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NUOVO CCNL SPETTACOLO COOPERATIVE

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Academic year: 2022

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Contrattuale

NUOVO CCNL SPETTACOLO – COOPERATIVE

 Accordo del 6 novembre 2014

In data 6 novembre 2014, tra AGCI – CULTURALIA, FEDERCULTURA – CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP SETTORE CULTURA, SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL, è stato stipulato il primo CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo. Le Parti hanno definito un unico riferimento contrattuale con regole certe ed omogenee per l’intero settore, a garanzia dell’esercizio di una concorrenza leale nel rispetto delle esigenze delle cooperative e la tutela dei diritti dei lavoratori.

ATTENZIONE!

Di seguito si analizzano i principali istituti contrattuali contenuti nel nuovo CCNL spettacolo – cooperative.

Per un’analisi approfondita dell’Accordo 6 novembre 2014 si

rimanda al mensile “Il MondoPaghe” – n. 12, dicembre

2014.

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DECORRENZA E DURATA

Il CCNL ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e si intenderà prorogato di anno in anno se non disdettato nei termini e secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali. In caso di disdetta, il contratto resterà in vigore finché non sia stato sostituito da un successivo contratto nazionale.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il CCNL in esame disciplina unitariamente per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra le società cooperative e imprese sociali cooperative operanti nel settore dello spettacolo e produzione culturale ed i lavoratori che prestano la loro attività nel settore. Per quanto non previsto dal CCNL valgono le vigenti disposizioni di legge.

A titolo esemplificativo, nella sfera applicativa rientrano le seguenti attività:

 produzione, realizzazione, promozione e distribuzione di spettacoli teatrali, musicali, di ballo, di spettacoli viaggianti, di attività circensi, artisti di strada e di figura e spettacoli artistici in genere;

 produzioni radio — televisive, cinematografiche, multimediali, prodotti audiovisivi, prodotti attraverso il doppiaggio;

 servizi tecnici, logistici, organizzativi e gestionali per la realizzazione di spettacoli dal vivo e non;

 servizi formativi e didattici di discipline inerenti le professionalità previste nel presente CCNL.

MINIMI RETRIBUTIVI

Di seguito si riportano gli importi dei minimi tabellari e le tabelle paga, stabiliti dal CCNL per i lavoratori dello spettacolo in cooperativa, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Liv. Par. Paga base Contingenza Minimo

mensile Minimo

giornaliero 25,30%

Totale minimo giornaliero Q 212,03 1.539,80 591,76 2.131,56 71,05 17,98 89,03 191,13 1.388,02 587,43 1.975,45 65,85 16,66 82,51 160,19 1.163,38 580,05 1.743,43 58,11 14,71 72,82 145,15 1.054,11 577,11 1.631,22 54,37 13,76 68,13

130,10 944,80 573,60 1.518,41 50,61 12,81 63,42

118,40 859,83 571,33 1.431,16 47,71 12,07 59,78

100,00 726,23 567,92 1.294,15 43,14 10,92 54,05

COEFFICIENTI CONTRATTUALI

Si sottolinea che:

 la retribuzione giornaliera del personale amministrativo e tecnico si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre

 la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 173;

 la retribuzione giornaliera del personale artistico si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre

 la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156.

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Personale assunto a termine, con scrittura di durata inferiore ad un anno per la produzione/rappresentazione e circuitazione dello spettacolo o manifestazione Per tale personale il valore giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 30 la retribuzione mensile prevista per il livello di appartenenza ovvero, qualora superiore, quanto eventualmente pattuito tra lavoratore e cooperativa al momento della scrittura.

Per tali lavoratori il giorno di riposo settimanale, fruito con le modalità previste dal CCNL, va riconosciuto come riposo retribuito.

Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro, le cooperative provvedono alla liquidazione di quanto dovuto a titolo di gratifica natalizia, ferie, ROL e il TFR contestualmente alla corresponsione della retribuzione.

A questo fine le retribuzioni giornaliere dovranno essere integrate di un importo percentuale della retribuzione giornaliera stessa, corrispondente al totale delle incidenze percentuali dei suddetti istituti, pari al 25,30% (come riportato nella tabella di cui sopra).

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova, calcolato in mesi e giorni di effettivo lavoro, a seconda dell’attività svolta dai lavoratori, è fissato nelle seguenti misure:

Personale amministrativo Tecnici e operai dello

spettacolo Artisti

Livelli Durata Livelli Durata Livelli Durata

Q, 1°, 2°, 3° 3 mesi Q, 1°, 2°, 3° 3 mesi 1°, 2° 20 giorni 4°, 5°, 6° 1 mese 4°, 5°, 6° 1 mese 3°, 4°, 5°, 6° 7 giorni Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di prova previsto è pari al 10%

della durata del contratto, fermi restando i suddetti limiti.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda il personale a tempo indeterminato ha diritto a 5 scatti biennali.

Gli importi degli scatti sono definiti in cifra fissa, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:

Livello Importo

Q 44,00

1° 40,00

2° 34,50

3° 29,00

4° 27,00

5° 24,00

6° 21,00

Gli aumenti decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in

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TREDICESIMA MENSILITÀ

In occasione delle feste di Natale al lavoratore è riconosciuta una mensilità di importo pari alla intera retribuzione mensile percepita dal lavoratore stesso.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso la cooperativa (la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero).

ORARIO DI LAVORO

Personale amministrativo e Tecnici e operai dello spettacolo

L'orario di lavoro è fissato in regime normale in 40 ore settimanali, articolate in massimo 6 giorni, con un massimo di 9 ore ed un minimo di 4 ore giornaliere.

La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla direzione della cooperativa, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno 48 ore di anticipo.

Personale artistico

L’orario normale di lavoro del personale artistico è fissato in 156 ore medie mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro così stabilito:

 in caso di sole prove, 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere nell'ipotesi di due prestazioni, e 7 ore giornaliere (con una pausa di almeno 15 minuti) nell'ipotesi di una unica prestazione continuata;

 in caso di spettacolo e prova o prova e spettacolo, 8 ore giornaliere; 7 ore giornaliere (con una pausa di almeno 15 minuti) nell'ipotesi in cui non vi sia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo;

 in caso di solo trasferimento in tournee, ai soli fini retribuitivi al lavoratore sarà riconosciuta una indennità economica pari al compenso giornaliero pattuito, oltre all'abbattimento di 8 ore da calcolarsi ai soli fini dell'orario settimanale;

 in caso di trasferimento e spettacolo, ovvero di spettacolo e trasferimento, l’abbattimento è di 9 ore giornaliere;

 in caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, l'abbattimento è di 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;

 in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere.

Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.

Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento ad un periodo di 12 mesi ovvero, per le scritture a tempo determinato, all'intera durata della scrittura, sicché, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.

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ROL

Fatto salvo l’orario normale contrattuale per le specifiche categorie, viene stabilita una riduzione del monte ore annuo, a titolo di riposi individuali retribuiti, con le seguenti modalità:

 nel 1° anno di rapporto di lavoro, 2 giornate in ragione di anno;

 con anzianità superiore a 12 mesi, ulteriori 2 giornate in ragione d'anno per un complessivo di 4 giornate;

 con anzianità superiore a 24 mesi, 6 giornate complessive in ragione d'anno.

La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato a partire dal 12° mese.

FERIE

Il CCNL prevede che:

 nei primi 12 mesi di rapporto di lavoro, il dipendente matura 24 giorni di ferie in ragione d'anno;

 a partire dal 13° mese di anzianità, il dipendente matura 26 giorni di ferie retribuite in ragione di anno.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Il lavoro straordinario, notturno e festivo viene compensato con la retribuzione maggiorata delle seguenti percentuali (non cumulabili):

Tipologia Percentuale

Lavoro straordinario diurno 28%

Lavoro notturno 65%

Lavoro straordinario notturno 90%

Lavoro festivo 65%

Lavoro straordinario festivo 90%

Lavoro nelle festività nazionali ed infrasettimanali 70%

Domenica 10%

MALATTIA

Periodo di comporto

Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni nell'arco dei 365, calcolato a ritroso dall'evento morboso in corso.

Trattamento economico

Durante il periodo di malattia i lavoratori hanno diritto al 100% della retribuzione netta prevista contrattualmente. Il datore è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell’INPS.

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CONTRATTO A TERMINE

Conformemente alle previsioni di legge (art. 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001), gli intervalli temporali tra la stipula di un contratto a tempo determinato e quello successivo sono

 rispettivamente di 10 o 20 giorni

 a seconda se il primo contratto è di durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi.

Sono fatte salve ulteriori riduzioni di intervallo che dovessero intervenire con normativa successiva o con contrattazione di secondo livello.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Limiti numerici

Il numero di apprendisti che le imprese possono occupare rispetto ai lavoratori qualificati e specializzati in servizio presso la stessa non può superare il rapporto di 3 a 2. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Le imprese non potranno assumere apprendisti, qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori, il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti.

Sfera di applicazione

L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese dal 1° al 5° livello.

Periodo di prova

Il periodo di prova dell’apprendista è uguale a quello del lavoratore qualificato.

Durata

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire, secondo le seguenti scadenze:

Livello Durata

1° e 2° 36 mesi

3° e 4° 24 mesi

5° 18 mesi

Trattamento economico

Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le seguenti percentuali sul minimo contrattuale mensile (art. 59 del CCNL), relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, con le seguenti progressioni:

 dal 1° al 12° mese: 70% della posizione economica della qualifica da conseguire;

 dal 13° al 24° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;

 dal 25° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Alla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

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PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il preavviso di licenziamento, a seconda dell’attività svolta dai lavoratori, viene dato per iscritto con i seguenti termini:

Personale amministrativo Tecnici e operai dello

spettacolo Artisti

Livelli Durata Livelli Durata Livelli Durata

Q, 1° 60 gg. di

calendario Q, 1°, 2°, 3° 1 mese di effettivo

lavoro

Tutti 7 gg. di calendario 2°, 3° 45 gg. di

calendario 4°, 5°, 6° 15 gg. di effettivo lavoro 4°, 5°, 6° 30 gg. di

calendario

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Viene individuato nel Fondo pensione COOPERLAVORO il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative del settore spettacolo.

I lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, una volta superato il periodo di prova, possono iscriversi su base volontaria a tale Fondo.

A favore dei lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo.

Hanno diritto al contributo a carico azienda, i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all'1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il lavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio carico.

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo l'intero importo del TFR maturando nell'anno. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono scegliere, all'atto dell'iscrizione a COOPERLAVORO, di destinarvi una quota pari al 30% del TFR maturando, con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.

Le suddette contribuzioni decorrono dal mese di presentazione all'azienda della domanda di adesione al Fondo.

All'atto dei primo versamento contributivo successivo all'adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a COOPERLAVORO, l'azienda versa a titolo di quota di iscrizione, a proprio carico, l'importo di euro 10,00 per ciascun nuovo iscritto. Tale importo può essere adeguato annualmente dagli organi sociali del Fondo.

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