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Scatti di anzianità: come si calcolano e cosa sono

Autore: Redazione | 03/04/2016

L’ammontare mensile e il numero massimo di scatti di anzianità è stabilito dai CCNL: si tratta di un premio in busta paga erogato in base all’anzianità di servizio.

Gli scatti di anzianità sono una sorta di “premio” erogato ai dipendenti più fedeli, che cioè hanno maturato maggior tempo alle dipendente della stessa azienda. In particolare, tutte le volte in cui un lavoratore accumula una certa anzianità di servizio con il medesimo datore di lavoro ha diritto a una maggiorazione sulla normale retribuzione. Sono questi gli scatti di anzianità che

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vengono definiti e regolamentati dai contratti collettivi nazionali di lavoro (ccnl).

Dunque è a questi ultimi che deve far riferimento il dipendente per verificare la disciplina a lui applicabile, l’ammontare degli scatti, il numero massimo degli stessi che è possibile “accumulare” e dopo quanto tempo maturano.

Cosa sono gli scatti di anzianità?

Gli scatti di anzianità sono una voce della retribuzione che si aggiunge alla normale busta paga erogata mensilmente dal datore di lavoro al dipendente. In particolare gli scatti di anzianità vengono erogati quando il lavoratore raggiunge una determinata anzianità di servizio presso una medesima azienda. La motivazione che sta alla base di tale “bonus” è molto semplice: il lavoratore da più tempo impiegato presso lo stesso datore è anche più esperto degli altri, conosce meglio le procedure, ha maggiore esperienza, praticità ed è anche più veloce e produttivo. Dunque, questa sua maggiore efficienza, che lo porta ad essere più utile all’azienda rispetto agli altri dipendenti, viene ricompensata attraverso una maggiorazione sulla retribuzione.

A quanto ammontano gli scatti di anzianità e come si calcolano?

La misura e le modalità di maturazione degli scatti di anzianità vengono stabilite dal contratto collettivo della categoria cui appartiene il dipendente.

L’importo degli scatti di anzianità varia in base alla qualifica e vengono periodicamente incrementati a scadenze diverse, a seconda del contratto collettivo applicabile. Di norma, l’ammontare può essere determinato in misura fissa oppure in base a una percentuale calcolata su determinati elementi retributivi individuati

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dai contratti collettivi.

Gli scatti in genere hanno cadenza ogni due o tre anni (a seconda dei contratti collettivi nazionali) e decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio o triennio di anzianità.

Facciamo qualche esempio con alcuni dei settori di maggiore impiego.

Il CCNL Commercio prevede massimo 10 scatti di anzianità che maturano dopo tre anni di appartenenza allo stesso livello di qualifica. Il termine inizia a maturare dal mese successivo alla data di assunzione.

Il CCNL Industria invece prevede che lo scatto di anzianità maturi dopo 2 anni nella medesima qualifica. Anche in questo caso, il termine inizia a maturare dal mese successivo alla data di assunzione.

Nel CCNL terziario, gli scatti maturano ogni tre anni, sono massimo 10 e non sono assorbiti da aumenti di merito.

Nel CCNL tessile e abbigliamento gli scatti sono biennali, sono massimo 4. In caso di passaggio di livello la cifra maturata viene conservata.

Nel CCNL Turismo sono triennali e massimo 6.

Nel CCNL Metalmeccanici gli scatti sono biennali, massimo 5 e non sono assorbiti da aumenti di merito.

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Scatti di anzianità e promozioni

Se il lavoratore ottiene una promozione, con progressione ad una categoria o livello superiore, gli scatti di anzianità vengono automaticamente assorbiti dall’aumento collegato al passaggio di qualifica e pertanto non possono essere riportati in cifra o conservati per intero (salvo diverso accordo tra le parti, accordo che deve risultare in forma espressa, non essendo sufficiente il silenzio).

Alcuni contratti collettivi prevedono espressamente che gli scatti vengano azzerati ed assorbiti nell’aumento collegato al passaggio di qualifica. In altri contratti collettivi il ricalcolo degli scatti avviene attraverso il seguente procedimento: il valore complessivo degli scatti maturati sino a quel momento si divide per l’importo corrispondente al nuovo scatto, determinando così il numero o la frazione di scatti cui ha ancora diritto il lavoratore.

Per esempio: un lavoratore ha maturato due scatti di anzianità per un totale di € 20,66. Passa al livello superiore che comporta uno scatto di € 20,66. Si dividono i due valori (€ 20,66 : € 20,66 = 1).

Il lavoratore passa al nuovo livello avendo maturato uno scatto di anzianità.

È illegittimo far decorrere la maturazione degli scatti di anzianità solo dal compimento di una certa età minima [1].

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Scatti di anzianità e assenze dal lavoro

Alcuni contratti collettivi fanno dipendere la maturazione degli scatti dal decorso dell’anzianità di servizio: in tal caso gli scatti maturano anche durante le assenze dal lavoro dovute a ferie, malattia, infortunio e maternità. In altri contratti, invece, la maturazione viene collegata all’effettivo servizio del lavoratore.

Note

[1] Cass. sent. n. 36/1993. Autore immagine: 123rf com

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