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Parte Prima NORMATIVA DISPOSIZIONI GENERALI

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Academic year: 2022

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DIREZIONE DIDATTICA STATALE

“VITTORIO VENETO - ORTA NOVA”

Sede principale: via Vittorio Veneto 1 Tel. +39 0885 781601

Cod. Min. FGEE06000T Cod. Fisc. 80005980711 71045 Orta Nova (FG) Fax: +39 0885 785105

Web: www.ortanovaprimocircolo.it

PEC:

Scuola dell’infanzia “PICCINNI” – Via Piccinni Scuola dell’infanzia “PIRANDELLO – Via Pirandello Scuola dell’infanzia “MASCAGNI” – Via V. Veneto 1

E-mail: FGEE06000T@istruzione.it FGEE06000T@pec.istruzione.it tel. 0885 787535

tel. 0885 781730 tel. 0885 781601

Anno Scolastico 2016-2017

=====================================================

Contratto Integrativo d’Istituto Vista la L. 300/1970;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 150/2009;

Visto il CCNL comparto Scuola 2006/2009 del 29/11/2007;

Visti in particolare l’art. 6, comma 2, del CCNL;

Vista l’intesa delle OO.SS. del 24/06/2016 relativa alle risorse destinate al F.I.S. delle istituzioni scolastiche;

Vista la nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016 con cui sono state disposte le assegnazioni a favore delle istituzioni scolastiche;

L’anno 2017, il giorno 27 del mese di gennaio, presso la sede della “Direzione didattica Vittorio Veneto – Orta Nova” in Orta Nova, in sede di contrattazione integrativa decentrata a livello d’istituto, ai sensi dell’art. 6 CCNL del 29/11/2007

TRA

la delegazione di parte pubblica, costituita, ai sensi dell’art. 7 del vigente contratto, dal Dirigente scolastico Savino Gallo;

e la RSU composta da:

 Lucia RUSSO;

 Angela Rosa TRECCA;

 Angela GALLICCHIO.

Per le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del 29/11/2007, cui è stato inviato regolare invito, non è presente alcun rappresentante.

Si sottoscrive il seguente contratto integrativo al fine di regolamentare le relazioni sindacali ai sensi dell’art. 6, del CCNL del comparto scuola siglato il 29/11/2007.

Ai sensi dall’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, il presente si configura come una ipotesi di contratto e produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data di acquisizione del parere positivo da parte del collegio dei revisori dei conti relativa al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

La pubblicazione del presente contratto, congiuntamente alla relazione illustrative e alla relazione tecnico-finanziaria, sull’albo della scuola e sul sito internet, come previsto dall’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, è di competenza del Dirigente scolastico ed avverrà entro 7 giorni dalla

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2 sottoscrizione definitiva del contratto, una volta acquisito il parere positivo sulla compatibilità dei costi della contrattazione da parte del collegio dei revisori dei conti.

Eventuali modifiche, integrazioni e abrogazioni derivanti da innovazioni legislative nonché da nuove disposizioni contrattuali nazionali ovvero da mutate condizioni e/o esigenze all’interno dell’Istituto, saranno oggetto di nuove intese tra le suindicate parti.

Premessa

Il Dirigente scolastico comunica al “Tavolo negoziale” quanto segue. Premesso che:

1. il contratto di istituto, con tutti i criteri, è stato condiviso dalle parti sociali negli anni precedenti;

2. l’organizzazione degli uffici nonché le restanti materie rientranti nelle competenze dirigenziali, sono sottratte alla contrattazione integrativa dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. 150/2009;

3. il contratto integrativo deve essere coerente con gli obiettivi che questa istituzione scolastica si prefigge di raggiungere codificati nel P.O.F.;

4. il dettagliato Piano delle Attività, di cui all’art. 53 del CCNL, presentato dal D.S.G.A., rag.

Antonietta Iannone, mira alla valorizzazione delle risorse, a definire i carichi di lavoro e all’erogazione dei servizi stessi;

l’attuale organizzazione del lavoro, nel rispetto del sopra citato D.Lgs. 150/2009, deve pertanto ritenersi per il “tavolo negoziale” fase di informazione e non più di contrattazione, per ciò che riguarda in particolare le materie elencate alle lettere h), i) ed m) dell’art. 6, comma 2, del CCNL 29/11/2007.

Parte Prima – NORMATIVA DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto, composto di 26 articoli, si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell’istituto, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di acquisizione del parere positivo sulla compatibilità dei costi da parte del collegio dei revisori dei conti.

3. Qualora vi sia la concorde volontà delle parti, anche tacitamente espressa, la validità del presente contratto si intende prorogata anche per l’anno scolastico successivo.

4. Il presente contratto può essere disdetto con almeno un mese di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti. In casi di disdetta le presenti disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da successivo contratto integrativo, con eccezioni legate alle disponibilità di bilancio.

Art. 2 - Obiettivi e Strumenti

1. Obiettivo principale delle relazioni sindacali è quello del miglioramento della qualità, dell'efficienza, efficacia, economicità del servizio, nel rispetto delle competenze del Dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, mediante il metodo della concertazione.

Premesso che correttezza, buona fede e trasparenza sono alla base di ogni relazione sindacale, si concorda che, in caso di conflitti sulla interpretazione/applicazione del presente protocollo, le suindicate parti formulano per iscritto una richiesta di incontro da tenersi entro 5 gg dal ricevimento della richiesta. La richiesta deve contenere la descrizione dei fatti e le proposte volte al componimento bonario di ogni controversia. Le parti si astengono per i 10 gg successivi alla formalizzazione della richiesta dall'adottare iniziative unilaterali. In caso di persistenza della controversia si farà ricorso alla procedura di raffreddamento e di conciliazione prevista dalla normativa vigente.

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3 RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Assemblee

1. Il diritto di assemblea è regolato dall’art. 8 del CCNL del 29/11/2007 (quadriennio giuridico 2006/09).

2. L'assemblea é convocata dalla RSU almeno sei giorni prima, previa sottoscrizione della maggioranza dei componenti della RSU, precisandone l'ora, la data, l’ordine del giorno e la modalità dello svolgimento.

3. Le assemblee possono riguardare la generalità o una parte dei dipendenti.

4. Le assemblee del personale docente si svolgono all'inizio o al termine dell'orario di lezione o di attività della scuola. Nel caso di assemblea da svolgere nelle prime due ore della giornata l'attività didattica o lavorativa sarà sospesa dall'inizio delle lezioni o del servizio e per le due ore consecutive; nel caso l'assemblea si svolga nelle ultime due ore, l'attività didattica o lavorativa sarà sospesa due ore prima della fine delle lezioni o del servizio.

5. Per le assemblee in cui è coinvolto il personale ATA, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 9 lett. b, è prevista, a rotazione, la presenza minima in servizio di due unità di collaboratore scolastico, di due unità di assistente amministrativo. In caso di partecipazione consecutiva degli stessi dipendenti a più assemblee e a fronte di richiesta da parte di più dipendenti, si darà la precedenza al personale che ha un numero inferiore di partecipazioni secondo il principio generale dell’alternanza.

6. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione espressa in forma scritta presso la sede di servizio da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale (10 ore). La stessa è irrevocabile.

7. L’indizione dell’assemblea è comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter comunicare anticipatamente alle famiglie l’interruzione delle attività didattiche. La mancata comunicazione di partecipazione all’assemblea implica la rinuncia a parteciparvi e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.

8. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

9. Nel caso di Sezioni/Classi a tempo pieno i docenti recupereranno le ore di servizio non svolte per effetto dell’anticipata uscita della Sezione/Classe, prioritariamente per la sostituzione di docenti assenti in qualsiasi Sezione/Classe.

10. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, senza decurtazione della retribuzione, per un totale di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, sarà conteggiato al dipendente che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di servizio ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell’assemblea, il tempo necessario per la partecipazione all’assemblea stessa.

11. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

12. Il Dirigente scolastico, per le assemblee a cui partecipano il personale docente, provvede alla sospensione delle attività didattiche delle sole classi, o sezioni della scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea.

13. In occasione di assemblee, in relazione al personale ATA aderente, il Dirigente scolastico, al fine di garantire il servizio minimo e la vigilanza, comanderà in servizio n. 1 unità di assistente amministrativo, n. 1 unità di collaboratori scolastico per gli uffici di direzione e di segreteria, n. 1 unità di collaboratore scolastico per ogni piano della sede centrale e n. 1 unità di collaboratore scolastico per ciascun plesso di scuola dell’infanzia.

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4 14. Il Dirigente scolastico procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando a rotazione i

nominativi scelti a sorteggio.

Art. 4 - Permessi sindacali

1. Stante il CCNQ inerente ai permessi e distacchi sindacali del 9/10/2009, che esplicita il D.M. 23/02/2009, emanato ai sensi dell’art. 46 bis del D.L. 112/2008, convertito dalla L.

133/2008, che ha abbassato del 15% i permessi e i distacchi sindacali previsti dall’art. 2 del CCNL del 26/9/2008, e considerato che, ai fini del calcolo dei permessi sindacali, spettano 25 minuti e 30 secondi per ciascun dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il monte ore per il corrente anno scolastico è pari a 35 ore. La RSU può concordare che tale monte ore sia utilizzato, previo accordo, da un solo membro, o comunque concordare liberamente le modalità di fruizione, purché ne venga data per iscritto comunicazione al Dirigente Scolastico. In proposito evidenzia che comunque quando ci sono le riunioni del tavolo negoziale, tutti i componenti della RSU, nonché i terminali associativi, sono considerati regolarmente in permesso sindacale, perché diversamente verrebbe meno il criterio di parità tra la parte pubblica e sociale, rimanendo in essere quello di dipendenza.

2. I permessi sono fruibili per lo svolgimento delle assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS., nonché per gli appositi incontri sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica.

Art. 5 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

1. La RSU, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ha diritto ad usare un locale della Sede centrale, nei limiti della disponibilità logistica dell'istituto. Per esercitare tale diritto la RSU può richiederlo verbalmente o per iscritto.

2. Il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta di utilizzo di un locale, al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, deve, entro trenta giorni, predisporre il locale.

3. Per permettere lo svolgimento delle funzioni della RSU, il Dirigente scolastico assicura all'interno del locale il necessario arredo: una scrivania, diverse sedie, un armadio, un PC e materiale di cancelleria, sempre nei limiti della disponibilità patrimoniale dell'istituto.

4. La RSU, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ha diritto ad usare permanentemente una bacheca allestita in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione sia per la sede centrale e sia per la sede succursale. Per esercitare tale diritto la RSU deve richiederlo verbalmente o per iscritto.

5. Il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta di utilizzo della bacheca, al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, deve, entro dieci giorni, provvedere a riguardo.

6. La RSU per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali ha diritto a collegarsi ai siti sindacali, a scaricare testi e files inviati attraverso la posta elettronica sia in Internet e sia attraverso la rete Intranet del Ministero, sia per la sede centrale e sia per la sede succursale. Per esercitare tale diritto la RSU deve richiederlo verbalmente o per iscritto.

7. Il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta di cui al precedente punto n° 6, al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, provvederà alla necessaria autorizzazione.

8. La RSU, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ha diritto a utilizzare le strumentazioni a disposizioni in ciascuna sede, quali: il fotocopiatore, il telefono, il fax, le reti telematiche, ecc.. Per esercitare tale diritto la RSU deve richiederlo verbalmente o per iscritto.

9. Il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta di utilizzo, al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, deve, compatibilmente con le disponibilità dell’istituto, provvedere a riguardo.

10. La RSU ha il diritto-dovere di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi d'interesse sindacale. La sede privilegiata per la comunicazione di

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5 carattere sindacale è l’assemblea dei lavoratori. Gli argomenti discussi e approvati in assemblea costituiscono ulteriore mandato per la RSU, in riferimento alla contrattazione integrativa.

Art. 6 – Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e diritto all'informazione

1. Per l’a.s. 2016/2017, il/la sig.ra Lucia RUSSO, disponendo del titolo specifico, è designato al compito di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all’art. 47 del D.Lgs.

81/2008.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro in ragione del suo mandato e al fine di adempiere al suo compito. Per le attribuzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori si rinvia all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e all’art. 73 del CCNL.

3. La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art 6 del CCNL del 2006/2009 e sugli atti secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 art. 22 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal punto 5.2 della deliberazione del Garante sulla Privacy del 14 giugno 2007 (S.O. 159 annesso alla G.U. n° 161 del 13/7/2007)

4. La RSU ha diritto alla necessaria documentazione sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno nelle riunioni degli Organi Collegiali.

5. Le parti contraenti concordano sull'acquisizione di tutta la documentazione relativa agli argomenti degli incontri almeno cinque giorni lavorativi prima degli incontri medesimi.

6. Tra il Dirigente Scolastico, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 viene concordato il seguente calendario di massima:

nel mese di settembre:

- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;

- adeguamento degli organici del personale;

- organizzazione del lavoro del personale ATA e assegnazione ai settori;

- criteri generale per l’impiego delle risorse del fondo d’istituto in relazione alle diverse professionalità e alle tipologie delle attività;

- assegnazione dei docenti alle classi ed attività, sentiti preventivamente gli stessi docenti e considerate le proposte avanzate nelle riunioni per dipartimenti nel mese di giugno;

- calendario delle attività scolastiche e relativo numero delle ore per tipologie di attività.

nel mese di ottobre/novembre:

- piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo d’Istituto;

- criteri di retribuzione e di utilizzazione del personale ATA e del personale docente impegnati nelle attività aggiuntive retribuite con il fondo d’istituto;

- misura presunta dei compensi al personale docente e ATA;

- misura presunta dei compensi da corrispondere ai docenti collaboratori del dirigente scolastico;

- misure per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l’aggiornamento del personale;

- utilizzo delle risorse per attuare convenzioni e accordi di rete con altre istituzioni;

- accesso ai servizi sociali nel mese di gennaio:

- verifica dell’organizzazione del lavoro del personale docente e ATA;

- verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

nel mese di marzo:

- proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto.

- esame dei dati relativi all’iscrizione del alunni.

nel mese di maggio

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6 - verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto e delle

risorse utilizzate e residue

7. Gli anzidetti incontri sono indetti dal Dirigente Scolastico, su richiesta della RSU o dei rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto scuola. Almeno cinque giorni prima dell’incontro il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa.

8. I contraenti convengono che durante la contrattazione e/o il confronto sindacale possono essere assistiti da persone alle quali hanno affidato compiti specifici di collaborazione, nell’ambito delle specifiche prerogative; tali assistenti non hanno comunque diritto di parola.

9. L’avviso di convocazione per le OO.SS. sarà consegnato, alle stesse Organizzazioni specificatamente accreditate. Al termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti.

10. Gli incontri per il confronto – esame possono concludersi con un accordo/intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni. Il verbale sottoscritto contestualmente in duplice copia sarà consegnato e conservato da entrambe le parti.

Art. 7 - Trasparenza

1. Il Dirigente Scolastico e la RSU concordano che copia dei prospetti relativi all’utilizzo del Fondo d’Istituto e dei vari compensi accessori, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi lordi, viene consegnata, su richiesta, alla RSU, nell’ambito dei diritti all’informazione.

2. Nell'eventualità di consegna di una comunicazione all'Ufficio di protocollo della scuola, il Dirigente Scolastico e la RSU concordano che al richiedente venga rilasciata, contestualmente alla consegna effettuata, una ricevuta, riportante: il nome del richiedente, l’oggetto della comunicazione e la data di arrivo.

3. In via breve le parti concordano sulla possibilità di annotare, sulla fotocopia della comunicazione presentata, il corrispondente timbro di arrivo.

4. Se la richiesta presentata riporta la dicitura di “urgente”, le parti contraenti concordano che la stessa deve essere evasa in tempi celeri nel rispetto comunque della L. 241/1990 e seguenti.

5. I docenti, per ricevere attestati di servizio e/o certificazioni devono presentare una corrispondente richiesta al Dirigente Scolastico. Per una concessione più rapida di attestati, certificazioni, ecc. le parti concordano di stabilire che la richiesta deve essere evasa entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, eccezionalmente entro due giorni lavorativi.

6. Il Dirigente e l'ufficio di segreteria provvederanno tempestivamente ad affiggere all'albo e a pubblicare sul sito internet ogni comunicazione o circolare che possa interessare il personale docente e non docente.

PARTE TERZA - AREA PERSONALE DOCENTE ART. 8 - FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE

1. Le parti concordano la possibilità di adattare il calendario scolastico, anche in ordine alla flessibilità organizzativa e didattica e nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento della richiesta, durante l'anno scolastico e non soltanto all'inizio dello stesso. La richiesta deve essere presentata in tempo utile per essere discussa e approvata dai competenti Organi Collegiali.

2. La formulazione dell'orario di lezione è di competenza del Dirigente scolastico, anche attraverso delega, mentre il Collegio dei docenti formula una proposta sui criteri didattici.

Le parti concordano che il Dirigente, sentite le esigenze espresse dai docenti, formuli l'orario stabilendo dei criteri di buon senso e di equilibrio. Tali criteri saranno comunicati alla RSU.

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7 3. Considerato che l’attività di insegnamento deve essere distribuita in non meno di cinque giornate settimanali è concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una giornata libera, ossia senza ore di lezione. L’attribuzione della giornata libera avverrà mediante sorteggio pubblico per gruppi di docenti per interclasse. Ai docenti è consentita, previa comunicazione ed autorizzazione del dirigente, lo scambio della giornata libera per l’intero anno scolastico o per un solo giorno per motivi personali.

ART. 9 - ASSENZE PER FERIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto/dovere per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Per garantire pari opportunità a tutti i docenti le parti contraenti concordano che sia effettuata una rotazione tra i docenti che intendono usufruire di tali permessi per partecipare alle iniziative di formazione e di aggiornamento.

2. I docenti, per fruire di quanto disposto dall'art. 15 del CCNL 2006-2009 vigente, e di quant'altro indicato nel Contratto d'Istituto, devono presentare la corrispondente richiesta al Dirigente ed esserne autorizzati alla fruizione. Per garantire una concessione più rapida di permessi, ferie e altre richieste, le parti concordano che la richiesta deve essere consegnata al protocollo di norma non meno di cinque giorni prima della fruizione; il Dirigente comunica la conferma o il diniego di norma entro tre giorni dal ricevimento. In mancanza di risposta vige il silenzio-assenso.

3. Considerando che l’art. 13, comma 9, del CCNL prevede che le ferie devono essere fruite dal personale docente a tempo indeterminato durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e che durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, i docenti potranno usufruire di questi sei giorni a condizione che non abbiano formulato la domanda di ferie per 36 giorni (comprensive delle festività soppresse) e che vi sia la possibilità di sostituire il docente che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede senza che vi siano oneri aggiuntivi a carico dell’Istituto. La domanda dovrà essere consegnata al protocollo non meno di sette giorni prima della fruizione.

4. I docenti che intendano avvalersi della eventuale possibilità di fruire di sei giorni di ferie durante lo svolgimento delle attività didattiche potranno essere impegnati, in caso di necessità, in attività preparatorie all’avvio dell’anno scolastico e/o di formulazione di prove di verifica in ingresso programmate dal Dirigente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

ART. 10 – CRITERI DI UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE PER LE SOSTITUZIONI

1. In considerazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 85, della L. 107/2015, la sostituzione di docenti assenti, per assenze fino a 10 giorni, avviene da parte dei docenti in servizio nella scuola.

2. In relazione al punto 1 si tiene conto dei seguenti criteri in ordine prioritario:

a. docenti tenuti al recupero di ore fruite per permessi brevi;

b. docenti con ore di compresenza;

c. docenti con ore a disposizione, in tal caso la supplenza viene affidata per ciascun giorno agli insegnanti disponibili secondo il prospetto delle disponibilità;

d. il docente di sostegno, che sostituirà il docente curricolare assente nella medesima classe fino alla metà del proprio orario di lavoro giornaliero, in caso di presenza del/dei proprio alunno;

e. in caso di assenza dell’alunno diversamente abile e nell’evenienza straordinaria di totale indisponibilità di docenti di cui alle lettere a), b), c), il docente di sostegno sostituirà docenti su posto comune; in caso di assenza dell’alunno diversamente abile, e al di fuori del caso sub d), il docente di sostegno sostituirà altri docenti di sostegno assenti;

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8 f. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti per supplenze nella propria giornata libera e/o nelle ore non di servizio, da compensare per le ore effettivamente prestate e nei limiti previsti dalla norma.

3. I docenti di sostegno sono tenuti a comunicare tempestivamente alla collaboratrice del dirigente scolastico l’assenza del proprio alunno.

4. Le sostituzioni sono disposte e riportate su apposito registro dalla collaboratrice del dirigente o alla fiduciaria nei plessi staccati espressamente delegata, e firmate dal docente individuato per la sostituzione. Tale disposizione costituisce ordine di servizio a tutti gli effetti. In casi di particolare urgenza e necessità, per la tutela dell’incolumità degli alunni, farà fede la comunicazione verbale, cui seguirà sempre la registrazione scritta. Sempre in casi di particolare urgenza e necessità, allorquando può essere a rischio la sicurezza dei bambini, i docenti della scuola dell’infanzia potranno essere utilizzati per sostituzioni nella scuola primaria e viceversa. In caso di totale indisponibilità di personale, si procederà alla divisione degli alunni/classe/sezione, preferibilmente per classi parallele, in maniera equa tra i docenti.

5. Nessun docente può essere richiamato in servizio per sostituire docenti assenti fino a 5 giorni nella giornata libera, salvo che – esaurito il numero dei docenti disponibili per le sostituzioni – lo stesso si trovi nella condizione di recuperare permessi brevi fruiti o se ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti, previa comunicazione di almeno 24 ore prima.

6. Nella scuola dell’infanzia, in caso di assenze che non possono essere coperte con l’organico dell’istituto, qualora il numero degli alunni presenti nella sezione sia inferiore a 13, questi saranno distribuiti equamente nelle altre sezioni.

ART. 11 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE IN ATTIVITÀ FINANZIATE CON IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Le parti concordano che, in caso più docenti richiedano di svolgere attività aggiuntive finanziate con il fondo dell'istituzione scolastica, l'assegnazione avverrà, nel rispetto del principio di equità, tenendo conto per ordine di priorità dei seguenti criteri:

- titolarità del progetto;

- possesso di documentate competenze specifiche;

- attribuzione ai docenti che, all’interno della scuola, svolgono un minor numero di attività aggiuntive.

2. La lettera d'incarico deve indicare: la delibera del Collegio Docenti e/o del Consiglio d'Istituto, il numero di ore da retribuire e il compenso.

3. La lettera di affidamento dovrà essere consegnata al docente prima dell’avvio delle attività.

4. Copia della lettera di affidamento, con il prospetto delle attività da svolgere, sarà fornita alla RSU su richiesta.

ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI MATURATI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL POF E RETRIBUITE DAL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Il D.S., sulla base del POF e del piano delle attività approvato dagli Organi Collegiali, sentito il D.S.G.A. per l’organizzazione del lavoro del personale ATA, predispone un piano dettagliato delle attività aggiuntive (ex art. 88 CCNL 2006/2009) recante l’indicazione dei nominativi del personale docente e ATA, dei compiti e delle ore assegnate, che sarà comunicato alle RSU.

2. Le parti concordano che tutti i compensi accessori dovranno essere erogati come previsto dal successivo art. 25.

3. Le parti concordano che le attività collegiali eccedenti le 40 ore annue possono dar luogo all'esonero su autorizzazione del Dirigente scolastico, ovvero alla retribuzione per la partecipazione alle stesse. Il docente che è prossimo al superamento delle attività di

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9 carattere collegiale (art. 29 CCNL 2006/2009) è tenuto a fare comunicazione scritta tesa ad ottenere l’esonero o la retribuzione.

ART. 13 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

1. Il Dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali, assegna i docenti secondo i seguenti criteri:

- continuità didattica;

- anzianità in graduatoria;

2. Il piano complessivo di assegnazione dei docenti alle classi è pubblicato all'albo almeno cinque giorni prima dall'inizio delle lezioni.

3. Le assegnazioni fatte dal Dirigente scolastico possono essere modificate su richiesta scritta prodotta dai docenti interessati adeguatamente motivata.

PARTE QUARTA - PERSONALE A.T.A.

ART. 14 – PIANO DELLE ATTIVITÀ

1. Il Piano delle attività del personale ATA è formulato con una proposta dal D.S.G.A. adottata dal Dirigente, a norma dell’art. 53 comma 1 del CCNL 29/11/2007. Il piano è formulato nel rispetto delle finalità ed obiettivi della scuola contenuti nel piano dell’offerta formativa e contiene la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti.

2. All’Albo della scuola sarà esposto un prospetto generale analitico con l’indicazione di mansioni, turni ed orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto sarà consegnato alle R.S.U..

ART. 15 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI.

1. La ripartizione delle mansioni è effettuata in modo equo fra il numero del personale risultante in organico. Al personale dichiarato parzialmente idoneo a svolgere le proprie mansioni non sono assegnati i lavori che nel verbale del Collegio medico il lavoratore non è in grado di svolgere; gli stessi lavori sono assegnati ad altro personale disponibile. Nel caso in cui non vi sia personale disponibile i lavori saranno ripartiti in modo equo fra tutto il personale, con esclusione di coloro che si trovano in particolari situazioni previste dal D.Lgs. 151/2001, D.Lgs. 198/2006, L. 104/1992. Nell’assegnazione delle mansioni deve essere tenuto presente il criterio della rotazione sulla base della disponibilità del personale coinvolto e delle attitudini dello stesso

2. Sarà data possibilità al personale di partecipare a corsi di aggiornamento interni finalizzati all’apprendimento di specifiche procedure onde favorire la rotazione di eventuali incarichi.

ART. 16 - PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO / ORARIO DI SERVIZIO

1. L’orario di servizio è inteso come periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità dell’istituto scolastico. Inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l’apertura e la pulizia della scuola e termina con quelli di chiusura della stessa, nonché con l’espletamento di tutte le attività amministrative e scolastiche. L’orario di apertura dell’istituto è fissato a non prima delle ore 7.00 e le attività terminano non oltre le ore 21.00, coerentemente con i limiti e le mansioni previste dal CCNL/2007 e dal Piano delle attività.

2. L’orario di lavoro giornaliero del personale ATA si articola in 36 ore settimanali (di norma è di 6 ore continuative antimeridiane per sei giorni) ed è funzionale all’orario di apertura e chiusura dell’istituzione scolastica e alle esigenze relative alla pulizia dei locali. L’orario di lavoro non deve essere di norma inferiore alle 4 ore giornaliere né superiore alle 9. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore continuative il personale deve usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e

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10 per l’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere prevista qualora l’orario continuativo di lavoro giornaliero sia superiore alle 7 ore e 12 minuti.

3. Il personale ATA, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della L. 724/1994 e dell’art. 3, c. 83, della L. 244/2007, che prescrivono che l’osservanza dell’orario di lavoro, comunque articolato, deve essere accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato, provvederà durante l’orario di lavoro a far rilevare la propria presenza giornaliera con l’utilizzo del budge, sia per le ore di normale orario di servizio che per quelle eccedenti, preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico.

4. Al fine di rendere più funzionale l’orario di servizio alle esigenze del P.O.F. e dell’utenza e per ottimizzare l’impiego delle risorse umane, è possibile articolare l'orario di servizio in cinque giorni lavorativi, con due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno, per periodi limitati dell’anno scolastico collocati all’interno del calendario scolastico. I rientri pomeridiani avverranno in giorni ed orari prestabiliti, con una limitata flessibilità connessa con le attività previste dal P.O.F.

5. Il D.S.G.A., tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa e contabile, organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità d’intesa con il Dirigente scolastico, onde consentire l’ottimale adempimento degli impegni, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la eventuale presenza negli organi collegiali.

6. Al fine di assicurare la pulizia dei locali dell’istituto il personale ausiliario, in coerenza con il piano delle attività, può anticipare o posticipare l’orario di inizio del servizio. Gli anticipi e posticipi saranno preventivamente concordati con il D.S.G.A. e comunicati con cadenza settimanale al Dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza di non meno di due unità del personale ausiliario.

7. Il ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato col sistema degli accumuli nell’ambito della flessibilità oraria di servizio entro l’ultimo giorno del mese successivo, sulla base delle esigenze di servizio. S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio non superiore ai 15 minuti. Nell’ambito della rilevazione giornaliera automatizzata dell’orario di ingresso e di uscita, gli anticipi e/o i posticipi entro i cinque minuti rientrano nella tolleranza massima giornaliera che non da’ luogo a recuperi. I prolungamenti di orario di servizio non autorizzati non concorrono ad incrementi di servizio.

8. I permessi, fino ad un massimo di tre ore mensili, possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato. I permessi brevi sono autorizzati dal D.S.G.A.. Non occorre motivare e documentare la domanda. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi in modo preciso e non generico e può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio.

Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro il mese successivo, avverrà in giorni o periodi di maggiori esigenze di servizio.

9. Le chiusure prefestive dell’Istituto in giornate in cui è sospesa l’attività didattica, secondo il calendario approvato dal Consiglio di Istituto, sono coperte o con ore di recupero o con ferie o con festività soppresse.

10. I permessi orari, di cui all’art. 16 del CCNL, e i ritardi devono essere recuperati entro il secondo mese successivo al loro godimento; in caso contrario verrà trattenuta una somma pari alla retribuzione delle ore non recuperate. Non devono essere recuperati i permessi orari, richiesti con le modalità vigenti, utilizzati per visite specialistiche o esami diagnostici documentati da specifica certificazione.

11. Le richieste di fruizione di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal D.S.G.A.. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 aprile; subito dopo sarà

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11 predisposto il piano delle ferie e festività soppresse tenendo in considerazione quanto segue:

12. in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo (chiusura dell’istituto), al fine di consentire almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo 1° luglio – 31 agosto del medesimo a.s. mediante turni mensili e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio di almeno 2 unità. Le ferie saranno autorizzate entro il 15 maggio di ogni anno.

13. L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravi e motivate (per iscritto) esigenze di servizio. Le eventuali ferie residue dell’anno precedente potranno essere fruite nei periodi di minore intensità del lavoro e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno successivo. Le festività soppresse sono fruite entro il 31 agosto dell’anno scolastico cui si riferiscono. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e di crediti di lavoro maturati nell’a.s. di norma entro la data di risoluzione del contratto di lavoro. Il numero di presenze minime per salvaguardare il servizio dal 1° luglio al 31 agosto, sarà di n. 2 collaboratori scolastici e n. 1 assistenti amministrativi (escluso il D.S.G.A.). Lo stesso numero minimo di presenze dovrà essere assicurato durante le festività natalizie e pasquali.

14. Si intende per turnazione l’alternarsi del personale sugli orari di servizio. Qualora la funzionalità del servizio lo richieda, in particolare per le esigenze del tempo pieno, l’organizzazione del lavoro può essere articolata ordinariamente su turni. I turni hanno la durata settimanale e/o mensile. La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di servizio, a meno che la disponibilità concordata volontariamente dal personale consenta altrimenti. Il D.S.G.A., sulla scorta delle direttive di massima ricevute dal Dirigente scolastico, dispone lo svolgimento della turnazione, identificando nominalmente il personale addetto e fissando il periodo della turnazione. Il D.S.G.A., su richiesta preventiva degli interessati, può autorizzare il cambio di turno.

Art. 17 – LAVORO STRAORDINARIO

1. La necessità di eventuali ore di lavoro straordinario per lo svolgimento delle mansioni ordinarie (con esclusione delle attività aggiuntive) e la disponibilità del personale ad effettuarle, deve essere prevista nell’ambito del piano delle attività. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico.

2. La rilevazione della prestazione delle ore di lavoro in orario straordinario sarà effettuata per mezzo del sistema di rilevazione automatico adottato dall’Istituzione scolastica. Le eventuali ore eccedenti saranno effettuate prioritariamente dal personale resosi disponibile all’inizio dell’anno scolastico. L’interessato dichiarerà o la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo d’Istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi.

3. La necessità di eventuali ulteriori ore eccedenti non previste nel piano delle attività, che si presenta occasionalmente durante l’anno scolastico, saranno effettuate prioritariamente dal personale disponibile e saranno recuperate con riposi compensativi, o retribuite con fondo d’istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati in giorni o nei periodi di minor carico di lavoro.

ART. 18 - INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

1. Gli incarichi specifici, intesi come prestazioni che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori nell’ambito del proprio profilo professionale e lo svolgimento di compiti di particolare rischio o disagio, necessari per la realizzazione del POF, sono individuati sulla base della proposta formulata nel Piano delle Attività dal D.S.G.A.- La relativa attribuzione è effettuata dal Dirigente scolastico secondo le modalità, i criteri di seguito enunciati.

2. Gli incarichi specifici sono riconosciuti nei limiti delle disponibilità finanziarie. Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza

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12 alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso. Tutte le nomine riguardanti incarichi specifici ed attività aggiuntive sono comunicate preventivamente alle RSU.

3. L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto tiene conto dei seguenti criteri:

- precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all’interno o all’esterno dell’amministrazione scolastica;

- competenze dimostrabili derivanti da titoli culturali e/o professionali;

- disponibilità dichiarata da parte del personale;

- minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto;

- competenze acquisite.

4. Sono esclusi dall’attribuzione di incarichi specifici il personale ATA già titolare di posizione economica prevista dall’art. 7 del CCNL secondo biennio economico 2004/2005 del 22/09/2005 ed il personale A.T.A. beneficiario della posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale del 25/06/2008.

5. Il Dirigente Scolastico assicura la pubblicità dell’assegnazione di un incarico o funzione mediante l’affissione all’albo e tramite comunicazione recante l’indicazione dell’incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento.

PARTE QUINTA

TRATTAMENTO ECONOMICO E GESTIONE DEL FONDO D’ISTITUTO ART. 19 - RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO D’ISTITUTO

Vista l’intesa inerente alla ripartizione delle risorse di cui agli articoli 32, 62 e 87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, per l’anno scolastico 2016/2017, sottoscritta tra MIUR e OO.SS.

in data 24 giugno 2016, sulle risorse finanziarie destinate al finanziamento del M.O.F. per l’anno scolastico 2016/2017.

Vista la comunicazione del MIUR n. 14207 del 29/09/2016, in cui si comunicano le assegnazioni relative al Fondo di istituto, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici e alle ore eccedenti;

Considerate le economie determinatesi nell’a.s. 2015/2016;

Considerando la necessità che la contrattazione avvenga sulla base di dati e finanziamenti certi;

Le risorse finanziarie disponibili sono le seguenti:

Budget Fondo Istituzione Scolastica

Tipologia Unità Lordo Stato Lordo

dipendente

Punti di erogazione del servizio 4 € 10.376,64 € 7.819,62

TOTALE PERSONALE 88 (71+17) € 29.889,20 € 22.523,89

TOTALE € 40.265,84 € 30.343,51

Indennità di direzione - € 4.498,53 - € 3.390,00

Indennità direzione al sostituto DSGA - € 482,90 - € 363,90

Totale indennità di direzione - € 4.981,43 - € 3.753,90

TOTALE € 35.284,41 €26.589,61

Funzioni strumentali (art. 33 CCNL) Descrizione

attività Importo Organico

docenti Lordo Stato Lordo dipendente

Quota Base € 1.689,49 € 1.689,49 € 1.273,17

Quota docenti € 46,06 71 € 3.270,26 € 2.464,40

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Totale € 4.959,75 € 3.737,57

Incarichi specifici ATA (art. 47 CCNL, art. 2 ex sequenza contrattuale all’art. 62 CCNL) Descrizione

attività

Importo Organico ATA Lordo Stato Lordo dipendente

Quota fissa € 151,53 16 € 2.424,48 € 1.827,04

Finanziamento ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti Descrizione

attività Importo Docenti organico Lordo Stato Lordo dipendente

Quota base € 26,96 71 € 1.914,16 € 1.442,47

RIEPILOGO TOTALE

Descrizione e provenienza risorse Risorse (lordo Stato) Disponibilità settembre-dicembre 2016 (4/12) € 13.421,95 Disponibilità gennaio-agosto 2017 (8/12) € 26.843,89

Economie al 31/08/2016 € 5.075,95

Funzioni strumentali (art. 33 CCNL) € 4.959,75 Incarichi specifici ATA - economie al 31/08/2016 € 79,62 Incarichi specifici ATA (art. 62 CCNL) € 2.424,48 Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti € 1.914.16 Economia ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti € 2.290,64 Finanziamento educazione alla salute

Finanziamento ex L. 440/1997

TOTALE COMPLESSIVO € 57.010,44

1. Il fondo d’istituto, detratta l’indennità di direzione del D.S.G.A. e l’indennità di sostituzione, pari ad € 4.981,43 lordo Stato, è finalizzato a retribuire il personale docente e ATA per lo svolgimento di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento, per le attività mirate a migliorare l’offerta formativa, per l’attivazione dei progetti, per interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, per l’ampliamento del tempo scuola e la realizzazione delle attività aggiuntive richieste dall’utenza e/o progettate dalla scuola, per supportare le attività didattiche dei docenti, per migliorare l’organizzazione scolastica e l’attività amministrativa dell’istituto, coerentemente con il piano dell’offerta formativa e con quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 275/1999.

2. Le parti concordano che il fondo dell’istituzione scolastica è così ripartito: il 74% al personale docente, pari a € 29.867,10 lordo Stato, il 26% al personale ATA, pari a

€ 10.493,26 lordo Stato.

3. Nel caso, in corso d’anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Programma Annuale.

4. Eventuali economie del fondo d’istituto saranno prioritariamente utilizzate per l’aggiornamento e l’autoaggiornamento del personale.

ART. 20 - PERSONALE DOCENTE

1. Il dirigente scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari. L’assegnazione terrà conto dei seguenti criteri:

 competenze possedute coerenti con l'incarico;

 equità nelle distribuzione degli incarichi;

 priorità per chi non è impegnato in altre attività;

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 alternanza dell'incarico;

 disponibilità degli interessati.

1. Qualora nell’ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l’indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l’incarico a tali docenti.

2. Al fine di realizzare quanto stabilito dall’art. precedente, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto di cui all’art. 88 del CCNL e del piano annuale, vengono definiti gli stanziamenti riportati nelle tabelle in allegato.

ART. 21 - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

1. I collaboratori del Dirigente, da retribuire con in fondo d’istituto sono quelli di cui alla lettera f), comma 2, dell’art. 88 del CCNL 2006/2009.

2. Le parti concordano che a tali docenti spettano il compenso complessivo pari a € 4.200 (lordo dipendente), nella seguente misura:

Attività n. ore assegnate Importo

docente prima collaboratrice del D.S. 200 € 3.500

docente seconda collaboratrice del D.S. 40 € 700

ART. 22 - FUNZIONI STRUMENTALI.

1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate dal Collegio dei docenti che, contestualmente, ne definisce criteri e attribuzione, numero e destinatari e sono attribuiti formalmente dal Dirigente scolastico.

2. Per l'anno scolastico 2016/2017 il collegio docenti, sia in considerazione delle candidature presentate, sia della somma disponibile per i compensi, ha deliberato che il numero dei docenti con funzione strumentale sia pari a cinque.

3. La somma attribuita è pari a € 4.959,75 (lordo Stato), corrispondenti a € 3.737,57 lordo dipendente. La somma è suddivisa in uguale importo per ciascuna funzione strumentale. Le somme successivamente attribuite per i compensi alle funzioni strumentali saranno suddivise secondo lo stesso criterio.

4. In caso di rinuncia, si prevede di integrare nella funzione il primo dei non eletti. In caso di assenza superiore ai tre mesi il compenso verrà corrisposto in misura proporzionale alla parte di progetto svolto o agli incarichi già assolti.

ART. 23 - PERSONALE A.T.A.

1. Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, e determinate secondo la tabella allegata.

2. Considerando che a seguito di quanto previsto dall’art. 1, comma 332, della L. 190/2014, non è più possibile conferire supplenze per le assenze degli assistenti amministrativi e nei primi sette giorni di assenza di collaboratori scolastici, il 30% della quota del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa riservato al personale A.T.A.(€3.025,84 lordo Stato) è destinato a compensare l’incremento delle prestazioni lavorative per coprire le mansioni dei colleghi assenti. La percentuale del 30% sarà distribuita in relazione ai tassi di presenza, distinti tra personale amministrativo e collaboratori scolastici, al termine delle attività didattiche:

 ore 136 per i collaboratori scolastici;

 ore 40 per gli assistenti amministrativi.

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15 3. L’attività di intensificazione durante l’orario d’obbligo, ad esclusione di quella a copertura dei colleghi assenti di cui al comma precedente, per flessibilità oraria e impegni aggiuntivi rispetto alle mansioni contrattuali, terrà conto della seguente ripartizione totale massima:

- ore 20 per gli assistenti amministrativi;

- ore 66 per i collaboratori scolastici.

4. L’effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario (lavoro straordinario), da parte del personale ATA dovrà essere autorizzata per iscritto dal Dirigente Scolastico su proposta del D.S.G.A..

5. Le ore prestate oltre l’orario d’obbligo vengono retribuite con il fondo d’istituto. In caso di incapienza del suddetto fondo o su richiesta del personale, possono essere compensate con ore libere o con eventuali permessi, anche cumulabili in giornate libere, da usufruire durante le assenze delle attività didattiche e compatibilmente con le esigenze di servizio.

6. Per le ore prestate eventualmente oltre l’orario d’obbligo (lavoro straordinario) si terrà conto delle seguenti ripartizioni, quale tetto massimo, tra i diversi profili professionali:

- ore 100 per gli assistenti amministrativi;

- ore 245 per i collaboratori scolastici.

7. Considerato che per il D.S.G.A., a seguito delle novità introdotte dall’art. 3 della sequenza contrattuale ex art. 62 del CCNL 29/11/2007 del 25/07/2008, possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente i compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico del fondo di istituto, le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo derivanti da necessità contingenti inderogabili verranno recuperate con ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate o usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche. E’ a carico dal fondo di istituto la parte variabile della indennità di direzione determinata secondo la tabella 9 di cui all’art. 3 della sequenza contrattuale ex art. 62 del CCNL 29/11/2007 del 25/07/2008.

8. In caso di necessità gli importi destinati al personale ATA potranno essere spostati da un profilo ad un altro o da una voce ad un’altra.

ART. 24 - INCARICHI SPECIFICI

1. Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici, di cui all’art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL, da attivare nella scuola. Gli incarichi specifici oggetto di proposta e i relativi compensi sono i seguenti:

 assistenza portatori di handicap € 140 x 4 unità;

 servizio esterno alla scuola € 120;

 piccola manutenzione € 250 per il plesso centrale, € 100 ciascuno per i plessi Piccinni e Pirandello;

 apertura della scuola € 120;

 servizio per fotocopiatura materiale didattico € 300;

 supporto alle attività di laboratorio € 350.

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- professionalità specifica richiesta e documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali;

- competenze acquisite;

- disponibilità dichiarata da parte del personale;

- anzianità di servizio.

3. Nel caso in cui le assenze dal servizio superino i 15 giorni complessivi nel corso dell’anno scolastico, i compensi saranno ridotti in misura proporzionale alle assenze.

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16 ART. 25 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi a carico del Fondo dell’istituzione scolastica sono liquidati di norma, stante la disponibilità della dotazione finanziaria al sistema SICOGE, ed ai sensi dell’art. 2, comma 197, della L. 191/2009, dal Service Personale Tesoro (SPT) mediante la procedura del cosiddetto “cedolino unico”.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua esposizione all’albo dell’istituto ed è valido sino all’entrata in vigore del contratto successivo. Eventuali variazioni dovute ai risultati di verifica intermedia e/o a modifiche intervenute della normativa generale , dovranno essere concordate tra le parti.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente legislazione e negoziazione contrattuale collettiva e integrativa del comparto scuola.

La seduta è tolta alle ore 13.15 Letto, confermato e sottoscritto Per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastico Savino Gallo _______________________________

Per la parte Sindacale

Sig.ra (R.S.U.) _______________________________

Sig.ra (R.S.U.) _______________________________

Sig.ra (R.S.U.) _______________________________

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