Allegato 1
SCHEDE RIASSUNTIVE
ORARIO NORMALE DI LAVORO • Orario di lavoro normale: 40 ore settimanali
• Facoltà di stabilire tramite contrattazione collettiva una durata minore
• Conferma del regime della “multiperiodalità”
• Esclusione dalla disciplina della durata settimanale dell’orario, del personale e delle fattispecie previste dall’art.16
DURATA MASSIMA SETTIMANALE DELLA
PRESTAZIONE COMPRESO IL LAVORO STRAORDINARIO
• Durata massima settimanale: viene stabilita dai contratti collettivi
• Durata media settimanale: 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, calcolata su un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile a 6 o 12 mesi dalla contrattazione collettiva
• Tale periodo va computato senza tener conto delle ferie e delle assenze per malattia
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
STRAORDINARIE
• In caso di superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni di lavoro straordinario, nelle unità produttive con più di 10 dipendenti:
obbligo del datore di lavoro di informare la Direzione provinciale del lavoro ogni 4 o 6 o
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LAVORO STRAORDINARIO • Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto
• In difetto di disciplina collettiva applicabile, lo straordinario è ammesso previo accordo fra datore di lavoro e lavoratore, nel limite di 250 ore annuali
• Ipotesi nelle quali lo straordinario è ammesso oltre i limiti previsti:
ü eccezionali esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l’assunzione di nuovi lavoratori
ü casi di forza maggiore ü eventi particolari
• I contratti collettivi possono prevedere che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lo straordinario, i lavoratori fruiscano di riposi compensativi
PAUSE E RIPOSO GIORNALIERO • Se l’orario giornaliero di lavoro supera le 6 ore, al lavoratore spetta una pausa, le cui modalità e durata sono stabilite dai contratti collettivi
• In difetto di disciplina collettiva, al lavoratore spetta una pausa giornaliera non inferiore a 10 minuti
• Al lavoratore spettano: 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata)
RIPOSO SETTIMANALE • Durata: almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola coincidenti con la domenica
• Cumulabilità con le ore di riposo giornaliero
• Il riposo settimanale può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica, per una serie di attività analiticamente individuate e per tutte le altre che saranno individuate dalla
contrattazione collettiva
FERIE - La durata delle ferie annuali è di almeno 4
settimane
- I contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore
- Il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto
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LAVORO NOTTURNO • È vietato adibire al lavoro fra le ore 24 e le 6 le gestanti e puerpere, fino al compimento di un anno di età del bambino
• I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esonerati dall’obbligo del lavoro notturno
• La legge prevede ulteriori ipotesi di non obbligatorietà del lavoro notturno
• I contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità della consultazione sindacale che deve precedere l’introduzione del lavoro notturno
• Qualora non sia disposta dal contratto collettivo, l’esecuzione di lavoro notturno continuativo o compreso in regolari turni periodici, deve essere comunicata dal datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro
• L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media su 24
• I contratti collettivi (anche aziendali) possono stabilire un periodo di riferimento più ampio su cui effettuare la media
• Le eventuali riduzioni di orario o gli eventuali trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni sono affidati alla
contrattazione collettiva
• Devono essere eseguiti controlli preventivi e periodici, previsti dalle disposizioni di legge o eventualmente dai contratti collettivi, al fine di valutare lo stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno
• In caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno, accertata dalle competenti strutture sanitarie, il lavoratore, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, verrà adibito al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili
DEROGHE I contratti collettivi nazionali, ovvero quelli di secondo livello, se previsto dalla contrattazione nazionale, possono apportare deroghe alla disciplina di legge in tema di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno.
In difetto di disciplina contrattuale le deroghe possono essere concesse per decreto ministeriale, sentite le parti sociali, in riferimento a una serie di attività individuate specificamente dalla legge
DIRIGENTI, PERSONALE DIRETTIVO, LAVORO A DOMICILIO E TELELAVORO
Nei loro confronti non si applica la disciplina di cui agli articoli: 3 (orario normale di lavoro), 4 (durata massima dell’orario di lavoro), 5 (lavoro straordinario), 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione) e 13 (durata del lavoro notturno)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di orario di lavoro, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio