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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n.

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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 226 del 8-3-2017

O G G E T T O

Impegno di spesa per l'anno 2017 per il Servizio Semiresidenziale in favore di persone con disabilità presso la struttura Associazione Filo di Seta Onlus di Fara Vicentino, convenzionata e sita nel territorio dell'ex Azienda ULSS n. 4 ora Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Proponente: VI - U.O.S. Disabilità Anno Proposta: 2017

Numero Proposta: 277

(2)

Il Responsabile dell’U.O.S. Disabilità riferisce quanto segue:

“La Regione Veneto, con la L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ha promosso la qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale attraverso la definizione di criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse.

Al riguardo la L.R. 22/2002 stabilisce, all’art. 17, che “la Giunta Regionale disciplina entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all’art. 8 quinques del D. Lgs.vo 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”.

Tale principio viene ripreso dalla DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n.

22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”. La DGR chiarisce che “per le strutture sanitarie e socio- sanitarie, l’accreditamento istituzionale rappresenta, in ogni caso, condizione necessaria ma non sufficiente per erogare prestazioni a carico e per conto del SSSR, essendo richiesta anche la stipula di apposito accordo/contratto tra la struttura accreditata e gli enti del SSSR, previa determinazione dei piani annuali preventivi di attività (art.17 commi 3-4 L.R. 22/02 con riferimento all’ art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992 e s.m.)”.

La L.R. 22/02 garantisce, attraverso i requisiti per l’accreditamento, condizioni qualitative identiche per tutti gli erogatori che, nella impostazione regionale, integrano e completano quelli indicati per l’autorizzazione.

I requisiti ulteriori di qualificazione richiesti per l’accreditamento rispondono, infatti, all’esigenza di costringere l’ente gestore, remunerato con risorse pubbliche, a garantire livelli qualitativi trasparenti secondo l’approccio dei sistemi di qualità orientati al miglioramento continuo.

Coerentemente a ciò la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Deliberazione n.

34/2011, avente ad oggetto l’indagine sugli affidamenti di servizi da parte delle ASL, ha chiarito quanto segue: “I contratti stipulati senza previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica sono invece accordi contrattuali correlati al convenzionamento di strutture private al servizio sanitario.

Infatti – come si evince dagli articoli 8-quinquies e 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 – all’accreditamento istituzionale, con il quale si dispone l’inserimento della struttura accreditata nell’ambito organizzativo del servizio pubblico sanitario, segue la stipula di accordi con i quali si indica “il volume massimo delle prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. I due atti, l’accreditamento e la convenzione, svolgono in realtà una funzione unitaria che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario agli utenti, nel limite del “volume massimo concordato”.

Con DGR 1303 del 03.07.2012, la Regione ha approvato lo schema di accordo contrattuale, di cui all’Allegato A, per le strutture socio-sanitarie e sociali accreditate (artt. 8-quinquies e 8 sexies, D. Lgs 502/1992; Art. 11 L. 328/2000) quale strumento di regolazione dei rapporti con gli Enti gestori autorizzati, accreditati o in via di accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007.

La DGR stabilisce che “il direttore generale dell’Azienda ULSS competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali” e che “l’accordo stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l’Azienda ULSS dell’area territoriale in cui è ubicata la struttura medesima, avrà valore – previo scambio di corrispondenza tra le parti – anche con le altre Aziende ULSS del territorio veneto, ferma restando la possibilità di specifiche precisazioni in coerenza con il contratto tipo definito nel territori di competenza dei Soggetti pubblici invianti, nonché l’estensione contrattuale e le eventuali integrazioni”

(3)

Preso atto dello schema proposto, la Direzione di questa Azienda ULSS con nota prot. n. 56226 del 23/08/2012 ha tuttavia chiesto alcuni chiarimenti in merito all’applicazione di tale delibera relativamente agli inserimenti in strutture socio-sanitarie ubicate in Aziende ULSS diverse.

Tali chiarimenti sono stati forniti dalla Giunta Regionale con nota prot. 572622 del 17.12.2012.

Alla luce delle informazioni ricevute, l’U.O.S. Disabilità ha proceduto ad effettuare un’istruttoria relativamente al percorso di adeguamento alla normativa regionale, compiuto dagli enti gestori di servizi diurni (semiresidenziali) ubicati nel territorio di altre Aziende ULSS e nelle cui strutture sono storicamente inseriti utenti dell’ex Azienda ULSS 6 (ora Azienda ULSS 8 Berica), in materia di

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” (L.R. 22/2002) che prescrive, per il Terzo Settore, un percorso di accreditamento istituzionale quale strumento per la regolazione del sistema di produzione e di offerta dei servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, e che rappresenta la condicio sine qua non per la stipula degli accordi contrattuali e il necessario presupposto per la remunerazione delle prestazioni erogate da parte degli Enti del servizio sanitario regionale.

Inoltre, l’U.O.S. Disabilità ha verificato la sussistenza o meno di un accordo contrattuale in essere tra gli enti gestori delle strutture ubicate al di fuori del territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica e l’Azienda ULSS competente per territorio,

- l’Associazione Filo di Seta onlus gestisce un centro diurno per persone disabili sito a Fara Vicentino (VI), nel territorio dell’ex Azienda ULSS 4 Alto Vicentino (ora Azienda ULSS 7 Pedemontana) e con convenzione con la stessa Azienda ULSS, regolarmente autorizzato con Decreto dirigenziale Regione Veneto n. 303 del 10.11.2011 e accreditato con DGR n. 1693 del 24.11.2015, dove risultano inseriti 5 utenti dell’Azienda ULSS 8 Berica, alla data del 01.01.2017;

L’U.O.S. Disabilità ha verificato che è stato stipulato un accordo contrattuale tra l’ente gestore suddetto e l’Azienda ULSS su cui insiste l’unità di offerta in data 23.11.2016 per il periodo di un anno a decorrere dal 01.01.2017.

In applicazione di quanto previsto dalla DGR 1303/12, questa Azienda ha provveduto a suo tempo ad inoltrare all’Ente Gestore e all’ULSS di appartenenza della struttura, la nota prot. 42771 del 04.07.2013 (agli atti) comunicando che l’accordo contrattuale in essere avrebbe avuto valore per il servizio erogato a favore delle persone con disabilità in carico all’ex Azienda ULSS 6 ora Azienda ULSS 8 Berica e inserite presso le suddette strutture, ferme restando alcune specifiche precisazioni, anche di tipo economico, in coerenza con il contratto tipo definito nel territorio dell’ex Azienda ULSS 6 e in attesa della definizione regionale dei profili di gravità sulla base della nuova scheda S.Va.M.Di. e della conseguente individuazione di tariffe standard dei servizi socio sanitari.

Tenuto conto della situazione attuale dell’utenza sopradescritta, si stima per l’anno 2017 una spesa totale sociale e sanitaria pari a € 78.381,00 complessivi, IVA compresa, comprensivi di mensa e trasporto, di cui € 25.473,83 per la parte sociale, che troveranno copertura nel bilancio sociale 2017, e € 52.907,18 per la parte sanitaria, che troveranno copertura nel Bilancio Sanitario – Fondo per la Non Autosufficienza 2017.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

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I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra.

IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA

1. di dare atto che l’inserimento di persone con disabilità dell’Azienda ULSS 8 Berica nel centro diurno per persone con disabilità sito nel territorio dell’ex Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino” ora Azienda ULSS 7 Pedemontana, gestito dall’ente gestore Associazione “Filo di Seta” onlus di Fara Vicentino (VI) P.IVA/C.F. 03296020245, comporta per l’anno 2017 un costo complessivo, comprensivo di mensa e trasporto, stimato pari a € 78.381,00, IVA compresa;

2. di dare atto, altresì, che la spesa di cui al precedente punto 1. di complessivi € 78.381,00 sarà prevista come segue:

- € 23.205,33 costo per Centri Diurni per la parte sociale che troveranno copertura nel bilancio sociale dell’anno 2017 – conto 55.04.115;

- € 48.195,68 costo per Centri Diurni per la parte sanitaria che troveranno copertura nel Bilancio Sanitario – Fondo per la Non Autosufficienza 2017- conto 55.04.120;

- € 552,50 costo per trasporto per la parte sociale che troveranno copertura nel bilancio sociale dell’anno 2017 – conto 55.7.100;

- € 1.147,50 costo per trasporto per la parte sanitaria che troveranno copertura nel bilancio sanitario dell’anno 2017 – conto 55.4.120;

- € 1.716,00 costo per mensa per la parte sociale che troveranno copertura nel bilancio sociale dell’anno 2017 – conto 55.7.55;

- € 3.564,00 costo per mensa per la parte sanitaria che troveranno copertina nel bilancio sanitario dell’anno 2017 – conto 55.4.120;

3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****

(5)

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario

(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 9-3-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 9-3-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.

14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E

AMMINISTRATIVI GENERALI

Documento Firmato digitalmente da PAVESI Giovanni in data 08/03/2017 alle ore 17:02

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