• Non ci sono risultati.

Cartello autovelox: normativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Cartello autovelox: normativa"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Cartello autovelox: normativa

Autore: Redazione | 27/10/2020

Segnalazione postazione di controllo elettronico della velocità e validità delle multe: la Cassazione detta i principi.

Una recente ordinanza della Cassazione [1] fa il punto dell’attuale normativa sul cartello autovelox specificando quali sono gli obblighi degli agenti accertatori e in quali casi è possibile fare ricorso contro la multa per eccesso di velocità.

È l’occasione per ribadire la disciplina attualmente in vigore in materia di segnaletica stradale sulla presenza degli autovelox, segnaletica alla cui corretta

(2)

installazione è subordinata la validità stessa della contravvenzione. Ma procediamo con ordine.

Cartello autovelox fisso

Prima di ogni postazione autovelox ci deve essere un cartello, ben visibile, che avvisi gli automobilisti della presenza del controllo elettronico della velocità. Il cartello deve indicare la scritta «Controllo elettronico della velocità». Nel caso del tutor, il cartello deve specificare «Controllo elettronico della velocità media».

Quanto alla distanza massima tra il cartello e la postazione, il primo deve essere posizionato a non più di 4 chilometri dall’autovelox. Dopodiché, il cartello va ripetuto o la multa è nulla.

La legge non indica, allo stesso modo, quale debba essere la distanza minima tra cartello e postazione: la Cassazione ha detto che il segnale deve essere collocato con «adeguato anticipo» rispetto all’autovelox, in modo da consentire all’automobilista di rallentare la velocità senza frenate improvvise, senza quindi costituire un pericolo per la circolazione.

Cartello autovelox mobile

Anche nel caso degli autovelox mobili, quelli cioè posizionati sul treppiedi e, di volta in volta, predisposti all’occorrenza dalla polizia, è necessaria la presenza di un cartello di avviso posto a non più di 4 chilometri e con adeguato anticipo rispetto alla postazione.

Tuttavia, una direttiva ministeriale spiega che, se nel tratto di strada gli accertamenti della velocità avvengono saltuariamente, dopo il cartello fisso gli agenti devono posizionare un ulteriore cartello mobile, ai margini della strada (anche con la semplice icona della polizia), in modo da avvisare gli automobilisti della presenza della postazione di controllo. La direttiva Minniti dell’agosto 2018 ha, infatti, stabilito che la presenza di cartelli fissi, in tratti di strada ove solitamente non ci sono controlli, è ormai percepita dagli automobilisti non più come un avvertimento, ma con indifferenza, come una “costante”, una sorta di residuato.

(3)

Leggi sul punto “Autovelox: ora sono necessari due cartelli“.

Dimensioni cartello autovelox

Non esiste una norma che stabilisca quali debbano essere le dimensioni del cartello di segnale dell’autovelox. È solo necessario che lo stesso sia visibile.

Visibilità che va rapportata alle dimensioni della strada e alla velocità percorribile.

Si ritengono pertanto applicabili le regole generali sulla cartellonistica che stabiliscono tre tipi di dimensioni di cartelli:

cartelli grandi: 135 cm x 200 cm (di norma sulle autostrade, sulle strade extraurbane a due o più corsie o su quelle urbane a tre o più corsie);

cartelli normali: 90 cm x 135 cm (su tutte le altre strade);

cartelli piccoli: 40 cm x 60 cm (solo in casi eccezionali, quando il cartello normale non può essere apposto per le dimensioni e la struttura della strada).

Qual è il colore del cartello autovelox?

Il colore del cartello autovelox deve essere:

nelle strade extraurbane: fondo blu con scritte bianche;

nelle strade urbane: fondo bianco e scritte nere.

Indicazione del cartello autovelox sul verbale

Per quanto la presenza del cartello preventivo di segnalazione dell’autovelox sia obbligatoria, non è necessario che i verbalizzanti diano atto di esso all’interno della multa. La contravvenzione cioè non deve indicare che il controllo elettronico della velocità era stato oggetto di preventivo avviso agli automobilisti.

Quindi, la multa è valida anche quando, all’interno della stessa, non è riportata la frase: «Postazione di controllo presegnalata da apposito cartello».

Tale chiarimento è stato fornito dalla Cassazione [1]. Secondo infatti la Corte, «la

(4)

circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata attraverso un dispositivo autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello, non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza [2]».

Il verbale deve comunque dare atto dell’intervenuta taratura dell’autovelox, indicando la data in cui è stata effettuata l’ultima volta. I controlli infatti devono avvenire non più tardi di una volta all’anno.

La multa è nulla sia se il verbale non indica la data della taratura, sia se tale taratura non è mai avvenuta o se è avvenuta prima dell’ultimo anno.

Ripetizione cartello autovelox

Dopo ogni intersezione, il cartello autovelox va ripetuto a beneficio degli automobilisti che, dall’intersezione stessa, si immettono sulla strada principale.

Secondo la Cassazione, bisogna installare un nuovo cartello di avviso dopo le intersezioni, gli svincoli e gli incroci, a beneficio di quanti provengono da strade secondarie e, perciò, non hanno potuto vedere il precedente avviso.

Leggi anche Autovelox: tutte le regole sulla segnalazione.

Note

[1] Cass. ord. n. 23330/20 del 23.10.2020. [2] Cass. ord. n. 1661/19 del 22.01.2019.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. II Civile ordinanza 16 luglio – 23 ottobre 2020, n.

23330 Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone Fatti di causa 1. Il giudice di pace di Bassano del Grappa rigettava il ricorso proposto da R.D. e confermava l’ordinanza ingiunzione prefettizia da questi impugnata unitamente ai verbali

presupposti della polizia locale di Tezze sul Brenta, con i quali gli erano state contestate le violazioni dell’art. 142 C.d.S., comma 9, e dell’art. 180 C.d.S., commi

1 e 7. 2. R.D. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Il Tribunale di Vicenza rigettava l’impugnazione. In particolare, il Tribunale rilevava che il giudice

di pace aveva dato conto nella sua motivazione di tutte le circostanze del caso e,

(5)

dunque, era del tutto infondata la pretesa violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sollevata con il primo motivo di ricorso. Lo stesso doveva dirsi con riferimento all’asserita inadeguatezza della motivazione dell’ordinanza ingiunzione impugnata, che invece dava conto di tutte le circostanze rilevanti. D’altra parte, aggiungeva il Tribunale, i vizi motivazionali dell’ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione,

in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto annullato e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice che può valutare le deduzioni difensive proposte in

sede amministrativa in ipotesi non esaminate o respinte non motivatamente e decidere con pienezza di poteri. Il Tribunale rigettava anche il motivo di appello avente ad oggetto la pretesa tardività dell’ordinanza ingiunzione per il mancato

rispetto del termine di cui all’art. 204 C.d.S., comma 1, in quanto il suddetto termine era stato rispettato. L’eccepita nullità dei verbali di contestazione per omessa indicazione del numero di registro cronologico era del tutto infondata e oltretutto il numero sussisteva. Quanto invece alla legittima correzione dei verbali andava sottolineato che il trasgressore aveva fornito false generalità e, dunque, la

polizia locale, dopo aver svolto indagini, era risalita alla vera identità del trasgressore, correggendo, dunque, i verbali in questione. Infine, l’omessa prova da parte della pubblica amministrazione della regolarità della segnaletica stradale

a fronte della contestazione di presunte irregolarità sul retro della stessa non inficiava la validità del cartello stradale in conformità con la giurisprudenza di legittimità. Infine, in relazione alla pretesa violazione della L. n. 168 del 2002, art.

4, in relazione ai cartelli di preavviso del controllo elettronico della velocità e alla visibilità della postazione di accertamento, la normativa richiamata dall’appellante era del tutto inconferente, trattandosi di un dispositivo di controllo della velocità in

dotazione agli agenti della polizia locale e rispetto al quale era stata data prova documentale dell’omologazione dell’apparecchiatura. Peraltro, nella specie il procedimento di collaudo dell’apparecchiatura era avvenuto sei mesi prima del rilevamento dell’infrazione, dunque, l’amministrazione aveva fornito la prova della

correttezza e funzionalità dell’apparecchiatura. 3. R.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 4. Il Comune di Tezze sul Brenta ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285

del 1992, art. 45, comma 6. della L. n. 273 del 1991; del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 6, comma 11, dell’art. 2697 c.c., in

relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente richiama la sentenza

n. 113 del 2015 della Corte Costituzionale in materia di obbligo di taratura degli strumenti di misurazione elettronica della velocità che ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6. A seguito di tale sentenza le apparecchiature per il controllo della velocità non devono essere soltanto

(6)

omologate ma è necessario che siano periodicamente controllate e tarate.

Peraltro, la taratura è disciplinata dalla L. n. 273 del 1991, che la affida esclusivamente a centri specializzati e non alla casa costruttrice

dell’apparecchiatura. Ciò premesso, a parere del ricorrente, l’amministrazione comunale non aveva approvato le verifiche periodiche di corretta funzionalità di taratura delle apparecchiature impiegate, essendosi limitata ad attestare che la prima consegna del misuratore di velocità telelaser era avvenuta il 16 dicembre 2010 da parte della casa costruttrice al Comune di Tezze. Si trattava, dunque, di

una mera attestazione di conformità dell’apparecchio. Pertanto il Tribunale avrebbe violato le norme citate, ritenendo che, per il breve lasso di tempo intercorso tra la consegna dell’apparecchio e la rilevazione dell’infrazione, vi fosse prova sufficiente della funzionalità della medesima apparecchiatura. In proposito il

ricorrente richiama anche la sentenza di questa corte n. 9645 del 2016 con la quale si è affermata la necessità della verifica periodica. 1.2 Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: "In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria

dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente

provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata”" (Sez. 6-2, Sent. n. 18354 del 2018). La verifica periodica, dunque, si rende necessaria solo quando sia intercorso un apprezzabile

lasso di tempo dall’ultima verifica dell’apparecchiatura ovvero dal suo collaudo.

Nella specie, il Tribunale ha evidenziato che vi era la prova documentale dell’omologazione dell’apparecchiatura e che il collaudo era avvenuto solo sei mesi

prima del rilevamento dell’infrazione, dunque, l’amministrazione aveva fornito la prova della correttezza e funzionalità dell’apparecchiatura e solo il trascorrere di un ulteriore e congruo periodo temporale avrebbe reso necessario procedere ad una nuova taratura. Periattro, una volta provata tale circostanza il Giudice non

aveva più alcun potere di sindacato, salvo la prova contraria a carico del ricorrente, circa l’effettiva funzionalità dell’apparecchiatura. 2. Il secondo motivo di

ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 111 Cost., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art.

360 c.p.c., n. 5. Con il motivo in esame il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata, non essendo possibile capire quali siano state le prove fornite dall’amministrazione circa la fondatezza dell’accertamento

circa l’irregolarità della segnaletica stradale e la visibilità della postazione di accertamento. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa

(7)

applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La censura ha ad oggetto la prova

della regolarità della segnaletica e della postazione di controllo che nella specie non sarebbe stata fornita dall’amministrazione e rispetto alla quale il Tribunale non

avrebbe fornito adeguata motivazione. In particolare, sarebbe erronea l’affermazione circa la non necessarietà della segnalazione della postazione di

controllo della velocità in caso di utilizzo di telelaser gestiti direttamente dal personale di polizia. Peraltro, l’amministrazione non avrebbe fornito prova adeguata sul punto. 4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati. Il

Tribunale evidenzia che l’amministrazione ha fornito prova documentale dell’osservanza della prescrizione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 6 bis (Nella sentenza a pag. 8 si indicano i documenti 5 e 9). Trova applicazione il seguente

principio di diritto: In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza

dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza. (Sez. 2, Ord. n. 1661 del 2019). Il medesimo principio vale anche per le apparecchiature telelaser e, dunque, i motivi di ricorso

si rivelano infondati, avendo il Tribunale espressamente indicato la prova fornita dall’amministrazione circa l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 146 C.d.S.,

comma 6 bis, in materia di segnalazione della postazione di controllo per il rilevamento della velocità. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del

2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 700 di cui 100 per esborsi; Ai sensi del D.P.R. n. 115

del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Riferimenti

Documenti correlati

Dove la realtà sono le creazioni di Immaginazione Sardegna e la finzione le proiezioni sul pavimento della galleria, sul soffitto, sulle pareti: trionfi di colori e di tessuti

Circa la distanza minima tra due autovelox, la recente direttiva stabilisce, per quanto riguarda l’azione di accertamento effettuata attraverso dispositivi che rilevano la

Qualora l'Assicurato in seguito a Malattia improvvisa o ad Infortunio avvenuti nel corso del Viaggio, dovesse sostenere Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere

Se sei alla ricerca di qualche trucco per renderti “invisibile” al sistema di rilevazione della velocità (ad esempio, tenti di nascondere la targa con qualche escamotage

L’inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. Le spese sostenute per adempiere

Ultima modifica scheda - data: 2021/06/14 Ultima modifica scheda - ora: 10.46 PUBBLICAZIONE SCHEDA Pubblicazione scheda - stato: 1.. Pubblicazione scheda - data ultima

In terzo luogo, nel quadro dell'attuazione del patto per la salute e della revisione e definizione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), si chiede "il

20 x 15 cm, di colore bianco con scritte in nero sul quale dovrà essere riportata l’avvertenza di cui al comma 1 (n.d.r. “la conduzione di tali veicoli è riservata ai soli