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Brevi appu ti su artic e 5 c d pr c civ Pre essa 1 art c d pr c civ

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1 Brevi appu ti su ’artic 360 4 e 5 c d pr c civ

Pre essa

Le norme contenute nei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod.proc.civ. sono cruciali nell’ambito del processo di cassazione perché descrivono quei vizi che, ove riscontrati, sollecitano la funzione fondamentale, o meglio storicamente fondamentale, del processo di cassazione, ossia la funzione rescindente.

È peraltro opportuno premettere che tanto i manuali quanto i commentari tradizionali dedicano pochissime pagine al motivo di ricorso per cassazione previsto nel n. 4 dell’art. 360, forse anche in ragione della laconicità della disposizione, che è tutta racchiusa nella semplice formula della “nullità della sentenza o del procedimento”.

Eppure, il precedente dell’art. 360 c.p.c., costituito dall’art. 517 del codice di procedura civile del 1865, dedicava ben sette numeri (1 e 2 e da 4 a 8) ai vizi del processo e della sentenza e solo il n. 3, con l’espressione “violazione o falsa applicazione di legge”, ai vizi più propriamente di giudizio1. La natura cruciale di questa disposizione la possiamo cogliere nelle parole di Satta secondo cui il n. 4 dell’art. 360 contiene in sé tutte le previsioni del vecchio articolo 517.

Si tratta dunque di una norma che, nonostante lo scarso interesse che ha suscitato e suscita nella dottrina, assume un valore cardine nel sistema della impugnazione.

Molti scritti sono invece dedicati alla norma contenuta nel n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., anche in conseguenza dell’attenzione che a tale norma ha riservato storicamente il legislatore in funzione ora ampliativa ora restrittiva della funzione assegnata alla motivazione della sentenza e al sistema di controllo demandato al giudice di legittimità.

1 ’art 360 4 c d pr c civ

La portata della disposizione, nella sua sinteticità, deve essere colta in raffronto con l’altro principio fondamentale in tema di nullità e impugnazioni, racchiuso nell’art. 161 cod.proc.civ., che positivizza la regola della c.d. conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame2 e consacra il principio secondo cui, ove la nullità non venga denunciata con il mezzo di impugnazione e nel

1 Questo il testo dell’art. 517 del codice di procedura civile del 1865: "La sentenza pronunciata in grado d'appello può essere impugnata con ricorso per cassazione: 1°. se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state omesse o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente; 2°. se la sentenza sia nulla a norma dell’articolo 361;

3°. se contenga violazione o falsa applicazione della legge; 4°. se abbia pronunziato su cosa non domandata; 5°. se abbia aggiudicato più di quello che era domandato; 6°. se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda stati dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell’articolo 370, capoverso ultimo; 7°. se contenga disposizioni contraddittorie; 8°. se sia contraria ad altra sentenza precedente pronunciata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto e passata in giudicato, sempre che abbia pronunciato sull’eccezione di cosa giudicata”. Sul commento a tale norma, si rinvia a CALAMANDREI, voce Cassazione civile, in Nuovo dig., II, Torino, UTET, 1937, p. 981 ss.

2 Cfr. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Torino, Giappichelli, 2006, p. 477; SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, Vallardi, 1959, p. 547, il quale reputa che la regola non riguardi solo i vizi di forma delle sentenza ma abbia una portata più generale “perché, nel riferimento all’atto conclusivo del giudizio, abbraccia qualunque violazione di forma di qualunque atto del processo, che è irrilevante se non è fatta valere con l’impugnazione della sentenza, sulla quale il vizio dell’atto si riflette”.

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2 rispetto dei limiti temporali per esso previsti, essa non potrà più essere sollevata, determinando l’ “estrema sanatoria del vizio” 3. Unica eccezione a questa regola è data dalla mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (art. 161, secondo comma): in tale ipotesi, che la dottrina inquadra più propriamente nell’inesistenza, il vizio di nullità può essere fatto valere anche al di fuori del sistema delle impugnazioni4.

2. I vi i di attivit a disti i e tra errores in procedendo e errores in iudicando.

Si deve a Chiovenda5 la distinzione, fondamentale per intendere l’istituto della cassazione, tra vizi di attività e vizi di giudizio, o anche tra errores in procedendo ed errores in iudicando6: i primi pongono il giudice di fronte a norme di diritto processuale alle quali deve conformare la sua attività e di cui, pertanto, è principale destinatario, dovendole osservare; i secondi, invece, riguardano norme rivolte alla parte del rapporto controverso che il giudice deve interpretare attraverso l’attività logica e assicurarne l’applicazione.

La diversa natura dei vizi implica una funzione ed una attività diverse della Corte di cassazione.

Rispetto ai primi, infatti, il loro accertamento impone un’indagine sull’attività concretamente svolta nel processo dal giudice o dalle parti, posta in relazione con le norme processuali che tale attività disciplinano: “la Corte di cassazione è chiamata qui, dunque, non già (come per gli errores in iudicando) a riesaminare se il giudice di merito abbia esattamente ‘applicato’ il diritto ai fatti da lui accertati, ma ad accertare essa stessa quello che nello svolgimento del processo è stato fatto, e come è stato fatto, dai soggetti del rapporto processuale.(…) L’accertamento di uno di questi vizi di attività si presenta dunque alla Cassazione prima di tutto come una questione di fatto”7.

La Cassazione diventa così ‘giudice del fatto’, perché, nell’ambito dei motivi proposti, deve controllare se e in che modo le attività processuali si siano svolte e verificarne la loro incidenza sulla validità degli atti e, in definitiva, sulla sentenza, senza che assumano rilievo gli eventuali errori di giudizio commessi dal giudice nell’interpretazione della norma processuale8. Questa

3Così PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, I, Torino, Giappichelli, 2008, p. 50. In giurisprudenza, Cass. 27 maggio 2019, n. 14434; Cass. 22 luglio 2013, n. 17834.

4 DENTI, voce Inesistenza degli atti processuali civili, in Noviss. Dig. it., VIII, Torino, Utet, 1962, p. 635 ss.; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, Jovene, 1956, p. 506.

5CHIOVENDA,Principii di diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 1923, 3^ ed., p. 896 e 1023.

6Per SATTA,voce Corte di cassazione (dir.proc.civ.), in Enc.dir., X, Milano, Giuffrè, 1962, p. 811, la distinzione ha valore meramente pratico, nel senso che è funzionale soltanto a mettere in luce la diversa estensione dei poteri della Corte di cassazione nella valutazione degli errori in iudicando rispetto a quelli in procedendo. Per il resto, essa contraddice “l'essenziale unità del giudizio, perché il giudizio si forma attraverso un processo”: “la giustizia, lungi dall'essere una valutazione extra processuale, di fatti e norme, consiste proprio nella fedeltà quel processo, nell'essere il giudizio, reso nel processo, in tutto rispondente alla legge nella sua formazione”. Tanto il vizio di attività quanto il vizio di giudizio si presentano come "errori": "per questo ogni errore in iudicando è necessariamente un errore in procedendo, e ogni errore in procedendo è necessariamente in iudicando". Critica la distinzione anche FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione, Milano, Giuffrè, 1960, p. 102.

7CALAMANDREI, op.ult.cit., p. 999; ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, II, Milano, Giuffrè, 1946, p. 244 s.

8 Cass. 13 agosto 2018, n. 20716; Cass. 21 aprile 2016, n. 8069; Cass. 12 marzo 1999, n. 2251. In dottrina, LUISO,Diritto processuale civile, II, Milano,Giuffrè,2019,p.436;MONTESANO ARIETA,Trattato di diritto processuale civile, vol. I, t. 2, Padova, Cedam, 2001, p. 1868.

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3 affermazione deve comunque essere letta anche alla luce del principio di autosufficienza, come declinato dalle Sezioni unite nella sentenza del 22 maggio 2012, n.8077 che da questo punto di vista è una pietra miliare nel tracciare la linea di demarcazione tra gli errores in procedendo e gli errores in iudicando, sulle modalità di deduzione come motivi di ricorso per cassazione, sui poteri esercitabili dalla Corte di cassazione.

La distinzione, così netta in teoria, si presenta tuttavia sfumata nella pratica, come è dimostrato dalla prassi giudiziaria in cui si ritrovano sovente dedotti sotto il n. 3 o sotto il n. 5 vizi che attengono più propriamente al n. 4. Confusione che si giustifica se solo si pone mente al fatto che anche l’errore sulla legge processuale costituisce un errore in iudicando perché anche la norma processuale rientra nel concetto di “legge” di cui discorre il n. 3 dell’art. 360 9.

3. a u it de a se te a.

La legge non elenca i casi di nullità della sentenza: anzi, è bene precisare che la stessa espressione “nullità” è un concetto proteiforme, “elastico”10, dovendo in esso ricomprendersi anche i casi di annullabilità, improcedibilità, inammissibilità, oppure casi più propriamente riconducibili a preclusioni e decadenze. Essi si evincono dal sistema e, in generale, dalle norme che regolano la formazione della sentenza e disciplinano i poteri del giudice.

I vizi della sentenza possono poi essere distinti in errori che incidono sul contenuto-forma del provvedimento, come delineato dall’art. 132 c.p.c., ed errori incidenti su un qualsiasi atto del processo anteriore alla sentenza che non siano stati fatti valere o non siano stati rilevati dal giudice prima della pronuncia della sentenza medesima: si tratta della cosiddetta nullità derivata.

3 1 a a ca a di s tt scri i e

Tralasciando i vizi della sentenza come documento, quelli cioè che attingono il modello di sentenza inteso come documento e descritto nell’articolo 132 c.p.c., è opportuno soffermarsi solo sull’ omessa sottoscrizione della sentenza.

Si tratta di un vizio radicale, parificato all’inesistenza, a prescindere dalla involontarietà dell’omissione in quanto provocata da errore o dimenticanza. Tanto nella giurisprudenza della Corte di cassazione quanto in dottrina è fermo il principio secondo cui è affetta da nullità insanabile, cui non può ovviarsi con il procedimento di correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo, perché, una volta emessa la pronunzia, esso ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. La conseguenza è la rimessione della causa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, a norma degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, cod.

9SATTA, op.ult.cit., p. 812.

10 Usa questo aggettivo REDENTI, Diritto processuale civile, II, I puntata, Milano, Giuffrè, 1949, p. 115: per l’Autore, si tratta di un concetto "molto elastico (troppo elastico per dir vero)".

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4 proc. civ., il quale, in sede di rinvio, è investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia11.

Questione controversa è quella del rimedio esercitabile e degli eventuali termini di impugnazione. La giurisprudenza è attestata sul principio secondo cui - proprio in ragione della radicalità del vizio che inficia la sentenza del tutto priva di sottoscrizione – esso è deducibile, ai sensi dell'art. 161, secondo comma cod. proc. civ., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi d'impugnazione, nonché rilevabile d'ufficio, ove non venga allegata dalla parte, anche nel giudizio di cassazione, con la conseguente rimessione della causa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione; la nullità in questione, in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con un'autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o decadenza, ovvero in via di eccezione, ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione 12. Tuttavia, ove la parte intende utilizzare i rimedi impugna tori ordinari, dovrà farlo nei termini previsti dal codice di rito13.

Il rinvio, da qualificarsi come rinvio improprio o restitutorio, è giustificato dal rilievo che il giudizio di gravame, definito con sentenza radicalmente nulla, deve ritenersi come non avvenuto, sicché esso non va “sostituito” con altro da svolgersi avanti a diverso giudice dello stesso grado, ma va rinnovato dallo stesso giudice funzionalmente competente a giudicare14.

3.2. a s tt scri i e par ia e!

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni è stata ritenuta affetta da nullità sanabile ex art. 161, primo comma, c.p.c., in quanto la sottoscrizione non è omessa ma solo insufficiente15.

Mutando orientamento, le Sezioni unite del 2014 hanno confermato che la parziale omissione della sottoscrizione del giudice, a prescindere dalla sua intenzionalità o involontarietà, non può essere corretta attraverso la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., dal momento che per il legislatore la sottoscrizione è un elemento essenziale di riconoscibilità della sentenza in quanto tale e della sua provenienza dal giudice che l'ha deliberata. Hanno invece ritenuto che, in caso di parziale sottoscrizione, debba trovare applicazione l'art. 161 c.p.c., primo comma, con la conseguente conversione della nullità in motivo di impugnazione, sulla base del duplice

11 Cass., S.U., 19 dicembre 1990, n. 12021, seguita daCass. 29 novembre 2005, n. 26040; Cass. 28 settembre 2006, n. 21049, e Cass. 26 maggio 2009, n. 12167.

12Cass. 31/10/2005, n. 21193.

13 Cass. 15/4/2021,n. 9910. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice.

14 Cass. n. 21049/2006, cit.

15Cass., S.U., 20 maggio 2014, n. 11021, cui hanno fatto seguito Cass. 23 marzo 2017, n. 7546; Cass. 12 aprile 2017, n. 9440, e Cass. 18 luglio 2019, n. 19323.

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5 principio di razionalità (nel senso che non possono scaturire effetti “devastanti” sul processo da una mera dimenticanza quale la mancanza di sottoscrizione da parte del presidente o dell’estensore) e di ragionevole durata del processo e della sua diretta implicazione operativa, ovvero il criterio di efficienza processuale16.

3 3 I vi i atti e ti a a tiva i e

Un cenno deve farsi, anche per quanto si dirà con riguardo all’art. 360 n. 5, per i vizi attinenti alla motivazione, così come classificati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella: a) motivazione inesistente e motivazione apparente; b) motivazione per relationem; c) motivazione implicita.

Qui viene in rilievo l’art. 132, n. 4, c.p.c. secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. La norma, posta a presidio dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 111, primo comma, Cost.17, deve essere integrata dall’art. 118 disp. att. c.p.c., come novellato dall’art. 52, quinto comma, l. 18 giugno 2009, n. 69, a norma del quale “la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4, del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.

La motivazione è senz’altro un requisito di contenuto-forma della sentenza, necessario sotto il profilo del vaglio di legittimità costituzionale di ogni disposizione che miri ad esonerare il giudice dall’obbligo di esplicitare le ragioni della sua decisione.

La nullità, denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360, consegue nel solo caso di mancanza o apparenza della motivazione in sé, nelle sue varie declinazioni (v. infra), senza estendersi al confronto del contenuto della motivazione con le risultanze istruttorie o alla valutazione della sua sufficienza e correttezza rispetto ad una o più circostanze ritenute decisive ai fini della decisione. La valutazione della correttezza della “motivazione in fatto” rientra, invero, nel motivo di ricorso previsto nel n. 5 dell’art. 360, il quale suppone che una motivazione vi sia e sia anche comprensibile, ma se ne denunci l’incompletezza, o l’insufficienza18 o la non condivisibilità19.

a) a tiva i e i esiste te e a tiva i e appare te

L’assenza totale della motivazione, pur in mancanza di una disposizione normativa analoga a quella prevista nell’art. 361 del codice di rito del 1865, rende nulla la sentenza e la nullità deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell’appello o del ricorso per cassazione,

16Così Cass., S.U., n. 11021/2014, cit.

17 Nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: la motivazione della decisione giudiziaria è, nella giurisprudenza della Corte EDU, una delle garanzie dell'equo processo, il quale esige che la causa si esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto.

18Ai fini dello scrutinio del vizio di motivazione, il parametro dell'insufficienza non viene più in rilievo dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360: Cass. S.U., 7 aprile 2014, n. 8053. Per la trattazione della questione si rinvia al cap. 11 in questo volume.

19Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764.

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6 ai sensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c. La nullità della sentenza di primo grado, se dichiarata dal giudice di appello, non esime quest’ultimo dal provvedere nel merito della causa, non ricorrendo un’ipotesi di rimessione al primo giudice 20.

La violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. si realizza sia quando la motivazione manchi del tutto, come atto scritto da un punto di vista esclusivamente formale, sia quando essa formalmente esiste ma per le sue intrinseche contraddittorietà non consente di individuare il percorso logico giuridico che ha condotto il giudice a quella determinata decisione21.

Si parla di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di

“motivazione perplessa od incomprensibile”22: con tali locuzioni ci si riferisce ad ogni caso in cui la motivazione “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” 23.

In queste ipotesi, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che a sua volta determina la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Al di fuori di queste ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia24.

b) a tiva i e per relationem

Può rientrare nel concetto di motivazione apparente, e determinare la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132 c.p.c., anche la motivazione per relationem 25.

Alla luce dell’art. 118 disp.att. c.p.c., il dovere di motivazione può essere assolto dal giudice attraverso il rinvio alle ragioni esposte nella sentenza impugnata o il richiamo di precedenti giurisprudenziale che abbiano deciso controversie analoghe26.

20EVANGELISTA, voce Motivazione, cit., p. 164. Cass. 3 aprile 2012, n. 5277; Cass. 27 novembre 1997, n. 11975.

21Cass. 18 settembre 2009, n. 20112, richiamata espressamente da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053.

22Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940.

23Cass. S.U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 20 giugno 2019, n. 16595.

24Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598, tutte sulla scia di Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053. Sul motivo di ricorso ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. v. infra, cap. 11, in questo volume.

25 A differenza di quanto prescriveva l'art. 361, n. 2, del cod.proc.civ. del 1865, a norma del quale "La sentenza è nulla (…) se siasi omesso alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6,7, 8 e 9 dell'art. 360, salvo quanto stabilito nell'articolo 473. I motivi si reputano omessi quando la sentenza siasi riferita a quelli di un'altra sentenza".

26Parte della dottrina rimane critica circa l'ammissibilità della motivazione per relationem, anche quando il precedente richiamato sia delle Sezioni unite. Si sostiene, infatti, che il giudice del merito che intende uniformarsi ad orientamenti della cassazione deve adottarne le argomentazioni e non soltanto richiamare il principio di diritto: TARUFFO, La motivazione della sentenza

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7 Tuttavia, è necessario, nel primo caso, che la motivazione sia parametrata ai motivi di impugnazione proposti, nel senso che il giudice d’appello non può limitarsi a prestare una mera adesione alla sentenza impugnata, ma è tenuto ad esprimere, in modo sia pur sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di gravame, che devono essere sottoposti ad adeguato vaglio critico con l’enunciazione delle ragioni per le quali li si ritiene inidonei a determinare la riforma della sentenza impugnata 27.

Anche la motivazione fondata sul richiamo di un orientamento giurisprudenziale è ammissibile, perché il dovere costituzionale posto dall’art. 111 Cost. può essere adempiuto attraverso il riferimento a provvedimenti il cui contenuto è conoscibile28; è tuttavia necessario che vi sia l’esplicito riferimento al precedente che, anche se non trascritto nelle sue parti significative, sia tale da rendere evidente, attraverso la sua lettura, il percorso logico giuridico seguito per pervenire ad una certa decisione. Si richiede altresì che dalla sentenza si colgano gli elementi della fattispecie concreta, sì da consentire la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento29.

Nella problematica della motivazione per relationem si inquadra anche l’ipotesi della sentenza meramente riproduttiva del contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari): le Sezioni Unite della Corte di cassazione ne hanno escluso la nullità, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., se le ragioni della decisione sono, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultano in modo chiaro, univoco ed esaustivo.

Si è invero in presenza di una tecnica di redazione che non è di per sé sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato30.

c) a tiva i e i p icita!

civile, Padova, Cedam, 1975, p. 429; ID., La prova nel processo civile, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da CICU, MESSINEO,MENGONI,SCHLESINGER, Milano, Giuffrè, 2012, p. 265 s.

27 EVANGELISTA, voce Motivazione, cit., p. 165; Cass. 19 giugno 2019, n. 16504; Cass. 5 novembre 2018, n. 28139; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24452; Cass. 3 giugno 2016, n. 11508, in Foro.it., 2016, I, p. 3935, con nota di GIRARDI;Cass. 11 giugno 2008, n.

15483;Cass. 16 febbraio 2007, n. 3636.Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415, ha ritenuto assolto il dovere di motivazione nel caso di richiamo, da parte della sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova, dell'ordinanza istruttoria che abbia ritenuto inammissibile la richiesta di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio.

28 Cass., S.U., 21 luglio 2009, n. 16910; Cass. 5 giugno 2007, n. 13066; Cass. 30 marzo 2007, n. 7943; Cass. 3 luglio 2015, n.

13708.

29 Cass. 3 luglio 2018, n. 17403; Cass. 9 maggio 2017, n. 11227; Cass. n. 11508/2016, cit.; Cass. 22 maggio 2012, n. 8053, in Riv.it.dir.lav., 2013, 2, p. 436, con nota di RASIA, Sull'uso della motivazione per relationem in caso di rinvio ad un precedente conforme del medesimo ufficio. L'apparenza della motivazione è stata ritenuta esistente nel caso di mera elencazione di massime giurisprudenziali non pertinenti rispetto alla soluzione del caso concreto: Cass. 21 ottobre 2004, n. 20571, in motivazione.

30 Cass. S.U., 16 gennaio 2015, n. 642, in Foro It., 2015, I, p. 1624, con nota di GRASSO, La mera riproduzione di un atto di parte nella sentenza civile: diritto senza letteratura?, anche in Riv. dir. proc., 2015, p. 1292 ss., con nota di BERTILLO, Sulla motivazione riproduttiva degli atti di parte; CAPPONI, La motivazione «laica, funzionalista, disincantata», in Giusto proc. civ., 2015, p.121 ss.

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8 L’ammissibilità della motivazione cosiddetta “implicita” non è messa in discussione dalla giurisprudenza di legittimità, la quale più volte ha espresso il principio secondo cui non è necessario che la sentenza prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che emergano le ragioni del convincimento del giudice, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse31.

4. - essa pr u cia

Un tipico vizio di attività che si riflette sulla validità della sentenza è l'omessa pronuncia, denunciabile ai sensi degli artt. 112 e 360, n. 4, c.p.c.

Esso consiste nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione ritualmente formulata e si distingue dal vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., che è invece volto a censurare l’adeguatezza della motivazione in fatto della sentenza e l’esame dei fatti decisivi per la decisione.

Anche in questo caso, come nell’ipotesi su esaminata della nullità della sentenza per mancanza della motivazione, il confine tra l’omessa pronuncia rientrante tra i motivi di cui al n.

4 dell’art. 360 e il vizio motivazionale deducibile ai sensi del n. 5 è, nella pratica, assai incerto, come attestano le innumerevoli pronunce della Corte di cassazione, investita da motivi spesso ibridi e dall’incerta classificazione32.

In queste massime, la distinzione tra i due motivi è segnata dal fatto che l’omessa pronuncia implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., mentre l’omessa motivazione presuppone comunque l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione33.

Più specificamente, l’omessa pronuncia concerne direttamente una domanda o un’eccezione di merito introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costituitivi della “domanda” di appello), mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o

31Cass. 2 luglio 2004, n. 12121; Cass. 10 agosto 1964, n. 2300; Cass. 31 luglio 2009, n. 17868.

32Sposano una linea di rigore, Cass. 17 settembre 2013, n. 21165, e Cass. 22 settembre 2014, n. 19959, secondo cui il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ.

33 Cass. 18 giugno 2014, n. 13866; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882.

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9 su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia34. La deduzione dell’omessa pronuncia come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, in luogo dell’art. 360, primo comma, n. 4, determina l’inammissibilità del motivo35. È del pari inammissibile la deduzione del vizio di omessa pronuncia prospettata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto36.

Il rigore di tale principio è temperato da un orientamento, consacrato in una pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua riqualificazione e sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato37, non essendo necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica del motivo proposto. Sicché, nel caso in cui il ricorrente censuri la sentenza per omessa pronuncia su una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della fattispecie di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c.: è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge38.

4 1 $ Casi i cui ric rre i vi i di essa pr u cia

Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, determinando un’implicita pronuncia di rigetto della tesi o dell’eccezione anche in difetto di una esplicita argomentazione39.

Il vizio di omessa pronuncia non ricorre neppure quando la doglianza riguardi una o più istanze istruttorie non esaminate dal giudice del merito: in tal caso l’omessa pronuncia su un’istanza istruttoria può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione40 nel caso in

34Cass. 22 gennaio 2018, n. 1539; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759.

35 Cass., S.U., 27 ottobre 2006, n. 23071; Cass. 16 marzo 2017, n. 6835; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1499; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755. In senso critico rispetto a tale orientamento, POLI, Il giudizio di cassazione dopo la riforma, in Riv.dir.proc., 2007, p. 14, nt. 22, il quale argomenta richiamando il principio iura novit curia ed escludendo pertanto l'inammissibilità del motivo di ricorso nel caso in cui esso consente comunque di identificare la violazione denunciata.

36 Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass. 4 marzo 2010, n. 5203; Cass. S.U. 27 ottobre 2006, n. 23.071; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass., S.U., 27 ottobre 2006, n. 23071. In dottrina, G.STELLA RICHTER, La giurisprudenza sul codice di procedura civile, coordinata con la dottrina, Milano, Giuffrè, 2017, libro II, t. III, p. 12 ss.

37 Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557.

38Cass., S.U., 24 luglio 2013, n. 17931, in Riv.dir.proc., 2014, p. 183, con nota di POLI, Le Sezioni Unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553, Cass. 7 maggio 2018, n. 10862, e Cass. 8 febbraio 2019, n.

3765.

39 Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155.

40 Cass. 5 luglio 2016, n. 13716, secondo cui il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento

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10 cui l’istanza, ove ammessa e valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su una eccezione, e quindi su uno dei fatti principali della controversia41.

Infine, il vizio in esame non è configurabile in caso di omessa pronuncia su questioni pregiudiziali di rito e, in genere, su questioni processuali 42.

Superando un precedente orientamento43 e interpretando le norme processuali alla luce dei principi di economia e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzati nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.

ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto e nel rispetto del principio dispositivo, dovendosi trattare di fatti ed eccezioni rilevati dalle parti o rilevabili d'ufficio44.

Si è così affermato, in linea generale, che sussiste il potere della Corte di cassazione di correzione della motivazione della sentenza impugnata anche in relazione ad un error in procedendo, fermi restando anche in tal caso i limiti della non necessità di indagini di fatto ulteriori rispetto a quelle che la Corte di Cassazione può compiere di norma nell'esame di detto errore45.

4 2 $ I vi i di u tra extra peti i e

La violazione dell’art. 112 si configura non solo nel caso in cui il giudice non provveda su tutta la domanda ma anche quando oltrepassi i limiti della stessa (ultra petizione), oppure pronunci su una domanda mai proposta (extra petizione). Anche in queste ipotesi la sentenza è

a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. Nello stesso senso, Cass. 20 ottobre 2017, n. 24830.

41Cass. 22 gennaio 2018, n. 1539.

42Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154, in fattispecie relativa al mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di una eccezione di inammissibilità dell'intervento del terzo per asserita "errata costituzione" di quest'ultimo; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1876, sul mancato esame dell'eccezione di nullità della sentenza per difetto del contraddittorio: in questa sentenza si è precisato che avrebbe dovuto dedursi la violazione di norme processuali diverse dall'art. 112 c.p.c.; Cass. 26 settembre 2013, n. 22083; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701;Cass. 25 giugno 2003, n. 10073. In dottrina, AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, Milano, Giuffrè, 2009, p. 316.

43Si veda, Cass. 29/07/2004, n. 14378, secondo cui la decisione della causa nel merito da parte della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 384, primo comma, seconda parte, c.p.c., è consentita unicamente nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, restando esclusa in caso di accoglimento per vizi in procedendo. Nello stesso senso, Cass. 28 febbraio 2006, n. 4418; Cass. 1 ottobre 2002, n. 14075.

44 Cass. 28 giugno 2017, n. 16171; Cass. 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass. 3 marzo 2011, n. 5139, secondo cui l'art. 384, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisce alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria. V. pure Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313, cui si è precisato che quando il motivo non esaminato dal giudice del merito propone infondate questioni di diritto, la Corte di Cassazione non è tenuta a cassare la sentenza ma, attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione (art. 384 cod. proc. civ., comma 2), può integrare la decisione di rigetto pronunciata dal giudice del merito mediante l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato.

45Così, espressamente, Cass. 28 luglio 2005, n. 15810.

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11 affetta da un vizio di attività del giudice, ovvero da un error in procedendo che determina la nullità della sentenza e che attribuisce al giudice di legittimità il potere-dovere di esaminare direttamente l’atto introduttivo del giudizio, al fine di determinare quale sia l’ambito della cognizione devoluta al giudice. Va peraltro precisato che, ove il vizio sia riferito alla sentenza di primo grado, esso non potrà essere dedotto per la prima volta in cassazione, essendosi sul punto formato il giudicato implicito46.

5.- ’i terpreta i e de a d a da giudi ia e

La denuncia della violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo della omessa pronuncia ovvero dell’ultra o extra petizione involge la problematica dell’interpretazione della domanda giudiziale.

E’ ricorrente nelle massime giurisprudenziali il concetto in forza del quale l’interpretazione della domanda giudiziale è un’operazione riservata al giudice del merito perché si risolve in un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, purché sia motivato in maniera congrua ed adeguata, ossia avuto riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che se ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale, in relazione alla finalità che la parte intende perseguire e indipendentemente dalle formule adottate47.

Si tratta tuttavia di un principio che, benché nitido nella sua formulazione, non è sempre di chiara e facile applicazione48.

Deve infatti tenersi conto dell’orientamento, in un certo senso contrapposto, in forza del quale la regola secondo cui l’interpretazione di qualsiasi domanda o eccezione dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, non trova applicazione allorché si assuma che il giudice, nell’accertamento compiuto, abbia violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure la regola dell'effetto devolutivo

46Cass. 5 settembre 2013, n. 20402.

47Cass. 16 novembre 2018, n. 29609; Cass. 27 novembre 2018, n. 30607; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21087. Cass. 10 settembre 2013, n. 20727, secondo cui, nel rito del lavoro, è necessaria omogeneità tra le allegazioni esposte nel ricorso e la richiesta formulata nelle conclusioni, dalla quale il giudice non può d'ufficio, in contrasto con l'art. 112 cod. proc. civ., discostarsi (nella specie, la parte aveva espressamente e incondizionatamente limitato, nelle conclusioni del ricorso, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola ad una sola annualità e il giudice non ha attribuito rilievo al fatto che, nel corpo del ricorso, avesse dedotto di aver prestato lavoro anche per altre annualità). Nello stesso senso, Cass. 14 maggio 2018, n. 11631.

48La mancanza di una chiara linea di demarcazione tra l'errore nell'interpretazione della domanda giudiziale che dà luogo ad un vizio motivazionale, riconducibile al n. 5 dell'art. 360, e l’error in procedendo costituito dalla violazione dell'art. 112, inquadrabile nel n. 4 dello stesso articolo, emerge in alcune pronunce, in cui si è ritenuta inammissibile la denuncia del vizio di ultra petizione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. nel caso in cui il giudice abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel thema decidendum, svolgendo una motivazione sul punto, atteso che il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità di quella medesima motivazione. “In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come ‘error in procedendo’, ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione”. In tal senso, anche Cass. 5 febbraio 2014, n. 2630; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21874.

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12 dell'appello, implicanti errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte di cassazione è giudice anche del fatto49.

In tal caso, lo stesso giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, al fine di stabilire l’effettivo contenuto della domanda introduttiva del giudizio.

5 1 $ a se te a de e Se i i U ite 8077 de 2012

Il principio è stato espresso dalle Sezioni unite, con la sentenza del 22 maggio 2012, n. 8077

50 con riferimento alla lamentata indeterminatezza della domanda introduttiva del giudizio, ma la decisione è di più ampio respiro, giacché sembra destinata ad estendersi “a quei vizi del processo che si sostanziano nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore” 51.

In questa fondamentale decisione la Corte di cassazione ha sottolineato il non sempre agevole coordinamento tra la regola secondo cui, a fronte di denuncia di errores in procedendo, il giudice di legittimità è giudice del fatto, con l’altra, pure consolidata, secondo cui spetta al giudice di merito il compito di interpretare gli atti processuali di parte, confinandosi il sindacato della corte di cassazione esclusivamente su eventuali vizi di motivazione.

La pratica processuale evidenzia spesso una stretta interdipendenza tra il vizio processuale denunciato e l’interpretazione da dare ad una certa domanda o ad un’eccezione di parte, sicché appare difficile stabilire se, nel delimitare l’ambito della cognizione, il giudice di legittimità possa procedere all’esame diretto degli atti, anche a prescindere dalla valutazione che degli stessi abbia dato il giudice del merito, oppure se il suo sindacato debba essere limitato a vagliare la sufficienza e la logicità della motivazione espressa sul punto nella sentenza impugnata.

A quest’ultima soluzione, secondo le Sezioni unite, non può approdarsi ogni qual volta (e solo per il fatto che), a fronte della denuncia di un vizio del procedimento, la cognizione del fatto processuale in ordine al quale il vizio viene dedotto abbia implicato, da parte del giudice del merito, un’attività connotata da profili valutativi o interpretativi.

Ciò, a meno che non sia lo stesso legislatore ad attribuire al giudice del merito il potere di operare nel processo scelte discrezionali, come ad esempio la scelta di disporre o meno una

49 Così Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21421; Cass. 22 luglio 2009, n. 17109; Cass. 11 luglio 2007, n. 15496; Cass. 12 maggio 2006, n. 11039; ancor prima Cass. 8 agosto 2003, n. 12022.

50 Sez. un. 22 maggio 2012, n. 8077, in Foro it., 2013, I, 1626.

51Così la sentenza, punto 4.1. Dà invece una lettura più restrittiva AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, Milano, Giuffrè, 2019, p. 312, secondo cui l'ampliamento del sindacato della Corte riguarda solo le ipotesi della nullità dell'atto introduttivo del giudizio e non anche quella dell'esatta identificazione del suo contenuto, per la quale rimane ferma la giurisprudenza tradizionale che riserva l'interpretazione dell'atto al giudice di merito, richiamando in proposito Cass. 16 novembre 2012, n. 20151.

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13 consulenza tecnica d’ufficio, o un’ispezione dei luoghi o un’esibizione di cose o documenti, oppure di valutare la rilevanza o l’indispensabilità dei mezzi di prova52.

“Se si afferma che la corte di cassazione è giudice del fatto processuale, non si può allora non dedurne che le compete percepire direttamente pienamente quel fatto, apprezzarne la portata e individuarne il significato e la concreta idoneità a produrre effetti nel processo, perché solo in tal modo è possibile vagliarne la conformità al modello legale. Ne deriva l’ulteriore corollario che è inammissibile, se verte su questo profilo, il motivo di ricorso con cui si denuncino vizi di motivazione del provvedimento impugnato, giacché non è attraverso la motivazione del provvedimento impugnato, o non solo attraverso di essa, che la corte di cassazione conosce del vizio processuale denunciato dal ricorrente”53.

6 $ a da it di dedu i e de ’err r i pr cede d

La sentenza delle Sezioni unite del 2012, n. 8077, contiene anche un importante principio di diritto che attiene alle modalità di deduzione, nel ricorso per cassazione, del vizio processuale: il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale attribuito al giudice di legittimità non comporta il venir meno della necessità di rispettare le regole imposte dal codice di rito per la proposizione di qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denunciano errores in procedendo. I vizi del processo non rilevati d’ufficio possono essere conosciuti dalla Corte di cassazione solo e nei limiti in cui la parte interessata li abbia fatti oggetto di specifico motivo di ricorso, la proposizione del quale resta soggetta alle regole di ammissibilità e procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte.

In altri termini, la denuncia dell’error in procedendo deve essere offerta alla Corte nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, da intendersi come corollario del principio di specificità dei motivi d’impugnazione, reso positivo nelle norme di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n.4, c.p.c., sicché l’esame che la Corte è chiamata a compiere è pur

52Dubbia è la natura del vizio che affligge la sentenza in caso in cui si prospetti la violazione da parte del giudice delle norme in tema di ammissibilità e l'efficacia delle prove: la giurisprudenza è incline a ritenere che si tratti di errores in iudicando, perché le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale. In tal senso, Cass. 4 febbraio 2000, n. 1247; Cass. 19 marzo 2014, n. 6332. In senso contrario, PROTO PISANI, op.ult.cit., p. 526, per il quale, invece, si tratta di errores in procedendo.

53 Così, Cass. S.U., n. 8077/2012. In dottrina, BALENA, Questioni processuali e sindacato del «fatto» in Cassazione, in Giusto processo civ., 2012, p. 837; BOVE, La Corte di cassazione come giudice di terza istanza, in Riv.trim. dir. e proc.civ., 2004, p. 954.

Come è stato osservato in dottrina, i poteri conoscitivi della Corte di cassazione sono limitati ai fatti processualmente rilevanti accaduti all'interno del processo e risultanti dal fascicolo di causa e non si estendono a fatti extra processuali, come la ritualità della notificazione dell'avviso di accertamento tributario: in tal caso la Corte non si può discostare da quanto accertato dal giudice di merito. In tal senso, Cass. 21 settembre 2016, n. 18472; Cass. 15 maggio 2013, n. 11674; Cass. 10 maggio 2006, n. 10772. V.

CONSOLO, Codice di procedura civile, Commentario, Assago, Ipsoa, 2018, t. II, sub art. 360, p. 1490.

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14 sempre circoscritto a quegli atti e a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato e allegato54.

Ciò vale anche nei casi di denuncia di omessa pronuncia: affinché tale vizio possa utilmente dedursi in sede di legittimità è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione con l'ulteriore specifica indicazione dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività55.

Il concetto è stato affermato anche nel caso in cui la parte denunzi in cassazione la statuizione del giudice di appello circa l’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di gravame e si è ribadito l’onere a carico del ricorrente di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e, per contro, sufficientemente specifico il motivo di appello sottoposto a quel giudice, dovendosene riportare il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità e non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello56.

Altrettanto vale quando si censuri la sentenza d’appello per non aver esaminato un motivo di impugnazione: pur essendo il giudice di legittimità ‘giudice del fatto’, non vincolato all’interpretazione data dal giudice di merito e tenuto pertanto a verificare l'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, e quindi l’eventuale formazione di un giudicato interno, è pur sempre necessario che il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello, non essendo tale vizio rilevabile ex officio57.

6 1 ’i teresse ad i pug are

È principio indiscusso in dottrina e in giurisprudenza che i vizi dell'attività del giudice che possono comportare la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi del n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., sono posti a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, non già a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell'attività giudiziaria. A tal fine, è necessario che il ricorrente

54Cass., S.U., n. 8077/2012. Il principio si ritrova riaffermato in numerosissime massime: da ultimo, Cass. 25 settembre 2019, n. 23834; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771; Cass. 8 giugno 2016, n.11738, in un caso in cui era stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum. POTOTSCHNIG, in Processo civile formulario commentato, a cura di Consolo, Milano, Wolters Kluwer, 2018, sub art. 360, p. 1485.

55 Cass., S.U., 28 luglio 2005, n. 15781; Cass. 4 marzo 2013, n. 5344; Cass. 30 maggio 2000, n. 7194, in Foro.it., 2001, I, p.

570.

56 Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., S.U., 5 novembre 2019, n. 28332, in sede di ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

57 Cass. 15 marzo 2019, n. 7499; Cass. 20 agosto 2015, n. 17049.

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15 offra indicazione della specifica lesione, in difetto della quale il lamentato vulnus procedurale non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.

Quale ulteriore conseguenza di questo principio si è affermato che tutte le deduzioni concernenti l'osservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio dell'interesse al gravame, e cioè alla verifica dell'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del mezzo azionato58.

Tale affermazione è stata tuttavia oggetto di una recente rivisitazione da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno esaminato un’ipotesi particolari di nullità della sentenza denunciata sotto il profilo della violazione del contraddittorio59.

L’ipotesi esaminata riguarda la denuncia di nullità della sentenza (nella specie, di quella d'appello) emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.

(o di anche uno solo di essi). Rispetto a questa ipotesi si fronteggiavano due orientamenti: il primo riteneva affetta da nullità la sentenza adottata prima dello scadere dei termini fissati per lo scambio delle comparse convenzionali o delle memorie di replica per la implicita violazione del contraddittorio e mancato raggiungimento dello scopo dell’atto, essendo implicito nella decisione assunta prima dello scadere dei termini che il giudice non abbia potuto vagliare ed esaminare compiutamente tutte le eccezione le difese delle parti.

L’altro orientamento, invece, riteneva che fosse necessaria la specifica indicazione del pregiudizio subito dal mancato rispetto dei termini, essendo indispensabile, per dirsi violato il principio del contraddittorio, che si fosse determinata in concreto una lesione del diritto di difesa della parte. Una lesione, peraltro, diversamente parametrata, visto che alla parte spetterebbe di dimostrare il pregiudizio mediante indicazione delle argomentazioni o delle deduzioni difensive che avrebbe riversato negli atti pretermessi, e che se fossero state debitamente considerate dal giudice avrebbero potuto ragionevolmente condurre a una decisione diversa da quella assunta.

58 Cass. 9 luglio 2014, n. 15676; Cass. 22 aprile 2013, n. 9722; Cass. 12 settembre 2011, n. 18635; Cass. 23 maggio 2008, n.

13373; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass. 19 maggio 2006, n. 11844; Cass. 22 luglio 2004, n. 13662, in Foro it., 2005, I, 1458, in cui si è esclusa la rilevanza ex se dell'adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario di cognizione, non avendo il ricorrente dedotto sotto quali profili l'adozione del diverso rito abbia inciso sull'esplicazione del suo diritto di difesa. V. pure Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626, che ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui, dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il ricorrente si sia limitato a dedurre tale violazione, senza tuttavia specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e quali prove sarebbero state dedotte ove fosse stata consentita la chiesta appendice scritta. Cass. 9 settembre 2016, n.17905, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si è denunciato il mancato invito alle parti di precisare le conclusioni, non avendo il ricorrente dedotto che tale omissione gli aveva impedito di modificare le conclusioni originarie, di proporre un'eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova. Nello stesso senso, Cass. 30 giugno 1997, n. 5837. Per Cass. 27 settembre 2013, n. 22289, è inidonea ad inficiare la sentenza impugnata l’aver il giudice di merito preso in esame le difese della parte appellata, costituitasi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, in difetto della indicazione, da parte del ricorrente, dello specifico e concreto danno derivatogli dalla suddetta tardiva costituzione.

59 Cass. Sez.Un., 25 novembre 2021, n. 36596.

(16)

16 La soluzione è stata offerta con la sentenza citata (Cass. Sez.Un. 25 novembre 2021, n.

36596), la quale pur richiamando l’affermazione secondo cui le norme processuali hanno natura servente rispetto al momento decisorio, sicché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui si esprime il diritto di difesa, ciò nondimeno ha ritenuto che c’è un nucleo fondamentale di diritti processuali essenziali, come il diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale che non ammettono compressioni.

«Per lesione di un tal diritto (al contraddittorio e alla difesa) la parte, nel cui interesse il termine a difesa è stabilito, niente altro deve allegare, né tanto meno è tenuta a provare come invece l'estremizzazione dell'orientamento minoritario vorrebbe» (punto IX della sentenza). A sostegno di tale decisione le sezioni unite richiamano gli artt. 111 e 24 della costituzione: «il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio.».

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

7 a vi a i e de giudicat .

Questione dubbia è quella della riconducibilità del vizio di violazione del giudicato all’ipotesi di cui all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., come peraltro ritenuto da un orientamento tradizionale formatosi sotto il vigore del vecchio codice e sancito da una non recente pronuncia delle Sezioni Unite60, oppure al n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., come vizio motivazionale. In particolare la questione si è possa con riferimento alla interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale posto a base della esecuzione forzata.

60Cass. Sez.Un., 25 maggio 2001, n. 226.

(17)

17 Si tratta di questione di non poco momento perché ove si acceda alla prima interpretazione il giudice dovrà procedere all’interpretazione del titolo applicando i criteri di interpretazione delle norme di legge ai sensi dell’art. 12 disp prel. cod.civ., c.p.c., trovandosi al cospetto di una quaestio iuris, accertabile in sede di legittimità con cognizione piena, compreso l’esame diretto dell’atto61. Viceversa, ove si acceda alla diversa tesi, secondo cui l’interpretazione del giudicato costituisce oggetto di un apprezzamento di merito, esso sarebbe sindacabile solo sotto il profilo del difetto di motivazione.

Le Sezioni Unite con una recentissima pronuncia62hanno risolto il contrasto, in linea con il precedente citato 63, e, escludendo ogni distinzione tra giudicato interno e giudicato esterno, hanno eliminato ogni distinzione in ordine alla sua rilevabilità: di conseguenza, ove il giudice abbia notizia, attraverso le carte processuali, dell’esistenza di un giudicato, egli è obbligato a riconoscerne l’autorità, anche se nessuna parte lo fa espressamente ed anche se la parte interessata dichiara di rinunziarvi.

Si è così disatteso quell’altro orientamento secondo cui l’accertamento e l’interpretazione del giudicato esterno costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono costituire oggetto di ricorso per cassazione per vizi attinenti alla motivazione. In altri termini, anche in caso di giudicato esterno, “il giudice di legittimità può direttamente accertarne l’esistenza e la portata con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito”64.

Il principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno non esonera la parte dal rispetto degli oneri di specificità del ricorso e, pertanto, per evitare la declaratoria di inammissibilità del motivo, la parte ha l’onere di riportare integralmente il testo della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione o il richiamo di stralci della motivazione o il riassunto sintetico della stessa 65.

61 In tal senso Cass. Sez.Un. 28 novembre 2007, n. 24664: « Posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.»; v. pure Cass. 29/11/2018, n. 30838.

62 Cass. Sez.Un., 21 febbraio 2022, n. 5669.

63Cass. 25 maggio 2001, n. 226, pubblicata in Foro it., 2001, I, p. 2810, con nota di IOZZO, Eccezione di giudicato esterno e poteri del giudice (anche di legittimità).

64 Cass., S.U., n. 226/2001, cit.

65Cass.31 maggio 2018, n. 13988; Cass. 23 giugno 2017, n. 15737; Cass. 5 settembre 2016, n. 17576; AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione,op.cit., p. 313.

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