• Non ci sono risultati.

CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

ORIGINALE

ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali N. 121 DEL 08/05/2020

OGGETTO:

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.

5O DEL TUEL. INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA COMMISSARIALE N. 116 DEL 30/04/2020, INTEGRATA E MODIFICATA CON ORDINANZA COMMISSARIALE N. 117 DEL 03/05/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 che ha prorogato fino al 17 Maggio le misure urgenti di contenimento del contagio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25.02.2020; n. 2 del 26.02.2020; n. 3-4 del 08.03.2020; n. 5 del 12/03/2020; n. 6 del 19/03/2020; n. 7 del 20/03/2020; n. 8-9-10 del 23.03.2020; n. 11 del 25.03.2020; n. 12 del 29.03.2020; n. 13 del 01/04/2020; n. 14 del 03.04.2020; n. 15 del 08.04.2020; n. 16 dell’11.04.2020; n. 17 del 18.04.2020; n. 18 del 30.04.2020; n. 19 del 01.05.2020 e n. 20 del 01.05.2020 adottate del Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

(2)

CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

RICHIAMATE:

- l’Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020 con la quale si sospendevano, fino al 03 Aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura e svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, compresi il mercato settimanale del venerdì e il mercatino del contadino del mercoledì;

-l’Ordinanza Commissariale n. 83 del 09/03/2020 con la quale si ordinava:

a) a tutti i cittadini che hanno fatto o faranno ingresso nel Comune di Termini Imerese, con decorrenza dalla data del 9 Marzo 2020 e fino al 3 Aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al citato DPCM 8 marzo 2020 e di cui alle ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e 4 del 8/3/2020 del Presidente della Regione;

b) la sospensione dell’accesso al pubblico agli Uffici Comunali fino al 3 Aprile 2020 e in particolare:

- il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e l’Asilo Nido Comunale sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020, fermo rimanendo l’utilizzo del personale ivi impiegato presso altre sedi comunali per mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale.

- La sede istituzionale di Piazza Duomo è chiusa al pubblico fino al 3 Aprile 2020. Sarà consentito l’accesso esclusivamente all’Ufficio del Protocollo comunale, attraverso l’ingresso secondario di Via Pietro Ruzzolone, con limitazioni e modalità specificamente orientate a garantire un flusso controllato di utenti all’interno.

- Saranno, infine, valutati esclusivamente i casi di necessità e urgenza per l’accesso al pubblico, nelle sole giornate di mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Servizio Sociale e presso i Servizi Demografici, previo appuntamento, attraverso i numeri telefonici che verranno pubblicati nella home page del sito istituzionale;

3) l’Ordinanza Commissariale n. 93 del 14/03/2020 con la quale si sospendevano, dal 16 Marzo al 03 Aprile 2020 della sosta a pagamento (c.d. strisce blu) nel territorio comunale;

4) l’Ordinanza Commissariale n. 98 del 16/03/2020 con la quale si disponeva la sanificazione e disinfezione del territorio comunale da attuarsi a mezzo ditta specializzata nonché la chiusura fino al 03 Aprile 2020 della villa Aguglia e di Villa Palmeri;

5) l’Ordinanza Commissariale n. 102 del 20/03/2020 con la quale si stabilivano delle limitazioni orarie all’apertura delle attività di commercio al dettaglio e di vendita di prodotti alimentari;

6) l’Ordinanza Commissariale n. 106 del 23/03/2020, integrata e modificata dall’Ordinanza Commissariale n. 107 del 24/03/2020 con la quale si stabilivano, fino al 03 Aprile 2020, anche delle limitazioni orarie all’apertura delle attività produttive in essa dettagliatamente contemplate;

7) l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 03/04/2020 con la quale si stabilivano, fino al 13 Aprile 2020, anche delle limitazioni orarie all’apertura delle attività produttive in essa dettagliatamente contemplate;

8) l’Ordinanza Commissariale n. 110 dell’11/04/2020, integrata e modificata dall’Ordinanza Commissariale n. 112 del 21/04/2020 con la quale si stabilivano, fino al 03 Maggio 2020, anche delle limitazioni orarie all’apertura delle attività produttive in essa dettagliatamente contemplate;

9) l’Ordinanza Commissariale n. 113 del 21/04/2020 che ha modificato e integrato l’Ordinanza Commissariale n. 112 del 21/04/2020;

10) l’Ordinanza Commissariale n. 116 del 30/04/2020, integrata e modifica dall’ordinanza Commissariale n. 117 del 03/05/2020, con la quale si stabilivano, fino al 17 Maggio 2020, anche delle limitazioni orarie all’apertura delle attività produttive in essa dettagliatamente contemplate;

STANTE CHE a seguito dell’emanazione dell’ Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020, integrata e modifica con ordinanza n. 20 del 01/05/2020, occorre modificare ed integrare le disposizioni contenute nell’Ordinanza Commissariale n. 116 del 30/04/2020, integrata e modificata dall’ordinanza Commissariale n. 117 del 03/05/2020;

PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute con le quali si chiede di modificare le limitazioni orarie contenute nell’Ordinanza Commissariale n. 116 del 30/04/2020, integrata e modificata dall’ordinanza Commissariale n. 117 del 03/05/2020;

(3)

CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..”;

VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

adottare nel territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 17 Maggio 2020, ad integrazione e modifica dell’Ordinanza n. 116 del 30/04/2020, integrata e modifica con Ordinanza Commissariale n. 117 del 03/05/2020, le seguenti limitazioni e/ o divieti:

1)sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

2)devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);

3) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

4)è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

5) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti, attività sportiva o attività motoria compresa la c.d. pesca sportiva, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. I circoli, le società e associazioni sportive sono autorizzate all’espletamento delle proprie attività purché in luoghi aperti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 8 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020;

6)è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

7) sono autorizzate le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sotto specificate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività:

-Ipermercati -Supermercati

-Discount di alimentari

(4)

CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

-Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari -Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

-Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) -Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

-Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico -Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

-Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione -Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici -Farmacie

-Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica -Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

-Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale -Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

-Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

-Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento -Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini -Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet -Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

-Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono -Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

-Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria -Commercio al dettaglio di libri

-Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati -Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;

8) sono autorizzate le attività produttive industriali e commerciali indicate nell’allegato “A” di cui alla presente ordinanza. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni di cui all’art. 2 del DPCM del 26 Aprile 2020 possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

9)che restano aperte le edicole, i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

10) che gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM del 26 Aprile 2020 sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti:

a) all'uso costante di mascherina;

b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.

Agli esercizi commerciali si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM del 26 Aprile 2020;

(5)

CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

11) la sospensione attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) con esclusione delle seguenti attività:

-Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

-attività delle lavanderie industriali;

-altre lavanderie, tintorie;

-servizi di pompe funebri e attività connesse;

12)sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

13) la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

14)la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

15)la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

16)la sospensione dell’attività commerciale ambulante non diretta alla vendita di soli generi alimentari;

17) sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

18)sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

19)la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e asporto dei prodotti alimentari e affini , dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per Domenica 10 Maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaisti;

20)consentire, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire esigenze alimentari, solo nei giorni feriali, una sola volta al giorno ed a un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero soggetto all'uopo delegato, l'attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e cura degli animali con uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato e la

(6)

CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

realizzazione dei lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, nonché l'attività di manutenzione delle aree verdi e naturali, pubbliche e private;

21)consentire, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, di compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione;

ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell'articolo 1, lett. e) del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati;

22)consentire l'attività di manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti lavori;

23)consentire, in ottemperanza al DPCM del 11 Aprile 2020 (art. 1, lettera z e all’allegato 1 - Punto 4), la riapertura del mercato del contadino del mercoledì. E’ fatto obbligo all’Associazione Fiere Sicane l’obbligo di delimitare, con apposito nastro segnaletico, l’area oggetto di concessione del mercato del contadino, realizzare un unico ingresso nell’area, contingentare il numero di persone in ingresso, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché fare indossare agli operatori economici le mascherine e i guanti monouso;

24)la riapertura, ai sensi dell’art. 1, lett. i) del DPCM 26 Aprile 2020, del cimitero comunale con accesso consentito da Lunedi a Sabato (eccetto i festivi), dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00, con le seguente prescrizione:

a)contingentamento in accesso contemporaneo di massimo n. 60 persone con ultimo orario di ingresso mattinale alle ore 11.30 e il mercoledì alle ore 16.30;

b) nell’accesso al cimitero, dovrà essere assicurato da parte dei cittadini il rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro, dell'uso di mascherina e guanti e, tanto negli spostamenti all’interno del cimitero quanto nei comportamenti individuali e nei contatti interpersonali, dovranno essere osservate tutte le misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 4 al DPCM 26.04.2020;

c) le operazioni cimiteriali (tumulazione, estumulazione, ecc…) saranno effettuate solo nelle ore pomeridiane;

d) in occasione delle cerimonie funebri:

- i parenti, muniti di dispositivi di protezione individuale ( mascherine e guanti), in numero massimo di 15 persone, potranno assistere alle operazioni di tumulazione;

-l’accesso alla camera mortuaria dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza e comunque in numero massimo di 2 persone alla volta per salma;

- l’accesso agli uffici amministrativi dovrà avvenire 1 alla volta mantenendo sempre le misure previste per il distanziamento sociale;

- i parenti del defunto potranno sostare nel cimitero per il tempo necessario alla sola operazione di tumulazione.

E’ fatto obbligo alla ditta Service Termini Imerese Srl di garantire il contingentamento delle persone presenti al cimitero, come sopra riportato, di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di fare indossare ai cittadini le mascherine e i guanti monouso e di provvedere alla sanificazione giornaliera dei servizi igienici e delle fontanelle.

E’ fatto obbligo alle ditte di onoranze funebri e a tutti gli operatori del settore di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del Covid-19.

Raccomanda ai cittadini di effettuare una sola visita settimanale per garantire a tutti la possibilità di onorare i propri defunti, di permanere all’interno del cimitero per il tempo strettamente necessario per pulire la sepoltura e provvedere alla sostituzione dei fiori, limitando la visita solo ai parenti;

25) che è fatto divieto di accedere al cimitero a tutti coloro i quali sono sprovvisti dei dispositivi di cui al precedente punto 24);

26)che i commercianti autorizzati alla vendita di fiori e piante nell’apposita area esterna al cimitero devono delimitare, con apposito nastro segnaletico, la suddetta area, devono garantire il contingentamento delle persone presenti, la

(7)

CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare le mascherine e i guanti monouso, restando direttamente responsabili della osservanza delle norme in materia di contenimento del contagio e che qualora dovessero registrarsi comportamenti difformi dalla presente prescrizione l’autorità comunale competente procederà alla sospensione dell’attività di vendita;

27)la sospensione della sosta a pagamento (c.d. strisce blu) nel territorio comunale;

28) consentire nei mezzi di trasporto pubblico urbano l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato;

29) consentire gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, solamente in prossimità dell’abitazione;

30) consentire, altresì, l'attività di tolettatura purché il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell'animale, tolettatura - ritiro dell'animale”. Devono essere garantiti tutti i dispositive di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale;

31) consentire, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento stagionale nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi;

32)autorizzare - limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, ed a condizione del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento degli obblighi di distanziamento interpersonale - i trattamenti di assistenza ambulatoriale e domiciliare e riabilitativo infermieristica;

33) autorizzare, solo nei giorni feriali, l’attività di manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19;

34) autorizzare la consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio,manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;

35)prorogare le disposizioni contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 80 del 06/03/2020; n. 83 del 09/03/2020; n.

93 del 14/03/2020 e n. 98 del 16/03/2020;

REVOCA

dalla data di efficacia del presente provvedimento le disposizioni contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 102 del 20/03/2020, n. 106 del 23/03/2020, integrata e modificata dall’Ordinanza Commissariale n. 107 del 24/03/2020, n. 109 del 03/04/2020 e n. 110 dell’11/04/2020, quest’ultima integrata e modifica con Ordinanza Commissariale n. 112 e n.

113 del 21/04/2020, incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento;

AVVERTE

- che salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presenza ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;

(8)

CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

- che nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai punti 12), 13) e 14) del presente provvedimento nonché delle limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; di altre attività d’impresa o professionali e di lavoro autonomo nonché svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

- che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale;

INFORMA

Che del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale 08 Maggio 2020.

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto

Il Commissario Straordinario lo presti antonio / ArubaPEC S.p.A.

Riferimenti

Documenti correlati

1 La scheda di autonotifica dovrà essere presentata in duplice copia al Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL che restituirà una copia della

CONSIDERATO, a tal fine, di sospendere, a tutela della salute pubblica, con decorrenza immediata e fino al giorno 26 febbraio 2021 (compreso), lo svolgimento del mercato

Carmelo Frittitta e l’Esperto Dott.ssa Carmela D’Amato, per l’affidamento dell’incarico di supporto tecnico-operativo al Dipartimento regionale delle Attività

Modalità di accesso ai servizi (telematica): per la presentazione di domande, segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni ed integrazioni viene

Premesso che questo ente, nei primi mesi dell’anno 2014 ha provveduto ad avviare, secondo i nuovi principi dell’armonizzazione contabile, l’attività di riaccertamento ordinario

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e.. dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, recante “Regolamento di esecu - zione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 207