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CCNL DEL MESE: TERZIARIO CONFCOMMERCIO

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Academic year: 2022

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Contrattuale

CCNL DEL MESE:

TERZIARIO CONFCOMMERCIO

ATTENZIONE

Si ripropongono i contenuti dell’Aggiornamento AP n. 157/2014, recante “CCNL del mese: Terziario Confcommercio”, a causa di un refuso circa le date di scadenza del contratto stesso.

Accordo di rinnovo 26 febbraio 2011, ratificato il 6 aprile 2011

PARTI CONTRAENTI  CONFCOMMERCIO;

 FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL DATA DI STIPULA 26 febbraio 2011 e 6 aprile 2011

DECORRENZA 1° gennaio 2011 SCADENZA ECONOMICA 31 dicembre 2013 SCADENZA NORMATIVA 31 dicembre 2013

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LIVELLI E QUALIFICHE

LIVELLO QUALIFICA

Q

Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata, che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, ovvero che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Impiegati: lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate.

Impiegati: lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.

Impiegati: lavoratori che svolgono mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza.

Operai: lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.

Impiegati: lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari.

Operai: lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.

Impiegati e operai: lavoratori che eseguono lavori qualificati per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite.

Sono inoltre inseriti nel 5º liv. per un periodo di 18 mesi, i seguenti lavoratori di primo impiego nel settore: commessi alla vendita che non hanno svolto l’apprendistato (aiutante commesso); addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita; addetti all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi.

6° Operai: lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.

7° Operai: lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti.

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Operatori di vendita

CATEGORIA DESCRIZIONE

I Impiegato di concetto con l’incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali hanno avuto incarico.

II

Impiegato d’ordine con l’incarico di collocare gli articoli trattati dall’azienda, anche quando provveda contestualmente alla loro diretta consegna. Agli operatori di vendita possono essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all’attività diretta di vendita (es.

promozione, propaganda, assistenza al punto di vendita).

COEFFICIENTI CONTRATTUALI

COEFFICIENTE ORARIO

168 per 40 ore 182 per 42 ore 195 per 45 ore

COEFFICIENTE GIORNALIERO 26

NUMERO MENSILITÀ 14

SCATTI DI ANZIANITÀ 10 scatti complessivi a cadenza triennale

PERIODO DI PROVA

La durata massima del periodo di prova è da intendersi di giorni di calendario per il Quadro ed il I livello, mentre per i restanti livelli va computato in giorni di lavoro effettivo, come di seguito in tabella.

Livello Qualifica

Q e 1° 6 mesi

2°, 3°, 4° e 5° 60 giorni

6° e 7° 45 giorni

Operatori di vendita 60 giorni

MINIMI RETRIBUTIVI

A seguito degli aumenti retributivi stabiliti dalle Parti, i nuovi importi dei minimi contrattuali resi noti da Confcommercio risultano i seguenti (si riportano i soli importi decorrenti dalle retribuzioni di competenza ottobre 2013).

Livello Parametro Minimi contrattuali da ottobre 2013

Paga base Altri el. Contingenza + EDR

Q 250,00 1.749,07 260,76 540,37

1° 225,20 1.575,56 537,52

2° 194,80 1.362,85 532,54

3° 166,50 1.164,87 527,90

4° 144,00 1.007,46 524,22

5° 130,10 910,18 521,94

6° 116,80 817,16 519,76

7° 100,00 699,58 5,16 517,51

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Operatori di vendita

Categ. Parametro Paga base Altri el. Contingenza + EDR

I 951,01 530,04

II 796,80 526,11

SCATTI DI ANZIANITÀ

Gli aumenti periodici, di seguito in tabella, decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di servizio.

Livelli Importo Livello Importo

Q 25,46 4° 20,66

1° 24,84 5° 20,30

2° 22,83 6° 19,73

3° 21,95 7° 19,47

ORARIO DI LAVORO

L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni per la generalità dei lavoratori.

In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario l’azienda potrà ricorrere alle seguenti articolazioni dell’orario di lavoro:

 40 ore settimanali, mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e per le restanti 4 ore mediante la concessione di mezza giornata a turno settimanale;

 40 ore con opzione e utilizzo di flessibilità: il monte ore dei permessi retribuiti sarà, per l’anno di riferimento, incrementato di 8 ore;

 39 ore settimanali con l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito;

 38 ore settimanali con l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito.

La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi (elevati a 12 a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro).

FESTIVITÀ, EX FESTIVITÀ E PERMESSI

Fermo restando che per la giornata del 4 novembre, come per le festività cadenti di domenica, verrà corrisposto 1/26 della retribuzione di fatto, in aggiunta alla normale retribuzione, per i dipendenti assunti prima del 1° marzo 2011 spettano i seguenti permessi retribuiti con la retribuzione di fatto, da fruire, salvo la monetizzazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di maturazione.

AZIENDE ROL EX FESTIVITÀ

Fino a 15 dipendenti 56 32

Oltre 15 dipendenti 72 32

(5)

L’ultimo Accordo di rinnovo prevede un’introduzione graduale del monte ore dei permessi individuali legato all’anzianità di servizio.

A tale proposito, a prescindere dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data del 1° marzo 2011, fermo restando il godimento delle ore di permesso in sostituzione delle 4 festività abolite nella misura di 32 ore, le ulteriori ore di permesso saranno riconosciute in misura pari al:

 50%, decorsi due anni dall’assunzione;

 100%, decorsi quattro anni dall’assunzione.

In sintesi per gli assunti dal 1° marzo 2011:

AZIENDE ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Da 0 a 2 anni Oltre 2 e fino a 4 anni Oltre 4 anni

fino a 15 dipendenti 32 32+28 32+56

oltre i 15 dipendenti 32 32+36 32+72

In caso di trasformazione in contratto indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi di cui sopra decorrerà dalla data della prima assunzione.

Apprendisti

Per quanto riguarda la maturazione dei permessi in capo agli apprendisti, il CCNL prevede che, fermo restando il godimento delle ore di permesso in sostituzione delle 4 festività abolite nella misura di 32 ore, le ulteriori ore di permesso sono riconosciute in misura pari al:

 50%, decorsi un periodo pari alla metà della durata del contratto;

 100%, dal termine del periodo di apprendistato.

Con la ratifica dell’ipotesi di accordo viene previsto che, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore maturerà il 100% delle ore di permesso decorsi comunque 48 mesi dalla data della prima assunzione, indipendentemente dalla durata del predetto contratto. Ciò varrà anche, ad esempio, per l’apprendistato per il conseguimento del V livello, per il quale è prevista una durata complessiva di 36 mesi: anche in questo caso l’apprendista, vedrà riconoscersi la totalità delle ore di permesso decorsi comunque 48 mesi dalla data di assunzione.

FERIE

La durata del periodo annuale di ferie è di 26 giorni lavorativi ragguagliando una settimana intera a 6 giorni retribuiti.

Per i lavoratori di cittadinanza non italiana che intendano effettuare un rimpatrio non definitivo, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco di due anni.

In caso di part-time verticale e misto, il periodo di ferie è riproporzionato in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione.

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MAGGIORAZIONI E STRAORDINARIO

Lavoro straordinario

Fermo restando che è considerato lavoro straordinario quello svolto oltre i limiti contrattuali e che il limite massimo annuale relativo alle ore di lavoro straordinario è fissato in 250 ore, si indicano di seguito le maggiorazioni previste dal CCNL.

TIPOLOGIA PERCENTUALE

Straordinario dalla 41ª alla 48ª ora 15%

Straordinario oltre la 48ª ora 20%

Straordinario festivo o domenicale 30%

Straordinario notturno 50%

Lavoro notturno(*) 15%

Lavoro supplementare 35%

(*) per lavoro notturno si intende quello svolto dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Si ricorda che per i lavoratori con orario di lavoro su 39 o 38 ore settimanali, le ore di lavoro eccedenti tale limite, e fino al raggiungimento dell’orario normale settimanale, sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Lavoro straordinario Agenti Immobiliari F.I.M.A.A.

Fermo restando che è considerato lavoro straordinario quello svolto oltre il normale orario di lavoro e che il limite massimo annuale relativo alle ore di lavoro straordinario è fissato in 200 ore, si indicano di seguito le maggiorazioni previste dal CCNL, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione.

TIPOLOGIA PERCENTUALE

Straordinario feriale 15%

Straordinario festivo 30%

Straordinario notturno 30%

Straordinario notturno festivo 50%

Lavoro straordinario Addetti ai call centers

Fermo restando che la maggiorazione viene pagata entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione straordinaria, per la particolare tipologia di prestatori addetti ai call centers, in caso di superamento delle 50 ore di straordinario, spetterà un corrispondente riposo compensativo retribuito, da usufruire inderogabilmente entro il 30 aprile successivo all’anno di maturazione o alla cessazione del rapporto di lavoro, se anteriore a detta data.

Personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa

Per il personale con qualifica di gerente, direttore tecnico o amministrativo, capo ufficio o capo reparto, in caso di partecipazione in via eccezionale alla vendita o al lavoro manuale, sono previste le seguenti maggiorazioni.

TIPOLOGIA PERCENTUALE

Straordinario notturno non compreso in

turni regolari di servizio 50% della quota oraria di retribuzione Straordinario festivo 30% della quota oraria di retribuzione

(7)

MATERNITÀ

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro le lavoratrici hanno diritto, oltre all’indennità giornaliera che viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell’azienda, fino a concorrenza dell’intera retribuzione (100%).

CONGEDO MATRIMONIALE

A tutti i lavoratori spetta, in caso di matrimonio un congedo di 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione di fatto.

MALATTIA

In caso di malattia viene corrisposto, con deduzione di quanto anticipato dal datore di lavoro per conto dell’INPS, il seguente trattamento economico.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA Periodo Indennità

INPS Integrazione a carico azienda Conservazione del posto

dal 1° al 3° giorno

100% per i primi 2 eventi nell’anno di calendario

180 giorni nell’anno solare 66% per il terzo evento nell’anno

di calendario

50% per il quarto evento nell’anno di calendario

nessuna integrazione a partire dal quinto evento

dal 4° al 20°

giorno 50% 75%

dal 21° al 180°

giorno 66% 100%

Ai fini dell’applicazione della suddetta disciplina relativa all’integrazione nel periodo di carenza, non risultano computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

 ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;

 evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

 sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale, nonché gli eventi morbosi che colpiscano lavoratrici durante il periodo di gravidanza.

Inoltre, le Parti hanno chiarito che le “continuazioni” o “ricadute” non devono essere considerate come eventi morbosi a sé stanti ai fini della disciplina della “riduzione della carenza”.

Trattamento di malattia apprendisti

Per quanto concerne gli apprendisti, il trattamento in caso di malattia prevede, a decorrere dal superamento del periodo di prova ed a integrazione del trattamento INPS, il 60% della retribuzione di fatto:

 per i primi 3 giorni, limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d’anno;

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 in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso (nei limiti della conservazione del posto).

Aspettativa non retribuita per malattia

Per i lavoratori affetti da patologie gravi che comportino terapie salvavita, i primi 60 giorni del periodo di aspettativa non retribuita per malattia di cui al comma 1 dell’art.

181 del CCNL, saranno indennizzati nella misura del 100% della retribuzione.

Protocollo aggiuntivo operatori di vendita

Con riferimento al trattamento economico di malattia e infortunio, al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento:

Anzianità di

servizio Periodo Trattamento a carico

azienda Conservazione del posto Fino a 6 anni

fino alla fine del 5° mese intera retribuzione

8 mesi dall’inizio del

6° mese e fino alla fine

dell’8° mese 50% della retribuzione Oltre 6 anni

fino alla fine

del 8° mese intera retribuzione

12 mesi dall’inizio del

9° mese e fino alla fine del

12° mese 50% della retribuzione

Ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo aggiuntivo, in caso si infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL le aziende garantiscono con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:

 27.500,00 per morte;

 37.500,00 per invalidità permanete totale.

INFORTUNIO

Fermo restando che in caso di infortunio sul lavoro il prestatore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Nel caso in cui il periodo suddetto superi il limite dei 180 giorni, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’infortunio, fino alla cessazione della corresponsione dell’indennità per inabilità temporanea da parte dell’INAIL, se, entro il 180° giorno , provvederà ad avanzare richiesta di aspettativa non retribuita.

L’indennità INAIL riconosciuta al dipendente qualificato sarà integrata dall’azienda fino a concorrenza delle seguenti percentuali della retribuzione di fatto:

DURATA DELL’ASSENZA LAVORATORI QUALIFICATI APPRENDISTI 1° giorno (giorno

dell’infortunio) 100% 100%

dal 2° giorno al 4° giorno 60% 60%

dal 5° giorno al 20° giorno 90% 80%

dal 21° giorno al 180° giorno 100% 90%

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PREAVVISO

I periodi di preavviso riportati di seguito decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese e sono espressi in giorni di calendario.

DIMISSIONI Livello

Anzianità di servizio Fino a 5 anni

compiuti Oltre 5 e fino a 10

compiuti Oltre 10 anni

Quadri e I 45 60 90

II e III 20 30 45

IV e V 15 20 30

VI e VII 10 15 15

LICENZIAMENTO

Livello Anzianità di servizio

Fino a 5 anni

compiuti Oltre 5 e fino a 10

compiuti Oltre 10 anni

Quadri e I 60 90 120

II e III 30 45 60

IV e V 20 30 45

VI e VII 15 20 20

Termini di preavviso Operatori di vendita

Per gli operatori di vendita, i termini di preavviso sono i medesimi sia in caso di dimissioni che di licenziamento, decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese e sono espressi in giorni.

Categoria Anzianità di servizio

Fino a 5 anni

compiuti Oltre 5 e fino a 10

compiuti Oltre 10 anni

I 30 45 60

II 30 45 60

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