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Feto nato morto: quale risarcimento?

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Feto nato morto: quale risarcimento?

Autore: Paolo Remer | 23/10/2020

Il danno parentale è commisurato ad una perdita affettiva solo potenziale e non effettiva; perciò, l’importo può essere dimezzato rispetto a quello previsto dalle tabelle per un figlio. Lo ha deciso la Cassazione.

Perdere un bimbo in grembo è un evento estremamente doloroso. Quando il bambino nasce già morto la sofferenza, per i genitori ed i familiari, è indicibile:

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quella che doveva essere una lieta speranza di vita nascente viene improvvisamente spezzata.

La tristezza è aggravata dal fatto che il più delle volte questo evento non era stato previsto dai sanitari curanti. In molti casi, le visite ginecologiche, gli esami ed i tracciati non danno contezza di quanto sta accadendo e la sofferenza del feto non viene diagnosticata tempestivamente.

Questi errori sono spesso dovuti ad una sottovalutazione del quadro della partoriente e portano i genitori ad instaurare una causa per colpa medica, con la quale chiedono al giudice di affermare la responsabilità dei sanitari curanti per quanto accaduto e di risarcire il danno dovuto alla perdita del figlio che non è nato vivo.

Ma quale risarcimento va riconosciuto per il feto nato morto? Quale è il giusto importo monetario da corrispondere ai genitori e agli altri parenti stretti (anch’essi coinvolti nel lutto) in modo da ristorarli della perdita subita, con un equivalente monetario proporzionato all’entità del danno?

A rispondere a questa impegnativa domanda è arrivata una nuova pronuncia della Corte di Cassazione, che però lascia perplessi laddove afferma che la morte del feto non è equiparabile a quella di un figlio già nato: per la Suprema Corte si tratta solo della «perdita di una relazione affettiva potenziale», non effettiva e già instaurata, perciò il risarcimento va ridotto.

La morte del feto

La vicenda decisa riguardava un caso di morte intrauterina di un feto. La futura madre, che era in stato di gravidanza a rischio ed era giunta al nono mese, si era sottoposta presso l’ospedale a visite ginecologiche ed esami, ma – nonostante le anomalie risultanti dal tracciato, che evidenziavano una grave sofferenza fetale – era stata dimessa senza alcuna prescrizione. Solo un’emorragia aveva portato al ricovero, ma era ormai troppo tardi per salvare il nascituro.

Il danno da perdita di rapporto parentale

Instaurata la causa, la Corte d’Appello aveva riconosciuto la responsabilità dei sanitari curanti e il conseguente risarcimento dei danni da parte dell’Asl nella

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misura di 82mila euro a ciascuno dei genitori e di 11.350 euro ad ognuno dei nonni.

Ma i danneggiati hanno proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione delle tabelle di Milano (che per prassi consolidata vengono prese a riferimento da quasi tutti i giudici italiani) e dei principi giurisprudenziali sulla corretta determinazione del danno da perdita di rapporto parentale.

Risarcimento danno per feto nato morto:

quali criteri

La Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza [1] su tale domanda ed ha rigettato il ricorso, confermando le conclusioni raggiunte dalla Corte d’Appello che aveva dimezzato l’importo del risarcimento poiché «si trattava di morte del feto e non anche di un bambino».

Nel ragionamento della Suprema Corte, «nel caso di feto nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche una relazione affettiva concreta».

La morte del feto vale la metà di quella di un figlio

È stata ritenuta corretta la decisione della Corte d’Appello che aveva parametrato il risarcimento all’interno della “forbice” di riferimento, stabilita dalle tabelle del Tribunale di Milano; esse – sottolineano gli Ermellini – consentono di tener conto

«di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la qualità dell’intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale».

Nel caso deciso del feto nato morto – osserva il Collegio – occorre considerare il

«mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio». Così la morte del feto non può essere equiparata a quella di un figlio nato vivo ed è stato ritenuto equo operare il dimezzamento previsto per tale ipotesi.

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Morte del feto: l’entità del danno risarcibile

Il danno è stato liquidato, a ciascun genitore ed a ciascun nonno, nella misura della metà dell’importo minimo stabilito dalle tabelle di Milano per l’anno 2014 (che prevedono in favore di ciascun genitore per la morte di un figlio, una forbice compresa tra 163.990 e 327.990 euro).

La Suprema Corte ha riconosciuto che questa determinazione, operata dai giudici della Corte d’Appello, è stata corretta, anche perché per la perdita della «relazione affettiva potenziale» non vi è una tabellazione espressa e, dunque, occorre operare in base ad un «criterio equitativo» [2] valevole nei casi in cui il danno non può essere quantificato nel suo preciso ammontare e mancano parametri normativi di riferimento: infatti, le tabelle milanesi sono state ritenute dalla Cassazione «un criterio guida e non una normativa di diritto» [3].

Note

[1] Cass, sez. III Civile, ord. n. 22859/20 del 20.10.2020. [2] Art. 1226 Cod. civ. [3]

Cass. sent. n. 1553 del 22 gennaio 2019.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 giugno – 20 ottobre 2020, n. 22859 Presidente Frasca – Relatore Positano

Rilevato che: C.V. , B.R. , C.F. , C. e I.R. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Siena, l’(omissis) in conseguenza della morte del feto verificatesi nella notte tra il (omissis) . Prospettavano la responsabilità dei sanitari che avevano sottoposto a

visita ginecologica C.V. la quale, dopo tale esame medico, aveva fatto rientro presso la propria abitazione, per poi ritornare verso le ore 11:00 della medesima giornata del (omissis), allorquando si accorgeva di perdite ematiche. Aggiungevano

che si trattava di una gravidanza a rischio, in quanto ottenuta attraverso una tecnica di riproduzione assistita detta FIVET, che il tracciato eseguito nel pomeriggio di quella giornata aveva evidenziato un grave stato di sofferenza del

feto e che la paziente aveva accusato forti dolori all’addome, contrazioni e gonfiore. Nonostante ciò, era stata dimessa senza alcuna prescrizione. Si costituiva

l’(omissis) insistendo per il rigetto della domanda; il Tribunale di Siena, con sentenza del 17 luglio 2013 rigettava la domanda tesa al risarcimento del danno

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patrimoniale e non, derivato dalla morte intrauterina del feto, rilevando che non erano emersi elementi di responsabilità dell’azienda convenuta. Precisava che la circostanza che l’esame strumentale effettuato nel pomeriggio del (omissis) era andato smarrito non era dimostrata, mentre la consulenza aveva acclarato che la causa della morte era da riferire all’inserzione velamentosa del funicolo, avvenuta al momento della rottura delle membrane, ovvero ad un evento distinto, rispetto a quello lamentato nelle ore pomeridiane della giornata. Pertanto difettava il nesso

eziologico, tra evento dannoso e prestazione sanitaria; avverso tale decisione proponevano appello C.V. , B.R. , C.F. , C. e I.R. rilevando che le risultanze istruttorie avrebbero dato riscontro alla pretesa degli attori, lamentavano che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente i criteri in tema di onere della prova,

rilevando che le conclusioni della CTU erano errate. Si costituiva l’(omissis) rilevando che, trattandosi di prestazioni in regime ambulatoriale, i referti delle

visite erano stati consegnati alla paziente e che le prestazioni effettuate non avevano evidenziato anomalie. Contestavano la correttezza dei criteri

giurisprudenziali indicati da controparte. La Corte d’Appello di Firenze disponeva il rinnovo della consulenza e, con sentenza del 21 settembre 2018, in accoglimento dell’appello proposto, condannava l’azienda al risarcimento dei danni nella misura di Euro 82.000 ciascuno, in favore di C.V. e I.C. ed Euro 11.350 ciascuno, in favore

di B.R. , C.F. e I.R. , oltre rivalutazione, provvedendo sulle spese di lite; avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C.V. , B.R. , C.F. , C. e I.R.

affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l’(omissis) . Considerato che: con il primo motivo si deduce la violazione delle tabelle di Milano, da considerarsi norme di diritto e degli artt. 2056, 2059, 1226 e 1223 c.c., nonché dei

principi giurisprudenziali richiamati nella sentenza impugnata, in relazione all’art.

360 c.p.c., n. 3. In particolare, la Corte d’Appello di Firenze, pur richiamando la sentenza n. 12717 del 19 giugno 2015 della Corte di Cassazione, con riferimento al

danno per perdita del rapporto parentale nel caso di figlio nato morto, avrebbe erroneamente inteso il principio affermato in sentenza. Secondo la citata decisione

della Corte di Cassazione, in un caso in cui era stata assimilata la situazione del feto nato morto, a quella del decesso di un figlio, occorreva considerare che solo nel secondo caso era ipotizzabile il venir meno di una relazione affettiva concreta,

sulla quale parametrare il risarcimento, nell’ambito della forbice di riferimento indicata nelle tabelle di Milano. Da ciò, invece, la Corte territoriale fiorentina avrebbe fatto discendere la possibilità di dimezzare i parametri minimi previsti dalle tabelle di Milano. Tale applicazione sarebbe contraria al criterio indicato dalla Corte di legittimità che lascerebbe intendere, invece, che la liquidazione del danno

per un figlio nato morto dovrebbe comunque collocarsi all’interno della forbice stabilita dalle tabelle milanesi e cioè, al più, nel parametro minimo. Sotto altro profilo la decisione sarebbe errata anche nel considerare come parametro di riferimento quello minimo, in quanto, quanto meno per la madre, C.V. e per il

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padre, I.C. , sarebbe possibile affermare l’esistenza di una relazione affettiva concreta con il nascituro, poiché la prima lo aveva portato in grembo per nove mesi e si trattava di una gravidanza fortemente voluta da entrambi i genitori in

quanto ottenuta tramite inseminazione artificiale e quindi da qualificarsi come

"preziosa". Tali elementi consentirebbero di parlare, nel caso di specie, di perdita di un bambino e non di un feto; con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art.

360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di fatti storici rilevanti ai fini della liquidazione del danno subito dai ricorrenti. La Corte territoriale non avrebbe valorizzato fatti incidenti sulla quantificazione del danno. In particolare, la circostanza che la gravidanza era stata portata a termine e che si trattava di una gravidanza preziosa, perché ottenuta tramite una fecondazione artificiale; con il terzo motivo

si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione l’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. relativamente alla mancata motivazione rispetto alla liquidazione

del danno non patrimoniale operata in maniera difforme rispetto ai parametri stabiliti dalle tabelle di Milano; i primi tre motivi possono essere trattati

congiuntamente perché strettamente connessi. La Corte territoriale ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano utilizzate come punto di riferimento determinando

l’importo riconosciuto nella misura pari alla metà del minimo in considerazione della circostanza che si trattava pacificamente di morte di un feto e non anche di un bambino. Infatti, la Corte d’Appello ha evidenziato "il mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio" riferibile al caso di un figlio nato morto, con specifico riferimento al danno per la perdita del rapporto parentale. Ha poi richiamato la decisione di questa Corte n. 12717 del 19

giugno 2015 che evidenzia che nel caso di "figlio nato morto" nella liquidazione della perdita del rapporto parentale le tabelle milanesi prevedono una forbice che

"consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la qualità dell’intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale

con la persona perduta". Pertanto questa Corte evidenzia che la gradazione espressa dalla forbice tabellare che individua un minimo e un massimo (per il danno per la morte di un congiunto, le tabelle milanesi del 2014, come si legge in

sentenza, prevedevano in favore di ciascun genitore per la morte di un figlio, un importo da Euro 163.990 ad Euro 327.990), va determinata tenendo "conto di tutte

le circostanze del caso concreto, ivi compresa la qualità della intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale". Nella stessa decisione si

fa presente che, nel caso di "feto nato morto" "è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento, all’interno della forbice di riferimento".

Pertanto l’indicazione fornita in quella decisione al giudice del rinvio riguardava la possibilità di parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento, nel

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caso di relazione affettiva concreta, mentre la diversa ipotesi di figlio nato morto, esprime il differente caso della relazione affettiva potenziale, rispetto alla quale

non vi è una tabellazione espressa da parte del Tribunale di Milano. Questo consente al giudice di merito di operare sulla base di un criterio equitativo che, nel

caso di specie, proprio in considerazione del "mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio" (si legge nella sentenza impugnata) "appare equo liquidare a ciascun genitore ed a ciascun nonno nella misura della metà del minimo riconoscibile sulla base di dette tabelle";

le censure, pertanto, sono infondate. Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicché costituiscono

un criterio guida e non una normativa di diritto (Cass. Sez. 3 n. 1553 del 22/01/2019). Pertanto, puntualizzando quanto riportato nella rubrica del primo motivo, va precisato che la violazione di legge si riferisce alla norma codicistica in

tema di liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.) e non alle tabelle di Milano "da considerarsi norma di diritto", così come erroneamente riportato dai ricorrenti. Alla luce di quanto precede, i motivi sono infondati, non ricorrendo alcuna violazione di legge; nello stesso modo è destituita di fondamento l’omessa considerazione di un

fatto storico poiché la censura oggetto del secondo motivo si riferisce ad un elemento istruttorio e l’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente a questa Corte di rivalutare il materiale probatorio; d’altra parte, deve trovare applicazione il principio secondo cui in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenzèdi uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di

Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari

parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base

all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto

in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cass.

Sez. 3 n. 3505 del 23/02/2016); nel caso di specie tale rilevante elemento di diversità è costituito proprio dalla circostanza di essere al di fuori del parametro tabellare, ricorrendo l’ipotesi di mancata instaurazione di un rapporto oggettivo, fisico e psichico, tra i parenti e la situazione del "feto nato morto"; con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c.

per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato, relativamente alla mancata decisione sulla domanda di danno patrimoniale. Con l’atto di citazione gli attori

avrebbero richiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la mancata percezione dei contributi economici che il nascituro avrebbe potuto apportare, in

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futuro, agli attori. Tale danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa; il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poiché

parte ricorrente avrebbe dovuto, non solo trascrivere il contenuto dell’atto di citazione, allegarlo o individuarlo all’interno del fascicolo di legittimità, ma svolgere

i medesimi adempimenti con riferimento ai motivi di appello, con la indicazione specifica delle circostanze sulla base delle quali sarebbe stato prospettato un danno patrimoniale da mancato futuro guadagno; ne consegue che il ricorso deve

essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del

tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U.

27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1

quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

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