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CCNL COOPERATIVE SOCIALI
Sintesi dei principali istituti
A cura di Antonio Marchini
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Causale dell’assenza Computabilità dell’assenza ai fini della maturazione di Scatti Ferie Ex festività Riposi
annui 13.ma Tfr Aspettativa per gravi motivi non
retribuita no no no no no no
Aspettativa per ritiro patente no no no no no no
Assemblee sindacali retribuite si si si si si si
Permessi retribuiti si si si si si si
Congedo matrimoniale si si si si si si
Ferie si si si si si si
Festività si si si si si si
Ex festività si si si si si si
Infortunio:
- Comporto si si si si si si
Malattia:
- Comporto si si si si si si
Maternità:
- Astensione obbligatoria si si si si si si
- Astensione facoltativa si no no no no si
Periodo di prova si si si si si si
Permessi RSA/RSU si si si si si si
Preavviso si si si si si si
Servizio militare si no no no no si
Computo anzianità frazione annua
Le frazioni di anno sono computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.
CAMPO DI APPLICAZIONE Imprese sociali che:
a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto sociosanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
2 c) svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto dei contenuti della
normativa vigente;
d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:
- servizi educativi per la prima infanzia e servizi di continuità educativa 0/6;
- comunità alloggio per minori;
- centro di informazione e di orientamento;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- servizi educativi e di integrazione scolastica;
- centri di accoglienza integrazione sociale;
- comunità terapeutiche per persone tossicodipendenti;
- comunità alloggio per persone disabili;
- centri diurni e di accoglienza per persone disabili;
- servizi di assistenza domiciliare;
- centri diurni per anziani ed anziane;
- gestione di strutture protette;
- attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all'impiego di persone svantaggiate;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali;
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
- gestione di R.S.A. per qualsiasi categoria di utenti;
Per le attività di cui al punto d) dell'ambito di applicazione o per quelle, comunque, riconducibili a quanto previsto dal comma b, art. 1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i C.C.N.L. di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del C.C.N.L.
ASSUNZIONE
Forma dell’assunzione
Scritta; vanno indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di decorrenza dell’assunzione; il livello di inquadramento assegnato; il trattamento economico; la durata della prova; tutte le eventuali altre condizioni concordate.
Documenti richiesti al lavoratore
scheda anagrafica e professionale; stato di famiglia;
residenza anagrafica; libretto di idoneità sanitaria;
codice fiscale; documento di riconoscimento valido;
certificato di iscrizione all’albo/ordine professionale;
libretto di pensione; certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica.
Esclusione dalle quote di riserva di cui all’art. 25, 2° comma, L. n. 223/1991
riguarda le seguenti figure professionali: assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio- assistenziale, addetto all’assistenza di base o altrimenti definito formato, animatore senza titolo, istruttore di attività manuali ed espressive, istruttore di nuoto, guida, operatore dei servizi informativi e di orientamento, autista soccorritore, educatore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari
3 operatore socio-assistenziale addetto all’assistenza di base o altrimenti definito coordinatore, maestro di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatore, animatore con titolo, infermiere generico, ricercatore dei servizi informativi e di orientamento, assistente all’infanzia con funzioni educative, operatore dell’inserimento lavorativo, impiegato di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatore professionale, assistente sociale, fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista, infermiere, consigliere di orientamento, capo ufficio, coordinatore di unità operativa e/o servizi semplici, educatore professionale coordinatore, coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista, medico, responsabile di area aziendale, responsabile di area aziendale strategica, direttore aziendale.
QUALIFICHE – INQUADRAMENTO
Categorie Declaratorie contrattuali
A
Lavoro generico e servizi generici di aiuto domiciliare, di produzione e servizi ausiliari.
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite per l'esecuzione di servizi o attività produttive anche utilizzando attrezzature o procedure semplici. Appartengono altresì a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro generico di aiuto domiciliare con carattere di temporaneità, e che operano nell'ambito di specifiche istruzioni fornite
B
Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socio-assistenziale.
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l'utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni.
C
Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario.
Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, competenze professionali, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze e capacità includono l'utilizzo di attrezzature, macchinari, automezzi di natura complessa nonché la gestione di beni materiali per la realizzazione di processi produttivi
4 conosciuti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.
D
Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi di istruzione/formazione e di inserimento lavorativo, servizi socio-educativi, socio-sanitari.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Concorrono alla definizione delle mansioni loro affidate ed alla organizzazione del lavoro proprio e dell'eventuale altro personale coordinato e controllato. Predispongono i materiali necessari all'espletamento della loro mansione. Le competenze e capacità includono l'utilizzo di attrezzature, macchinari, nonché la gestione di beni e materiali per la realizzazione di processi produttivi conosciuti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.
E
Prestazioni specialistiche, attività di coordinamento.
Appartengono a questa categoria le lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
F
Attività di direzione.
Appartengono a questa categoria lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura.
RETRIBUZIONE
Retribuzione globale
è composta dei seguenti elementi: minimo conglobato; scatti di anzianità ; elemento retributivo territoriale ; ogni altro elemento retributivo corrisposto al lavoratore Quota
giornaliera della
retribuzione
si ottiene dividendo l'importo giornaliero per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della
retribuzione:
si ottiene dividendo l'importo giornaliero per il divisore convenzionale 165 SCATTI DI ANZIANITA’
➢ 5 Biennali
➢ dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio
➢ gli scatti di anzianità non sono assorbiti da aumenti di merito precedenti e successivi, né il contrario
➢ l'importo degli scatti maturati è attribuito in funzione del nuovo livello e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del passaggio è utile agli effetti della maturazione del biennio nel nuovo livello è determinato in cifra fissa negli importi indicati in tabella
5
Livelli Importi mensili
F2 46,48
F1 39,51
E2 31,50
D3,E1 26,86
D2 23,24
C3, D1 20,66
C2 19,63
C1 18,59
B1 16,27
A2 13,43
A1 11,62
MINIMI TABELLARI IN VIGORE DAL 1-9-2020
Livello Minimo Indennità di
funzione Totale Scatto anzianità
F 2 2.310,42 232,41 2.542,83 46,48
F 1 2.023,08 154,94 2.178,02 39,51
E 2 1.831,71 77,47 1.909,18 31,50
E 1 1.697,05 1.697,05 26,86
D 3 1.697,05 1.697,05 26,86
D 2 1.594,15 1.594,15 23,24
D 1 1.511,24 1.511,24 20,66
C 3 1.511,24 1.511,24 20,66
C 2 1.467,90 1.467,90 19,63
C 1 1.425,21 1.425,21 18,59
B 1.325,20 1.325,20 16,27
A 2 1.266,21 1.266,21 13,43
A 1 1.254,62 1.254,62 11,62
APPRENDISTATO Sono state introdotte 3 tipologie di contratto:
• apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;
• apprendistato professionalizzante;
• apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In attesa dell'approvazione delle leggi regionali e provinciali in materia, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei
6 datori e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Livelli di inquadramento e ammissibilità dell'apprendistato
Le imprese non possono assumere con contratto di apprendistato qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Tale limitazione non trova applicazione quando nel biennio precedente sia scaduto un solo contratto di apprendistato.
Il numero di lavoratori che può essere assunto con contratto di apprendistato non può superare l'80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda; i datori di lavoro che non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori specializzati e qualificati, o che ne abbiano meno di 3, possono assumere fino a 3 apprendisti.
È ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione, mentre è espressamente escluso per i seguenti profili sanitari: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
Altri profili possono essere individuati dalle parti a livello nazionale, che si riuniranno entro 60 giorni per sviluppare ulteriori percorsi formativi.
Durata e retribuzione
La durata dell'apprendistato risulta dal prospetto che segue:
Categorie Mesi
E e D 36
C e B 24
A 18
La durata del tirocinio viene ridotta a:
• 24 mesi, nel caso in cui la qualifica professionale da conseguire sia quella di educatore professionale e l'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio;
• 18 mesi, nei confronti degli operatori sociosanitari effettivamente operanti in servizi e strutture sociosanitarie (C2).
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende viene computato nella nuova ai fini del completamento della durata prescritta, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività (come risulta dal libretto formativo) e non sia intercorso, tra un periodo e l'altro un intervallo superiore ad un anno.
A tali fine si sommano i periodi svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale a quelli di apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
Il trattamento economico è determinato applicando le seguenti percentuali al minimo contrattuale conglobato della posizione economica da conseguire, stabilite in funzione della durata del contratto:
Durata contratto Mesi Retribuzione %
18 mesi Dal 1° al 9° 85
Dal 10° al 18° 90
24 mesi Dal 1° al 12° 85
Dal 13° al 24° 90
36 mesi Dal 1° al 18° 85
Dal 19° al 36° 90
Durata ridotta:
Qualifiche Mesi Retribuzione %
Educatore professionale con specifico titolo di studio Dal 1° al 12° 85
Dal 13° al 90
7 24°
Operatore socio sanitario operante in servizi e strutture socio-sanitarie (C2)
Dal 1° al 9° 85 Dal 10° al
18° 90
Trattamento normativo
L'apprendistato non è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
In caso di malattia, infortunio o altra causa involontaria di sospensione del rapporto superiore a 30 giorni, nonché nel caso di congedo parentale, il periodo di apprendistato può essere corrispondentemente prolungato.
Il trattamento economico in caso di malattia, una volta superato il periodo di prova, è quello previsto per il lavoratore non apprendista di eguale qualifica.
La durata massima del periodo di prova non può superare quella prevista per il lavoratore qualificato inserito nel medesimo livello di inquadramento finale.
Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca
La disciplina relativa all'apprendistato per l'alta formazione e la ricerca, con particolare riguardo agli aspetti concernenti la formazione e la durata, è rimessa alle Regioni e Province autonome, in accordo con le associazioni territoriali di categoria
LAVORO A TURNI
Il lavoratore turnista ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore.
Ai lavoratori inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese, è corrisposta un'indennità di turno pari al 10% della quota oraria per ogni ora di turno effettivamente svolta
LAVORO FESTIVO E DOMENICALE
Compenso va corrisposta la retribuzione per le ore lavorate o ad un corrispondente riposo da godere entro 30 giorni
LAVORO NOTTURNO
Definizione Agli effetti retributivi è notturno il lavoro svolto dalle 22 alle 6, agli effetti legali quello svolto dalle 24 alle 5
Lavoratore notturno ordinario
Agli effetti legali è considerato lavoratore notturno il lavoratore che, con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno 3 ore del suo tempo di lavoro, in regime di continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00.
Si considera, invece, lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per meno di 5 notti al mese.
L'orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell'arco delle 24.
Compenso
per il lavoro notturno è prevista una indennità pari a:
• € 12,39 per prestazioni oltre le 4 e fino alle 8 ore per notte;
• € 6,20 per prestazioni oltre le 2 e fino alle 4 ore per notte.
Fino alle due ore per notte non è dovuta indennità; l'indennità non spetta inoltre ai lavoratori che usufruiscono dell'indennità di turno.
Per gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni
8 e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suindicata indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% sulla paga oraria per ogni ora effettivamente effettuata.
LAVORO STRAORDINARIO
Limiti allo straordinario 100 ore annue per dipendente
Base di computo quota oraria del minimo contrattuale conglobato Cumulo delle
maggiorazioni
la maggiorazione per lavoro straordinario non si cumula con quelle per lavoro notturno e festivo
Maggiorazioni
Prestazione Percentuale
diurno 15%
notturno 30%
festivo 30%
festivo notturno 50%
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO
L’accordo 28 marzo 2019 ha introdotto un premio territoriale di risultato (P.T.R.) - definito a livello territoriale - correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del territorio coinvolto, in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, da erogarsi con le modalità stabilite dalle Linee guida allegate all'accordo.
INDENNITA’
Indennità di reperibilità con obbligo di residenza
Dipendenti a cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura € 77,47 mensili.
Indennità di reperibilità con pronta disponibilità
Dipendenti a cui si richiede rendersi prontamente disponibili in relazione a particolari attività aziendali.
Il servizio di pronta disponibilità non può avere durata inferiore a 4 ore e superiore a 12 e può essere richiesto per un massimo di 8 volte al mese.
€ 1,55 l'ora.
Se il dipendente è chiamato ad intervenire, spetta la maggiorazione per lavoro straordinario.
Indennità di cassa
Dipendenti normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione
€ 30,99 mensili
Indennità per affiancamento
Al dipendente al quale è assegnata una temporanea funzione di affiancamento nei progetti di inserimento lavorativo di personale svantaggiato, ai sensi dell'art. 4 della L.
n. 381/1991, è riconosciuto una indennità pari a € 50,00, limitatamente al tempo concordato per l'affiancamento.
Indennità di funzione per l’affiancamento lavorativo di colleghi svantaggiati
50 euro mensili, riconosciuti al dipendente che svolge tale funzione, limitatamente al tempo concordato e riferito
ai progetti individuali di colleghi svantaggiati.
9 Indennità professionali
➢ infermiera/e generica/o: € 61,97;
➢ infermiera/e, fisioterapista, psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista: € 154,94;
➢ medico: € 258,23;
➢ direttrice e direttore aziendale: € 232,41 più una specifica indennità di direzione di € 180,76.
TRASFERTA O MISSIONE
Competono, entro i limiti della normalità, i rimborsi, a piè di lista, delle spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio.
ASSENZE E PERMESSI
ASPETTATIVA per motivi personali
beneficiari lavoratori con anzianità di servizio superiore ad un anno causali gravi e comprovate necessità personali o familiari
durata fino a 6 mesi
retribuzione no
limiti l'aspettativa non può essere concessa contemporaneamente a più del 3% dei lavoratori a tempo pieno
per violenza di genere
la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere può astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi:
la lavoratrice è tenuta a dare un preavviso non inferiore a 7 giorni con indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
PERMESSI
Causa dell'assenza
Durata del permesso retribuito morte di un familiare (coniuge, convivente,
genitori, figli, sorelle, fratelli, nonni, suoceri) 2 giorni
partecipazione a corsi di qualificazione,
riqualificazione e aggiornamento professionale
100 ore annue.
Le assenze contemporanee per la frequenza dei corsi non possono superare
l'8% dell'organico aziendale
DIRITTO ALLO STUDIO
Aventi diritto
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali
Ore utilizzabili "pro capite" 150 annue
10
Retribuzione sì
Assenze contemporanee per la
frequenza dei corsi non più del 2% del personale in servizio
LAVORATORI STUDENTI
Aventi diritto
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali
Permessi retribuiti quelli necessari a sostenere le prove d'esame.
I permessi non sono retribuiti per esami universitari che sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
ASSISTENZA INTEGRATIVA
L'C.C.N.L. 16 dicembre 2011 ha previsto l'istituzione di una Commissione con il compito di individuare il Fondo cui saranno iscritti - dal 1° maggio 2013 - tutti i lavoratori a tempo indeterminato, nonché le modalità operative per l'applicazione dell'Istituto.
Per la copertura dell'assistenza è dovuto un contributo mensile a carico dell'impresa pari a € 5 per ciascun lavoratore.
Nel caso in cui il Fondo individuato richieda una quota una tantum all'atto dell'iscrizione, questa sarà a carico dell'impresa.
Il Verb. acc. 29 aprile 2013 ha stabilito di posticipare al 1° novembre 2013 il versamento delle quote contributive maturate dal 1° maggio 2013 al 31 ottobre 2013 (pari ad € 30,00).
Col Verb. acc. 31 ottobre 2013, le Parti, prendendo atto che al momento non è stato individuato il fondo in cui convergere, stabiliscono che l'erogazione al fondo avverrà dal 19 marzo 2014, col versamento in unica soluzione degli arretrati, pari ad € 55,00. Le prestazioni decorreranno dal 1° maggio 2014.
Per i lavoratori a tempo indeterminato che abbiano cessato il rapporto o siano stati assunti nel periodo 1° maggio 2013-30 marzo 2014, il valore del versamento sarà calcolato pro-rata mensile per la durata del rapporto sia nell'impresa cessante che nell'impresa che assume, ciascuna per la propria parte.
Sono fatte salve eventuali forme di assistenza aziendali o territoriali già in atto, le quali dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dall'istituendo Fondo nazionale.
CONGEDO MATRIMONIALE Aventi diritto lavoratori non in prova e unioni civili
Retribuzione sì
Durata del congedo 15 giorni consecutivi di calendario CONGEDO PER LA FORMAZIONE
Per i permessi per partecipare a corsi di aggiornamento si veda Assenze e permessi.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Materie oggetto di
contrattazione
La contrattazione integrativa si svolge a livello territoriale e disciplina materie espressamente previste dal C.C.N.L., tra cui l'elemento economico territoriale (E.R.T.).
Durata degli accordi 3 anni
11 FERIE
Durata 26 giorni lavorativi, frazionabili in non più di 2 periodi Computo dei giorni dal lunedì al sabato
Maturazione per dodicesimi
Periodo di godimento è concordato a livello aziendale
Festività cadenti nel periodo di godimento determinano il prolungamento del periodo feriale
Retribuzione sì, normale di fatto.
Richiamo in servizio spetta la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico
Malattia intervenuta nel periodo di godimento
interrompe le ferie se comporta ricovero ospedaliero o una prognosi superiore a 7 giorni
FESTIVITÀ E FESTIVITÀ SOPPRESSE Giorni festivi
Tutte le domeniche; 1° gennaio; 6 gennaio; il giorno di lunedì dopo Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre; Santo Patrono del luogo ove si svolge il lavoro
Coincidenza di una
festività con la domenica o col riposo settimanale
spetta un’ulteriore ventiseiesima della retribuzione Festività spostate alla
prima domenica del mese
4 novembre: stesso trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica
FESTIVITÀ SOPPRESSE Giorni non più festivi 4 festività abolite dal combinato disposto della
Trattamento sostitutivo 4 giorni di permesso retribuito, da fruirsi entro l'anno solare INFORTUNIO SUL LAVORO
Durata del periodo di comporto
fino alla guarigione clinica, ovvero fino a quando l'INAIL eroga l'indennità per inabilità temporanea
Trattamento economico
Retribuzione stesso trattamento previsto per il caso di malattia (Vedi Malattia)
Indennità a carico INAIL
Giorni di assenza Percentuale (*) 1° giorno (giorno dell'infortunio) -
2°, 3° e 4° giorno -
dal 5° al 90° giorno 60%
dal 91° giorno 75%
(*) Aliquote riferite alla retribuzione giornaliera
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Ipotesi ammesse ai sensi del C.C.N.L.
E' consentita la stipula di un contratto a termine sia per ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, infortunio, congedi, aspettativa in genere, concessione di lavoro a tempo parziale a termine e in tutti i casi di diritto alla conservazione del posto.
Per sostituzioni successive della stessa persona con diritto alla conservazione del posto sono ammessi più contratti a termine
12 autonomi, senza necessità di rispettare intervalli temporali.
Durata
La durata massima del contratto a termine è stabilita in 36 mesi.
Per la categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4 della L.
n. 381/1991, il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro, la durata viene elevata a 40 mesi.
Percentuale di conferma
Le imprese non possono assumere con contratto a tempo determinato di durata superiore ai 24 mesi qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto, comunque eccedente i 24 mesi, sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti.
A tal fine non si computano i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto a tempo indeterminato; sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali.
Tale limitazione non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a termine.
Limiti numerici
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti a termine non può superare il 30% del personale a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione; in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero di lavoratori a tempo indeterminato al momento dell'assunzione.
E' comunque consentita la stipulazione di almeno 3 contratti a termine.
I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.
81/2015 e s.m.i. ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
• a. nella fase di avvio di nuove attività;
• b. per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
• c. per lo svolgimento di attività stagionali;
• d. con i lavoratori di età superiore a 50 anni
• e. per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo B) di cui all'art. 1, L. n. 381/1991, il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.
La percentuale complessiva dei contratti a termine e di somministrazione non potrà superare il 30% del personale a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.
Attività stagionali
Il ricorso al lavoro stagionale è possibile, oltre che per le attività previste dal D.P.R. n. 1525/1963, anche per
• attività connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera
13 l'impresa;
• attività stagionale concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato. A titolo esemplificativo: centri estivi, campi scuola, attività di accoglienza nei servizi a carattere residenziale durante la chiusura delle scuole, potenziamento della ristorazione in coincidenza con particolari momenti dell'anno (estivi o invernali), attività di servizi in territori interessati da flussi turistici.
Ulteriori specifiche lavorazioni potranno essere individuate dalla contrattazione regionale.
Successione di contratti
Nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli sono pari a 7 giorni (contratti fino a 6 mesi) e 10 giorni (contratti superiori).
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Forma
Scritta, con indicazione: della durata della prova, della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno; della qualifica assegnata
Su accordo tra le parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
Tipologia
il contratto a part-time può essere di tipo orizzontale, verticale e misto.
Per il part-time misto, che, in base alla disciplina dettata dall'art.
26 del C.C.N.L. previgente, dava diritto ad una maggiorazione sulla retribuzione del 10%, il C.C.N.L. 16 dicembre 2011 ha stabilito che ai lavoratori che ne hanno beneficiato deve essere riconosciuta un'indennità ad personam in cifra fissa pari all'importo erogato a tale titolo con l'ultima mensilità.
Durata della prestazione
è fissata di norma entro le seguenti fasce:
• nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, minimo 12 ore;
• nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, minimo 52 ore;
• nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale, minimo 624 ore.
È ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità suindicate per un numero massimo di lavoratori pari al 10% dell'organico al 31/12 dell'anno precedente.
Per espressa previsione delle parti, nel caso non sia possibile il raggiungimento di detti limiti in un'unica ubicazione di servizio, è ammessa - a fronte della disponibilità del lavoratore e qualora non insorgano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa - la prestazione lavorativa su più cooperative nello stesso ambito territoriale.
14 Qualora si verifichi tale ipotesi, per gli spostamenti nell'ambito del territorio comunale spetta al lavoratore interessato il rimborso delle spese per i tragitti non inferiori ai 15 chilometri, secondo criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello.
Orario di lavoro - Clausole flessibili
Con apposito patto scritto tra datore di lavoro e lavoratore possono essere introdotte clausole flessibili, con cui variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale.
In tale patto le parti possono stabilire un arco temporale nella giornata, nella settimana, nel mese, nell'anno, all'interno del quale può essere espletata la prestazione e i tempi di preavviso.
Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale.
Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale.
Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
Clausole elastiche
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale che non prevedano una prestazione durante l'intero anno possono essere stabilite, con apposito patto scritto tra datore di lavoro e lavoratore, clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista).
Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra.
Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione.
Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili.
Decorsi 5 mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in forma scritta, per una delle seguenti documentate ragioni:
• gravi esigenze di carattere familiare;
• esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
• necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
15
• attività di studio e formazione.
Il lavoratore con anzianità non inferiore all'anno può chiedere il recesso per gravi e comprovate necessità personali.
E' data comunque facoltà al lavoratore di sospendere le clausole elastiche o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause suindicate.
Lavoro supplementare
Il ricorso al lavoro supplementare è consentito nella misura massima del 40% dell'orario individuale settimanale.
Le prestazioni di lavoro supplementare possono essere recuperate, fino al 50% del loro ammontare, con riposi compensativi entro i 6 mesi successivi a quello di effettuazione; le rimanenti ore vengono retribuite con la maggiorazione del 27% della quota oraria della retribuzione globale.
Il lavoratore che effettui prestazioni supplementari in maniera continuativa può far richiesta di consolidare le ore di lavoro eccedenti il 25%dell'orario di lavoro individuale a condizione che tali ore siano svolte per almeno 9 mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media).
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Le imprese possono utilizzare le prestazioni di lavoratori dipendenti da agenzie autorizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione di manodopera e iscritte nell'albo istituito presso il Ministero del lavoro.
La somministrazione di lavoro può avvenire a tempo determinato o indeterminato.
L'individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI RSU
Dimensioni unità
produttiva Componenti Permessi retribuiti Permessi non
retribuiti fino a 75 addetti 3 1 ora all'anno per ciascun
dipendente 8 gg. all'anno
da 76 a 150 addetti 4 8 ore mensili 8 gg. all'anno
da 151 a 200 addetti 5 8 ore mensili 8 gg. all'anno
Rappresentanti per la sicurezza protocollo d'intesa 5 ottobre 1995 Assemblee retribuite: massimo 12 ore all'anno.
MALATTIA
Durata del periodo di comporto
12 mesi nell'arco di un triennio, anche cumulando più periodi di assenza
Sono esclusi dal periodo di comporto in caso di gravi patologie oncologiche, cronico degenerative ingravescenti, i giorni di assenza per le terapie salvavita e il ricovero ospedaliero.
Trattamento economico Periodo di malattia Percentuale (*)
16 dal 1° al 180° giorno 100%
(*) Aliquote riferite alla normale retribuzione: l'importo risultante comprende l'indennità di malattia che il datore di lavoro deve erogare a carico INPS, nelle misure di seguito riportate.
Indennità a carico INPS
Periodo di malattia Percentuale (*)
1°, 2° e 3° giorno -
Dal 4° al 20° giorno 50%
dal 21° al 180° giorno 66,66%
(*) Aliquote riferite alla retribuzione giornaliera
MATERNITÀ
Astensione obbligatoria 80%
- Retribuzione a carico azienda no
Astensione facoltativa
- Retribuzione a carico azienda no
ORARIO DI LAVORO
Orario settimanale
38 ore.
Un particolare trattamento il C.C.N.L. riserva ai lavoratori in forza al 1/1/1992 che osservavano un orario settimanale inferiore. C.C.N.L. 16 dicembre 2011 La durata media settimanale dell'orario di lavoro, come stabilita dal D.Lgs n. 66 del 2003, art. 4 (massimo 48 ore, straordinario compreso) deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 8 mesi.
ROL
Ore di riduzione Lavoratori notturni, 26 annue, che sono fruite attraverso permessi retribuiti da godere entro 6 mesi dalla maturazione
Banca ore L’accordo 28 marzo 2019 ha istituito lo strumento della Banca ore che verrà disciplinato dagli accordi territoriali secondo le Linee guida allegate all'accordo.
FLESSIBILITÀ
Modalità di attuazione
È consentita la facoltà di superare le 38 ore settimanali nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza; per le ore non recuperate sono dovute le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
PREAVVISO
Forma scritta
Preavviso
Anzianità di
servizio Giorni
F2, F1, E2
E1, D3, D2, D1,
C3 C2 C1, B1, A2, A1
Fino a 3 anni 90 45 30 15
Oltre 3 anni 120 60 45 30
17 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Fondo di categoria COOPERLAVORO
Operatività del Fondo dal 28 giugno 2000, a seguito dell'autorizzazione del COVIP
Adesione volontaria. Sono associati al Fondo i lavoratori non in prova e le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati.
Forma dell'adesione
mediante consegna del modulo di adesione alla direzione del personale della cooperativa o alle organizzazioni sindacali promotrici; all'atto di adesione è dovuta una somma "una tantum" di € 15,49 (2/3 a carico dell'azienda e 1/3 a carico del lavoratore) per la copertura degli oneri amministrativi del Fondo
Versamento annuale al Fondo
- quota a carico azienda 1,5% della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del tfr - quota a carico lavoratore occupati prima del 28/04/1993: 1% della retribuzione annua assunta a
base per il calcolo del tfr e 1,8% dell'accantonamento annuo del t.f.r.;
occupati dal 28/04/1993: 1% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. e l'intero accantonamento annuo del t.f.r.
PROVA
Posizioni economiche Durata
F2, F1 e E2 180
E1, D3, D2, D1 e C3 60
C2 45
C1, B1, A2 e A1 30
Il periodo di prova interrotto da malattia può essere completato se il lavoratore è in grado di riprendere il servizio entro 60 giorni. La durata di cui alla tabella sopra riportata si intende come giorni di effettiva prestazione.
TELELAVORO Regolamentazione avviene a livello aziendale.
Articolazione della prestazione
L'attività presso il domicilio ha la stessa durata prevista dal C.C.N.L. per i lavoratori interni ed è distribuita a discrezione del lavoratore nell'arco della giornata. Può essere concordata una fascia di reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro, che non può superare due ore giornaliere in caso di rapporto a tempo pieno e un'ora in caso di rapporto part-time.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro, si effettuano di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
Rientri in azienda
possono essere previsti rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro, per l'aggiornamento tecnico/organizzativo del lavoratore
Diritti sindacali al dipendente è riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica.
Postazione di lavoro
la postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro e alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.
18 Interruzioni
tecniche
Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause non imputabili al lavoratore, sono a carico del datore di lavoro, che deve provvedere alla riparazione del guasto. Se il guasto non è riparabile in tempi ragionevoli è facoltà del datore di lavoro chiedere il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.