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Academic year: 2022

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FONDO PENSIONE

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE CASSE RURALI DEL TRENTINO

Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1373

Documento sulle rendite

art. 11 D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 art. 11 Statuto del Fondo Pensione

Ottobre 2016

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Fondo Pensione per il Personale Dipendente delle Casse Rurali del Trentino

1 PREMESSA

Il presente documento disciplina le prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

Le note che seguono sono una libera sintesi e vengono presentate per fornire all’aderente un primo orientamento; esse non possono essere considerate esaustive ai fini di una completa conoscenza in materia.

Si consiglia la lettura dello Statuto del Fondo Pensione, della Nota Informativa e dell’art. 11 del D.

Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

o

a rendita e erogazione

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, facendone richiesta al Fondo tramite la modulistica apposita, che verrà inviata direttamente all’aderente dopo la cessazione dell’attività lavorativa, dopo che si sarà conclusa la contribuzione al Fondo.

La prestazione pensionistica complementare può essere erogata con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi,

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo del normale.

L’aderente può scegliere di percepire la prestazione pensionistica complementare:

a) INTERAMENTE IN RENDITA:

Opzione disponibile per nuovi e vecchi iscritti.

All’aderente viene erogata una pensione complementare, che comporta il pagamento periodico di una somma, calcolata in base al montante accumulato nella posizione individuale.

La trasformazione di tale montante (capitale) in rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione, differenziati per età, sesso, tipologia di rendita e rateazione, che tengono conto dell’andamento demografico.

Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della rata di rendita.

b) PARTE IN CAPITALE E PARTE IN RENDITA:

· Il nuovo iscritto può ritirare in capitale al massimo il 50% della posizione maturata (solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, potrà ricevere l’intera prestazione in capitale).

· Il vecchio iscritto può ritirare liberamente parte in capitale e parte in rendita qualsiasi percentuale del montante finale (la fiscalità applicabile deve essere verificata caso per caso).

Nel caso di prestazione pensionistica parte in capitale e parte in rendita, l’importo da erogare in capitale può essere imputato prioritariamente, a scelta dell’iscritto, al montante maturato ante 2000 o a quello maturato tra il 2001 e il 2006; solo se tale importo supera la somma dei due montanti, l’eccedenza può essere imputata al montante post 2007.

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2

c) INTERAMENTE IN CAPITALE:

· Il nuovo iscritto, può ritirare tutta la posizione in capitale esclusivamente nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

· Il vecchio iscritto può sempre richiedere la liquidazione dell’intera prestazione in capitale richiedendo l’applicazione del vecchio regime fiscale, usufruendo però di una tassazione meno favorevole (per maggiori informazioni si veda il Documento sul regime fiscale).

Il vecchio iscritto può ritirare l’intera prestazione in capitale con l’applicazione del nuovo regime fiscale, con tassazione più conveniente, esclusivamente nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante post 2007 sia inferiore al 50%

dell'assegno sociale (in alternativa può richiedere l’applicazione del nuovo regime fiscale, liquidando in capitale il montante maturato fino al 31.12.2006 e ritirando in forma di rendita almeno il 50% del montante post 2007).

L’aderente, che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica, può anche decidere di trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita da essa praticate.

*****

Per l´erogazione della rendita il Fondo Pensione per il Personale Dipendente delle Casse Rurali del Trentino ha stipulato una convenzione assicurativa, in vigore dal 01.01.2014 fino al 31.12.2018, con Itas Vita S.p.A.., Compagnia di assicurazione con sede legale in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, 2.

Attenzione: le caratteristiche esposte nel presente documento valgono per i montanti maturati dal 01/01/2009 in avanti; per i montanti maturati ante 01.01.2009 restano valide le caratteristiche previste in ciascuna convenzione tempo per tempo stipulata con i partner assicurativi.

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Fondo Pensione per il Personale Dipendente delle Casse Rurali del Trentino

3

Tipologie di rendita

L’aderente può scegliere, al momento del pensionamento, tra le seguenti tipologie di rendita:

tipologia rendita caratteristiche tipologia pensionato

Vitalizia immediata La rendita viene pagata all’aderente fino a che rimane in vita e si estingue definitiva- mente con il suo decesso.

Rivolta a chi desidera avere l’importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori prote- zioni per i superstiti.

Certa per 5-10 anni e poi vitalizia

Pagamento immediato di una rendita per 5 o 10 anni all’ade- rente, se vivente, al beneficia- rio in caso di sua premorienza.

Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l’aderente è ancora in vita, mentre si estingue, se egli è nel frattempo deceduto.

Rivolta a chi desidera proteg- gere un superstite dalla eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.

Reversibile Pagamento immediato di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita e successiva- mente al beneficiario desi- gnato (reversionario), finché questi è in vita e si estingue con il decesso di quest’ultimo.

Rivolta a chi desidera proteg- gere in particolare un super- stite dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso.

Controassicurata (con restituzione del montante residuale)

Pagamento immediato di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita, dopo il suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo. Il capitale residuo è pari alla differenza tra il montante con- vertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della “rendita assicurata”

rivalutata all’ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corri- sposte.

Rivolta a chi desidera proteg- gere i superstiti dalla eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita.

Frazionamento del pagamento della rendita

L’aderente può, in alternativa, richiedere il pagamento della rendita con frazionamento:

· annuale

· semestrale.

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4

Caratteristiche del contratto assicurativo per l’erogazione della rendita

basi demografiche adottate Tavole IPS55 impegni differiti gestione separata utilizzata

per l’investimento Forever di Itas Vita Spa

caricamenti applicati sulla rata di rendita

1,25% (già compreso nei coefficienti di conversione)

caricamenti sul premio unico (=montante trasformato in rendita)

0%

valore trattenuto sul rendimento della gestione separata

0,55 punti percentuali assoluti

Rivalutazione della rendita

La Compagnia Itas Vita dichiara annualmente il rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata. La rivalutazione annua viene acquisita e consolidata.

La rivalutazione annua della rendita viene calcolata in funzione della tipologia di rendita scelta dall’aderente:

rendita a tasso tecnico 0%

e rendimento minimo garantito 2% (1)

la rendita sarà rivalutata annualmente con un tasso pari al massimo tra il rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata, ridotto della trattenuta pari a 0.55 punti, e il tasso minimo garantito del 2%.(1)

rendita a tasso tecnico 2%

e rendimento minimo garantito 0% (2)

la Compagnia riconosce in anticipo un tasso di interesse pari al 2% annuo composto (tasso tecnico); la rendita sarà rivalutata annualmente con un tasso pari al massimo tra il rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata, ridotto della trattenuta pari a 0,55 punti e del tasso tecnico già riconosciuto in via anticipata pari al 2%, ed il tasso minimo garantito dello 0%. (2)

(1) Il rendimento minimo garantito del 2% è riconosciuto agli iscritti già aderenti al 31.12.2015 che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica entro il 31.12.2018. Per gli altri iscritti, il rendimento minimo garantito è pari a 0,5%.

(2) Il tasso tecnico del 2% è riconosciuto agli iscritti già aderenti al 31.12.2015 che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica entro il 31.12.2018. Per gli altri iscritti, il tasso tecnico è pari a 0,5%.

Allegati al presente Documento si forniscono degli esempi di sviluppo delle due tipologie di rivalutazione della rendita.

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Fondo Pensione per il Personale Dipendente delle Casse Rurali del Trentino

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Decorrenza e pagamento della rendita

La rendita avrà decorrenza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione da parte del Fondo Pensione alla Compagnia.

Le richieste che perverranno dal 1° gennaio fino alla certificazione del rendimento dell’anno precedente saranno tenute in sospeso fino alla definizione dello stesso.

La rendita viene corrisposta direttamente da Itas Vita S.p.A. in via posticipata secondo la rateazione scelta dall’aderente (annuale o semestrale), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’avente diritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza delle singole rate.

Al fine di verificare il suo obbligo al pagamento, la Compagnia si riserva di richiedere, ad ogni ricorrenza annuale, il certificato di esistenza in vita dell’avente diritto.

Contestualmente la Compagnia invierà il prospetto di liquidazione, nonché, entro il mese di febbraio dell’anno successivo al pagamento, il relativo cud.

Il pagamento della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’aderente o dell’eventuale reversionario o dalla prima ricorrenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita.

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6

(9)

IPOTESI:

Rendimento finanziario 4%

Valore trattenuto 0,55%

Età dell'assicurato 67 anni

Premio unico € 100.000,00

Anni trascorsi

Tasso Tecnico 0%

Rendimento Minimo Garantito 2%

Tasso Tecnico 2%

Rendimento Minimo Garantito 0%

0 4.979,43 6.269,31

1 5.151,22 6.358,33

2 5.328,94 6.448,62

3 5.512,79 6.540,19

4 5.702,98 6.633,06

5 5.899,73 6.727,25

6 6.103,27 6.822,78

7 6.313,83 6.919,66

8 6.531,66 7.017,92

9 6.757,00 7.117,58

10 6.990,12 7.218,65

11 7.231,28 7.321,15

12 7.480,76 7.425,11

13 7.738,84 7.530,55

14 8.005,83 7.637,48

15 8.282,03 7.745,93

16 8.567,76 7.855,93

17 8.863,35 7.967,48

18 9.169,14 8.080,62

19 9.485,47 8.195,36

20 9.812,72 8.311,74

21 10.151,26 8.429,77

22 10.501,48 8.549,47

23 10.863,78 8.670,87

24 11.238,58 8.794,00

25 11.626,31 8.918,87

SVILUPPO RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE - MASCHIO

4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Tasso Tecnico 0%

Rendimento Minimo Garantito 2%

Tasso Tecnico 2%

Rendimento Minimo Garantito 0%

Fondo Pensione per il Personale Dipendente delle Casse Rurali del Trentino

ALLEGATO 1

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IPOTESI:

Rendimento finanziario 4%

Valore trattenuto 0,55%

Età dell'assicurato 67 anni

Premio unico € 100.000,00

Anni trascorsi

Tasso Tecnico 0%

Rendimento Minimo Garantito 2%

Tasso Tecnico 2%

Rendimento Minimo Garantito 0%

0 4.229,60 5.463,04

1 4.375,52 5.540,62

2 4.526,48 5.619,29

3 4.682,64 5.699,09

4 4.844,19 5.780,01

5 5.011,31 5.862,09

6 5.184,20 5.945,33

7 5.363,06 6.029,75

8 5.548,09 6.115,38

9 5.739,49 6.202,22

10 5.937,51 6.290,29

11 6.142,35 6.379,61

12 6.354,26 6.470,20

13 6.573,48 6.562,08

14 6.800,27 6.655,26

15 7.034,88 6.749,76

16 7.277,58 6.845,61

17 7.528,66 6.942,82

18 7.788,40 7.041,40

19 8.057,10 7.141,39

20 8.335,07 7.242,80

21 8.622,63 7.345,65

22 8.920,11 7.449,96

23 9.227,85 7.555,75

24 9.546,21 7.663,04

25 9.875,56 7.771,85

4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Tasso Tecnico 0%

Rendimento Minimo Garantito 2%

Tasso Tecnico 2%

Rendimento Minimo Garantito 0%

Fondo Pensione per il Personale Dipendente delle Casse Rurali del Trentino

ALLEGATO 2

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