N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 15640/2019 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 15640 del 2019, proposto da
Eleonora Accini, Giulio Ambrosanio, Orsola Barbato, Valeria Bonavita, Giuseppe Bosco, Antonio Braga, Bianca Campo, Massimiliano Cecala, Amelia Costantino, Licia D'Aniello, Marco De Bernardis, Alessandro De Nava, Luisella De Pietro, Marta De Santis, Eufrasia Del Vecchio, Angela Di Cerbo, Annalisa Di Cocco, Ciro Di Matteo, Maurizio Di Matteo, Elvira Divella, Luigi Fuschillo, Ilaria Gatta, Marcella Giunta, Luigi Ignarra, Anna Maria Longo, Arturo Mercogliano, Gabriella Migliozzi, Mariacristina Moretta, Mariarosa Murdocca, Andrea Napolitano, Francesco Napolitano, Luciana Nappo, Elena Pezzino, Ilaria Pierpaoli, Daniele Pignatelli, Filippo Antonio Plumari, Giovanni Romano, Roberta Rondelli, Gabriella Siniscalchi, Oriana Siniscalchi, Marco Spigno, Valentina Sposato, Rosa Tedesco, Alberto Tessitore, Elena Turkina, Maddalena Vitiello, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti Luciagloria Giordano non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.00044321 del 9 ottobre 2019 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero), con il quale venivano disciplinate le operazioni di integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15 luglio 2019 n. 666, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il diploma di laurea (magistrale e/o specialistica), che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso secondo quanto previsto
dai DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39 e 9 febbraio 2005 n. 22, ora modificate ai sensi del nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2006 n. 19; B) del D.M.
1° giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n.
MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1° giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20; C) qualora occorra, del D.M. 15 luglio 2019 n. 666, del D.M. 11 maggio 2018 n. 784, del D.M. 23 aprile 2018 n.
335 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326; D) qualora occorra del Decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; E) delle graduatorie di circolo e di istituto eventualmente approvate dalle Amministrazioni resistenti in esito alle operazioni di aggiornamento di cui al D.M. n. 1458/2019, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti; F) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l’istanza di inserimento in seconda fascia presentata dai ricorrenti; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all’accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente impugna il decreto n. 1458 del 9.10.2019 nella parte in cui nell’aggiornamento delle c.d. finestre semestrali delle graduatorie consente l’iscrizione in esse solo a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento entro il 1.10.2019;
ritenuto che il citato decreto nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il diploma di laurea o il diploma ITP congiunti ad un’anzianità di almeno 36 mesi di insegnamento appare legittimo alla luce sia della giurisprudenza della Sezione che del disposto di cui al DM 13.6.2007 n. 131, art, 5, comma 3 che prescrive l’abilitazione all’insegnamento quale requisito di accesso alla seconda fascia;
reputato peraltro che parte ricorrente debba provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tuti i soggetti che potrebbero ricevere pregiudizio dall’accoglimento del gravame, mediate pubblicazione sul sito web del Miur secondo le modalità e i termini definiti in via generale dalla Sezione con Ordinanza
collegiale n. 836/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Respinge la domanda cautelare.
Dispone l’integrazione del contradittorio ne modi e termini di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Ordinanza alle costituite parti.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore Raffaele Tuccillo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano Giuseppe Sapone
IL SEGRETARIO
La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 2923/2020 del 04.03.2020, nel giudizio R.G.n.
15640/2019.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 15640/2019).