CITTA’ DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Pro vinc ia d i Bo log na
Allegato 1) Deliberazione C.C. n 26 del 19 aprile 2006
Visto: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
(De Letteriis Lacci Luigi) (Dott.ssa Rita Petrucci)
DISCIPLINA SULLA MOBILITA’ D’UFFICIO E SULLA DECADENZA RELATIVA AGLI ALLOGGI DI ERP
TITOLO I
DISCIPLINA SULLA MOBILITA’ D’UFFICIO DELL’UTENZA
ART. 1
MOBILITA’ ATTIVATA D’UFFICIO
1. La mobilità attivata d’ufficio è finalizzata ad eliminare o risolvere parzialmente le condizioni di grave sottoutilizzazione degli alloggi di erp.
2. Viene istituita una graduatoria aperta, aggiornata periodicamente ogni qual volta debbano essere effettuate le assegnazioni d’ufficio, nella quale sono collocati tutti gli assegnatari che presentano un numero di persone del proprio nucleo familiare inferiore al numero di componenti del nucleo individuato nella sottoindicata tabella degli standard abitativi:
N. componenti nucleo familiare Superficie alloggio
2 persone da 59 mq. a 63 mq.
3 persone da 64 mq. a 78 mq.
4 persone da 79 mq. in su
3. L’ordine di inserimento nella graduatoria della mobilità attivata d’ufficio è il seguente:
1° fascia: assegnatari che risiedono in un alloggio di 79 o più mq. e hanno un nucleo familiare composto da 1 persona;
2° fascia: assegnatari che risiedono in un alloggio di 79 o più mq. e hanno un nucleo familiare composto da 2 persone;
3° fascia: assegnatari che risiedono in un alloggio compreso tra 64 e 78 mq. e hanno un nucleo familiare composto da 1 persona;
4° fascia: assegnatari che risiedono in un alloggio di 79 o più mq. e hanno un nucleo familiare composto da 3 persone;
5° fascia: assegnatari che risiedono in un alloggio compreso tra 64 e 78 mq. e hanno un nucleo familiare composto da 2 persone;
6° fascia: assegnatari che risiedono in un alloggio compreso tra 59 e 63 mq. e hanno un nucleo familiare composto da 1 persona.
4. A parità di punteggio, viene attribuita priorità all’assegnatario che, nell’ordine, presenta una delle seguenti condizioni:
che sottoutilizza l’alloggio da più anni;
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che risiede in un alloggio ubicato in un piano più alto.
5. La mobilità dovrà riguardare l’intero nucleo assegnatario. Per nucleo familiare si intendono tutti coloro che risultano essere regolari componenti del nucleo assegnatario. Gli ospiti (di cui all’art. 27, comma 3 della L.R.
24/2001), coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare (ai sensi dell’art. 27, comma 1 della medesima L.R. 24/2001), nonché gli occupanti non regolari degli alloggi, non possono essere considerati per la definizione dello standard abitativo dell’alloggio.
6. Il Comune deciderà di volta in volta quanti e quali alloggi destinare alla mobilità comunale di cui al presente articolo, nell’ambito di quelli resisi disponibili nel corso dell’anno.
ART. 2
INDIVIDUAZIONE, CONSEGNA DEGLI ALLOGGI E RINUNCIA
1. Il Comune informa dell’avvio del procedimento di mobilità l’interessato e, qualora sia possibile, prevede la facoltà per il medesimo di visionare gli alloggi idonei e disponibili per la mobilità, al fine di esprimere una preferenza, fissando comunque un termine massimo di sette giorni per la scelta dell’alloggio. La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’interessato o da persona a ciò delegata. In caso di mancata presentazione l’interessato decade dal diritto di scelta.
2. L’interessato può opporsi alla mobilità, adducendo gravi e documentati motivi che devono comunque essere valutati da parte del Comune.
3. In tale circostanza, il Comune, qualora non consideri l’opposizione adeguatamente motivata, individua tra gli alloggi disponibili per la mobilità quello che sarà assegnato d’ufficio.
4. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato viene escluso dalla graduatoria aperta e potrà essere ri-inserito nel caso in cui successivamente venissero a modificarsi le condizioni che hanno portato all’esclusione.
5. Secondo quanto pattuito nella convenzione di cui all’art. 4 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della gestione degli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica”, l’Ente Gestore, sulla base del provvedimento di mobilità, provvede alla convocazione dell’interessato con lettera raccomandata, qualora non sia stato possibile un reperimento più rapido, per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna del nuovo alloggio e successiva riconsegna dell’alloggio precedentemente assegnato. L’interessato che, previa diffida dell’Ente Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l’alloggio ed a riconsegnare il precedete alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è soggetto all’applicazione di un canone di locazione di importo doppio rispetto a quello precedentemente corrisposto, con un importo minimo di Euro 400,00 mensili.
6. Il Comune stabilisce in sessanta giorni dalla firma del contratto, il termine entro il quale l’interessato deve occupare stabilmente il nuovo alloggio e riconsegnare quello precedentemente abitato, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta l’applicazione di un canone di locazione di importo doppio rispetto a quello precedentemente corrisposto, con un importo minimo di Euro 400,00 mensili.
7. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del presente atto, l’Ufficio competente formerà la graduatoria della mobilità attivata d’ufficio e ne darà opportuna notizia a tutti coloro inseriti nella graduatoria stessa.
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TITOLO II
DISCIPLINA SULLA DECADENZA ART. 3
ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
1. Il Comune dispone l'annullamento del provvedimento di assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24, in contraddittorio con l'assegnatario, nei seguenti casi:
a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento dell'assegnazione;
b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
ART. 4 DECADENZA
1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, d'ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente diritto che, nel corso del rapporto di locazione:
a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi;
b) abbia sublocato, in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio assegnatogli;
d) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali;
e) abbia gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi;
f) abbia causato gravi danni all'alloggio e alle parti comuni dell'edificio;
g) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 32 della L.R. 24/01;
h) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 24/01;
i) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 24/01;
l) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento del reddito del nucleo avente diritto e degli altri requisiti per la permanenza;
m) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativi;
n) abbia opposto rifiuto alla proposta di cambio alloggio per esigenze di ristrutturazione da parte del Comune.
2. L'Ente Gestore deve dare tempestiva comunicazione al Comune del verificarsi di fatti e delle condizioni che possono determinare l'emanazione di un provvedimento di decadenza.
3. L'Ente Gestore comunica al diretto interessato e al Comune l'inizio del procedimento dell'accertamento della sussistenza di fatti o condizioni che possono portare al provvedimento di decadenza.
4. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione determinato ai sensi delle vigenti normative, maggiorato del 20%. Eventuali variazioni di detta misura verranno determinate ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 35, della L.R. 24/01, con riferimento ai valori locativi del libero mercato, a mezzo di concertazione in sede provinciale.
5. L'Ente Gestore comunica al diretto interessato e al Comune la conclusione del procedimento di
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ART. 5
PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA
1. Il provvedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24/01, deve essere adottato in contraddittorio con l'interessato entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di accertamento dei fatti o delle condizioni di decadenza.
2. Il Comune deve avviare il contraddittorio con l'interessato, definendo:
a) la conclusione del procedimento in relazione alle controdeduzioni presentate;
b) la sospensione della emanazione del provvedimento di decadenza, attivando un'ulteriore istruttoria;
c) l'adozione del provvedimento di decadenza.
ART. 6
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA
1. La sospensione della emanazione del provvedimento di decadenza può essere concessa una sola volta nei seguenti casi:
a) Abbandono dell'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario o altre persone del nucleo familiare aventi interesse in caso di impossibilità dell'assegnatario ad intervenire, dimostrino nel termine di 15 giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio, mediante idonee certificazioni fornite da terzi che l'abbandono è dovuto a:
1. ricoveri esclusivamente temporanei presso strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie o sanitarie;
2. provvedimenti restrittivi della libertà personale presso strutture detentive;
3. partecipazione in altre sedi a corsi di formazione o ad attività finalizzate ad assunzioni o ad impieghi lavorativi che richiedano la prolungata assenza dal domicilio;
4. attività lavorativa che richieda periodiche e prolungate assenze dal domicilio;
5. attività assistenziali nei confronti di familiari che richiedano periodiche e prolungate assenze dal domicilio;
6. residenza all'estero del nucleo per gravi motivi familiari;
7. altre situazioni documentate che il Comune può riservarsi di valutare.
Il Comune potrà comunque procedere anche d'ufficio alle verifiche necessarie. Il Responsabile del procedimento, previa valutazione discrezionale della documentazione presentata, sospende l'emanazione del provvedimento di decadenza per un termine massimo sei mesi, ad eccezione del caso di cui al punto 2, in cui il termine di sospensione verrà stabilito dopo adeguata ponderazione del caso presentato, con il limite massimo comunque non superiore a anni due.
b) Sublocazione parziale dell'alloggio assegnato. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di 15 giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a ripristinare la situazione originaria entro mesi uno. Il Responsabile del procedimento, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato, sospende il procedimento. Il termine massimo di sospensione è di mesi uno. Al secondo accertamento del medesimo comportamento illecito la decadenza verrà immediatamente emanata.
Non è ammessa sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza nel caso di sublocazione totale.
c) Gravi contravvenzioni al regolamento d'uso degli alloggi. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di 15 giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a non reiterare detti comportamenti. Il Responsabile del procedimento, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato, sospende il procedimento per un termine massimo di mesi uno. Al secondo accertamento di grave contravvenzione al regolamento d'uso degli alloggi la decadenza verrà immediatamente emanata.
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d) Morosità per un periodo superiore a tre mesi. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa, qualora si verifichi la possibilità di sanare la morosità mediante un piano di recupero relativo alla somma da pagare oltre ad interessi legali, concordato con l'assegnatario, che preveda il pagamento immediato del 50% della morosità e che non potrà superare la durata di anni uno, e contestualmente questi si impegni formalmente per iscritto in calce alla sottoscrizione del suddetto piano di recupero a saldare quanto dovuto. Per quanto riguarda i casi in carico ai servizi sociali i piani di recupero potranno essere adattati a situazioni specifiche. Il Responsabile del procedimento, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato, sospende il procedimento per un termine massimo di anni uno. Nel caso di mancato pagamento o mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti nel piano di recupero il Responsabile del procedimento valuterà in ordine alla emanazione del provvedimento di decadenza, ovvero all'affidamento all'Ente gestore dell'incarico di svolgere azione giudiziale rivolta al recupero del credito e al rilascio dell'alloggio.
e) Superamento dei limiti di reddito per la permanenza. Su istanza dell'interessato che abbia superato il limite di reddito per la permanenza e a seguito dell'instaurarsi del contraddittorio, il Comune, qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite, sospende l'emanazione del provvedimento di decadenza e qualora sia stato emesso il provvedimento, questo viene revocato.
f) Inadempimento alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di 15 giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a fornire tutte le informazioni richieste entro mesi uno. Il Responsabile del procedimento per i casi in carico ai servizi sociali trasmette comunicazione ai servizi competenti affinché supportino il nucleo nella presentazione dei documenti, se necessario.
g) Esecuzione di opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di 15 giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a ripristinare la situazione originaria entro mesi uno. Il Responsabile del procedimento, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato, sospende il procedimento per un termine massimo di mesi uno.
2. In tutti i casi sopraindicati si procederà immediatamente alla emanazione del provvedimento di decadenza, nel caso di morosità sopravvenuta.
ART. 7
EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO E DECADENZA
1. In base all'articolo 11, comma dodicesimo, del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 i provvedimenti di annullamento dell'assegnazione per i casi indicati all'art. 29 della L.R. 24/01 e di decadenza per i casi di cui all'art. 30 della medesima normativa hanno natura definitiva, indicano il termine di rilascio dell'alloggio, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non sono soggetti a proroghe.
2. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. 24/01, comporta il pagamento al Comune, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma di Euro 500,00 per ogni mese di occupazione dell'alloggio successivo alla data stabilita per il rilascio, oltre al canone di locazione maggiorato, ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera d) della legge regionale n.
24/2001.