• Non ci sono risultati.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGANO E LA SCUOLA PARITARIA A. SALA NOBILI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO ANNO 2019.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGANO E LA SCUOLA PARITARIA A. SALA NOBILI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO ANNO 2019."

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

Prot. n. ____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGANO’ E LA SCUOLA PARITARIA “A.

SALA NOBILI” – ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO – ANNO 2019.

Il giorno ______ dell’anno DUEMILADICIANNOVE, il mese di LUGLIO, presso la sede comunale di Viganò,

TRA

la Sig.ra Zinghi Maria Letizia, che interviene in questo atto esclusivamente in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali del

1. Comune di Viganò, con sede in via Risorgimento n. 24, Viganò (LC), C.F. e P.I.V.A. n. 00685790131, (di seguito Comune)

E

Il sig. Limonta Davide, nato a ______ (___) il ___/___/______, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in qualità di legale rappresentante della

2. Associazione “A. Sala Nobili”, con sede in via Vittoria n. 12, Viganò (LC), C.F.

85001490136, (di seguito Associazione)

PREMESSO

- che in Comune di Viganò ha sede la Scuola dell’infanzia “A. SALA NOBILI”, sorta per iniziativa di una benefica commissione, che fu riconosciuto Ente Morale con Regio Decreto del 19.05.1930;

- che con DPR 24.07.1977 n. 616, alla Scuola Materna di Viganò fu riconosciuta autonomia giuridica;

- che nel 2001 la suddetta Scuola Materna è stata riconosciuta Scuola Paritaria con decreto n. 488/2611 del 28/02/2001;

- che con Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 16 in data 19/04/1993 è stata trasformata in persona giuridica di diritto privato;

(2)

- che attualmente la Scuola “A. Sala Nobili” di Viganò è costituita in Associazione ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile;

- che l’Associazione “A. Sala Nobili” di Viganò opera senza fini di lucro al fine di favorire la crescita fisica, affettiva, intellettuale e religiosa del bambino, perseguendo lo sviluppo della sua personalità e preparandolo alla scuola dell’obbligo;

- che l’Associazione “A. Sala Nobili” ha gestito per anni un asilo nido, e che dall’anno scolastico 2018/2019 ha aperto una “sezione primavera”;

RILEVATO che la Scuola dell’Infanzia di Viganò, in quanto scuola paritaria, deve attenersi alle prescrizioni di cui alla Legge n. 62/2000 ed in particolare:

- uniformarsi agli ordinamenti generali in materia d’istruzione, essere coerente con la domanda formativa delle famiglie e caratterizzarsi da requisiti di qualità ed efficacia di cui all’articolo unico, commi 4, 5 e 6, della Legge n. 62/2000;

- erogare un insegnamento improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione;

- svolgere un servizio pubblico, accogliendo chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap;

- prevedere attività extra-curriculari che, qualora presuppongano o esigano l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa, non siano obbligatorie;

- prevedere un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;

- proporre un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

- attestare la titolarità della gestione e garantire la pubblicità dei bilanci;

- disporre di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

- prevedere l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla

(3)

partecipazione democratica;

- garantire, compatibilmente con le dimensioni della struttura, l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta;

- applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

- disporre di personale docente fornito del titolo di abilitazione;

- applicare i contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;

- assoggettarsi alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti;

- non avvalersi in misura superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, di

prestazioni volontarie di personale docente;

- assicurarsi che l’eventuale personale docente che presta servizio a titolo volontario sia in possesso dei relativi titoli scientifici e professionali;

- assoggettarsi alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che accerta la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità;

EVIDENZIATO che:

- sul territorio del Comune di Viganò non è presente alcuna scuola dell’infanzia statale;

- che il Comune di Viganò non dispone di una propria scuola dell’infanzia né potrebbe, anche alla luce dei vincoli di finanza pubblica e delle ridotte risorse economiche disponibili, organizzare autonomamente una propria scuola dell’infanzia comunale;

- che l’eventuale gestione di un servizio di trasporto scolastico per consentire ai bambini residenti in Viganò di frequentare le scuole dell’infanzia statali con sedi in

(4)

altri comuni, oltre a presentare difficoltà per la necessità di individuare una scuola dell’infanzia statale in grado di accogliere tutti i bambini residenti che facciano domanda di iscrizione, non garantirebbe un livello del servizio equivalente a quello reso dalla presenza di una scuola dell’infanzia sul territorio Comunale;

- che da anni tra l’Associazione e l’Amministrazione Comunale collaborano al fine di favorire la continuità e la qualità del servizio, in particolare mediante il riconoscimento di un contributo a carico del Bilancio Comunale erogato all’Associazione al fine di calmierare le rette pagate dai cittadini di Viganò;

CONSIDERATO

- che la scuola “A. Sala Nobili” rappresenta una ricchezza per la comunità locale di Viganò fornendo un servizio importante per la cittadinanza;

- che l’Amministrazione Comunale da anni supporta l’Associazione sia mediante contributi economici sia erogando servizi agli alunni della scuola dell’infanzia residenti in Viganò;

RICHIAMATI:

- l’art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana in materia di sussidiarietà orizzontale;

- l’art. 33, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana a norma del quale

“La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”;

- l’art. 3, comma 5, ultimo periodo del D.L.gs. n. 267/2000 in base al quale “i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e loro formazioni sociali”;

(5)

- l’art. 13, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 in base al quale “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

- l’art. 1, comma 1, della Legge n. 62/2000 in tema di autonomia e parità scolastica;

- l’art. 2, lett. e) della Legge n. 53/2003;

- gli artt. 2 e 5 della Legge Regionale della Lombardia n. 31/1980, nonché la relativa circolare applicativa n. 188 del 18/06/1980 n. 188, punti 2.1 e 2.2;

- la Legge regionale 19/2007 avente ad oggetto “interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome”;

- l’art. 1, commi 630 e 1259, della Legge 27/12/2006 n. 296 che prevede l’attivazione di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dall’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi d’età”;

- la legge regionale 06/08/2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

- gli accordi sanciti in Conferenza unificata del 14/06/2007, del 20/03/2008 e del 20/10/2009 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 630 della Legge 27/12/2006 n. 296;

- l’Accordo quadro sancito in Conferenza unificata in data 1/08/2013;

- gli Accordi quadro sanciti in Conferenza Unificata in data 30/07/2015 ed in data 27/07/2017 che hanno confermato il precedente Accordo quadro del 1/08/2013;

- l’intesa territoriale tra regione Lombardia e l’ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l’offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di età compresa

(6)

tra i 24 e i 36 mesi per le annualità 2017/2018;

- il D.P.R. n. 89/2009 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- il D.lgs. n. 65/2017 riguardante l’”Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale di Viganò n. 49 in data 25/07/2019;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Associazione “A. Sala Nobili” n. 124 in data 24/07/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione che ha ad

oggetto le forme di collaborazione reciproca per l’anno 2019 tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione per il miglior funzionamento della Scuola Paritaria per l’Infanzia di Viganò.

A tal fine, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l’Associazione si impegna a redigere e presentare al protocollo comunale un piano economico finanziario attestante i tempi e le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione per giungere al riequilibrio della gestione.

La presentazione ed il rispetto del predetto PEF sono condizione per ogni forma di sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale.

ART. 2 – OFFERTA SCOLASTICA.

(7)

La Scuola si impegna nei confronti del Comune, a garantire:

- un servizio educativo per i bambini e le bambine di ambo i sessi, di età prescolare nello spirito delle Leggi Nazionali e Regionali vigenti che promuova la formazione integrale della personalità, favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di crescita e dell’identità di ciascun bambino;

- l’accoglimento delle domande di iscrizione dei bambini residenti a Viganò con precedenza rispetto alle domande dei bambini non residenti;

- la possibilità, per i bambini ammessi a frequentare la scuola dell’infanzia ed in regola con il pagamento delle rette, di frequentare l’intero ciclo fino all’accesso alla scuola primaria;

- un’informazione puntuale, trasparente, chiara ed esaustiva, sia ai soci sia al

Comune, sullo stato dei conti dell’Associazione, sulla programmazione pluriennale delle attività didattiche, sulle strategie attraverso le quale l’Associazione ritiene di poter garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione;

- un’informazione puntuale, trasparente, chiara ed esaustiva, a tutte le famiglie dei bambini e delle bambine frequentanti la scuola, sulla misura della compartecipazione comunale alle rette e sui contributi e sulle misure adottate dal Comune a sostegno dell’Associazione.

ART. 3 – RIDUZIONE DELLE RETTE

L’Associazione si impegna ad applicare ai bambini e alle bambine residenti in Viganò di una riduzione tariffaria nella misura 25,00 € mensili.

L’intero importo delle agevolazioni concesse in applicazione del presente articolo sarà rimborsato dall’Amministrazione Comunale di Viganò con le seguenti modalità:

- entro il 30/09/2019 un importo pari alla riduzione delle rette applicate nei mesi da gennaio a luglio 2019;

(8)

- entro il 29/02/2020 un importo pari alla riduzione delle rette applicate nei mesi da settembre a dicembre 2019.

Al fine di consentire il rimborso delle somme di cui al presente articolo, entro il ventesimo giorno antecedente alla scadenza dei predetti termini, il legale rappresentante dell’Associazione presenta all’ufficio protocollo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesta il numero di bambini e bambine residenti ai quali, per ciascun mese, è stata applicata la riduzione della retta e l’importo della riduzione.

ART. 4 – CONTRIBUTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE.

L'amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle norme di cui alla presente convenzione, si impegna a versare alla scuola dell’infanzia “A Sala Nobili” di Viganò, la somma massima di € 16.000,00.= che l’Associazione potrà impiegare per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell’immobile, degli spazi e delle attrezzature, per il miglioramento del servizio ed in ogni caso al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione.

Il contributo di cui al presente articolo verrà erogato previa presentazione, da parte del legale rappresentante dell’Associazione “A Sala Nobili”, del bilancio consuntivo 2018 e della proposta di utilizzo del contributo. Sulla proposta di utilizzo del contributo si esprime la commissione di cui all’articolo 7 della presente convenzione.

Il parere favorevole del predetto organismo è condizione per l’erogazione del contributo.

Il Comune si impegna ad erogare il 80% del contributo di cui al presente articolo entro 60 giorni da quando la commissione paritetica ha espresso il proprio parere favorevole. Il restante 20%, salvo quanto previsto dal successivo art. 5, sarà liquidato

(9)

entro il 29/02/2020 unitamente al saldo del contributo di cui all’art. 3.

L’Associazione si impegna a rendicontare le spese sostenute mediante i fondi di cui al presente articolo.

ART. 5 – LIMITI AL CONTRIBUTO COMUNALE.

I contributi di cui agli artt. 4 e 5 potranno essere erogati:

a) dopo l’approvazione del bilancio comunale;

b) a condizione che il Comune non si trovi in anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del D.lgs. n. 267/2000.

La somma dei contributi di cui agli artt. 3 e 4 non potrà essere superiore ad € 25,000,00.=. Nel caso in cui tale somma ecceda il predetto limite, sarà ridotto il versamento a saldo del contributo di cui all’art. 4 nella misura occorrente.

Tale importo complessivo massimo sarà riportato nel piano per il diritto allo studio da approvarsi annualmente.

ART. 6 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Nel caso di inserimento di alunni con disabilità, residenti nel Comune di Viganò per i

quali I'UOMPIA o gli Enti Accreditati abbiano prodotto la diagnosi funzionale e la Commissione ATS abbia accertato lo stato di handicap, la scuola dell’infanzia, al fine di contribuire alla realizzazione del progetto di vita del minore con disabilità e per favorire il processo di integrazione del bambino nella scuola, si impegna a:

- stendere il progetto per la richiesta dell’assistenza educativa specialistica;

- consegnare entro il 31 dicembre all'ufficio competente del Comune di Viganò copia del progetto educative individualizzato elaborato per ogni alunno con disabilità;

- mantenere uno stretto rapporto con i servizi sociali e con gli uffici comunali di Viganò.

L’individuazione e la scelta dell’educatore di sostegno, nonché la spesa necessaria e

(10)

la gestione del servizio educativo sono a carico della scuola, a garanzia e tutela dell’offerta formativa prevista dal Progetto Educativo e dal P.O.F.

L'Amministrazione comunale, dopo aver preso atto del Progetto per la richiesta dell'Assistenza Educativa Specialistica, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e tenuto conto delle disponibilità economiche della famiglia interessata, si impegna a contribuire alle spese affrontate.

ART. 7 – COMMISSIONE PARITETICA

Per sviluppare una consultazione permanente e garantire una gestione partecipata, è costituita la commissione paritetica, di cui fa parte:

- il Sindaco o l’assessore delegato con funzioni di Presidente;

- il Presidente della scuola dell’infanzia o suo delegato;

- due rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno espressione della minoranza;

- un rappresentante dei genitori.

La Commissione di cui al presente articolo è convocata dal Presidente della Scuola dell’infanzia.

Ove richiesto da almeno due componenti, il Presidente provvede alla convocazione entro 20 giorni.

ART. 8 – COMPITI DELLA COMMISSIONE.

La commissione di cui all'art. 7 ha i seguenti compiti:

- verificare il rendiconto annuale,

- esprimere un parere sulla proposta di utilizzo del contributo di cui al precedente

articolo 4;

- verificare il corretto utilizzo del contributo di cui all’articolo 4.

- verifica l’inserimento dei bambini portatori di handicap;

- verifica il rispetto della presente convenzione.

(11)

Di tutte le attività svolte dalla Commissione viene redatto verbale che sottoscritto da tutti i presenti, viene trasmesso al Responsabile dell’Area Servizi Sociali del Comune di Viganò.

ART. 9 – SERVIZI PRIMA INFANZIA.

L'Associazione “A Sala Nobili”, nell’autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, si impegna:

- ad osservare i requisiti previsti dalla normativa regionale;

- ad accogliere nella propria struttura per la prima infanzia bambini nella fascia di età indicata dalla normativa di settore e secondo quanto previsto dall’autorizzazione al funzionamento del servizio;

- ad accogliere in via prioritaria i bambini residenti nel Comune di Viganò;

- a garantire che siano previste modalità stabili e continuative di partecipazione delle famiglie nella costruzione degli orientamenti pedagogici e organizzativi dei servizi per la prima infanzia, secondo quanto sollecitato dalla normativa recente sulla famiglia;

- a promuovere periodicamente, in autonomia o in collaborazione con altri enti o istituzioni, iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale.

ART. 10 – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI.

Con decreto n. 16506 del 14/11/2018 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, al Comune di Viganò è stato destinata una quota del contributo di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 65/2017, pari ad € 11.115,32.=.

Il Comune impiega tali risorse in azioni rientranti tra quelle individuate come prioritarie

nella Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n° XI / 643 del 16/10/2018. In particolare il Comune ha deciso di destinare:

(12)

I) € 5.000,00.= al consolidamento della rete dei servizi educativi per l’infanzia, mediante contributo da destinarsi alle finalità indicate all’art. 4, comma 1.

II) € 5.000,00.= alla stabilizzare gradualmente la sezione primavera aggregata alla scuola dell’infanzia;

III) € 1.115,32.= all’ampliamento ed al sostegno della rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, mediante l’erogazione di specifici servizi aggiuntivi agli utenti della scuola dell’infanzia.

Il contributo di cui al punto I) del presente articolo è erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. L’Associazione “A. Sala Nobili” utilizzerà il contributo di cui al presente punto, previo assenso della Commissione Paritetica di cui all’art. 7 della presente convenzione; il contributo sarà rendicontato entro 60 giorni dal suo utilizzo. La Commissione Paritetica dovrà verificare il corretto utilizzo del contributo.

Il contributo di cui al punto II) del presente articolo è erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Le risorse di cui al punto III) del presente articolo potranno essere spese direttamente dal Comune oppure erogate ad altro soggetto incaricato della

realizzazione.

ART. 11 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

Nel caso in cui una delle parti non adempia alle obbligazioni poste a proprio carico, la parte diligente potrà intimare di provvedere all’adempimento entro un termine perentorio, comunque non inferiore a 20 giorni, decorso il quale la presente convenzione si riterrà risolta di diritto.

ART. 12 – COSTI, REGISTRAZIONE IN CASO D’USO.

Ogni costo derivante dalla stipula della presente convenzione sarà a carico esclusivo

(13)

della Associazione.

Le parti convengono che la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso con oneri a carico del richiedente.

ART. 13 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA.

Le parti si impegnano a trattare e conservare i dati personali raccolti in esecuzione della presente convenzione, anche con strumenti digitali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.L.gs. n. 196/2003.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla presente convenzione si applicano i regolamenti del Comune e le norme regionali e statali vigenti.

Il Responsabile del Servizio Amministrazione e Affari Generali

Maria Letizia Zinghi

Il Presidente dell’Associazione “A. Sala Nobili”

Davide Limonta

Riferimenti

Documenti correlati

LE DISPONIBILITA' SONO QUELLE ELABORATE DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MIUR, FATTI SALVI EVENTUALI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI O RETTIFICHE IN AUTOTUTELA. I DATI SONO AGGIORNATI

MINORATI PSICOFISICI NORMALE SAN GIOVANNI ROTONDO 14 14 0 0. FGEE84701B BALILLA

- Tenuto conto che per motivi organizzativi l’evento A (“Guardiani della Memoria”) si articolerà solo dalle ore 9 alle 11 con l’intervento in aula Magna dei rappresentanti

La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata trimestralmente ed è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed

7,0 M; Sistemi tecnologici per la security dell' area ex-ASI2: 4,0 M; TOTALEINVESTIMENTI: 49,40 MILIONI DI EURO FERROVIA Adeguamento raccordi ferroviari in area portuale: 3,0

- Gestione della Segreteria, dell’agenda parlamentare e dei rapporti con il collegio di elezione della Deputata;. - supporto legislativo, nel corso della sessione di

103 comma 3 enuncia che gli Stati membri individuano le zone in cui si prevede che la concentrazione di radon (come media annua) superi il pertinente livello di

Quindi sono state prodotte, sulla base dei risultati delle misure eseguite e delle successive elaborazioni, varie carte tematiche, al fine di rappresentare le