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La notizia di reato si pone quale presupposto di fatto del                       procedimento penale, che si concretizza con l’iscrizione negli                 appositi registri.  

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Academic year: 2021

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Testo completo

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INTRODUZIONE   

Il presente elaborato è volto ad analizzare una tematica relativa                     all’esperienza che sto svolgendo presso la procura della                 Repubblica di Lucca, nell’ambito del progetto “Digit ­                 Digitalizziamo la giustizia” di cui faccio parte in qualità di                     tirocinante. La tematica di riferimento è “l’iscrizione della                 notizia di reato”, è infatti con l’iscrizione della notizia nel                     registro ex art. 335 c.p.p. che prende avvio il procedimento.  

Con l’iscrizione nascono quei fascicoli penali che arrivati alla                   fine della conclusione delle indagini, sono dal 2012 presso la                     procura di Lucca, oggetto di digitalizzazione, per la                 consultazione da parte dell’utenza e per l’eventuale rilascio                 delle copie in formato digitale, anche in previsione di un futuro                       processo penale telematico. 

La notizia di reato si pone quale presupposto di fatto del                       procedimento penale, che si concretizza con l’iscrizione negli                 appositi registri.  

Un’iscrizione che però potrà essere soggetta a ritardi o                   omissioni, non essendo previsto un termine specifico entro cui il                    

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magistrato deve adempiere, comportando problemi anche per la                 sua conoscenza.  

Infatti il soggetto legittimato a proporre istanza ex art. 335 c.p.p.                      

potrebbe vedersi rispondere in maniera negativa dal pubblico                 ministero, con     ​ una locuzione che non permette di capire se                 esistono delle iscrizioni, ma queste risultino segretate in quanto                   rientrino nei casi di cui all’art. 335 c.p.p., comma 3, in relazione                         all’art. 406, comma 3 o 5 bis, o se non ve ne siano perché non è                                 stata ancora disposta l’iscrizione. 

L’art. 335 c.p.p. così formulato, anche se modificato dalla                   novella del 1995, non sembra garantire adeguatamente il diritto                   alla difesa, in quanto l’indagato difficilmente si attiverà per                   conoscere un’eventuale iscrizione a suo carico senza               presupporne l’esistenza, a meno che il magistrato non decida di                     compiere atti cui il difensore ha diritto di assistere, inviando                     all’indagato l’informazione di garanzia.  

     

II 

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