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RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE

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Academic year: 2022

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Decreto Legislativo 116/2020: la rivoluzione dei rifiuti

Confartigianato Imprese Mantova informa le imprese associate che il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale, ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive UE meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.

I principali punti da segnalare sono:

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445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino: i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti da trattata e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”. Sui contenuti e la forma di questa Attestazione e sui tempi in cui la stessa debba essere inviata al produttore nulla è stato indicato, tuttavia per gli impianti autorizzati in D15 si tratta di un adempimento già operativo dal 26 di settembre.

RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE

Viene riformato il sistema di responsabilità estesa del produttore. La responsabilità del

produttore viene estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” e si traduce in nuove misure per

“incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità”.

Viene inoltre istituito un “Registro nazionale dei produttori” la cui operatività è subordinata ad un prossimo decreto attuativo.

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DEFINIZIONI

Il Decreto modifica alcune definizioni, in particolare si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani. In base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali

diventano urbani per legge. Si precisa tuttavia che la definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. Inoltre l’art. 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al

recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Si precisa che tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 (cat. 2bis dell’Albo), nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (in vigore dal 26/09/2020 – ma necessita di chiarimenti su cosa si intende per “dipendenti”). Inoltre i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, dell’Associazione di Categoria che provvede ad annotare i dati con cadenza mensile.

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derattizzazione, ecc, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Relativamente a tale

semplificazione si è in attesa dei chiarimenti per capire cosa si intende per “piccoli interventi edili”, “quantitativi limitati” e la forma richiesta del DDT. Inoltre si segnala che il DDT è

alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto. Si consiglia pertanto alle aziende di attendere le risposte di chiarimenti presentate da Confartigianato prima di effettuare la gestione dei rifiuti indicata dal Decreto.

Tale disposizione non deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

SFALCI E POTATURE

“Gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni” non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art. 185, pertanto a partire dal 26 settembre, dovranno essere gestiti come rifiuti.

Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla presentazione del MUD.MUD

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Per maggiori informazioni:

Stefano Tassellari - tel. 0376/408778 (interno 111) - email: stefano.tassellari@confartigianato .mn.it

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