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La
Costituzione
italiana
riconosce
e
tutela
la
salute
come
fondamentale
diritto



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(1)


 256


Epilogo
 


La
Costituzione
italiana
riconosce
e
tutela
la
salute
come
fondamentale
diritto



dell’individuo
e
come
interesse
della
collettività
(art.
32).
In
relazione
a
tale
principio
è

 stato
istituito
con
la
L
833/1978
il
Servizio
Sanitario
Nazionale
(SSN)
pubblico,
basato
sui

 principi
di
universalità,
uniformità
e
solidarietà.
Esso
garantisce
l'accesso
all’assistenza

 sanitaria
a
tutti
i
cittadini,
sulla
base
dei
bisogni
di
ciascuno,
senza
la
selezione
del
rischio.



Con
la
suddetta
riforma
è
stato
superato
il
precedente
sistema
mutualistico
il
quale
era

 basato
sulla
contribuzione
dei
singoli
lavoratori
ed
assicurava
l’assistenza
sanitaria
ad
una

 parte
della
popolazione.



Secondo
l’articolazione
delle
competenze
dettata
dalla
Costituzione
italiana



(art.
117),
la
funzione
sanitaria
pubblica
è
esercitata
da
due
livelli
di
governo:
lo
Stato,
che

 definisce
i
Livelli
Essenziali
di
Assistenza
(LEA)
e
l’ammontare
complessivo
delle
risorse

 finanziarie
necessarie
al
loro
finanziamento,
e
le
regioni,
che
hanno
il
compito
di



organizzare
i
rispettivi
Servizi
Sanitari
Regionali
(SSR)
e
garantire
l’erogazione
delle
relative

 prestazioni
nel
rispetto
dei
LEA.



La
presenza
di
due
livelli
di
governo
rende
necessaria
la
definizione
di
un
sistema
di

 regole
che
ne
disciplini
i
rapporti
di
collaborazione
nel
rispetto
delle
specifiche



competenze.
Ciò
al
fine
di
realizzare
una
gestione
della
funzione
sanitaria
pubblica
che
sia

 capace
di
coniugare
le
istanze
dei
cittadini
in
termini
di
bisogni
sanitari
ed
il
rispetto
dei

 vincoli
di
bilancio
programmati
in
funzione
degli
obiettivi
comunitari
discendenti
dal
Patto

 di
stabilità
e
crescita.



Come
emerge
dagli
indicatori
elaborati
dall’Organizzazione
per
la
Cooperazione
e
lo

 Sviluppo
Economico
(OECD,
2014)
e
dall’Organizzazione
Mondiale
della
Sanità
(WHO,

 2015),
la
performance
del
nostro
SSN
si
colloca
ai
primi
posti
nel
contesto
europeo
e

 mondiale,
per
la
qualità
delle
prestazioni,
nonché
l’equità
e
l’universalità
di
accesso
alle

 cure.
Il
miglioramento
del
livello
generale
delle
condizioni
di
salute
e
la
salvaguardia
dello

 stato
di
benessere
psico‐fisico
della
popolazione
costituiscono
un
risultato
importante

 sotto
il
profilo
del
soddisfacimento
dei
bisogni
sanitari.
Inoltre,
presenta
risvolti
positivi

 anche
in
termini
di
contenimento
della
spesa
sociale.



Tuttavia,
il
mantenimento
degli
standard
qualitativi
raggiunti
rende
indispensabile



affrontare
il
tema
della
sostenibilità
dei
costi
del
sistema
sanitario
pubblico
in
presenza
di

 livelli
di
finanziamento
condizionati
dai
vincoli
finanziari
necessari
per
il
rispetto
degli

 impegni
assunti
dall’Italia
in
sede
comunitaria.
Ciò
richiede
che
si
prosegua
nell’azione
di

 consolidamento
e
di
rafforzamento
delle
attività
di
monitoraggio
dei
costi
e
della
qualità

 delle
prestazioni
erogate
nelle
diverse
articolazioni
territoriali
del
SSN,
in
coerenza
con

 l’azione
svolta
negli
ultimi
anni.



Nell’ultimo
decennio,
in
particolare,
il
SSN
è
stato
interessato
da
importanti

 interventi
di
riforma
che,
gradualmente,
hanno
delineato
un
articolato
sistema
di

 governance,
che
ha
consentito
di
migliorare
l’efficienza
del
settore,
anche
attraverso

 un’analisi
selettiva
delle
criticità,
fermo
restando
il
principio
della
garanzia
del
diritto
alla

 salute
costituzionalmente
garantito.


Gli
interventi
più
significativi
del
processo
di
riforma
hanno
riguardato:
la



sottoscrizione
di
specifiche
Intese
tra
Stato
e
Regione,
con
finalità
programmatiche
e
di



coordinamento
dei
rispettivi
ambiti
di
competenza,
l’introduzione
ed
il
potenziamento
di



un
sistema
di
rilevazione
contabile
economico‐patrimoniale,
l’attivazione
di
specifici
Tavoli



di
verifica
degli
equilibri
finanziari
del
settore
sanitario
e
della
qualità
delle
prestazioni



(2)


 257
 erogate.



Nella
regolamentazione
dei
rapporti
fra
Stato
e
Regioni,
costituiscono
strumenti



essenziali
del
sistema
di
governance:
l’obbligo
regionale
di
garantire
l’equilibrio
nel
settore

 sanitario
con
riferimento
a
ciascun
anno,
tramite
l’integrale
copertura
dei
disavanzi
sanitari

 da
parte
delle
regioni
che
li
hanno
determinati;
l’obbligo
della
redazione
di
un
Piano
di

 rientro
per
le
regioni
con
disavanzi
sanitari
superiori
alla
soglia
fissata
per
legge
fino
al

 commissariamento
della
funzione
sanitaria,
qualora
il
Piano
di
rientro
non
sia



adeguatamente
redatto
o
non
sia
attuato
nei
tempi
e
nei
modi
previsti.



L’attività
di
analisi
e
monitoraggio
della
gestione
della
spesa
sanitaria
a
livello



regionale
ha
dimostrato
che
una
gestione
non
efficiente
delle
risorse
finanziarie
in
campo

 sanitario,
oltre
a
determinare
rilevanti
disavanzi
di
gestione,
comporta
molto
spesso
un

 peggioramento
della
qualità
dei
servizi
assicurati
ai
cittadini.
Ne
è
una
conferma
il
fatto

 che,
in
tutte
le
regioni
sottoposte
ai
Piani
di
rientro
dai
deficit
sanitari,
si
è
registrato,

 contestualmente
alla
riduzione
del
disavanzo,
anche
un
miglioramento
nell’erogazione
dei

 LEA,
seppure
in
misura
non
uniforme
e
con
diversa
velocità.
Queste
evidenze
rafforzano

 l’esigenza
di
un
monitoraggio
costante
dell’andamento
della
spesa
sanitaria,
nonché



l’esigenza
di
individuare
le
pratiche
migliori
che
emergono
nei
diversi
modelli
organizzativi

 presenti
a
livello
regionale,
favorendone
la
diffusione.



Il
rafforzamento
dell’azione
di
governo
del
sistema
sanitario,
con
l’adozione
di



interventi
incisivi
in
tutte
quelle
situazioni
che
evidenziano
inefficienza
o
inappropriatezza

 nella
produzione
ed
erogazione
delle
prestazioni,
costituisce
uno
strumento
efficace
anche

 nel
fronteggiare
le
tendenze
espansive
della
domanda
di
prestazioni
sanitarie
indotte
dalle

 dinamiche
demografiche.
L’esperienza
in
tale
ambito,
ha
mostrato
che
esistono
margini
di

 efficientamento
e
razionalizzazione
del
sistema
che
possono
essere
utilmente
attivati
per

 far
fronte
agli
effetti
dell’invecchiamento
della
popolazione
senza
compromettere
la

 qualità
e
l’universalità
dei
servizi
erogati.



Nell’ambito
del
processo
di
potenziamento
del
sistema
di
governance,
la



realizzazione
del
Sistema
Tessera
Sanitaria
(TS)
ha
rappresentato
una
tappa
importante.



Tale
progetto
prevede,
infatti,
la
realizzazione
di
un
sistema
informativo
delle
prescrizioni

 mediche
in
grado
di
potenziare
il
monitoraggio
della
spesa
sanitaria
e
la
verifica
della



appropriatezza
prescrittiva,
attraverso
la
rilevazione,
su
tutto
il
territorio
nazionale,
dei
dati

 relativi
alle
ricette
mediche.


Il
Sistema
Tessera
Sanitaria
(TS),
istituito
ai
sensi
dell’art.
50
della
L
326/2003,
è
finalizzato

 alla
rilevazione
telematica,
su
tutto
il
territorio
nazionale,
delle
prescrizioni
mediche
e
delle

 prestazioni
di
farmaceutica
e
di
specialistica
ambulatoriale
erogate
a
carico
del
SSN,
al
fine

 di
potenziare
il
monitoraggio
della
spesa
pubblica
nel
settore
sanitario
e
delle
iniziative
per

 la
realizzazione
di
misure
di
appropriatezza
delle
prescrizioni,
nonché
per
l'attribuzione
e

 la
verifica
del
budget
di
distretto,
di
farmacovigilanza
e
sorveglianza
epidemiologica.



Il
Dipartimento
della
RGS
è
titolare
del
Sistema,
realizzato
per
il
tramite
dell’Agenzia

 delle
entrate
e
Sogei

1

,
sulla
base
di
specifica
Convenzione.
Le
fasi
progettuali
attuative

 sono
convenute
con
il
Ministero
della
salute,
l’Agenzia
Italiana
del
Farmaco
(AIFA)
e
le

 regioni
nonché,
per
gli
aspetti
di
competenza,
con
il
Dipartimento
dell’Innovazione
e

 tecnologie
della
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri,
l’Agenzia
per
l’Italia
digitale,
il

 Garante
per
la
protezione
dei
dati
personali,
e
le
associazioni
di
categoria
interessate

 (medici,
farmacisti).



In
particolare,
il
Sistema
TS,
innovativo
nell’ambito
della
sanità
elettronica
a
livello

 europeo,
consente
la
tracciatura
puntuale,
tempestiva
e
standardizzata
di
tutte
le
fasi

 dell’iter
prescrittivo
delle
ricette
mediche
farmaceutiche
e
di
specialistica
ambulatoriale,

 







1

Società
Generale
d’Informatica
SpA
–
Società
del
Ministero
dell’economia
e
delle
finanze.


(3)


 258
 dalla
fase
di
prescrizione
da
parte
del
medico
(primo
ordinatore
della
spesa
sanitaria)
alla

 fase
finale
di
erogazione
della
prestazione
da
parte
delle
strutture
pubbliche
e
private

 convenzionate
con
il
SSN.



Vista
la
rilevanza
di
tali
informazioni
ai
fini
della
programmazione
finanziaria
e
del

 monitoraggio
del
settore
sanitario
sia
a
livello
nazionale
che
regionale
e
delle
singole

 
aziende
sanitarie,
l’attuazione
e
l’adesione
al
Sistema
da
parte
delle
regioni
costituisce

 adempimento
regionale
ai
fini
dell’accesso
alla
quota
premiale
del
finanziamento
del
SSN.



Pertanto,
le
ASL,
le
regioni,
il
Ministero
della
salute,
l’AIFA
e
il
Ministero



dell’economia
e
delle
finanze,
per
gli
ambiti
di
propria
competenza,
possono
disporre
in

 modo
dettagliato,
tempestivo,
standardizzato
e
completo
delle
informazioni
necessarie
per

 la
corretta
programmazione
e
il
corretto
monitoraggio
del
settore
sanitario.



Le
successive
evoluzioni
del
Sistema
TS
hanno
consentito
il
potenziamento
degli

 strumenti
di
controllo,
mediante
la
verifica
puntuale
delle
esenzioni
per
reddito
dalla

 compartecipazione
alla
spesa
sanitaria,
la
realizzazione
della
ricetta
elettronica
con
il

 collegamento
telematico
dei
medici
prescrittori,
nonché
i
progressi
compiuti
verso
la

 dematerializzazione
delle
ricette
mediche.



Più
recentemente,
il
legislatore
ha
previsto
l’utilizzo
dell’infrastruttura
TS
per
la



trasmissione
all’Agenzia
delle
entrate
delle
spese
sanitarie
sostenute
dai
cittadini
ai
fini

 della
predisposizione
della
dichiarazione
dei
redditi
precompilata.
In
particolare,
l’art.
3
del

 DLgs
175/2014
ha
disposto,
a
decorrere
dall’anno
2015,
la
trasmissione
delle
spese
per

 prestazioni
sanitarie
(ticket
e
spesa
privata)
erogate
dalle
strutture
accreditate
del
SSN,

 incluse
le
farmacie,
e
dai
medici
iscritti
all’albo
dei
medici
chirurghi
e
degli
odontoiatri.



Successivamente,
la
legge
di
stabilità
per
l’anno
2016
ha
previsto
l’ampliamento
della

 platea
dei
soggetti
obbligati
alla
trasmissione,
includendo
pure
le
strutture
sanitarie

 autorizzate
dal
SSN.
Nel
corso
del
2016,
l’obbligo
di
trasmissione
tramite
il
sistema
TS
è

 stato
esteso
anche
alle
parafarmacie,
agli
ottici
e
ad
alcune
categorie
di
professionisti

 quali:
i
veterinari,
i
tecnici
sanitari
di
radiologia,
gli
infermieri,
gli
psicologi,
le
ostetriche/ci.



Tale
ampliamento
è
stato
previsto
tramite
l’emanando
decreto
del
Ministro
dell’economia

 e
delle
finanze,
attuativo
dell’art.
3,
c.
4
del
DLgs
175/2014.



Le
informazioni
rilevate
tramite
il
Sistema
TS
risultano
importanti
anche
sotto
il



profilo
del
monitoraggio
dei
requisiti
di
efficienza
ed
appropriatezza
nell’erogazione
delle

 prestazioni
sanitarie,
disposte
con
ricetta
medica.
L’analisi
statistica
dei
dati
si
basa



prevalentemente
su
un
approccio
comparativo,
che
presuppone
la
costruzione
di
indicatori

 appropriati
e
confrontabili
sia
in
senso
temporale
(confronto
fra
anni)
che
territoriale

 (confronto
fra
regioni).Tale
analisi
si
rende
possibile
grazie
alla
sostanziale
completezza

 delle
informazioni
e
al
raggiungimento
di
un
adeguato
livello
di
omogeneità
e
affidabilità

 dei
dati
rilevati.



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