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TRIBUNALE DI MARSALA GIUDICE DEL LAVORO RICORSO

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(1)

TRIBUNALE DI MARSALA GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO

1. Pellegrino Rosita Tiziana nata a Marsala il 10/03/1979 (C.F PLLRTT79C50E974Q), ivi residente nella via Giuseppe Verdi n. 22 G;

2. Guarisco Elisabetta nata a Gibellina il 01/11/1965 (C.F GRSLBT65S41E023U), ivi residente nella Via N. Nasi, 111;

3. Cordaro Gabriella nata a Marsala il 02/11/1965 (C.F.

CRDGRL65S42E974G), ivi residente nella contrada Tabaccaro n.237/B;

4. Laudicina Stefano Massimo Emiliano nato a Marsala il 01/08/1963 (CF LDCSFN63M01E974D), ivi residente in Marsala nel Lungomare Battaglia Delle Egadi n. 29;

5. Buda Carmela nata a Marsala in data 11/11/1965 (CF BDUCML65S51E974Y), ivi residente nella via Solferino n. 29;

6. Giorgi Maria Antonietta nata a Marsala il 26/05/1979 (CF GRGMNT79E66E974N), ivi residente nella contrada Giunchi n. 4;

7. Pizzo Melchiorre nato ad Erice il 29/08/1976 (CF PZZMCH76M29D423E) residente in Marsala contrada Giunchi n. 4;

8. Ferrante Maria Anna, nata a Marsala il 23/03/1968, (C.F.

FRRMNN68C66E974R), residente in Mazara del vallo, via Abetone n. 36;

9. Di Lorenzo Antonella, nata a Settimo torinese il 31/12/1968, (C.F.

DLRNNL68T71I703Q), residente in Marsala, via Itria n.62, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonino Marra, (C.F.

MRRNNN71A28E974O) con studio in Marsala nella Via Dello Sbarco n.

60, che li rappresenta e difende, giusta procure allegate al presente atto, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del difensore per tutte le comunicazioni e notificazioni si indicano i seguenti

(2)

recapiti: fax 0923.719798 e pec avvantoninomarra@pec.ordineavvocatimarsala.it

RICORRENTI Contro

• Istituto comprensivo G. Garibaldi - V. Pipitone di Marsala C.F.

91032370818 via Rubino n. 15, Marsala pec

tpic83900g@pec.istruzione.it, in persona del Dirigente scolastico pro tempore;

• Istituto Damiani Marsala, Istituto Statale D’istruzione Secondaria Con Tecnico Agrario, Professionale Alberghiero e Agrario, Via Trapani n.

218, Marsala, c.f. in persona del Dirigente scolastico pro tempore, pec tpis01200q@pec.istruzione.it;

• II Circolo Cavour Marsala, Via Cavour n. 6, Marsala, c.f.

82006560815, in persona del Dirigente scolastico pro tempore pec tpee04600r@pec.istruzione.it;

• II CIRCOLO DIDATTICO "R.SETTIMO" Castelvetrano, Via Cadorna n. 14, Castelvetrano, C.F. 81000710814 in persona del Dirigente scolastico pro tempore pec tpee02700b@pec.istruzione.it;

• Istituto Comprensivo MARIO NUCCIO, Via Salemi n. 18, Marsala, c.f 82004590814,

in persona del Dirigente scolastico pro tempore pec

tpic81700p@pec.istruzione.it;

• Istituto Superiore Giovanni XXII – Cosentino, via Eliodoro Lombardi n. 18, Marsala, c.f 91032360819, in persona del Dirigente scolastico pro tempore pecTPIS02700D@pec.istruzione.it

I.I.S. "F. FERRARA" MAZARA DEL VALLO, in MAZARA DEL VALLO, VIA SAN PIO N.4 C/DA AFFACCIATA, c.f. 91030840812, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, pec tpis02600n@pec.istruzione.it;

(3)

• Istituto comprensivo Luigi Sturzo Asta Marsala, via G.Falcone n.8, Marsala, c.f. 82006240814, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, pec tpic82100a@pec.istruzione.it;

• Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Trapani, con sede in Trapani, Via Castellammare, 14.c.f. 80003400811, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, pec usptp@postacert.istruzione.it;

RESISTENTI FATTO

I ricorrenti hanno presentato, all'Ufficio scolastico territoriale della provincia di Trapani, istanza in modalità telematica per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 per il profilo diassistente amministrativo.

Ciò in virtù del Decreto 3 marzo 2021, n. 50, relativo al bando ATA terza fascia per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA valide nel triennio scolastico 2021- 2023 il cui art. 1 stabilisce che

“Nelle istituzioni scolastiche ed educative

presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di

assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere,

guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono

costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di

terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto

del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, Le nuove

graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente

quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il

triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24. Gli aspiranti sono inseriti

nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale

(4)

richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici l'autorità scolastica competente”.

In data 30 agosto 2021 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina comunicava che nel portale SIDI, erano disponibili le graduatorie definitive di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2023 del personale ATA, e che le predette graduatorie dovevano essere pubblicate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, contemporaneamente in tutte le istituzioni scolastiche della Provincia il giorno 31 agosto 2021.

A seguito della pubblicazione e/o rettifica delle graduatorie definitive d’Istituto, tutti i ricorrenti hanno preso atto che nel punteggio loro attribuito non era stato riconosciuto quello relativo ai servizi resi presso gli Enti di Formazione Professionale della regione Sicilia dagli stessi dichiarati nelle rispettive domande di partecipazione che, invece, in base a quanto verrà esposto in diritto doveva essere riconosciuto in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A) del Decreto 3 marzo 2021, n.

50.

Per alcuni dei ricorrenti (Cordaro Gabriella, Laudicina Stefano Massimo Emiliano, Buda Carmela, Pizzo Melchiorre, DI LORENZO) nella posizione loro assegnata in graduatoria d’Istituto, non si è tenuto conto

ab origine

dei servizi resi presso gli Enti di Formazione Professionale come dichiarati in domanda e pertanto ai ricorrenti non è stato riconosciuto il rispettivo punteggio;

mentre, per gli altri ricorrenti (Pellegrino Rosita Tiziana, Giorgi Maria Antonietta, Guarisco Elisabetta, Ferrante Maria Anna), sebbene il punteggio iniziale e la relativa posizione ottenuta nella graduatoria d’Istituto

(5)

includessero nella valutazione il punteggio dei titoli per i servizi resi presso gli Enti di Formazione Professionale dichiarati in domanda, successivamente, con provvedimento del dirigente scolastico, si procedeva ad una rideterminazione del punteggio ottenuto per effetto della non valutabilità fra i titoli di servizio di quelli resi presso gli Enti di Formazione Professionale (in un primo tempo invece riconosciuti).

In particolare:

1) per la ricorrente Pellegrino Rosita Tiziana con provvedimento del 14/09/2021 (AOO_TPIC83900G - protocollo generale Prot. 0005250/U del 14/09/2021 09:39VII.2– Carriera) il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo G. Garibaldi - V. Pipitone di Marsala ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla medesima nella graduatoria definitiva d’istituto per i profili di Assistente Amministrativo e collaboratore scolastico come segue:

✓ per il profilo di assistente amministrativo il punteggio ottenuto nella graduatoria precedente pari a 22,63 è stato rettificato in 12,93;

✓ per il profilo di collaboratore scolastico il punteggio ottenuto nella graduatoria precedente pari a 19,63 è stato rettificato in 9,63.

Il provvedimento di rettifica è stato adottato in autotutela dal dirigente scolastico dopo aver riscontrato che la ricorrente aveva dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso dei titoli di servizio resi presso Enti di Formazione Professionale e sul presupposto della nota n. 22372 del 23/08/2021 dell’USR Sicilia Uffiico IV che “

ribadisce la non valutabilità del servizio prestato presso Enti di Formazione Professionale

”.

2) Per effetto della non valutabilità del servizio prestato presso Enti di Formazione Professionale la ricorrente Guarisco Elisabetta, a seguito di Provvedimento del dirigente scolastico dell’istituto statale omnicomprensivo istruzione secondaria emesso in data 01/10/2021,

(6)

vedeva rideterminata la propria posizione ed il relativo punteggio in graduatoria per il profilo di assistente amministrativo in punti 10,15 (di cui 10,15 per titoli culturali e 0,00 per titoli di servizio) ed in punti 8,45 per il profilo di collaboratore scolastico (di cui 8,45 per titoli culturali e 0,00 per titoli di servizio).

Nel decreto adottato si rappresentava che la rideterminazione produceva effetti per tutte le istituzioni scolastiche presso cui l’interessata aveva presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di terza fascia e quindi anche per il Dir. Did. II Circ. "R. Settimo" di Castelvetrano, odierno convenuto, che rappresenta una delle prime sedi scelte dalla ricorrente nella propria domanda e che in questa sede si conviene in giudizio ai fini del riconoscimento del punteggio.

Peraltro la ricorrente in data 21 settembre 2021 aveva sottoscritto un contratto di lavoro con l'Istituto Almanza di Pantelleria per una supplenza temporanea, ma in data 30 settembre 2021 è stata licenziata per effetto della asserita non valutabilità del servizio prestato presso gli enti di formazione professionale.

3) Per effetto della non valutabilità (

ab origine

) del servizio prestato presso Enti di Formazione Professionale, la ricorrente Cordaro Gabriella si è classificata nella graduatoria definitiva d’istituto pubblicata dal II Circolo Cavour di Marsala per il profilo di assistente amministrativo in posizione n. 189, con punteggio 19,17.

4) Per effetto della non valutabilità (

ab origine

) del servizio prestato presso Enti di Formazione Professionale, il ricorrente Laudicina Stefano Massimo Emiliano si è classificato nella graduatoria pubblicata dal II Circolo Cavour di Marsala per il profilo di assistente amministrativo con punteggio 7,5 al n.5853.

(7)

5) Per effetto della non valutabilità (

ab origine

) del servizio prestato presso Enti di Formazione Professionale, la ricorrente Buda Carmela si è classificata nella graduatoria pubblicata dall’ Istituto Damiani Marsala per il profilo di assistente amministrativo con punteggio 11,2 in posizione n. 1988.

6) Per la ricorrente Giorgi Maria Antonietta, il dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Giovanni XXII- Cosentino di Marsala, con nota prot. 16143 del 20/10/2021 ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito nella graduatoria definitiva d’istituto per i profili di Assistente Amministrativo e collaboratore scolastico e precisamente:

- per il profilo di assistente amministrativo il punteggio ottenuto in graduatoria per effetto della rideterminazione è pari a 7,80 (di cui 6,30 per titoli di accesso, 1,50 altri titoli culturali, nulla per i titoli di servizio),

- per il profilo di collaboratore scolastico il punteggio ottenuto in graduatoria per effetto della rideterminazione è pari a 6,30 (di cui 6,30 per titoli di accesso, nulla per i titoli di servizio e culturali).

Il provvedimento di rettifica è stato adottato dal dirigente scolastico in autotutela dopo aver riscontrato che la ricorrente aveva dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso dei titoli di servizio resi presi Enti di Formazione Professionale e sul presupposto della nota n. 22372 del 23/08/2021 dell’USR Sicilia Ufficio IV che “

ribadisce la non valutabilità del servizio prestato presso Enti di Formazione Professionale

”.

7) Il ricorrente Pizzo Melchiorre, per effetto della non valutabilità (

ab origine

) del servizio prestato presso Enti di Formazione Professionale, si è classificato nella graduatoria pubblicata dall’Istituto MARIO NUCCIO:

- per il profilo di assistente amministrativo con punteggio n. 9,27, posizione n. 3974;

- parimenti, per il profilo di assistente tecnico, con punteggio n. 9,27;

(8)

- per il profilo di collaboratore scolastico con punteggio n. 8,97, posizione n. 2484;

8) Per effetto della non valutabilità del servizio prestato presso Enti di Formazione Professionale, alla ricorrente Ferrante Maria Anna, a seguito di Provvedimento del dirigente scolastico dell’istituto Ferrara Di Mazara del Vallo, pur collocatasi inizialmente in graduatoria d’Istituto al n.

97 con punteggio di 24,53, veniva comunicata la rideterminazione del punteggio attribuito, come segue:

- punteggio per il profilo di assistente amministrativo da punti 20,63 a punti 18,68;

- punteggio in graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico da punti 17,93 a punti 16,18;

Peraltro la ricorrente aveva sottoscritto un contratto di lavoro con il predetto Istituto, senza poi ulteriori proroghe per effetto della retrocessione.

9) Per effetto della non valutabilità del servizio prestato presso Enti di Formazione Professionale, alla ricorrente Di Lorenzo Antonella, veniva attribuito nella graduatoria per il profilo di assistente amministrativo dell’Istituto Luigi Sturzo-Asta, punti n. 19,88, posizione n.188.

***

Da quanto sopra esposto emerge l’illegittimità del comportamento e degli atti adottati dai rispettivi Dirigenti scolastici per non aver valutato, in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A) del Decreto 3 marzo 2021 n. 50, i servizi resi dai ricorrenti presso gli Enti di formazione professionale della Regione Sicilia quali titoli di servizio valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle rispettive graduatorie.

Con il presente ricorso si impugnano le graduatorie d’istituto pubblicate dagli istituti convenuti per la posizione di ciascun ricorrente come sopra

(9)

illustrata, nella parte in cui non è stato riconosciuto il punteggio pari a 6 punti per ciascun anno per i servizi resi presso gli enti formazione professionale della Sicilia dichiarati nelle rispettive domande, o comunque punti n. 3 per ciascun anno.

DIRITTO

- Illegittimità delle graduatorie d’istituto pubblicate e/o rettificate per effetto dei provvedimenti dei dirigenti scolastici.

Ai sensi dell’art art 8 del Decreto 3 marzo 2021 n. 50 dopo l’approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non sono procedure concorsuali, trattandosi di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste nella conformità (o difformità) a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria.

La posizione giuridico-soggettiva fatta valere è quella di diritto soggettivo, atteso che la contestazione è diretta alla valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria.

Al Giudice Ordinario appartiene la tutela della pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha per oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Ciò detto, appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti la pretesa all'assunzione di personale a.t.a. (amministrativo,

(10)

tecnico, ausiliare), in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata.

Fatta questa breve premessa in tema di giurisdizione, in punto di competenza territoriale si evidenzia che la disposizione di cui all’art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, va interpretata nel senso che, nel caso in cui non vi sia stato un pregresso rapporto di lavoro con l’istituzione scolastica, il foro verrà individuato in ragione della sede periferica del Ministero, ossia considerando l’ubicazione della scuola di cui si contesta l’atto ovvero la condotta.

Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare quanto previsto dal D.M. 3 marzo 2021 n. 50, nel cui allegato A è contenuta la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.

Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici l'autorità scolastica competente”

I titoli di servizio, secondo la tabella, sono valutati come segue:

7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle

province autonome di Trento e Bolzano;

(11)

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,

per ogni anno PUNTI 6

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,50

7.2) Per il medesimo servizio prestato in:

a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;

d) scuole non statali paritarie,

il punteggio è ridotto alla metà” [ossia punti 3 per anno di servizio].

Tutti i ricorrenti nelle rispettive domande di partecipazione, ai fini della valutazione dei titoli hanno dichiarato di aver prestato servizio presso enti di formazione professionale della Regione Sicilia.

Gli Istituti scolastici convenuti nel procedere alla pubblicazione della graduatoria d’istituto, ed alla valutazione dei titoli di servizio, hanno errato per non aver valutato come titolo di servizio (ossia punti 6 per ogni anno, o almeno punti 3), il servizio reso dai ricorrenti presso enti di formazione professionale della Regione Sicilia.

Sul punto si rammenta che la giurisprudenza (Corte di Cassazione, civile, Sentenza 21 ottobre 2020, n. 22955) ha chiarito la natura giuridica delle scuole di formazione professionale della Sicilia

Legge Regionale Sicilia 6 marzo 1976, n. 24, in tema di

“Addestramento professionale dei lavoratori”

affermando quanto segue:

(12)

“Detta legge infatti, dopo aver premesso che l’Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale e che l’azione formativa, nel rispetto delle linee programmatiche generali, è diretta a realizzare “un servizio pubblico” (articolo 1), dispone, in particolare, che:

i) “per conseguire le finalità di cui all’articolo 1, l’Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede: a) ad esercitare l’azione di coordinamento fra strutture formative, forze produttive, forze sociali ed amministrative pubbliche interessate; b) a curare studi e ricerche ed a raccogliere documentazioni ed informazioni in materia di formazione professionale, avvalendosi anche delle strutture pubbliche nazionali di formazione professionale, in funzione della programmazione regionale e di settore; c) alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalità’ di formazione professionale, secondo le norme della presente legge; d) alla promozione ed all’istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, secondo le norme della presente legge; e) al riconoscimento della idoneità’ tecnico – didattica di centri ed enti che svolgono attività’ di formazione professionale, al fine della validità’

dell’attestato da essi rilasciato; f) alla vigilanza tecnico – didattica ed amministrativa – contabile sulle attivita’ di formazione professionale”

(articolo 2, lettera ci);

ii) il suindicato Assessorato “attua” i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi – fra l’altro – degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale (articolo 4);

iii) l’Assessorato regionale procede ogni anno all’elaborazione del piano

regionale per la formazione professionale (articolo 5) e che i corsi si

svolgono normalmente presso centri di formazione intesi come complesso

(13)

di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento di attivita’ formative (articolo 7);

iv) l’organizzazione ed il funzionamento dei centri sono disciplinati da un regolamento interno elaborato da un’apposita Commissione regionale (articolo 8);

v) l’attività di formazione é gratuita (articolo 9);

vi) lo stesso Assessorato definisce gli ordinamenti didattici, le condizioni di ammissione ai corsi, la durata complessiva dei cicli formativi e dei singoli corsi, del numero giornaliero e settimanale delle ore di insegnamento nonché di ripartizione delle ore di insegnamento teorico ed esercitazioni pratiche (articolo 11);

vii) il personale preposto alle attività formative deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali ed iscritto nel relativo albo regionale (articoli 13 e 14);

viii) al termine del ciclo formativo si svolgeranno prove finali teoriche- pratiche alle quali sovraintende una Commissione nominata dal medesimo Assessorato (articolo 12);

ix) per constatate carenze tecnico didattiche, ovvero per gravi irregolarità amministrative, l’Assessore regionale procede alla sospensione dell’attività e può anche revocare il contributo concesso o il riconoscimento di idoneità conferito (articolo 10);

x) per l’espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza, in particolare sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività di addestramento professionale dei lavoratori, l’Assessorato regionale può avvalersi anche degli uffici periferici del lavoro (articoli 19 e 20).

Dal complesso quadro normativo riportato si ricava, agevolmente, che,

come già chiarito da Cass., SU, n. 2668 del 1993 (resa, sebbene in tema di

responsabilità contabile, nei confronti di altro ente siciliano – il Centro

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Regionale Siciliano Radio e Telecomunicazioni – gestore di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione siciliana ai sensi della L.

n. 24 del 1976), “..la Regione Sicilia non si limita a fissare direttive di ordine generale ed a fornire incentivi economici, ma affida, oltre che agli Enti locali, ad enti anche privati, non aventi scopo di lucro, l’espletamento di un’attività strutturata per legge come servizio pubblico e dettagliatamente programmata, diretta e controllata dalla stessa Regione in conformità del relativo piano annuale ed al fine di realizzare quelle esigenze pubbliche dalla medesima legge perseguite…”.

L’ente privato, pertanto, hanno proseguito in quella occasione le Sezioni Unite – “…svolge la predetta attività di formazione professionale per conto ed in sostituzione dell’Amministrazione regionale in attuazione del piano all’uopo predisposto e nel rispetto di regole inderogabili che privano sostanzialmente l’ente affidatario di ogni potere di diretta iniziativa e di apprezzabili scelte discrezionali nell’organizzazione e nel funzionamento dei corsi.

Il che è dimostrato in particolare:

1) dalla rigorosa regolamentazione, da parte dell’Assessorato, degli ordinamenti didattici, delle condizioni di ammissione ai corsi, della durata degli stessi, della disciplina minuziosa delle ore di insegnamento e della decisiva incidenza sulla scelta del personale docente attraverso l’apposito albo regionale;

2) dai diretti e penetranti controlli sia sul piano amministrativo contabile che su quello tecnico didattico con possibilità di adottare anche misure sanzionatorie…”.

In definitiva, secondo la suddetta pronuncia, “…l’ente ricorrente, lungi

dall’essere semplice beneficiario di contributi pubblici in relazione all’attività

svolta, opera come struttura inserita nell’apparato organizzatorio della

(15)

Regione al fine di realizzare il servizio pubblico così come pianificato e regolato dalla medesima Regione…”, e, pertanto, “sussistono (..) tutte le condizioni per ritenere l’instaurazione di un rapporto di servizio” tra l’ente e la Regione stessa, configurandosi un siffatto rapporto allorquando “…un soggetto venga comunque investito dello svolgimento in modo continuativo di una determinata attività in favore della Pubblica Amministrazione con inserimento in moduli organizzativi di essa e con assunzione di particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare il buon andamento dell’attività affidata e la rispondenza di essa alle esigenze generali cui è preordinata (cfr. Cass. n. 5184-79; n. 6177-83; n. 6329-85; n. 2611-90) …”.

Conclusione, questa, ivi definita “in linea con recenti pronunce di questa Corte (sent. n. 2611 e 2612 del 1990) ed in modo specifico con la sentenza n. 10963 del 1991 che ha risolto lo stesso problema di giurisdizione proprio con riguardo al medesimo Centro regionale Siciliano Radio e Telecomunicazioni”.

Alla luce del complessivo quadro normativo vigente, infatti, il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è costituito in un

unicum

dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale

E’ chiaro che i servizi resi dai ricorrenti presso gli enti di formazione della regione Sicilia costituiscono “

l’espletamento di un’attività strutturata per legge come servizio pubblico” e pertanto valutabile in base all’allegato A al D.M. 3 marzo 2021, n.

50 come servizio presso scuola pubbliche e punteggio pari a 6 per ogni anno.

Ciò trova conforto anche nella stessa tabella che al punto a)

stabilisce “scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val

(16)

d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano” a comprova della specialità della disciplina sopra illustrata.

Ma vi è di più. Il d.lgs D.Lsg.n.165/2001 all’art. 1 comma 2 stabilisce poi, che “

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,...”

.

***

In ogni caso, sotto il profilo procedimentale, è stata operata, per alcuni ricorrenti, una illegittima decurtazione del punteggio senza alcun contraddittorio preventivo.

I Dirigenti degli Istituti scolastici con i decreti sopra indicati hanno provveduto a rideterminare i punteggi delle ricorrenti (Pellegrino Rosita Tiziana, Giorgi Maria Antonietta, Guarisco Elisabetta) senza alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

E’ pacifico che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

Secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell’ambito delle graduatorie ATA d’istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.

241/1990.

Dal che consegue l’illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dei predetti ricorrenti a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell’inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia, il punteggio ottenuto prima della emissione dei rispettivi decreti di rettifica.

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- RISARCIMENTO DEL DANNO -perdita di chances.

A seguito del comportamento illegittimo degli Istituti scolastici, i ricorrenti hanno subito un danno ingiusto, meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

I ricorrenti a seguito della posizione deteriore conseguita nelle rispettive graduatorie per effetto della mancata valutazione dei servizi resi presso gli enti di formazione professionale non hanno più sottoscritto alcun contratto di lavoro in ambito scolastico.

Addirittura alcuni dei ricorrenti (Guarisco Elisabetta e Giorgi Maria Antonietta), dapprima sono stati invitati a stipulare un contratto d lavoro e poi sono state licenziate.

Il danno va quantificato in misura pari alle retribuzioni che le ricorrenti avrebbero percepito dal giorno della risoluzione anticipata fino alla scadenza del contratto stante l’affidamento generato.

Spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della Pubblica Amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la Pubblica Amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex articolo 1173 c.c., qualora si assuma che il relativo danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, l'esercizio del potere

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amministrativo non rileva in se', ma per l'efficacia causale del danno- evento da affidamento incolpevole.

Da quanto sopra si evince poi che, il comportamento illegittimo degli Istituti convenuti ha determinato nei confronti di tutti i ricorrenti un grave danno da perdita di

chance

, intesa quale lesione attuale all’integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l’utilità attesa.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancata assunzione e stipula del contratto di lavoro) con perdita della retribuzione; ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità dei ricorrenti, i quali in future procedure concorsuali non possono far valere il servizio che avrebbero dovuto prestare.

Per tutti i motivi sopra esposti, si conclude affinché Voglia il TRIBUNALE DI MARSALA

GIUDICE DEL LAVORO

- accertate e dichiarare l’illegittimità del punteggio attribuito ai ricorrenti dai dirigenti scolastici degli istituti convenuti nelle Graduatorie ATA, triennio 2021/2023 della provincia di Trapani per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

- ritenere e dichiarare la valutabilità dei servizi resi dai ricorrenti presso gli enti di formazione professionale della Regione Sicilia dichiarati nelle domande come titoli di servizio valutabili ai fini dell’inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2021/2023, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico;

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- ordinare agli istituti scolastici di rideterminare il punteggio dei ricorrenti nelle predette graduatorie e/o reintegrare i ricorrenti nella posizione in graduatoria anteriore alla rideterminazione in autotutela disposta, riconoscendo il punteggio di punti 6 per ogni anno di servizio presso gli enti di formazione della regione Sicilia in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A) del Decreto 3 marzo 2021, n. 50.

- in subordine, ordinare agli istituti scolastici di rideterminare il punteggio dei ricorrenti nelle predette graduatorie e/o reintegrare i ricorrenti nella posizione in graduatoria anteriore alla rideterminazione in autotutela disposta, riconoscendo il punteggio di punti 3 per ogni anno di servizio presso gli enti di formazione della regione Sicilia in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A) del Decreto 3 marzo 2021, n. 50.

- in ogni caso, accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento dei resistenti, e per l’effetto condannarli al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dai ricorrenti, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia. Per le ricorrenti Guarisco Elisabetta e Giorgi Maria Antonietta l’ulteriore danno in misura pari alle retribuzioni che avrebbero percepito dal giorno della risoluzione anticipata del contratto fino alla scadenza.

- Vinte le spese di lite.

Ai fini del contributo unificato il valore della causa è indeterminabile.

Allegati:

1) Pellegrino Tiziana Rosita, Domanda, graduatoria;

2) Guarisco Elisabetta, domanda, convocazioni, contratto di lavoro, licenziamento,

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3) Cordaro Gabriella, domanda, graduatoria Cavour, e.c.;

4) Laudicina Stefano, domanda circolo Cavour (graduatoria presente prec.

ricorrente);

5) Buda Camela, domanda, graduatoria, e.c. contributivo;

6) Giorgi Maria Antonietta domanda, graduatorie, convocazioni, provv.

Rettifica punteggio;

7) Pizzo Melchiorre domanda, richiesta integrazione doc. Istituto Mario Nuccio, integrazione doc, reclamo amm.vo, graduatorie e corrispondenza;

8) Ferrante Maria Anna domanda, e/c prev.le, graduatoria Istituto Ferrara Mazara del Vallo, decreto rettifica punteggio, contratto di lavoro, convocazioni scuole;

9) Di Lorenzo Antonella domanda, graduatoria;

10) Decreto 3 marzo 2021, n. 50;

11) contratto collettivo nazionale istruzione;

12) tabelle stipendiali personale ATA;

13) nota Usr del 23/08/2021.

Marsala, data del deposito telematico

avv. Antonino Marra

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