6.6.2011 A7-0164/5 Emendamento 5
Sajjad Karim, Ashley Fox, Malcolm Harbour a nome del gruppo ECR
Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A7-0164/2011
Diana Wallis
Opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese COM(2010)0348 – 2011/2013(INI)
Proposta di risoluzione comune (articolo 157, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire le proposte di risoluzione alternative presentate da Sajjad Karim, Ashley Fox, Malcolm Harbour, a nome del gruppo ECR (emendamento 3 – ECR), e da Jiří
Maštálka, Cornelis de Jong, a nome del gruppo GUE/NGL (emendamento 4 – GUE/NGL)
Risoluzione del Parlamento europeo sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese
Il Parlamento europeo,
– visto il Libro verde della Commissione, del 1° luglio 2010, sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (COM(2010)0348), – vista la decisione della Commissione 2010/233/UE, del 26 aprile 2010, che istituisce il
gruppo di esperti per un quadro comune di riferimento nel settore del diritto europeo dei contratti1,
– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 luglio 2001, sul diritto contrattuale europeo (COM(2001)0398),
– vista la comunicazione della Commissione, del 12 febbraio 2003, intitolata "Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo - Un piano d'azione" (COM(2003)0068), – vista la comunicazione della Commissione, dell'11 ottobre 2004, intitolata "Diritto
contrattuale europeo e revisione dell'acquis: prospettive per il futuro" (COM(2004)0651), – viste la relazione della Commissione, del 23 settembre 2005, intitolata "Prima relazione
annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e di revisione dell'acquis" (COM(2005)0456) e la relazione della Commissione, del 25 luglio 2007, intitolata "Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al quadro comune di riferimento" (COM(2007)0447),
– vista la comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2009, sul commercio
1 GU L 105 del 27.4.2010, pag. 109.
elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557), – vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sul quadro comune di riferimento per il
diritto contrattuale europeo1,
– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sul diritto contrattuale europeo2, – vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo3,
– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro4,
– viste le sue risoluzioni del 26 maggio 19895, del 6 maggio 19946, del 15 novembre 20017 e del 2 settembre 20038 sulla questione,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0164/2011),
A. considerando che l'iniziativa per il diritto europeo dei contratti, che punta a risolvere i problemi inerenti al mercato unico potenzialmente derivanti dalle divergenze tra le legislazioni contrattuali nazionali, è oggetto di discussioni da diversi anni,
B. considerando che il mercato unico continua a essere frammentato a causa di molteplici fattori tra cui la mancata applicazione delle norme vigenti in materia di mercato unico, C. considerando che occorre un esame più approfondito per comprendere meglio i motivi alla
base della frammentazione del mercato interno e per individuare le migliori soluzioni ai problemi in questione, ivi incluse le misure atte a garantire l'applicazione delle norme esistenti,
D. considerando che le divergenze tra i diritti nazionali dei contratti non solo non
costituiscono un ostacolo significativo per le PMI e per i consumatori in relazione alle attività transfrontaliere ma non rappresentano nemmeno l'unica difficoltà in tal senso; PMI e consumatori incontrano infatti altri problemi più importanti tra cui quelli legati alle barriere linguistiche, ai diversi sistemi di tassazione, all'affidabilità dei commercianti on line, all'accesso limitato alla banda larga, all'alfabetizzazione digitale, alla sicurezza, alla composizione demografica della popolazione dei singoli Stati membri, alla privacy, agli strumenti di ricorso a disposizione dei consumatori e ai sistemi di trattamento delle denunce di questi ultimi nonché ai diritti di proprietà intellettuale, ecc.,
E. considerando che, secondo un'indagine della Commissione del 2008, tre quarti dei
1 GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 31.
2 GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 364.
3 GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.
4 GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109.
5 GU C 158 del 26.6.1989, pag. 400.
6 GU C 205 del 25.7.1994, pag. 518.
7 GU 140 E del 13.6.2002, pag. 538.
8 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 95.
rivenditori operano soltanto sul mercato nazionale, mentre le vendite transfrontaliere avvengono solo in pochi Stati membri1,
F. considerando che è necessario distinguere fra le transazioni transfrontaliere convenzionali e il commercio elettronico, in quanto quest'ultimo pone problemi specifici e comporta costi di transazione diversi; considerando altresì che è necessario, anche ai fini delle future valutazioni d'impatto, definire in modo attento e preciso la composizione dei costi di transazione;
G. considerando la necessità di maggiori informazioni relativamente ai costi di transazione imputabili all'applicazione degli articoli 6, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Roma I, tenendo presente che quest'ultimo è applicato soltanto dal dicembre 2009,
H. considerando che, secondo un recente sondaggio dell'Eurobarometro (Commissione), il 79% dei commercianti si dice convinto che l'uniformità delle norme giuridiche a livello di UE non contribuirebbe (o lo farebbe in maniera irrilevante) all'incremento delle attività commerciali transfrontaliere che conduce,
I. considerando che i citati costi di transazione sono considerati uno dei grandi ostacoli agli scambi transfrontalieri, come confermato dal 50% dei rivenditori europei che già
praticano il commercio transfrontaliero intervistati nel 2011, i quali affermano che l'armonizzazione delle norme applicabili alle operazioni transfrontaliere nell'UE aumenterebbe le loro vendite oltre confine (a fronte di un 41% secondo cui, invece, le vendite non aumenterebbero); considerando che, per contro, fra i venditori che non vendono oltrefrontiera il 60% non prevede un aumento delle vendite transfrontaliere in un contesto regolamentare più armonizzato (mentre il 25% ha sostenuto il contrario)2, J. considerando che è assolutamente importante che qualsiasi iniziativa dell'UE risponda a
esigenze e preoccupazioni reali delle aziende e dei consumatori; che tali preoccupazioni riguardano anche i problemi giuridico-linguistici (disponibilità per le piccole e medie imprese di clausole e condizioni standard in tutte le lingue dell'UE) e le difficoltà di esecuzione dei contratti a livello transfrontaliero,
K. considerando che non è stato riscontrato un nesso causale tra rifiuto di commerciare a livello transfrontaliero e i problemi direttamente connessi alle differenze in materia di diritto dei contratti;
L. considerando che gli elementi a disposizione non consentono al Parlamento di affermare con certezza che le divergenze tra le norme nazionali di diritto dei contratti rappresentano un significativo ostacolo al commercio transfrontaliero, e che, pertanto, qualsiasi misura in materia deve essere basata su una chiara dimostrazione della reale utilità di un'iniziativa in tal senso nonché dell'impossibilità di conseguire lo stesso risultato mediante strumenti meno invasivi,
M. considerando che i negoziati riguardanti la direttiva sui diritti dei consumatori3 hanno palesato le difficoltà e i limiti di un'armonizzazione nel settore dei diritti dei consumatori applicati ai contratti che non comprometta l'impegno comune volto a conseguire un
1 Eurobarometro 224, 2008, pag. 4.
2 Flash Eurobarometro 300, 2011
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/retailers_eurobarometer_2011_en.pdf
3 COM(2008)0614.
elevato livello di protezione dei consumatori,
N. considerando che tutte le iniziative intraprese nell'ambito del diritto europeo dei contratti devono tener conto delle norme nazionali obbligatorie ed essere coerenti con l'attesa direttiva sui diritti dei consumatori, che avrà un impatto significativo sul contenuto e sulla portata di qualunque strumento futuro nel campo del diritto europeo dei contratti,
O. considerando che qualunque decisione finale nel settore del diritto europeo dei contratti deve essere realistica, concretamente realizzabile, proporzionata e accuratamente ponderata prima di essere eventualmente modificata e adottata formalmente dai colegislatori europei,
1. è favorevole ai provvedimenti volti ad abbattere le varie barriere che ostacolano le
potenziali operazioni transfrontaliere nel mercato unico, e ritiene che il progetto relativo al diritto europeo dei contratti possa, nel quadro di una serie di apposite misure, rivelarsi utile ai fini della piena realizzazione del potenziale del mercato interno, anche in virtù dei notevoli benefici a livello economico e di occupazione; è tuttavia del parere che altre proposte, ad esempio quella relativa a un efficace meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, dovrebbero essere ritenute prioritarie rispetto ai citati provvedimenti;
2. accoglie favorevolmente la discussione aperta sul Libro verde e auspica un'analisi
approfondita del risultato di tale processo di consultazione da parte dei servizi competenti della Commissione;
3. pone in risalto l'importanza economica delle PMI e delle imprese artigianali nell'economia europea; insiste, pertanto, sulla necessità di garantire che il principio "pensare anzitutto in piccolo" promosso dallo Small Business Act (normativa europea sulle piccole imprese) sia applicato in modo adeguato e sia considerato una priorità nell'ambito della discussione sulle iniziative dell'UE in materia di diritto europeo dei contratti; sottolinea, a tale proposito, la necessità di una valutazione approfondita dell'impatto onde determinare quello specifico su tutte le parti, PMI comprese, e definire stime dettagliate dei costi di attuazione delle singole proposte della Commissione;
Natura giuridica dello strumento di diritto europeo dei contratti
4. si compiace per la pubblicazione dei risultati raggiunti dal gruppo di esperti e si attende un dibattito aperto e trasparente con tutti i soggetti interessati sulle modalità di impiego dei risultati stessi nonché sulla disponibilità della Commissione a considerare altre soluzioni atte ad agevolare le attività transfrontaliere; deplora che i tempi attualmente previsti per le reazioni a tali risultati siano estremamente brevi, e invita la Commissione a estendere il termine fino all'autunno;
5. si dichiara favorevole a un "pacchetto di strumenti" da approvare mediante accordo interistituzionale; reputa che l'introduzione di un "pacchetto di strumenti" possa portare a una legislazione nonché a clausole e condizioni contrattuali standard più coerenti e omogenee, e che possa costituire una soluzione proporzionata e realistica per migliorare il funzionamento del mercato unico; sottolinea che non è opportuno sostenere eventuali opzioni che vadano al di là di un "pacchetto di strumenti";
6. sottolinea cha qualsiasi opzione politica deve tenere debitamente conto del principio di sussidiarietà e lasciare impregiudicati i poteri legislativi degli Stati membri in materia di diritto contrattuale e civile;
7. ritiene che il "pacchetto di strumenti" potrebbe essere introdotto gradualmente, a partire da uno strumento della Commissione da convertire poi, una volta concordato tra le
istituzioni, in uno strumento per il legislatore dell'Unione; ritiene che l'eventuale
"pacchetto di strumenti" potrebbe essere integrato con profitto da un insieme indipendente di clausole e condizioni standard, magari da mettere liberamente a disposizione delle aziende;
8. ritiene che lo strumento opzionale per i consumatori sia problematico, soprattutto perché, con ogni probabilità, lascerebbe la scelta tra tale strumento e il diritto nazionale
applicabile al commerciante, il quale potrebbe decidere, in base alla propria convenienza, se eludere o meno gli obblighi in materia di protezione dei consumatori imposti dalla legislazione nazionale; ritiene che, laddove la decisione fosse lasciata al consumatore, si creerebbe un onere aggiuntivo, senza contare che una scelta informata sarebbe
praticamente impossibile in quanto la stessa presuppone la conoscenza a livello
comparativo di entrambe le legislazioni contrattuali; ritiene che introdurre uno strumento opzionale di diritto europeo dei contratti, escludendo nel contempo l'applicazione del regolamento Roma I, rappresenterebbe un ulteriore svantaggio per i consumatori, in quanto li priverebbe della tutela offerta da disposizioni nazionali obbligatorie potenzialmente più favorevoli;
9. sostiene, in particolare, il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che, con il suo "principio di convenienza", garantisce una comprovata e affidabile protezione dei consumatori in relazione ai contratti transfrontalieri, ovvero un aspetto che va assolutamente preservato;
10. è preoccupato per la confusione che norme supplementari creerebbero per le PMI e, soprattutto, per i consumatori, anche alla luce del fatto che, per far valere i loro diritti, questi ultimi devono conoscerli;
11. ritiene che un "pacchetto di strumenti" accompagnato da una serie di clausole e condizioni standard genererebbe un valore aggiunto europeo, in particolare grazie alla fornitura di mezzi atti a contrastare sia le barriere giuridiche che quelle linguistiche; osserva infatti che, da un lato, il "pacchetto di strumenti" sarebbe d'aiuto ai legislatori, in virtù della promozione di definizioni e approcci comuni alla riforma giuridica, mentre dall'altro la disponibilità di una serie di clausole e condizioni standard in tutte le lingue dell'UE ne agevolerebbe l'impiego nell'ambito delle operazioni transfrontaliere;
12. riconosce nel ricorso a un "pacchetto di strumenti" quale punto di riferimento per i legislatori un convincente vantaggio pratico; ritiene che un "pacchetto di strumenti"
consentirebbe ai legislatori di effettuare una ponderata valutazione dell'utilità del quadro comune di riferimento in relazione alle revisioni e agli sviluppi futuri del diritto dei contratti all'interno dell'Unione europea;
13. ritiene che occorra valutare ulteriormente se la base giuridica idonea per uno strumento di regolamentazione dei contratti tra impresa e impresa (business to business - B2B) e tra impresa e consumatore (business to consumer - B2C) sia da reperirsi negli articoli 114 e 169 o 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Ambito di applicazione dello strumento
14. ritiene che l'ambito di applicazione del "pacchetto di strumenti" dovrebbe essere ampio e riguardare principalmente le situazioni con implicazioni transfrontaliere; è convinto che il
pacchetto dovrebbe contenere, fra i suoi strumenti, nozioni provenienti dalle varie tradizioni giuridiche dell'UE, anche per quanto concerne le norme tratte, tra l'altro, dal progetto di quadro comune di riferimento accademico (DCFR)1,dai "Principi contrattuali comuni" e dalla Terminologia contrattuale comune2; ritiene inoltre che le sue
raccomandazioni sul diritto contrattuale dei consumatori dovrebbero essere basate su un livello di protezione autenticamente elevato; osserva che il pacchetto potrebbe trovare applicazione anche a livello interno, in virtù dei benefici in termini di semplicità e risparmio di costi, soprattutto per il settore delle PMI; è fermamente convinto, tuttavia, che spetti agli Stati membri decidere in merito a tale applicazione sul piano nazionale;
15. invita la Commissione e il gruppo di esperti a chiarire quali sono i temi da considerare
"essenziali per il diritto dei contratti";
16. sottolinea che alcuni elementi essenziali del diritto dei consumatori applicato ai contratti sono già presenti in diverse normative europee, e che parti importanti dell'acquis relativo ai consumatori saranno probabilmente consolidate nella direttiva sui diritti dei
consumatori; evidenzia che la summenzionata direttiva costituirebbe una
regolamentazione unitaria facilmente identificabile per il consumatore e le imprese;
sottolinea pertanto l'importanza di attendere il risultato dei negoziati riguardanti la direttiva sui diritti dei consumatori prima di adottare qualsiasi decisione definitiva;
17. rileva che si dovrebbero perseguire formulazioni differenziate del diritto dei contratti per contratti B2B e B2C, in modo da rispettare le tradizioni comuni ai sistemi giuridici nazionali e porre l'accento, in particolare, sulla tutela delle parti contrattuali più deboli, ossia i consumatori;
18. ritiene altresì che, tenuto conto delle peculiarità dei diversi contratti (in particolare di quelli B2C e B2B), dei diversi principi nazionali e internazionali che ispirano il diritto dei contratti, e del principio fondamentale che prevede un elevato livello di protezione dei consumatori, le pratiche settoriali esistenti e il principio della libertà contrattuale debbano essere salvaguardati per quanto riguarda i contratti B2B;
19. sottolinea la notevole importanza di agevolare il commercio elettronico all'interno dell'UE in quanto settore scarsamente sviluppato, e reputa necessario valutare se le differenze tra le legislazioni contrattuali nazionali possano effettivamente costituire un ostacolo allo sviluppo di questo settore come quello in questione, giustamente considerato da imprese e consumatori un potenziale motore di crescita per il futuro;
20. sottolinea che sono stati sollevati taluni problemi specifici per i quali un'iniziativa in materia di diritto europeo dei contratti potrebbe essere vantaggiosa, ad esempio i diritti digitali e la proprietà effettiva; ritiene tuttavia che potrebbe essere necessario escludere talune tipologie complesse di contratti di diritto pubblico; invita il gruppo di esperti a valutare la possibilità di includere i contratti nel settore dei diritti d'autore, allo scopo di migliorare la posizione degli autori, che spesso sono la parte più debole nel rapporto contrattuale;
21. ricorda che, nell'ambito del diritto europeo dei contratti, sono ancora numerosi gli
1 Von Bar, Clive, Schulte-Nölke et al. (a cura di), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (Principi, definizioni e norme tipo di diritto privato europeo - Progetto di quadro comune di riferimento - DCFR), 2008.
2 B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (dir.), Droit privé comparé et européen (Diritto privato comparato ed europeo), raccolta, volumi 6 e 7, 2008.
interrogativi cui occorre trovare una risposta e i problemi da risolvere; esorta la
Commissione a tenere conto della giurisprudenza, delle convenzioni internazionali sulla vendita di beni, ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG), e dell'impatto della direttiva sui diritti dei consumatori;
sottolinea l'importanza di armonizzare il diritto dei contratti all'interno dell'UE tenendo conto, nel contempo, delle regolamentazioni nazionali pertinenti che forniscono un elevato livello di protezione nei contratti B2C;
Applicazione concreta di uno strumento di diritto europeo dei contratti
22. ritiene che qualunque iniziativa futura debba garantire vantaggi concreti ai consumatori e alle PMI, e che la stessa debba essere formulata in modo semplice, chiaro ed equilibrato, onde renderne l'uso semplice e interessante per tutte le parti;
23. ritiene che, oltre alle opzioni politiche presentate nel Libro verde, la Commissione e il gruppo di esperti dovrebbero esaminare la creazione di "modelli di contratto uniformi europei", che possano essere utilizzati in modo semplice e comprensibile, tradotti in tutte le lingue dell'Unione europea e resi direttamente disponibili alle imprese, in particolare alle PMI, accompagnati da una forma di certificazione che assicuri la fiducia dei consumatori; ritiene che le clausole e condizioni standard possano essere proficuamente connesse a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, da realizzare on line, che offra il vantaggio di rappresentare una soluzione più semplice ed economicamente vantaggiosa sia per le parti contraenti, sia per la Commissione; sottolinea che le clausole e condizioni standard dovrebbero assicurare un elevato livello di protezione dei
consumatori;
24. ricorda che è tuttora prioritario continuare a lavorare alla risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere in modo da mettere a punto uno strumento efficace ed economicamente vantaggioso, in particolare per le PMI e i consumatori; chiede alla Commissione di valutare le possibilità di sinergie a livello di clausole e condizioni standard al momento di presentare una proposta;
25. sottolinea che, sebbene il banco di prova decisivo per l'efficacia di ciascuno strumento definitivo adottato sia lo stesso mercato interno, occorre stabilire in anticipo che l'iniziativa rappresenta un valore aggiunto per i consumatori e che non complicherà le operazioni transfrontaliere né per questi ultimi né per le imprese; pone l'accento sulla necessità di fissare norme relative alla trasmissione delle pertinenti informazioni sull'esistenza e sul funzionamento dello strumento in questione alla totalità delle parti e dei soggetti interessati (inclusi gli organi giurisdizionali nazionali);
26. osserva che, in relazione all'obiettivo di un diritto europeo dei contratti, l'importanza di una giurisdizione europea funzionante in ambito civile non deve essere trascurata;
27. esorta la Commissione a effettuare, in collaborazione con gli Stati membri, test e controlli di qualità per verificare che tutti gli strumenti relativi al diritto europeo dei contratti proposti siano di facile utilizzo, tengano pienamente conto delle preoccupazioni dei cittadini, forniscano un valore aggiunto per i consumatori e le imprese e agevolino il commercio transfrontaliero;
Partecipazione dei soggetti interessati, valutazione dell'impatto
28. sottolinea l'importanza cruciale di associare i soggetti interessati di tutta l'Unione e provenienti da diversi settori di attività, compresi gli operatori della giustizia, e rammenta
alla Commissione di condurre un'ampia consultazione con tutte le parti interessate, all'insegna della trasparenza, prima di adottare una decisione basata sui risultati del gruppo di esperti;
29. ritiene che i contributi dei soggetti interessati diventeranno ancora più importanti una volta ultimata la fase di consultazione e in caso di avvio di una procedura legislativa vera e propria, che dovrebbe esser il più possibile inclusiva e trasparente;
30. ricorda, conformemente ai principi dell'iniziativa "Legiferare meglio", la necessità di un'ampia ed esauriente valutazione d'impatto che analizzi le varie opzioni politiche, compresa quella di non intraprendere un'azione dell'Unione, e si concentri sulle questioni concrete, ad esempio le eventuali ripercussioni sulle PMI e sui consumatori nonché gli eventuali effetti in termini di concorrenza sleale sul mercato unico, precisando le conseguenze di ciascuna soluzione sia sull'acquis dell'Unione europea che sui sistemi giuridici nazionali;
31. insiste sulla necessità che il Parlamento sia pienamente consultato e coinvolto nel quadro della procedura legislativa ordinaria in merito a eventuali altre opzioni che la
Commissione intenda presentare in futuro, e che qualsiasi opzione proposta sia esaminata e modificata nell'ambito di detta procedura;
o o o
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Or. en