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DISCIPLINARE DI GARA CIG A52

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Academic year: 2022

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Allegato D al Decreto n. 89 del 22 Aprile 2020 pag. 1/40

giunta regionale

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI ECO INNOVATIVI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI SOMMINISTRAZIONE AUTOMATICA DI

ALIMENTI, BEVANDE FREDDE/CALDE E DI ACQUA AFFINATA DA RETE IDRICA PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE DEL VENETO.

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 8277676A52

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INDICE

INDICE ... 2

1. PREMESSE ... 3

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ... 3

2.1 DOCUMENTI DI GARA ... 3

2.2 CHIARIMENTI ... 4

2.3 COMUNICAZIONI ... 5

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ... 5

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI ... 6

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 6

6. REQUISITI GENERALI ... 8

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ... 8

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ ... 9

7.2 REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA ... 9

7.3 REQUISITI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE ... 9

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE ... 10

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI... 10

8. AVVALIMENTO ... 11

9. SUBAPPALTO ... 12

10. GARANZIA PROVVISORIA ... 12

11. SOPRALLUOGO ... 13

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC ... 13

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ... 14

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 17

15. BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Step 1 ... 18

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ... 18

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ... 20

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO... 22

15.3.1 Dichiarazione integrativa (Allegato B1 ) ... 22

15.3.2 Documentazione a corredo ... 23

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (Allegato B2) ... 24

16. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA – Step 2 ... 26

17. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA – Step 3 ... 27

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ... 29

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ... 29

18.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA ... 35

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - APERTURA DELLA BUSTA 1, VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA... 36

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE ... 38

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE... 38

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ... 39

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ... 40

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 40

(3)

1. PREMESSE

La Regione del Veneto, in esecuzione del decreto del direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n.

89 del 22 aprile 2020 indice una procedura di gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento di una concessione, ai sensi dell’art. 164 e segg. del D.lgs. 50/2016, presso le sedi della Regione del Veneto, per i seguenti servizi:

- ristorazione automatica, mediante installazione e gestione di distributori automatici (eco innovativi) per la somministrazione di bevande e alimenti;

- installazione, gestione, noleggio di erogatori, d’acqua collegati alla rete idrica.

L’affidamento della concessione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, per brevità, “Codice”).

Il luogo di svolgimento del servizio è indicato presso le sedi della Regione del Veneto negli spazi individuati nel Capitolato Speciale d’appalto. (Codice NUTS: ITH3).

La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà della Regione Lombardia e gestito dall'Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., (di seguito ARIA SPA), denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"

accessibile dal sito www.ariaspa.it). Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito internet della Stazione Appaltante www.regione.veneto.it al link “Bandi Avvisi e Concorsi”, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento

“Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.lgs. 82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.

ENTE APPALTANTE: Regione del Veneto – Giunta regionale, Direzione Acquisti e AA.GG., Palazzo della Regione, Cannaregio n. 23 – 30121 Venezia, Tel. +390412795213/5214, fax +390412795212, posta elettronica certificata: acquistiaagg@pec.regione.veneto.it.

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è il direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. avv. Giulia Tambato.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

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1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara:

Domanda di partecipazione concorrente singolo (Allegato A);

 Domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete, GEIE (Allegato A1);

DGUE (Allegato B);

Dichiarazione integrativa (Allegato B1);

Dichiarazione integrativa DGUE impresa ausiliaria (Allegato B2);

Scheda offerta tecnica (Allegato C);

3) Capitolato Speciale (Parte Amministrativa e Parte Tecnica) e relativi allegati costituiti dall’Elenco sedi - numero distributori, dal Piano economico finanziario di massima, Listino prezzi;

4) Duvri;

5) Documento “Modalità Tecniche di utilizzo” Piattaforma Sintel;

6) Protocollo di legalità approvato con DGR 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 con gli Uffici Territoriali del Governo Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto, consultabile e liberamente accessibile al seguente link:

https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.

Il Capitolato speciale d’appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n.

220 del 21 settembre 2011) per quanto compatibili con i servizi di distribuzione automatica.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo della piattaforma Sintel nell’area “Comunicazioni procedura”, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate sul profilo del committente e su Sintel.

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione Sintel. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: “Richiesta chiarimento”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel "Comunicazioni procedura". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

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Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la PEC, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.

Eventuali rettifiche al bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all’art. 76, del Codice, avvengono tramite il sistema telematico.

L’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità

“Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel.

Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le predette comunicazioni sono altresì pubblicate sul profilo committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all’interno della sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto poiché la stessa richiede una gestione integrata del servizio di ristorazione automatica con quello relativo alla gestione dei distributori d’acqua che dovranno essere collegati alla rete idrica presso le sedi della Regione del Veneto.

Il valore massimo della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del Codice e calcolato sulla base dei potenziali ricavi del servizio, per l’intera durata di 5 anni della concessione, è pari a Euro 1.796.840,00 ed oneri per la sicurezza pari ad Euro 4.250,00 (Iva esclusa). Il valore indicato rappresenta una stima e non si deve ritenere valore di ricavo in alcun modo garantito dalla Regione del Veneto, in applicazione dell’art. 165 D.lgs. 50/2016, essendo il rischio operativo interamente trasferito al concessionario.

La Regione del Veneto si riserva, altresì di affidare al concessionario la ripetizione del servizio analogo per un ulteriore periodo opzionale di mesi trentasei, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice, per un ammontare presunto pari a Euro 1.078.104,00 oltre oneri della sicurezza pari a Euro 2.550,00.

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Il valore stimato della concessione comprensivo anche dell’opzione di trentasei mesi di cui all’art. 63 co 5 del D.lgs. 50/2016 ammonta ad euro 2.874.944,00 di cui euro 6.800,00 per costi interferenziali.

Il costo della manodopera incide sul 30 % del fatturato presunto.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto è fissata in 5 (cinque) anni a decorrere dal verbale dell’ultima consegna e installazione delle attrezzature, pur nelle more degli adempimenti di cui al D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni ivi previste.

Si precisa che l’Amministrazione, alla data di scadenza del contratto, si riserva la possibilità di applicare la procedura negoziata prevista dall’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione limitatamente al tempo necessario alla conclusione della procedura di cui sopra ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di distributori automatici potranno essere effettuate dal concessionario solo previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale. E’ prevista altresì l’opzione per il concessionario di proporre all’Amministrazione regionale durante l’esecuzione del contratto modifiche a numero e tipologia di distributori per sede indicati nell’Allegato 1 del Capitolato Speciale d’Appalto al fine di migliorare ulteriormente la qualità del servizio erogato. In ogni caso le proposte dovranno essere avanzate ai sensi e nei limiti di cui all’art. 175 lettera a) del D.lgs. 50/2016.

In considerazione della durata della concessione è prevista l’opzione per l’Amministrazione regionale di chiedere all’aggiudicatario durante l’esecuzione del contratto di apportare modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti di cui all’art. 175 lettera a) del D.lgs. 50/2016 in relazione a possibili ulteriori variazioni dell’attuale assetto della logistica delle sedi e degli uffici, compresa l’acquisizione ovvero la dismissione di sedi di cui allo stato non è possibile conoscere la precisa entità.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

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dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, API Veneto e ANCI Veneto, costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

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7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’Operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, nel settore di attività oggetto della presente concessione (somministrazione e vendita bevande e alimenti a mezzo distributori automatici).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto di seguito:

b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 2016 - 2017 - 2018 un fatturato specifico medio annuo nel settore oggetto della concessione non inferiore ad Euro 150.000,00 importo corrispondente al valore stimato della concessione diviso per il numero di anni di durata della concessione medesima e ridotto del 50%.

Tale requisito è richiesto ai fini della comprova della solidità economico-finanziaria delle imprese concorrenti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice, mediante:

- originale o copia conforme dei Certificati rilasciati dal Committente pubblico o privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo relativo ai servizi prestati e del relativo periodo di esecuzione (ultimi tre esercizi disponibili);

ovvero

- copia conforme dei Contratti unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo in cui i servizi sono stati prestati (ultimi tre esercizi disponibili).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Considerato che nella presente procedura la qualità ha un’alta incidenza, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto di seguito:

c) Certificazione TQS (Top Quality Standard) certificazione per il gruppo specifico per il Settore del Vending che permette al consumatore di valutare la qualità del servizio offerto tramite il distributore automatico;

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d) essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale a EMAS oppure a UNI EN ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto della concessione.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la Stazione Appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Il possesso dei requisiti c) e d) dovrà essere comprovato mediante presentazione di un originale o copia conforme all’originale della certificazione.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo nel settore di attività cui al precedente punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento nei seguenti termini:

- dall’impresa mandataria-capogruppo per una percentuale non inferiore al 40% e per la restante percentuale dalle imprese mandanti o consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%.

Il requisiti relativi ai punti 7.3 lett. c) e lett. d) dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio oggetto dell’appalto. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) ai sensi dell’art. 47 del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alla procedura di affidamento di tali soggetti, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

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I requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, fermo restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,

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assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi in conformità a quanto previsto all’art. 174 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta dovrà essere corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo posto a base d’asta, vale a dire per un importo di Euro 57.499,48, salvo quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo;

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia dovrà essere resa con le modalità e forme espressamente previste al citato art. 93 del Codice.

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È sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante, in corso di validità. La Stazione Appaltante rilascia al soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo apposita “attestazione di avvenuto sopralluogo”.

L’“attestazione di avvenuto sopralluogo” non dovrà essere allegata ai documenti di gara presentati dell’operatore economico, in quanto un originale della stessa sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In riferimento al sopralluogo, si precisa che: la richiesta di sopralluogo potrà essere inoltrata fino a 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte e potrà essere effettuato, nei giorni feriali, previa richiesta scritta da inoltrare alla Stazione Appaltante attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel. Nella menzionata richiesta, il concorrente dovrà indicare un recapito telefonico; la Stazione Appaltante comunicherà, sempre attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” la data, l’ora ed il luogo del relativo sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito e/o costituendo, GEIE, aggregazione di rete il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/ capofila o degli operatori economici in caso di RTI non costituito.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro centoquaranta (140/00), determinato sul valore massimo stimato dell’appalto, giusta Delibera dell’Autorità n. 1174 del 19

dicembre 2018, secondo le modalità pubblicate sul sito

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

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In caso di mancata presentazione della “ricevuta di pagamento” la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005..

Tuttavia le imprese, qualora intervenisse successivo provvedimento governativo, causa emergenza sanitaria covid-19, saranno esonerate dal pagamento del contributo così come indicato nella deliberazione Anac 289 del 01.04.2020 e successive Comunicazioni Presidente A.N.A.C.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nel Bando di Gara a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali- operatore economico all'interno del citato sito internet www.ariaspa.it). Per richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma Sintel si può contattare il Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) al Numero Verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 - assistenza in lingua italiana).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi/Step successive dell'apposita procedura guidata di Sintel.

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;

ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

Si precisa che la fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da pare del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

a) la Documentazione amministrativa, a livello della procedura (attraverso la funzionalità

"Invia offerta");

b) l’Offerta Tecnica, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta”);

c) l’Offerta Economica, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta").

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Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).

La piattaforma Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del

"Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al 5°

ed ultimo step "Riepilogo ed Invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata;

diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto “Invio dell'offerta” deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma Sintel non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale, connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;

- è obbligo del concorrente, oltre che buona norma di diligenza professionale, controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed Invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È

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altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente.

La documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento “Modalità Tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel”.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

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straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, avverrà utilizzando la funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia

“Dettaglio” della presente procedura.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

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preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Step 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", nell'apposito campo "Documentazione amministrativa", il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta, compilata, firmata digitalmente e con apposta la marca temporale, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip come meglio descritto nelle “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel”. Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella

"Documentazione amministrativa" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nella ulteriore cartella a disposizione denominata "Eventuale Documentazione”:

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al fine dell’assolvimento dell’imposta di bollo l’operatore economico dovrà applicare alla

“Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”, nell’apposito spazio, una marca da bollo di

€ 16,00 (sedici/00), che dovrà essere opportunamente annullata.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, marcata temporalmente e redatta, secondo il modello di cui:

- allegato A) domanda di partecipazione concorrente singolo;

- allegato A1) domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione imprese GEIE;

e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente e con marca temporale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Limitatamente ai concorrenti che presentano offerta tramite procuratore o institore:

- copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., , consapevole che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara

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-di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

-di accettare le clausole contenute nel Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, API Veneto e ANCI Veneto, costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (Allegato B) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, fornito dalla Stazione Appaltante in formato editabile.

Il DGUE dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale e marcato temporalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

L’operatore economico dovrà compilare le seguenti sezioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa (firmata digitalmente) nei termini di cui al punto 15.3.1;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria (firmata digitalmente) con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

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4) dichiarazione sostitutiva (firmata digitalmente di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

6) PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

7) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice,

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui punto 7.1 a del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 lett. b) del presente disciplinare;

c) la sezione C) per dichiarare il possesso di capacità tecnica e professionale per dichiarare il possesso della certificazione di cui al paragrafo 7.3 lett. c)

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c) la sezione D per dichiarare: il possesso del requisito di gestione ambientale cui al punto 7.3 lett. d) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 15.3.1 Dichiarazione integrativa (Allegato B1 )

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

3. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001.

4. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

5. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(23)

6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ………, partita IVA

……….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ciascuna ausiliaria rende la dichiarazioni integrative (Allegato B2), allegandole al loro DGUE.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente inserisce sempre nella “Documentazione Amministrativa”:

- copia scansionata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere allegata copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

- copia scansionata della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

Riferimenti

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