INTRODUZIONE
Il presente elaborato è volto ad analizzare una tematica relativa all’esperienza che sto svolgendo presso la procura della Repubblica di Lucca, nell’ambito del progetto “Digit Digitalizziamo la giustizia” di cui faccio parte in qualità di tirocinante. La tematica di riferimento è “l’iscrizione della notizia di reato”, è infatti con l’iscrizione della notizia nel registro ex art. 335 c.p.p. che prende avvio il procedimento.
Con l’iscrizione nascono quei fascicoli penali che arrivati alla fine della conclusione delle indagini, sono dal 2012 presso la procura di Lucca, oggetto di digitalizzazione, per la consultazione da parte dell’utenza e per l’eventuale rilascio delle copie in formato digitale, anche in previsione di un futuro processo penale telematico.
La notizia di reato si pone quale presupposto di fatto del procedimento penale, che si concretizza con l’iscrizione negli appositi registri.
Un’iscrizione che però potrà essere soggetta a ritardi o omissioni, non essendo previsto un termine specifico entro cui il
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magistrato deve adempiere, comportando problemi anche per la sua conoscenza.
Infatti il soggetto legittimato a proporre istanza ex art. 335 c.p.p.
potrebbe vedersi rispondere in maniera negativa dal pubblico ministero, con una locuzione che non permette di capire se esistono delle iscrizioni, ma queste risultino segretate in quanto rientrino nei casi di cui all’art. 335 c.p.p., comma 3, in relazione all’art. 406, comma 3 o 5 bis, o se non ve ne siano perché non è stata ancora disposta l’iscrizione.
L’art. 335 c.p.p. così formulato, anche se modificato dalla novella del 1995, non sembra garantire adeguatamente il diritto alla difesa, in quanto l’indagato difficilmente si attiverà per conoscere un’eventuale iscrizione a suo carico senza presupporne l’esistenza, a meno che il magistrato non decida di compiere atti cui il difensore ha diritto di assistere, inviando all’indagato l’informazione di garanzia.
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