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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 379) 1,

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P5_TA(2003)0505

Spedizioni di rifiuti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio concernente le spedizioni di rifiuti (COM(2003) 379 – C5-0365/2003 – 2003/0139(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 379)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0365/2003),

– visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

– visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0391/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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P5_TC1-COD(2003)0139

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le spedizioni di rifiuti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, visto il parere del Comitato delle Regioni3,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato4, considerando quando segue:

(1) Obiettivo del presente regolamento è la protezione dell'ambiente, per cui il suo fondamento normativo è costituito dall'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.

(2) Il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio5 è già stato più volte modificato e richiede nuove modifiche. È, in particolare, necessario inserire in tale regolamento il contenuto della decisione 94/774/CE della Commissione del 24 novembre 1994 relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio6, nonché il contenuto della decisione 1999/412/CE della Commissione del 3 giugno 1999 concernente un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio7. È pertanto opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 259/93 nell'interesse della chiarezza.

1 GU C […], […], pag. […].

2 GU C […], […], pag. […].

3 GU C […], […], pag. […].

4 Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2003.

5 GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

6 GU L 310 del 3.12.1994, pag. 70.

7 GU L 156 del 23.6.1999, pag. 37.

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(3) La decisione 93/98/CEE del Consiglio1 riguardava la conclusione, a nome della Comunità della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, della quale la Comunità è parte dal 1994. Tramite adattamenti del regolamento (CEE) n. 259/93, il Consiglio ha emanato norme intese a restringere e a controllare questi movimenti allo scopo, in particolare, di conformare il vigente sistema comunitario in tema di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti alle prescrizioni della Convenzione di Basilea.

(4) Nella sua risoluzione del 14 novembre 1996 concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti2, il Parlamento europeo ha chiesto di confermare che i rifiuti destinati ad essere riutilizzati o riciclati sono merci di natura molto particolare e che la libera circolazione di tali merci può essere consentita solo allorché si pone come obiettivo una forma di trattamento che consenta una migliore protezione dell'ambiente, come pure di evitare il "turismo dei rifiuti";

(5) Nella sua risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti3 il Consiglio ha espresso la sua preoccupazione per i movimenti su vasta scala nella Comunità di rifiuti destinati all'incenerimento con o senza recupero di energia ed ha incoraggiato gli Stati membri a ricorrere ad un'ampia serie di strumenti, compresi, del caso, quelli economici onde conseguire i loro obiettivi in materia di politica sui rifiuti nel modo più coerente possibile,

(6) La decisione 97/640/CE del Consiglio del 22 settembre 19974 riguardava l'adozione, in nome della Comunità, dell'emendamento alla Convenzione di Basilea che figura nella decisione III/I della conferenza delle Parti. Tale emendamento vieta le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento provenienti da paesi elencati nell'allegato VII della Convenzione e destinati a paesi ivi non elencati, come erano, con effetto dal 1° gennaio 1999, le stesse esportazioni di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione e destinati al recupero.

Il regolamento (CEE) n. 259/93 è stato modificato di conseguenza ad opera del regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio5.

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(7) La Comunità non ha ancora firmato il protocollo alla Convenzione di Basilea relativo alla responsabilità e al risarcimento, quale figura nella decisione V/29 della conferenza delle Parti.

(8) Dato che la Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 del Consiglio dell'OCSE del 14 giugno 2001 che modifica la decisione dell'OCSE C(92) 39/final relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (nel prosieguo "la decisione OCSE") allo scopo di armonizzare gli elenchi e talune altre prescrizioni con la Convenzione di Basilea, è necessario recepire il contenuto della citata decisione nella legislazione comunitaria.

(9) La Comunità ha firmato la Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti.

(10) È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che favorisca una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità.

(11) E' importante tenere conto del fatto che la Convenzione di Basilea fa una distinzione tra i divieti e i controlli dei movimenti transfrontalieri precisando se i rifiuti sono pericolosi o non lo sono, e non se sono destinati a operazioni di recupero o di smaltimento definitivo.

(12) E' importante tenere conto del diritto di ogni parte contraente della Convenzione di Basilea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 di tale Convenzione di proibire l'importazione dei rifiuti pericolosi o dei rifiuti elencati all'Allegato II della Convenzione di Basilea.

(13) E' importante tenere conto della prescrizione stabilita all'articolo 4, paragrafo 9, lettera a), della Convenzione di Basilea la quale stabilisce che gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dei rifiuti elencati all'Allegato II di tale Convenzione sono permessi soltanto se lo Stato che esporta non dispone della capacità tecnica, degli impianti necessari, della capacità sufficiente o di siti idonei per la gestione ambientalmente sana e efficiente dei rifiuti in oggetto.

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(14) È importante tener presente le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della Convenzione di Basilea, il quale stabilisce che la produzione di rifiuti pericolosi di ogni parte contraente è ridotta al minimo, che impianti adeguati di trattamento per la gestione ambientalmente sana dei rifiuti pericolosi devono essere situati, nella misura del possibile, sul loro territorio e che le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotti al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti.

(15) È necessario evitare duplicazioni di procedura tenendo conto degli altri atti legislativi dell'UE che già disciplinano i rifiuti di origine animale, con particolare riferimento al regolamento (CE) n. 1774/20021, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e del regolamento (CE) n. 999/20012 recante norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi e trasmissibili, che già contengono disposizioni equivalenti riguardanti, in generale, l'invio, l'inoltro e il movimento (raccolta, trasporto, manipolazione/

movimentazione, trattamento e utilizzazione o smaltimento, registrazione, documenti di accompagnamento e tracciabilità) dei sottoprodotti animali a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità per prevenire i rischi che essi potrebbero presentare sul piano della salute animale, della salute pubblica e dell'ambiente.

(16) Occorre parimenti tener conto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti3, in base alle quali agli Stati membri è fatto obbligo di istituire una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti allo scopo di consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obbiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti.

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(17) Occorre parimenti tener presente l'obbligo prescritto dalla direttiva 75/442/CEE, nonché della facoltà, riconosciuta dalla stessa direttiva agli Stati membri, di prendere i provvedimenti necessari per impedire spedizioni di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti, a condizione che tali provvedimenti siano comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.

(18) Dopo le recenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-288/001 e C-458/002, gli allegati della direttiva 75/442/CEE, non costituiscono più un chiaro corpo di norme che gli Stati membri devono applicare. La Commissione dovrebbe modificare tali allegati, affinché gli Stati membri possano disporre di norme valide e chiare.

(19) È necessario garantire che, secondo il disposto della direttiva 75/442/CEE e secondo gli altri atti legislativi comunitari in materia di rifiuti, che le spedizioni all'interno della Comunità e le importazioni verso gli Stati membri siano gestite, per tutta la durata della spedizione, ivi compreso lo smaltimento definitivo o il recupero definitivo nel paese di destinazione, senza mettere in pericolo la salute umana e senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero danneggiare l'ambiente. Per quanto attiene le esportazioni in provenienza dalla Comunità, è necessario garantire che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto, durante tutta la durata della spedizione, ivi compreso lo smaltimento o il recupero definitivo nel paese terzo di destinazione.

(20) Benché la sorveglianza e il controllo delle spedizioni dei rifiuti nel territorio di ciascuno Stato membro rientri nelle competenze nazionali, è necessario che i diversi sistemi nazionali istituiti per le spedizioni di rifiuti osservino alcuni requisiti minimi in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

(21) Nel caso di trasferimenti di rifiuti pericolosi è opportuno assicurare una sorveglianza ed un controllo ottimali prescrivendo la previa autorizzazione scritta per tali spedizioni.

Questa procedura deve a sua volta dare luogo ad una notifica preventiva che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da essere in condizione di prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell'ambiente. Essa deve inoltre mettere le suddette autorità in condizione di sollevare obbiezioni motivate nei confronti di tale spedizione.

1 (2003) Racc. pag. I-1439.

2 (2003) Racc. pag. I-1553.

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(22) Nel caso di spedizioni di rifiuti non pericolosi occorre garantire un livello minimo di sorveglianza e di controllo imponendo l'obbligo che tali trasferimenti siano accompagnati da determinate informazioni.

(23) Stante l'esigenza di un'applicazione uniforme del presente regolamento e del buon funzionamento del mercato interno è necessario, nell'interesse dell'efficienza, prevedere che le notifiche vengano effettuate dall'autorità competente del luogo di spedizione.

(24) Occorre inoltre precisare il funzionamento del sistema delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni corrispondenti.

(25) Nell'interesse della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme del presente regolamento, come pure del buon funzionamento del mercato interno, è necessario approntare garanzie procedurali per il notificatore.

(26) Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, gli Stati membri devono avere la possibilità di attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza in conformità della direttiva 75/442/CEE. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Gli Stati membri devono anche essere in grado di provvedere affinché l'impianto di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 19961, relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, e che i rifiuti vengano trattati nell'osservanza della normativa comunitaria sulla protezione dell'ambiente in relazione alle operazioni di smaltimento.

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(27) Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati al recupero, gli Stati membri devono provvedere affinché gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 96/61/CE applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa. Gli Stati membri devono inoltre assicurare che il recupero sia giustificato dal punto di vista ecologico, che i rifiuti vengano trattati nell'osservanza delle norme vincolanti di protezione ambientale stabilite dalla normativa comunitaria in relazione alle operazioni di recupero e che i rifiuti siano trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma della direttiva 75/442/CEE allo scopo di garantire l'attuazione degli obblighi legali in tema di recupero e di riciclo previsti dalla legislazione comunitaria.

(28) L'assenza di prescrizioni obbligatorie in materia di impianti e di trattamento di rifiuti a livello di UE osta alla creazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente nel territorio della Comunità e rallenta la formazione di un mercato interno del riciclo economicamente redditizio. È urgente colmare questa lacuna e procedere all'istituzione di condizioni uniformi a livello comunitario per il riciclo.

(29) È opportuno dettare l'obbligo che i rifiuti sia pericolosi che non pericolosi di una determinata spedizione che non possa essere portata a termine come previsto siano riportati nel paese di spedizione o eliminati o recuperati in altro modo.

(30) Occorre inoltre dettare l'obbligo che, nell'ipotesi di spedizioni illegali - intendendosi per tali le spedizioni contrarie alle disposizioni del presente regolamento o della normativa internazionale o comunitaria - la persona il cui comportamento sia all'origine di tale spedizione debba riprendere i rifiuti in questione o provvedere in altro modo alla loro eliminazione o recupero; quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, hanno l'obbligo di intervenire.

(31) Occorre precisare la portata del divieto a norma della Convenzione di Basilea, allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, dalle esportazioni in provenienza dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento in un paese terzo diverso dagli Stati EFTA/AELE.

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(32) È altresì necessario chiarire la portata del divieto, anch'esso stabilito a norma della Convenzione di Basilea allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE. In particolare, è necessario chiarire l'elenco dei rifiuti pericolosi ai quali si applica tale divieto e assicurare che questo comprenda anche i rifiuti elencati nell'allegato II della Convenzione di Basilea, e cioè i rifiuti domestici e i residui provenienti dall'incinerazione di rifiuti domestici.

(33) Devono essere mantenute in vigore disposizioni specifiche per le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e deve prevedersi la possibilità di semplificare tali disposizioni in futuro. Nell'ambito della Convenzione di Basilea occorre raccomandare ed approvare una rigorosa e semplice procedura tesa a disciplinare e ridurre al minimo i trasporti di rifiuti non pericolosi a livello internazionale.

(34) È necessario assicurare che le esportazioni non vietate provenienti dalla Comunità vengano gestite in modo ecologicamente corretto durante tutta la durata della spedizione e durante le operazioni di smaltimento o recupero definitivi nel paese terzo di destinazione. L'impianto di ricevimento dovrebbe essere gestito conformemente a norme in materia di salute sul lavoro e tutela ambientale che siano equivalenti alle norme dell'UE. È necessario stabilire un elenco di linee direttrici non vincolanti ai fini di una gestione ecologicamente corretta.

(35) Le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento devono essere autorizzate quando il paese esportatore è Parte della Convenzione di Basilea. Le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero devono essere autorizzate quando il paese esportatore è Parte della Convenzione di Basilea o uno dei paesi cui si applica la decisione OCSE; negli altri casi, tuttavia, le importazioni devono essere autorizzate soltanto se il paese esportatore è vincolato da un accordo o da un accomodamento bilaterale o multilaterale compatibile con la legislazione comunitaria e conforme all'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

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(36) Una cooperazione internazionale efficace in tema di controllo delle spedizioni di rifiuti contribuisce a garantire il controllo delle spedizioni internazionali dei rifiuti pericolosi.

È necessario incoraggiare lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall'altro al fine di garantire una gestione razionale dei rifiuti. La Commissione e gli Stati membri forniscono in tempo utile un'assistenza tecnica adeguata ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi in transizione per aiutarli - tenuto conto delle loro particolari esigenze - a sviluppare e rafforzare le loro capacità istituzionali e non istituzionali nel settore della gestione dei rifiuti, nel monitoraggio e nel controllo delle importazioni di rifiuti e prodotti chimici e nella prevenzione delle spedizioni illecite.

(37) Il presente regolamento deve far proprie le norme in tema di esportazioni e di importazioni di rifiuti destinate o provenienti da paesi e territori di oltremare, quali figurano nella decisione 2001/822/CE del Consiglio del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori di oltremare alla Comunità europea1.

(38) È necessario provvedere affinché le importazioni nella Comunità vengano gestite senza mettere in pericolo la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che potrebbero nuocere all'ambiente, come prescritto dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE , e conformemente alla normativa comunitaria in tema di rifiuti per tutta la durata della spedizione e durante le operazioni di smaltimento definitivo o recupero definitivo nel paese di destinazione.

(39) E' necessario stabilire orientamenti per determinare il momento in cui una nave o un veicolo diventa un rifiuto a norma dell'articolo 1, lettera a ), della direttiva 75/442/CEE allo scopo di evitare che gli obiettivi del presente regolamento vengano elusi.

(40) Gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento sia mediante le relazioni presentate al segretariato della Convenzione di Basilea sia mediante un questionario distinto.

(41) Gli allegati del presente regolamento sono adottati secondo il procedimento di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

1 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

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(42) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1.

(43) Poiché gli obbiettivi dell'azione proposta, che consistono nel garantire la protezione dell'ambiente quando i rifiuti sono oggetto di spedizione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro dimensione e dei loro effetti, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obbiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

A

MBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1

- Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a) fra Stati membri all'interno della Comunità o in transito per paesi terzi;

b) importati nella Comunità in provenienza da paesi terzi;

c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;

d) in transito nel territorio della Comunità secondo un itinerario che collega un paese terzo ad un altro paese terzo.

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3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui purché questi siano contemplati dalla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento ad opera delle navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;

b) spedizioni di rifiuti prodotti a bordo di aeronavi civili in volo durante tutta la durata del volo fino all'atterraggio;

c) spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 19921;

d) spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE qualora siano già contemplate da altra normativa comunitaria pertinente contenente disposizioni simili;

e) spedizioni di rifiuti dall'Antartico in entrata nel territorio della Comunità in conformità delle disposizioni del protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico;

f) la spedizione diretta di rifiuti prodotti in ambito internazionale da un'operazione out-of-area di un reparto delle forze armate di uno Stato membro, dalla predetta area verso lo Stato membro in questione.

4. La disposizione seguente si applica alle spedizioni di rifiuti provenienti dall'Antartico che transitano per il territorio della Comunità:

Le spedizioni di rifiuti provenienti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità sono soggette alle disposizioni degli articoli 18 e 20.

5. La disposizione seguente si applica ai rifiuti elencati nell'allegato III:

1 GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

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Le spedizioni dei rifiuti elencati nell'allegato III e destinate al recupero sono esclusivamente soggette alle disposizioni degli articoli 3, paragrafi 2 e 3, 17, 19, 20, 21, paragrafo 2, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 33, paragrafo 2, 36, 37, 38, 41 e 48.

6. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione stabilisce gli orientamenti per determinare quando una nave e un veicolo diventano rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. rifiuti: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;

2. rifiuti pericolosi: i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 19911;

3. miscela di rifiuti: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più rifiuti diversi e per la quale non esiste una menzione specifica. Una singola spedizione di rifiuti composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato non costituisce miscela di rifiuti.

4. smaltimento: lo smaltimento definitivo quale definito dall'articolo 1, lettera e) della direttiva 75/442/CEE; non rientrano nelle operazioni di smaltimento le operazioni di miscelazione, riconfezionamento, trasbordo, stoccaggio o altre operazioni che non si considerino come smaltimento definitivo.

5. recupero: il recupero definitivo quale definito dall'articolo 1, lettera f) della direttiva 75/442/CEE; non rientrano nelle operazioni di recupero le operazioni di miscelazione, riconfezionamento, trasbordo, stoccaggio o altre operazioni che non si considerino come recupero definitivo;

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6. gestione economicamente corretta: qualsiasi misura praticabile diretta a garantire che i rifiuti vengano gestiti in modo da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

7. per notificatore si intende:

i) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alla legge di tale paese, la quale intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e alla quale venga assegnato l'obbligo della notifica, cioè una delle persone fisiche o giuridiche sotto elencate, conformemente all'ordine gerarchico stabilito nel seguente elenco:

a) la persona le cui attività abbia prodotto i rifiuti in questione; o

b) la persona abilitata ad effettuare e che effettua, prima della loro spedizione, operazioni di pretrattamento, miscelazione od altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti; o

c) un raccoglitore riconosciuto, che ha formato la spedizione riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti appartenenti allo stesso tipo di flusso e provenienti da fonti diverse;

d) qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) siano ignoti, insolventi o comunque non disponibili, un raccoglitore riconosciuto o un commerciante o un intermediario registrato;

e) qualora la persona di cui alla lettera d) sia ignota, insolvente o comunque indisponibile, il detentore;

ii) nel caso di importazioni nella Comunità o di transito attraverso la Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione del paese di provenienza che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

a) la persona designata dalla legislazione del paese di esportazione; o, in mancanza di tale designazione,

b) la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo (detentore);

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8. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti ("nuovo produttore") e quale definito dall'articolo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE;

9. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene quale definito dall'articolo 1, lettera c) della direttiva 75/442/CEE;

10. raccoglitore: chiunque effettua la raccolta, la cernita e/o un raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto come definito dall'articolo 1, lettera g) della direttiva 75/442/CEE;

11. destinatario: la persona o l'impresa sotto la giurisdizione del paese di destinazione alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

12. autorità competente:

i) nel caso degli Stati membri, l'organo designato dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 56; oppure

ii) nel caso di un paese terzo che ha aderito alla Convenzione di Basilea, l'organo designato da tale paese in quanto autorità competenti ai fini di tale Convenzione ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione stessa; oppure

iii) nel caso di un paese che non rientra nel punto i) né nel punto ii), l'organo che è stato designato in qualità di autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale destinazione, l'autorità regolatrice di tale paese o regione, sotto la cui responsabilità sono effettuate le spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;

13. autorità competente di spedizione: l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha effettivamente inizio;

14. autorità competente di destinazione: l'autorità competente per la zona a destinazione della quale è previsto o ha effettivamente luogo la spedizione, oppure nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del loro smaltimento o recupero in una zona non soggetta alla giurisdizione di nessun paese;

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15. autorità competente di transito: l'autorità competente per il paese attraverso il cui territorio è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti;

16. paese di spedizione: qualsiasi paese in partenza dal quale è prevista o effettuata una spedizione di rifiuti; nel caso di navi carretta, gli Stati di approdo, gli Stati di bandiera e/o gli Stati alla cui giurisdizione è soggetto il proprietario o il detentore;

17. paese di destinazione: qualsiasi paese verso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti per lo smaltimento, il recupero o il carico a bordo prima dello smaltimento o del recupero in una zona non soggetta alla giurisdizione di nessun paese;

18. paese di transito: qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso la cui area di giurisdizione nazionale o acque territoriali è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti;

19. paesi e territori di oltremare: i 20 paesi e territori di oltremare elencati nell'allegato 1A della decisione 2001/822/CE;

20. ufficio doganale di esportazione dalla Comunità: l'ufficio doganale ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio1;

21. ufficio doganale di uscita dalla Comunità: l'ufficio doganale ai sensi dell'articolo 793, paragrafo 2 del regolamento della Commissione (CE) n. 2454/932;

1 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

2 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

(18)

22. ufficio doganale di entrata nella Comunità: l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunità devono essere condotti nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

23. Comunità: il territorio della Comunità;

24. importazione: qualsiasi introduzione di rifiuti nel territorio della Comunità;

25. spedizione transfrontaliera:

– qualsiasi spedizione di rifiuti tra un paese ed un altro paese, o:

– qualsiasi spedizione di rifiuti tra un paese e paesi e territori di oltremare o altre zone che avvenga sotto la protezione di tale paese; o

– qualsiasi spedizione di rifiuti tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o

– qualsiasi spedizione di rifiuti tra un paese e le regioni antartiche; o

– qualsiasi spedizione di rifiuti in partenza da un paese per la quale sia previsto o sia effettuato l'attraversamento di una delle zone sopra citate; o

– qualsiasi spedizione di rifiuti all'interno di un paese per la quale sia previsto o sia effettuato l'attraversamento di una zona diversa da quelle precedentemente citate; o

– qualsiasi spedizione di rifiuti per la quale sia previsto o sia effettuato l'attraversamento di una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di nessun paese, a destinazione di un paese.

(19)

17

TITOLO II

S

PEDIZIONI TRA

S

TATI MEMBRI ALL

'

INTERNO DELLA

C

OMUNITÀ OINTRANSITO PER PAESI TERZI

Capitolo 1 - Disposizioni generali Articolo 3

- Regole procedurali generali

1. Sono soggette alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, i seguenti rifiuti:

a) se destinati ad operazioni di smaltimento:

i) tutti i rifiuti

b) se destinati ad operazioni di recupero:

i) i rifiuti elencati nell'allegato IV;

ii) i rifiuti elencati nell'allegato IV A;

iii) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IV o IV A;

iv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IV o IV A;

v) i rifiuti urbani misti di origine domestica (voce 20 03 01 dell'allegato V, parte 2).

2. Per il recupero sono soggetti all'obbligo generale di una notifica preventiva scritta alle competenti autorità e di essere accompagnati da determinate informazioni secondo le disposizioni dell'articolo 17 del capitolo 3 del presente titolo:

i rifiuti elencati nell'allegato III.

(20)

3. In casi eccezionali si applica la seguente disposizione:

Se i rifiuti presentano elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell'allegato III sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad esse applicabili se fossero elencati nell'allegato IV.

Tali rifiuti sono individuati nell'osservanza della procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 75/442 CEE. L'elenco di questi rifiuti figura negli allegati IV A e V.

4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o alla sperimentazione allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o di smaltimento e che non superano i 25 kg non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazioni preventive scritte di cui al paragrafo 1.

In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui agli articoli 17 e 18, restando inteso che in tal caso devono essere unicamente fornite le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a d) e alla lettera f).

Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'eccezione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio viene determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare, comunque sempre entro il limite massimo di 25 kg.

5. Le spedizioni di rifiuti che consistono, contengono o sono contaminati dalle sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C della Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (POP), come modificata (la "Convenzione di Stoccolma"), e elencati nell'allegato VII sono soggette alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

I valori limite delle sostanze chimiche elencate nell'allegato VII sono stabiliti entro il 31 dicembre 2005 secondo la procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

6. Non sono ammesse spedizioni di rifiuti destinati alla miscelazione, al riconfezionamento, al trasbordo, allo stoccaggio o ad altre operazioni che non possono essere considerate smaltimento o recupero definitivi.

(21)

19

Capitolo 2 - Notifica e autorizzazione scritte preventive Articolo 4

- Procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive

1. Il notificatore che intende trasferire rifiuti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri ne dà preventiva notifica scritta all'autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla.

2. La spedizioni può cominciare dopo che il notificatore abbia ricevuto:

a) l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di spedizione;

b) l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione; e

c) l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di transito o, quando tale autorizzazione può essere presunta, decorso il termine di 30 giorni di cui essa dispone per pronunciarsi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

3. La spedizione deve cominciare e terminare durante il periodo di validità delle autorizzazioni rilasciate da tutte le autorità competenti in ordine ad una notificazione in conformità dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

"Terminare la spedizione" significa che, nel paese importatore, i rifiuti in questione sono stati definitivamente smaltiti o recuperati.

4. Ogni spedizione deve essere accompagnata da una copia dei documenti di notifica e di movimento nonché da una copia delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti interessate.

Articolo 5 - Requisiti della notifica Le notifiche devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. Documenti di notifica e di movimento:

(22)

La notifica viene effettuata mediante i seguenti documenti:

a) il documento di notifica che figura nell'allegato I A; e b) il documento di movimento che figura nell'allegato I B.

All'atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e il documento di movimento.

Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione o sono rilasciati ai sensi di regolamentazioni specifiche introdotte dallo Stato membro di spedizione e al suo interno.

2. Informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento:

Il notificatore fornisce sui documenti di notifica e di movimento, o vi allega, le informazioni e la documentazione elencate nell'allegato II, parte I e 2 rispettivamente.

La notifica si considera debitamente compilata quando il documento di notifica e il documento di movimento sono stati riempiti e il notificatore ha fornito l'informazione e la documentazione riportate nell'allegato I, parti 1 e 2.

3. Informazioni e documentazione addizionali:

Se al ricevimento di una notifica correttamente compilata una delle autorità competenti (di spedizione, di transito o di destinazione) richiede ulteriori informazioni, il notificatore deve fornire informazioni e documentazione addizionali.

Le richieste di informazioni addizionali devono essere presentate dalle autorità entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio del modulo correttamente compilato (autorità di spedizione) o di ricevimento dello stesso (autorità di transito o di destinazione).

L'elenco delle informazioni e della documentazione addizionali che possono essere richieste figura nell'allegato II, parte 3.

La notifica si considera completata quando il documento di notifica e il documento di movimento sono stati riempiti e quando il notificatore abbia fornito le informazioni e la documentazione elencate nell'allegato II, parti 1 e 2, nonché qualsiasi altra informazione e documentazione addizionale eventualmente richiesta ai sensi del presente paragrafo ed elencata nell'allegato II, parte 3.

(23)

21

4. Formazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario:

Il notificatore stipula con il destinatario un contratto, secondo le modalità di cui all'articolo 6, in merito al recupero o allo smaltimento dei rifiuti notificati.

Il contratto è stipulato e giuridicamente vincolante al momento della notifica

La prova dell'esistenza del contratto deve essere fornita alle autorità competenti interessate al momento della notifica.

Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto a richiesta dell'autorità competente interessata.

5. Istituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente:

Il notificatore costituisce una garanzia finanziaria o stipula un'assicurazione corrispondente secondo le modalità di cui all'articolo 7.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione corrispondente sono applicabili alla spedizione notificata, si reputano costituite e sono giuridicamente vincolanti prima che abbia inizio la spedizione.

Il notificatore deve fornire la prova dell'esistenza di tale garanzia finanziaria o assicurazione corrispondente alle autorità competenti interessate prima che abbia inizio la spedizione.

Qualora la spedizione di rifiuti sia effettuata da un ente di diritto pubblico, da un'azienda autonoma o da una società autonoma di un ente di diritto pubblico sulla cui probità o solvibilità non sussistono dubbi, le competenti autorità interessate possono prescindere dalla costituzione di una garanzia.

6. Efficacia della notifica:

La notifica include tutte le tappe della spedizione - ivi comprese eventuali tappe intermedie - dalla prima località di spedizione fino alla sua destinazione finale di recupero e/o smaltimento.

Ciascuna notifica si riferisce unicamente ai rifiuti corrispondenti ad una sola voce.

(24)

Articolo 6 - Contratto

1. Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica deve essere stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.

2. Il contratto è stipulato e giuridicamente vincolante al momento della notifica.

3. Nel contratto deve figurare l'obbligo:

per il notificatore, ai sensi degli articoli 22 e 24 di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento;

per il destinatario di fornire, ai sensi dell'articolo 15, lettera e), un certificato di recupero o di smaltimento finali conforme alla notifica ed alle sue condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

4. Qualora la spedizione si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto in questione può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare o smaltire i rifiuti notificati.

Articolo 7 - Garanzia finanziaria

1. A fronte di tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica devono essere costituite una o più garanzie finanziarie o una o più assicurazioni corrispondenti che coprano:

a) le spese di trasporto;

b) le spese di smaltimento e recupero finali; e c) le spese di deposito.

(25)

23

Le spese da coprire comprendono anche:

a) i casi in cui la spedizione non possa essere portata a termine come previsto, di cui all'articolo 22; e

b) i casi di spedizioni illecite di cui all'articolo 24.

2. La garanzia finanziaria o l'assicurazione corrispondente si applicano alla spedizione, si reputano costituite e sono giuridicamente vincolanti prima che abbia inizio la spedizione notificata.

3. La garanzia finanziaria o l'assicurazione corrispondente sono valide e coprono la spedizione notificata durante tutta la durata di questa, ivi comprese le operazioni di recupero o smaltimento finali.

4. L'importo coperto dalle garanzie finanziarie o dalle assicurazioni corrispondenti deve essere approvato dalla competente autorità di spedizione.

Tuttavia, nell'ipotesi di importazioni nella Comunità, l'importo suddetto deve essere approvato dall'autorità competente di destinazione nella Comunità.

5. Tutte le autorità competenti interessate hanno accesso alle garanzie finanziare o assicurazioni corrispondenti.

6. Le garanzie finanziarie e le assicurazioni corrispondenti sono svincolate quando il notificatore ha fornito la prova che i rifiuti hanno raggiunto la loro destinazione e sono stati definitivamente smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti.

La prova suddetta è fornita mediante il certificato di smaltimento o recupero finali di cui all'articolo 15, lettera e).

7. In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 14 è consentito costituire una o più garanzie finanziarie o assicurazioni corrispondenti che coprano distintamente i singoli elementi della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme.

In tali casi le garanzie finanziarie o assicurazioni corrispondenti sono applicabili alla spedizione, al più tardi, al momento in cui ha inizio la spedizione notificata da esse coperta.

(26)

Le garanzie finanziarie o assicurazioni corrispondenti sono svincolate quando il notificatore fornisce la prova che i rifiuti coperti da ciascuna di esse sono arrivati a destinazione e sono stati definitivamente smaltiti o definitivamente recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Questa prova è fornita mediante il certificato di smaltimento finale o recupero finale di cui all'articolo 15, lettera e).

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, anteriormente al 1° gennaio 2005 deve essere elaborato un metodo lineare per il calcolo delle garanzie finanziarie o assicurazioni corrispondenti.

9. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni di diritto interno adottate a norma del presente articolo.

Articolo 8

- Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione

1. Quando riceve una notifica debitamente compilata nei modi prescritti dall'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente di spedizione ne trasmette copie alle altre autorità competenti interessate nonché al destinatario e informa il notificatore dell'avvenuta trasmissione.

Questo obbligo va assolto nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

2. Se la notifica non è riempita come prescritto, l'autorità competente di spedizione deve chiedere al notificatore informazioni e documentazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

Questo obbligo va assolto nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

In tal caso, il limite di tre giorni di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui l'autorità competente di spedizione riceve le informazioni e documentazione richieste.

3. La competente autorità di spedizione deve immediatamente informare il notificatore, qualora la notifica non venga debitamente compilata neppure dopo la ricezione delle informazioni e della documentazione richieste.

(27)

25

4. L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere alla notifica se ha obbiezioni immediate da sollevare nei confronti della spedizione in conformità degli articoli 12 e 13 relativi alle obbiezioni.

Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obbiezioni.

5. Se, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica non ha trasmesso la notifica come prescritto dal paragrafo 1, l'autorità competente di spedizione, se richiesta dal notificatore, fornisce entro tre giorni una spiegazione motivata.

Copia della spiegazione motivata viene inviata alle autorità competenti interessate.

Articolo 9

- Conferma da parte dell'autorità competente di destinazione

1. Ricevuta una notifica debitamente compilata nei modi prescritti dall'articolo 5, paragrafo 3, l'autorità competente di destinazione ne invia conferma al notificatore e copia della conferma alle altre autorità competenti interessate, nonché al destinatario.

Il suddetto obbligo deve essere assolto nel termine di tre giorni dal ricevimento della notifica.

2. Se la notifica non è riempita come prescritto, l'autorità competente di destinazione deve chiedere informazioni e documentazione al notificatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

L'autorità competente provvede nel termine di tre giorni dal ricevimento della notifica.

In tali casi il termine di tre giorni di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui l'autorità competente di destinazione riceve le informazioni e documentazione richieste.

3. La competente autorità di destinazione deve immediatamente informare il notificatore, qualora la notifica non venga debitamente compilata neppure dopo la ricezione delle informazioni e della documentazione richieste.

(28)

4. L'autorità competente di destinazione comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate l'avvenuta sospensione.

5. Se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica non ha confermato la notifica come prescritto dal paragrafo 1, l'autorità competente di destinazione, a richiesta del notificatore, fornisce entro tre giorni una spiegazione motivata.

Copia della spiegazione motivata è inviata alle autorità competenti interessate.

Articolo 10

- Autorizzazione da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito 1. Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di trenta giorni a decorrere dalla data d'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 9 per prendere una delle frequenti decisioni scritte motivate in relazione alla spedizione notificata.

– autorizzazione senza condizioni,

– autorizzazione accompagnata dalle condizioni di cui all'articolo 11 relativo alle condizioni,

– diniego ai sensi degli articoli 12 e 13 relativi alle obbiezioni.

Se nel suddetto termine di trenta giorni con viene sollevata alcuna obbiezione si presume che l'autorità competente di transito abbia dato la propria tacita approvazione.

2. Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito notificano per iscritto la loro decisione e le relative ragioni al notificatore nel termine di trenta giorni e ne inviano copia alle altre autorità competenti interessate.

3. L'autorità competente di spedizione notifica l'autorizzazione scritta apponendo timbro, firma e data sul documento di notifica. Le autorità competenti di destinazione e transito notificano la loro autorizzazione scritta mediante una decisione scritta destinata alle altre autorità competenti e al notificatore.

(29)

27

4. L'autorizzazione scritta ad una prevista spedizione scade decorsi 180 giorni dalla data dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, tranne che le autorità competenti interessate indichino un termine più breve.

5. L'autorizzazione tacita scade decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni successivo all'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione ai sensi dell'articolo 9.

6. Entro la scadenza del termine di cui ai paragrafi 4 e 5 il trasporto di rifiuti in questione deve essere stato effettuato e i rifiuti che formano oggetto di tale trasporto devono essere stati definitivamente smaltiti o recuperati nel paese di importazione.

Articolo 11

- Condizioni che corredano le spedizioni

1. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito hanno facoltà, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 9, di fissare le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata.

Tali condizioni possono fondarsi su uno o più dei motivi specificati nell'articolo 12 o nell'articolo 13 in relazione ai rifiuti rispettivamente destinati allo smaltimento ed al recupero.

2. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio di loro competenza.

Le condizioni afferenti il trasporto non devono essere più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nel territorio di loro competenza e devono tenere debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

3. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'autorizzazione scritta debba considerarsi revocata se le garanzie finanziarie o le assicurazioni corrispondenti non sono applicabili, al più tardi, nel momento in cui la spedizione notificata ha inizio, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 5 e dall'articolo 7, paragrafo 2.

(30)

4. Le condizioni sono notificate per iscritto al notificatore dall'autorità competente che le stabilisce, con copia alle autorità competenti interessate.

Le condizioni sono annotate o allegate al documento di notifica a cura dell'autorità competente interessata.

5. L'impianto che riceve i rifiuti predispone "bilanci massa" entrata e uscita per ogni unità di trattamento specifico e per ogni sottosezione di dette unità di trattamento.

6. Le autorità di spedizione e di destinazione possono obbligare il destinatario a elaborare regolarmente una relazione che indichi tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti.

Tale relazione registra tutte le entrate e le uscite dei rifiuti per ciascuno dei metodi di trattamento, in modo che le autorità possano, in qualsiasi momento, verificare che le spedizioni di rifiuti vengono effettuate in conformità della notifica.

Articolo 12

- Obbiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

1. In caso di notifica riguardante una prevista spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e di spedizione hanno il diritto, entro trenta giorni dalla data d'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione ai sensi dell'articolo 9, di sollevare obbiezioni motivate fondate su uno o più dei motivi seguenti, conformemente al trattato:

a) il desiderio di esercitare il suo diritto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione di Basilea di proibire l'importazione di rifiuti pericolosi o dei rifiuti elencati all'allegato II della Convenzione di Basilea;

b) la spedizione non sarebbe compatibile con i provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza al livello comunitario e nazionale ai sensi della direttiva 75/442/CEE, per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obbiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti;

(31)

29

c) se i rifiuti in questione sono destinati alla miscelazione, al riconfezionamento, al trasbordo, allo smaltimento o ad altre operazioni che non comportano uno smaltimento definitivo;

d) la spedizione non sarebbe conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica; in tal caso, anche l'autorità competente di spedizione può far valere la propria legislazione nazionale per proteggere l'ambiente contro le spedizioni previste;

e) il notificatore o il destinatario si era reso colpevole, in passato, di traffico illecito o di altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente.

In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui la detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale;

f) la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dalla Comunità;

g) i rifiuti sono rifiuti urbani misti di origine domestica (voce 20 03 01 dell'allegato V, parte 2);

h) tenuto conto delle condizioni geografiche e delle necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, se la prevista spedizione non è conforme alla direttiva 75/442/CEE, come modificata, con particolare riguardo agli articoli 5 e 7:

i) allo scopo di attuare il principio dell'autosufficienza a livello nazionale, o

ii) qualora l'impianto debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti, o

iii) allo scopo di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti;

i) i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CEE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 di tale direttiva;

(32)

j) occorre garantire che i rifiuti in questione siano trattati nell'osservanza delle norme vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria in ordine alle operazioni di smaltimento;

k) al fine di garantire che i rifiuti in questione siano trattati sulla base di piani di gestione, conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, onde assicurare il rispetto degli obblighi vincolanti stabiliti dal diritto comunitario per lo smaltimento dei rifiuti. Ove non sussista una normativa comunitaria che preveda obblighi giuridicamente vincolanti in materia di smaltimento, gli Stati membri possono imporre, sulla base del presente regolamento, obblighi a tal fine, purché essi stessi ottemperino ai suddetti obblighi in materia di smaltimento.

2. L'autorità competente di transito ha il diritto, entro trenta giorni dall'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione ai sensi dell'articolo 9, di sollevare obbiezioni motivate fondate esclusivamente sui motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) e non sui motivi di cui alle lettere a), b), c), g), h), i), j) e k).

3. Se i rifiuti sono rifiuti pericolosi di tipo specifico prodotti in uno Stato membro di spedizione e i quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato, il paragrafo 1, lettera b) non si applica.

L'autorità competente di destinazione coopera con l'autorità competente di spedizione, ove questa ritenga che si applichi il presente paragrafo e non il paragrafo 1, lettera b) al fine di risolvere la questione a livello bilaterale.

Qualora non si addivenga ad una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. La Commissione ne determina l'esito nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

4. Se entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obbiezioni, le autorità competenti ne inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copie al destinatario ed alle altre autorità competenti interessate.

(33)

31

5. Se i problemi che hanno suscitato le obbiezioni non sono stati risolti nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la notifica non è più valida e deve procedersi ad un'ulteriore notifica.

6. I provvedimenti presi dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, lettera b) allo scopo di vietare in tutto o in parte o di sollevare sistematicamente obbiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, sono immediatamente notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 13

- Obbiezioni ai trasferimenti di rifiuti destinati al recupero

1. In caso di notifica riguardante una prevista spedizioni di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e di spedizione hanno il diritto, entro trenta giorni dalla data d'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione ai sensi dell'articolo 9, di sollevare obbiezioni motivate fondate su uno o più dei motivi seguenti, conformemente al trattato:

a) il desiderio di esercitare il suo diritto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione di Basilea di proibire l'importazione di rifiuti pericolosi o dei rifiuti elencati all'allegato II della Convenzione di Basilea;

b) il paese di partenza dispone della capacità tecnica e degli impianti necessari per recuperare i rifiuti pericolosi o i rifiuti elencati all'allegato II della Convenzione di Basilea in modo corretto dal punto di vista ambientale che sia almeno equivalente all'operazione di recupero prevista nel paese di destinazione;

c) la spedizione non sarebbe conforme alla direttiva 75/442/CEE, con particolare riferimento ai suoi articoli 3, 4 e 7;

d) i rifiuti in questione sono destinati alla miscelazione, al riconfezionamento, al trasbordo, allo stoccaggio o ad altre operazioni che non comportano un recupero definitivo;

e) la spedizione non sarebbe conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica; in tal caso, anche l'autorità competente di spedizione può far valere la propria legislazione nazionale per proteggere l'ambiente contro le spedizioni previste;

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