo, categoria “bagnino” di 5° livello o equivalente.

Art. 6 – Garanzie e coperture assicurative CAUZIONE DEFINITIVA

Avvenuta l’aggiudicazione il soggetto aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e nel rispetto di tutte le previsioni ivi contenute, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo.

POLIZZA ASSICURATIVA

Al momento della firma del contratto la ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato la seguente copertura assicurativa avente validità per tutta la durata dell’appalto:

polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura di tutti i danni che possano essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, € 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali, € 3.000.000,00 per danni alle cose.

Tale polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti dell’amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione in oggetto. L'Ente appaltante sarà comunque tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

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Art. 7 – Controlli

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione del servizio, l’affidatario si obbliga a fornire all’Amministrazione comunale, prima dell’inizio dell’attività, il nominativo del responsabile/referente del servizio nonché, a richiesta, report illustrativo dell’andamento gestionale.

L’Amministrazione Comunale potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sullo svolgimento del servizio.

Art. 8 - Responsabilità dell’Affidatario – penali

L’assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli determina la riferibilità all’affidatario nella prospettazione funzionale diretta degli adempimenti idonei a garantire la sicurezza e l’efficienza nello svolgimento dei servizi in oggetto.

L’Affidatario risponde comunque di tutti i fatti ed i comportamenti del proprio personale e dei propri associati nel disimpegno delle attività loro attribuite.

Qualora, nel corso delle verifiche d’ufficio, si dovesse accertare che il servizio non è regolarmente espletato per il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato, il Responsabile del servizio applicherà a carico dell’aggiudicatario una penale di euro 100,00 (cento/00); il reiterato inadempimento comporterà, previa formale comunicazione, l’attivazione delle procedure finalizzate alla risoluzione del contratto di cui all’art. 11.

Art. 9 – Pagamenti

Fermo restando quando disposto al successivo art. 16 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento sarà effettuato – previa verifica del regolare espletamento del servizio, presentazione di apposita relazione del servizio svolto e degli interventi effettuati, e presentazione della relativa documentazione fiscale – in 2 rate aventi le seguenti scadenze: successiva al 31 luglio ed il saldo al termine del servizio; considerate le tempistiche necessarie alla effettuazione di controlli e verifiche sulla documentazione e sull’espletamento del servizio, il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Il pagamento è subordinato, tra l’altro, alla verifica della regolarità contributiva, con applicazione, in caso negativo, delle vigenti disposizioni in materia, alle quali si rinvia.

Dal corrispettivo da liquidare saranno scomputati gli importi di eventuali penali di cui all’art. 8, ove non si sia proceduto alla escussione della cauzione definitiva.

Art. 10 - Responsabilità del Comune

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Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità e rilevato indenne per qualunque azione che dovesse essere promossa contro di esso, per danni causati a terzi, in dipendenza della gestione. A tal fine l’affidatario è obbligato a stipulare idonea polizza di garanzia, nei termini di cui all’art. 6.

Art.11 – Risoluzione del contratto

Nel caso di reiterate inadempienze, formalmente contestate, o gravi irregolarità tali da compromettere il corretto andamento della gestione, il Comune diffida l’Affidatario all’adempimento, assegnando un congruo termine comunque non superiore a 30 (giorni), decorso inutilmente il quale si procederà alla risoluzione del contratto, salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione a tutela degli interessi dell’ente.

Art. 12 - Tracciabilità flussi finanziari

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto l’impresa aggiudicataria assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187, di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della suddetta legge 13 agosto 2010 n.

136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto .

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contatto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13 agosto 2010, n° 136, con incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della stazione appaltante di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L’Amministrazione si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese inerenti alla formalizzazione del rapporto convenzionale ed ogni altro onere sono a totale carico dell’affidatario.

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Art. 14- Controversie

Per tutte le controversie fra il Comune e l’affidatario che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il foro di Livorno.

Art. 15 – Privacy

Tutti i dati dei quali l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento di aggiudicazione della presente gara, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento CE 27/04/2016 n. 2016/679/UE.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l’aggiudicatario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio stesso.

Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

Art. 16 – Codici di comportamento.

L’appaltatore del servizio è tenuto ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Cecina. L’inosservanza del Codice è causa risolutiva espressa dell’appalto. L’appaltatore si impegna inoltre a trasmettere il Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta della Stazione Appaltante, la prova dell’avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

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