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Cittadinanza e Costituzione

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Cittadinanza e Costituzione

Liceo Artistico “Callisto Piazza”- Lodi Prof. Mario Diegoli

Introduzione alla

legislazione dei beni culturali

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Un po’ di storia

Tra Ottocento e Novecento

In Italia i beni culturali sono stati oggetto di tutela fin dall’epoca degli Stati preunitari.

Le prime forme di intervento, ordi- nate in norme più o meno organi- che, si occuparono principalmente della tutela delle antichità, delle opere d’arte e dei beni archeolo- gici. I primi provvedimenti signifi- cativi vennero adottati dallo Stato della Chiesa sotto il pontificato di Pio VII nel 1802 e prevedevano no- zioni come godimento pubblico del bene e divieto di estrazione (espor- tazione) delle antichità, sia pub- bliche che private. Con l’editto del Cardinale Bartolomeo Pacca (1756- 1844) del 7 aprile 1820, sulla tutela del patrimonio artistico, vengono sottoposti ad autorizzazione gli sca- vi di antichità, la licenza e il com- mercio degli oggetti d’arte e il loro restauro. Ai provvedimenti dello Stato Pontificio si ispirarono anche gli Stati preunitari come il Regno di Napoli, di Toscana e il Lombar- do-Veneto.

In tutta Italia, con diverse artico- lazioni, da parte degli amministra- tori si assiste quindi, già dal XIX secolo, ad una presa di coscienza dell’esistenza di un patrimonio arti- stico importante e della necessità di

conservarlo e tutelarlo da qualsiasi esportazione al di fuori dei confini dello Stato.

Nel 1909, durante il Regno d’Italia la legge detta Rosadi-Rava (i due pro- mulgatori della legge) n. 364/1909 stabilisce le «Norme per l’inalie- nabilità delle antichità e delle belle arti», con cui s’impedisce la vendita delle «cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeolo- gico, paletnologico, paleontologico o artistico» appartenenti allo Stato.

Verso la Costituzione italiana

Nel 1939, in pieno regime fascista, si promulgano leggi rivolte ad ot- tenere una sistemazione integrale delle cose di interesse storico arti- stico e delle bellezze naturali. Lo scopo del legislatore, il ministro Giuseppe Bottai (1895–1959), era quello di potenziare il controllo po- litico dello stato fascista attraverso una forte organizzazione ammini- strativa ma servì anche a stabilire l’ambito della disciplina sulla tutela delle «cose di interesse artistico e storico» estendendolo «… alle cose, mobili ed immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeo- logico o etnografico...». L’articolo 1 della legge n.1089/1939, elenca- va una serie di oggetti da tutelare

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occuparsi della tutela del patrimo- nio storico-artistico e ambientale.

Per ottenere un effettivo progetto legislativo occorrerà tuttavia aspet- tare la legge n.352/1997 e l’appro- vazione del Decreto Legislativo n.490/1999, noto come “Testo uni- co delle disposizioni legislative in merito ai beni culturali e ambien- tali”. In seguito, nel 2004, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali presieduto dall’allora mi- nistro Giuliano Urbani (1937), si giunge alla formulazione del “Co- dice dei beni culturali e del pae- saggio” (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) approvato dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore il 1 maggio. Successivamen- te con il D.P.R. n.173 del 8 giugno 2004 viene adottato il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Alla base del Codice vi è la sua vo- cazione totalizzante e il suo carat- tere autonomo nei confronti delle leggi precedenti anche se, in realtà, per molti aspetti appare come una razionalizzazione del precedente Testo unico in quanto, oltre a ri- calcarne l’ambito materiale, spesso riproduce il contenuto delle norme già vigenti nell’ordinamento.

Beni culturali mobili e immo- bili

La ricchezza di una nazione è

data dal suo patrimonio, cioè dal complesso di beni posseduti. Un bene è un’entità materiale o im- materiale giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata, cioè tu- telata da un complesso di norme poste dall’autorità sovrana (come il Governo di uno Stato) e che costi- tuiscono l’ordinamento giuridico.

Il patrimonio culturale è compo- sto da beni mobili e beni immo- bili. Sono beni mobili tutti quelli che possono essere spostati da un luogo all’altro (un quadro o un vaso); sono beni immobili quelli non trasportabili, incorporati na- turalmente o artificialmente al suo- lo, o saldamente assicurati alla riva o all’alveo (un edificio o una mon- tagna).

Beni culturali materiali e im- materiale

Abbiamo già accen- nato al fatto che i beni culturali possono essere materiali e imma- teriali. I primi sono i beni che si possono vedere, toccare (come una statua o un bosco) mentre i se- condi sono beni privi del requisito della materialità (come una prati- ca sociale, una festività, un’attività culturale, ma anche le conoscenze e le pratiche riguardanti la natura e l’universo e le abilità artistiche tra- dizionali). Il concetto di bene cul- turale immateriale è oggi ricono- in cui si comprendevano oltre alle

opere d’arte anche manoscritti, car- teggi, libri e altri documenti rari, e la tutela si estendeva anche a ville, parchi e giardini di interesse stori- co e artistico.

Dopo la Seconda guerra mondiale, nell’Italia repubblicana, la funzione della tutela del patrimonio cultura- le assume un ruolo fondamentale.

Come afferma lo storico dell’arte Salvatore Settis, la Costituzione ita- liana (promulgata il 27 dicembre 1947) «è stata la prima al mondo a dare al paesaggio e al patrimonio storico-artistico e archeologico un ruolo di primo piano nell’orizzonte dei diritti del cittadino»; infatti, nei Principi fondamentali dello Stato, nell’art.9 della Costituzione si di- chiara: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricer- ca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Uno Stato di cultura

Come afferma il giurista Aldo Mazzini Sandulli (1915-1984) l’inserimento dell’art. 9 nella Costituzione italia- na rientra tra i compiti essenziali dello Stato come “Stato di Cultura”

per la «promozione dello sviluppo e dell’elevazione culturale della collettività, nel cui quadro si inse- risce come componente primaria

la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio».

Tuttavia i principi proposti dall’art.

9 della Costituzione, non sono sta- ti accompagnati, negli anni suc- cessivi al 1947, da una reale tutela del nostro patrimonio artistico e ambientale. Nel 1964, sotto il go- verno di Aldo Moro (1916-1978), il Ministero della pubblica istru- zione istituisce una Commissione d’indagine per la tutela e la valo- rizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio presieduta da Fran- cesco Franceschini (1908-1987).

I risultati dell’indagine, raccolti in tre volumi pubblicati con il titolo

“Per la salvezza dei beni cultura- li in Italia”, evidenziano il quadro allarmante delle condizioni in cui versavano i beni artistici del Pae- se. Vengono quindi indicate dalla commissione direttive di riforma legislativa in vista di un progetto più generale. Con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657 (conver- tito nella legge 29 gennaio 1975, n.

5) Giovanni Spadolini (1925-1994) istituisce il Ministero per i beni culturali e ambientali (oggi Il Mi- nistero per i beni e le attività cul- turali e per il turismo, noto anche con l’acronimo MiBACT) con cui si prevede una più ampia struttu- ra governativa con la funzione di

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Legislazione dei beni culturali

L’articolo 9 della Costituzio- ne italiana

Art. 9 La Repubblica promuo- ve lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].

Tutela il paesaggio e il patri- monio storico e artistico della Nazione.

Come abbiamo detto l’articolo 9 fa parte dei Principi fondamentali della nostra Costituzione. Nell’ar- ticolo vengono messi in relazione due principi: quello della promo- zione e dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela del paesaggio e del pa- trimonio storico e artistico. I due principi rientrano nel concetto del- lo Stato italiano come uno “Stato di cultura” a cui fanno rifermento

gli articoli 33 e 34 (riportati, nel testo normativo, fra parentesi qua- dra) della Costituzione relativi alla libertà delle arti e delle scienze e all’accesso democratico e aperto a tutti all’istruzione:

Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegna- mento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed isti- tuisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di edu- cazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve as- sicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento riproduzione dei beni sopra defini-

ti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di con- servare o di esporrei beni cultura- li mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i ri- fugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a); c) i centri comprendenti un numero conside-

revole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti “centri mo- numentali”».

Alla definizione dell’Aia si ispiraro- no la Commissione Franceschini, il Testo Unico e il Codice dei beni culturali e del paesaggio, (art. 2; art.

7bis), come vedremo nel prossimo paragrafo

sciuto a livello internazionale e di esso si occupa una specifica orga- nizzazione delle Nazioni Unite det- ta ICH (Intangible Cultural Herita- ge), che affianca l’UNESCO [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization] nella tutela del patrimonio culturale dell’uma- nità.

La definizione di bene culturale immateriale è stata affermata con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, siglata nel 2003, e comprende «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how (l’in- sieme di saperi e abilità, compe- tenze ed esperienze necessari per svolgere bene determinate attività all’interno di settori industriali e commerciali) – come pure gli stru- menti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in al- cuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimo- nio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comu- nità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispet- to per la diversità culturale e la cre-

atività umana».

Quando parliamo di bene cultu- rale oggi intendiamo dunque ogni testimonianza, materiale e imma- teriale, della cultura umana, che le nazioni e le organizzazioni inter- nazionali hanno il dovere di indi- viduare, tutelare e rendere fruibili.

La Convenzione del 1945

Nel 1954, in base alla constatazione dei gravi danni subiti dai beni cultu- rali nel corso degli ultimi conflit- ti, a l’Aja (Olanda) viene redatta la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, prima definizione artico- lata dei beni culturali.

Nell’art. 1 si legge:

«Ai fini della presente Convenzio- ne, sono considerati beni cultura- li, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario: a) i beni, mobili o immobili, di grande im- portanza per il patrimonio cultu- rale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeo- logiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le ope- re d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, stori- co, o archeologico; nonché le col- lezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di

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I principi

Nel primo articolo del- le Disposizioni generali troviamo i principi del Codice. I primi due commi dell’art.1 sanciscono due principi importanti: il primo rela- tivo alla naturale continuità tra il Codice e l’art. 9 della Costituzio- ne con riferimento all’art. 117 in merito alla ripartizione delle attri- buzioni di competenze tra Stato e Regioni; il secondo evidenzia l’im- portanza del patrimonio culturale e della sua tutela e valorizzazione per la comunità.

Art.1Principi

1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le at- tribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le

disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concor- rono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

I commi 3, 4 prevedono che ad as- sicurare la conservazione, la pub- blica fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale siano lo Stato, gli enti pubblici territoria- li e gli altri soggetti pubblici: cioè quegli enti che fanno parte del con- cetto di amministrazione pubblica, ma non rientrano nell’amministra- zione dello Stato; hanno strutture eterogenee e sono dotati di perso- nalità giuridica. Possiedono orga- Allegato A: si riferisce ad un elen-

co di categorie di beni ed ai valori applicabili con riferimento al com- mercio, alla esportazione di beni culturali nel territorio U.E. (Unio- ne Europea) e alla restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro della U.E.

Il Codice aggiornato:

https://www.normattiva.it/uri-res/

N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla- tivo:2004-01-22;42@originale

In questo capitolo affronteremo solo alcuni aspetti importanti del Codice relativi alla Parte prima re- lativa alle Disposizioni generali e in particolar modo ai principi (art.1), al patrimonio culturale (art.2), alla sua tutela (art.3) seguita dalle fun- zioni dello Stato delle Regioni e gli altri enti (artt. 4;5), alla sua valoriz- zazione (art.6), al rapporto con le Regioni autonome e gli enti eccle- siastici (artt. 7; 7 bis; 8; 9) .

scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclu- sione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, uni- versità ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti au- tonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34La scuola è aperta a tut- ti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbliga- toria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di stu- dio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Il Codice

Gli strumenti inter- pretativi della legislazione sui beni culturali si fondano su tre paro- le chiave - tutela, valorizzazione e fruizione - e su di esse si basa il

“Codice dei beni culturali e del paesaggio” (emanato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 lu-

glio 2002, n. 137del 2004).

Il corpo normativo del Codice si compone di 184 articoli e di un al- legato (A) ed è strutturato in cin- que parti:

Parte prima: Disposizioni generali (artt. 1-9). Definisce il patrimonio culturale e disegna il rapporto tra Stato e Regioni sulle competenze in materia di tutela e valorizzazione.

Parte seconda: Beni culturali (artt.

10-130). Individua i beni culturali disciplinandone la tutela (Titolo I), la fruizione e la valorizzazione (Ti- tolo II); seguono le norme transi- torie e finali di riferimento (Titolo III).

Parte terza: Beni paesaggistici (artt. 131-159). È dedicata ai beni paesaggistici con un unico Titolo riferito alla tutela e alla valorizza- zione.

Parte quarta: Sanzioni (artt. 160 – 181). Disciplina le sanzioni ammi- nistrative e penali con riferimento alla parte seconda e alla parte terza del Codice.

Parte quinta: Disposizioni transi- torie, abrogazioni ed entrata in vi- gore (artt. 182-184). Indica tutte le leggi abrogate.

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articoli 10 e 11, presentano inte- resse artistico, storico, archeolo- gico, etnoantropologico, archi- vistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimo- nianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli im- mobili e le aree indicati all’arti- colo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, natu- rali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni indivi- duati dalla legge o in base alla legge.

L’ultimo comma, il 4, dell’art.2 af- ferma che il patrimonio culturale pubblico è destinato alla fruizione della collettività ponendo però gli eventuali limiti determinati dalla sua tutela: in questo modo si affer- ma la priorità della tutela del bene sulla sua fruizione.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della col- lettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

La tutela L’articolo 3 definisce in cosa consiste la tutela dei beni co- stituenti il patrimonio culturale e

la sua finalità diretta alla fruizione pubblica. In altre parole si protegge, conserva e si tutela il bene pubblico per renderlo fruibile alla collettivi- tà a cui appartiene.

Con riferimento all’art.3 e 4, ine- rente alle Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale è opportuno precisare che secondo la Costituzione è lo Stato ad avere competenza esclusiva sul- la «tutela dell’ambiente, dell’ecosi- stema e dei beni culturali» [art.117, comma 2, lettera s)] tramite l’ap- posito Ministero, come è affermato anche nel comma 2 dell’articolo 4 del Codice.

Art. 3 Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell’eserci- zio delle funzioni e nella disci- plina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività co- noscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio cultu- rale ed a garantirne la protezio- ne e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L’esercizio delle funzioni di tu- tela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conforma- re e regolare diritti e comporta- menti inerenti al patrimonio cul- turale.

ni propri (di regola, presidente e consiglio di amministrazione), no- minati dal governo, che dettano gli obiettivi e le direttive ai loro uffici.

I poteri di vigilanza spettano, in ge- nere, all’autorità di governo, che ta- lora è titolare di poteri di direttiva.

Una maggiore autonomia organiz- zativa e funzionale è riconosciuta agli enti pubblici che sono espres- sione di comunità di settore, come le Camere di commercio, o svolgo- no attività assistite da garanzie co- stituzionali, come le Università e le Istituzioni scolastiche.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i co- muni assicurano e sostengono la conservazione del patrimo- nio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizza- zione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nel- lo svolgimento della loro attivi- tà, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

Il successivo comma 5 prevede che anche i privati e gli enti ecclesiasti- ci garantiscano la conservazione dei beni «appartenenti al patrimo- nio culturale» di loro appartenen- za. L’ultimo comma, il 6, sancisce il principio di conformità (con

riferimento ai commi 3, 4, 5) alla normativa di tutela per le attività di conservazione, fruizione e valoriz- zazione.

5. I privati proprietari, posses- sori o detentori di beni apparte- nenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici ci- vilmente riconosciuti, sono tenu- ti a garantirne la conservazione.

6. Le attività concernenti la con- servazione, la fruizione e la va- lorizzazione del patrimonio cul- turale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Il patrimonio culturale L’articolo 2 sancisce che il patrimonio cultu- rale è costituito dai beni culturali e paesaggistici di cui viene data la definizione nei commi successi- vi con riferimento agli articoli più specifici 10 e 11 per i beni culturali (Parte seconda del Codice) e 134 per i beni paesaggistici (Parte terza del Codice).

Art.2Patrimonio culturale 1. Il patrimonio culturale è costi- tuito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose im- mobili e mobili che, ai sensi degli

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patrimonio culturale e ad assi- curare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubbli- ca del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversa- mente abili, al fine di promuove- re lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al pa- esaggio, la valorizzazione com- prende altresì la riqualificazio- ne degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizza- zione di nuovi valori paesaggi- stici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esi- genze.

3. La Repubblica favorisce e so- stiene la partecipazione dei sog- getti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimo- nio culturale.

Nell’articolo 7 il legislatore delega- to ripete il contenuto del comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione che assoggetta alla potestà legisla- tiva delle Regioni la valorizzazione dei beni culturali, salvo per la de- terminazione nei principi fonda- mentali riservati alla legislazione

dello Stato. L’art.7bis fa riferimen- to alle convenzioni UNESCO del 2003 /2005 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozio- ne delle diversità culturali (vedi >

Il patrimonio UNESCO). L’art.8 specifica l’autonomia delle potestà attribuite alle regioni a statuto spe- ciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7Funzioni e compiti in ma- teria di valorizzazione del pa- trimonio culturale

1. Il presente codice fissa i prin- cìpi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali princìpi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli al- tri enti pubblici territoriali per- seguono il coordinamento, l’ar- monizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Art.7bis *Espressioni di identi- tà culturale collettiva

1. Le espressioni di identità cul- turale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione del- Art. 4 Funzioni dello Stato in

materia di tutela del patrimo- nio culturale

1. Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di se- guito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell’ar- ticolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzio- ni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad ammi- nistrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

La competenza in materia delle Regioni e degli altri enti è definita nell’articolo 5 nei primi due com- mi, dove comunque è sempre indi- cata come attività di cooperazione con il Ministero.

Art.5 Cooperazione delle re- gioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», coopera- no con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in confor- mità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presen- te codice.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autogra- fi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle re- gioni. Qualora l’interesse cultu- rale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l’esercizio delle po- testà previste dall’articolo 128 compete al Ministero.

Valorizzazione Nell’articolo 6 si de- finisce il concetto di valorizzazione e la sua stretta connessione con la tutela e la fruizione da parte di tutti

«al fine di promuovere lo sviluppo e la cultura».

Art.6 Valorizzazione del patri- monio culturale

1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nel- la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del

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rali e del paesaggio, si demanda alla Repubblica, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, il compito di tu- telare e valorizzare il patrimonio culturale, e si attribuisce allo Stato una competenza legislativa esclusi- va per la tutela dell’ambiente, dell’e- cosistema e dei beni culturali sulla base delle disposizioni contenute nel Codice medesimo.

Nell’art. 4 il Codice attribuisce le suddette funzioni al Ministero per i beni e le attività culturali dello Sta- to, che nel 2013 ha assunto l’attuale denominazione di Ministero dei beni e delle attività cul-turali e del turismo.

l MiBACT può esercitare diretta- mente le funzioni assegnategli o conferirne l’esercizio alle Regioni attraverso le forme di intesa e co- ordinamento indicate dalla legge.

Gli spettano, in ogni caso, poteri di indirizzo e vigilanza, nonché poteri sostitutivi nei confronti degli enti

assegnatari, per l’ipotesi di inerzia o inadempienza. Sono comunque fatte salve le funzioni ammini- strative già conferite alle Regioni in materia di tutela dei beni pa-e- saggistici. Quanto alle attività di valorizzazione, il Codice ne fissa i principi fondamentali, nel rispetto dei quali le Regioni esercitano la propria potestà legislativa. Il Mi- BACT, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordina-mento, l’armonizzazione e l’integrazione (art. 7 del Codice) e la conservazione del patrimonio culturale, favorendone la pubblica fruizione e la valorizzazione.

Il sito del Ministero:

https://www.beniculturali.it/

mibac/export/MiBAC/sito-Mi- BAC/MenuPrincipale/Ministero/

La-struttura-organizzativa/index.

html_85114179.html#istitutiCen- trali

Organigramma del Ministero

Il ministero e gli ufffici di sup- porto

La struttura organizzativa del MiBACT è piuttosto complessa, e negli anni è stata oggetto di diver- se trasformazioni. Allo stato attua- le, in seguito alla riorganizzazione, iniziata nel 2014, per volere del ministro Dario Franceschini, l’arti-

colazione del Ministero si è avviata verso una semplificazione.

Il MiBACT è diretto da un Mini- stro nominato con decreto del Pre- sidente della Repubblica, su pro- posta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il ministro fa parte del Governo ed è membro del Consi- le diversità culturali, adottate

a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussi- stano i presupposti e le condizio- ni per l’applicabilità dell’articolo 10. (* Articolo inserito dal D.Lgs.

26 marzo 2008, n. 62.)

Art. 8Regioni e province ad au- tonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative nor- me di attuazione.

L’art.9 individua i principi in mate- ria di rapporti con gli enti ecclesia- stici in quei casi in cui vi sia uno stesso bene la sussistenza dei valori culturali oltre a quelli di culto. Nel secondo comma si fa riferimento

alle disposizioni del Concordato la- teranense e alle sue modifiche del 1984.

Arti.9Beni culturali di interes- se religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di com- petenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le di- sposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 mar- zo 1985, n. 121, ovvero dalle leg- gi emanate sulla base delle inte- se sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Le funzioni del MiBACT

Il Mi- nistero per i beni e le attività cul- turali e per il turismo (MiBACT) è un organo amministrativo della

Repubblica Italiana, che fa par- te della pubblica amministrazio- ne italiana. Come abbiamo visto nell’art. 1 del Codice dei beni cultu-

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riati Regionali, Poli Museali Re- gionali, Soprintendenze, Soprin- tendenze archivistiche, Archivi di Stato, Biblioteche Statali).

Il Ministero si avvale di Organi consultivi centrali, quali: il Consi- glio superiore Beni culturali e Pae- saggistici, che svolge una funzione consultiva per il Ministero di tipo tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici; i sette Comitati tecnico-scientifici quali organi di consulenza del Ministe- ro e in particolare delle Direzioni generali di settore, quali: i musei e

l’economia della cultura; il paesag- gio; l’archeologia; le biblioteche e gli istituti culturali; gli archivi; l’arte e l’architettura contemporanee; le belle arti. A questi si aggiungono il Comitato tecnico-scientifico spe- ciale per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mon- diale e l’Osservatorio nazionale per la qualità del Paesaggio. L’ulti- mo organo consultivo centrale è il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo.

Organigramma del MiBACT

MINISTRO SOTTOSEGRETARI

SEGRETARIO GENERALE

COMANDO CARABINIERI TUTELA

DEL PATRIMONIO CULTURALE UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

DEL MINISTRO

OIV - ORGANISMO INDIPENDENTE DI

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANI CONSULTIVI

CENTRALI

DG MUSEI

BIBLIOTECHE E DG ISTITUTI CULTURALI

DG

BILANCIO DG

ORGANIZZAZIONE

DG CINEMA

DG SPETTACOLO

DG ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE

E PERIFERIE URBANE EDUCAZIONE E DG

RICERCA ARCHEOLOGIA DG

BELLE ARTI E PAESAGGIO

DG ARCHIVI

17 Poli museali

regionali 39 Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Istituto centrale per il catalogo e la

documentazione

12 Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

17 Segretariati regionali Biblioteca

Nazionale Centrale di Firenze

Centro per il libro e la lettura Istituto centrale

per il catalogo delle biblioteche e

per le informazioni bibliografiche Istituto centrale per i beni sonori e

audiovisivi 3 Soprintendenze

archivistiche Archivio centrale

dello Stato Istituto centrale

per gli Archivi 101 Archivi

di Stato Istituto centrale

per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e

librario Istituto superiore

per la conservazione e

il restauro Opificio delle

pietre dure Istituto centrale

per la grafica 7 Parchi

archeologici di interesse

nazionale Soprintendenza speciale Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio di Roma 25 Musei

autonomi di interesse

nazionale Istituto centrale per la demoetno -

antropologia Istituto centrale per l’archeologia Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

glio dei ministri.

Il Ministro si avvale della collabo- razione di Sottosegretari di Stato, che svolgono i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro. I Sottosegretari dispon- gono di Segreterie che curano il coordinamento degli impegni, la corri-spondenza e i rapporti del Sottosegretario con gli altri sogget- ti pubblici e privati; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del MinisteRo e con gli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Inserito nell’ambito del Ministero quale Ufficio di diretta collabora- zione del Ministro, il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale svolge compiti concer- nenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la re- pressione delle violazioni alla legi- slazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

A supporto del lavoro del Ministro vi sono alcuni Uffici di diretta col- laborazione, articolati in: Ufficio di Gabinetto; Segreteria del Ministro;

Ufficio Legislativo; Ufficio Stampa;

Segreterie dei Sottosegretari di Sta- to.L’Organismo Indipendente di Va- lutazione della Performance (OIV) ha il compito di verificare l’effettiva

attuazione delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo politico.

Gli organi ministeriali

Gli Or- gani centrali del Ministero fanno capo a un Segretario Generale del Ministero, che deve assicurare il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa, elaborare le diret- tive, gli indirizzi e le strategie concernenti l’attività del Ministero, vigilare sulla loro efficienza e ren- dimento e riferire periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.

Il Segretariato generale si articola in quattro uffici: Servizio I (Coordina- mento – Ufficio UNESCO); Servi- zio II (Programmazione strategica nazionale e comunitaria); Servizio III (Relazioni internazionali); Ser- vizio IV (Servizio ispettivo) a cui seguono i Dirigenti ispettori. Il Se- gretario Generale coordina inoltre gli Uffici di livello dirigenziale cen- trali, articolati attualmente nelle se- guenti Direzioni generali (DG): Or- ganizzazione; Musei; Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana; Archivi; Biblioteche e Isti- tuti Culturali; Cinema; Spettacolo;

Bilancio; Educazione e ricerca. Alle suddette Direzioni fanno capo gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia specialee gli Organi periferici del Ministero (Segreta-

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© Mario Diegoli

Titolo: Introduzione alla legislazione dei beni culturali Liceo Artistico “Callisto Piazza” - Lodi - Gennaio 2020

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Riferimenti

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