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NORME di ATTUAZIONE

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Academic year: 2022

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NORME di ATTUAZIONE

del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica

“N 25 : LASIE – MOLINO ROSSO”

Variante

Art. 1 Ambito di validità

Le presenti norme hanno validità per l’area definita dal PIANO PARTICOLAREGGIATO di INIZIATIVA PUBBLICA perimetrato e individuato con la sigla N 25 dalla Variante Generale al P.R.G., approvata con Atto G.P. n. 488 del 17/12/2001.

Art. 2

Elementi costitutivi del Piano Particolareggiato

Il Piano Particolareggiato è composto dai seguenti elaborati:

Relazione di variante e rapporto preliminare degli effetti ambientali A1 Planimetria catastale e proprietà;

A2.1 Rilievo: planimetria;

A2.2 Rilievo: sezioni ambientali;

A3 Inquadramento PRG vigente;

A4 Documentazione fotografica;

A5 Relazione geologica;

B1 Relazione tecnica di piano particolareggiato;

B2 Relazione clima acustico;

B3 Relazione: compatibilità con il campo elettromagnetico;

B4 Verifica del carico idraulico;

C1 Progetto: planimetria generale di progetto;

C2 Progetto: sezioni ambientali;

C3 Progetto: planimetria con schema delle fognature e degli impianti tecnici;

C4 Progetto: tipologie edilizie;

C5 Progetto: schema di frazionamento;

D Norme Tecniche di attuazione;

E Schema della convenzione.

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NTA Variante

Art. 3

Suddivisione in comparti

Il Piano Particolareggiato è suddiviso in 4 comparti ciascuno dei quali contiene i seguenti lotti edificabili:

COMPARTO A Lotto A1 Intervento di nuova edificazione Lotto A2 Intervento di nuova edificazione Lotto B1 Intervento di nuova edificazione Lotto B2 Interventi su fabbricato esistente Lotto B3 Intervento di nuova edificazione COMPARTO C Lotto C1 Intervento di nuova edificazione

Lotto C2 Intervento di nuova edificazione COMPARTO D Lotto D Interventi su fabbricati esistenti COMPARTO E Lotto E1 Interventi su fabbricati esistenti Lotto E2 Interventi su fabbricati esistenti

Art. 4

Interventi edificatori per gli edifici di nuova costruzione

1. I singoli lotti in cui sono previsti interventi edificatori di nuova costruzione sono individuati con le sigle A1, A2, B1, B3, C1, C2.

2. Gli interventi si attuano con i seguenti parametri:

- distanze minime dai confini: quelle specificate nella Tav. n° C1 del P.P.I.P. e comunque non inferiori a 5,00 m; l’accorpamento di più lotti, o di più edifici industriali, è consentito a condizione sia realizzato un fabbricato mediante progetto edilizio unitario;

- distanze minime dalle strade: quelle specificate dalla Tav. n° C1 del P.P.I.P. e comunque non inferiori a 10,00 ml;

- sagome di massimo ingombro: quelle nella Tav. n° C1 del P.P.I.P.; è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati al di fuori della sagoma di massimo ingombro, anche fino al confine del lotto, ma con l’esclusione dell’area a medio rischio di allagamento come individuata nelle tavole del P.R.G. e a condizione che non interagiscono con le aree in cui sono individuati i bacini di laminazione;

- distanze tra gli edifici: ml 10,00;

- altezza massima degli edifici di base specialistica: rispetto della visuale libera 0,35 verificata sia nei confronti dei confini che delle strade (Dc/H e Ds/H);

- Su e SET per ogni lotto: come da tabella art. 3 delle presenti norme;

- tipologie degli edifici: capannoni singoli, abbinati, a schiera; edifici multipiano, come indicate dalla Tav. n° C4 del P.P.I.P.

3. Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati alla presentazione di Permesso di costruire ai sensi della L.R. 31/2002.

4. E’ consentita all’interno di ogni singolo lotto la realizzazione di più edifici fatto salvo il rispetto della sagoma di massimo ingombro definita alla Tavola C1 ed il rispetto dei

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parametri di cui al comma 2.

5. E’ consentita la realizzazione di tettoie al di fuori della sagoma di massimo ingombro a condizione che le stesse siano realizzate a sbalzo, in aderenza agli edifici di base specialistica ed aperte su tre lati, al di fuori della fascia di inedificabilità assoluta di 10,00 ml degli elettrodotti e a una distanza di almeno 5,00 ml dal confine del lotto.

6. E’ vietato recintare le aree interne a ogni singolo lotto e distogliere dall’uso comune le aree cortilive.

7. All’interno dei lotti nei lati a confine con i lotti in cui sono situati edifici esistenti di base residenziale dovranno essere poste adeguate schermature da realizzarsi con elementi vegetali quali alberi o cespugli.

Art. 5 Parametri

1. I singoli interventi edilizi di nuova edificazione dovranno attenersi ai parametri dimensionali della seguente tabella:

TABELLA A

DATI di PROGETTO DATI scheda N.T.A.

COMPARTO

LOTTO S.U.

(mq)

S.E.T.

(mq)

VERDE PUBBLICO (mq) **

PARCH.

PUBBLICI (mq)

STRADE (mq) ***

S.U.

(mq)

S.E.T.

(mq)

VERDE PUBBLICO (mq)

PARCH.

PUBBLICI (mq)

A A1 17.292 19.885 4.885,0 3.002,8 4.808,1

A A2 18.101 20.816 5.113,6 3.143,3 5033,1

A B1 13.890 15.973 2229,0 4.814,4 3862,2

A B3 2.865 3.295 809,4 497,5 796,6

Totale Comparto A

52.148 59.969 13.037 11.458 14.500

C C1 12.232 14.066 2.881,8 3.286,5 2.250,6 C C2 17.661* 20.310* 6.081,2 3.673,5 3.249,4

Totale Comparto C

29.893 34.376 8.963 6.960 5.500

TOTALE 82.041 94.345 22.000 **

da monetizz.

18.418 da realizzare

20.000**

* circa da realizzare

88.000 101.200 22.000 (quantificati sulla sola destinaz.

produttiva)

11.000 (quantificati sulla sola destinaz.

produttiva)

Nota*: I valori indicati sono comprensivi di Su e Set degli edifici di base specialistica Db e Dc esistenti.

Nota**: Il verde pubblico indicato è quello che viene monetizzato considerando di attuare le destinazioni produttive.

Nota ***: Nel conteggio strade sono comprese le superfici corrispondenti a: viabilità carrabile, viabilità

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NTA Variante

ciclo - pedonale, marciapiedi e due aiuole alberate che non sono conteggiate nel parcheggio pubblico.

Nota(s) La viabilità deve comunque comprendere la realizzazione del tratto viario posto parallelo al Rio Correcchio all’interno del comparto (via Terracini).

2. Il mancato sfruttamento sia della Su che della Set prevista in un lotto non consente il trasferimento della residua potenzialità su un altro lotto se non dopo una specifica Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica.

3. I parcheggi pubblici devono essere comunque realizzati indipendentemente dallo sfruttamento totale della potenzialità edificatoria e delle destinazioni d’uso ammissibili.

4. Il verde pubblico è attualmente quantificato sulla base delle sole destinazioni produttive ammissibili e verrà monetizzato per comparti prima del rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione dei singoli comparti: qualora vengano attivate destinazioni diverse da quelle produttive, ma ammissibili dal Piano Particolareggiato, alla presentazione dei singoli permessi di costruire degli edifici verrà quantificato il verde pubblico sulla base delle destinazioni e quantificazioni effettive di progetto e verrà monetizzata la quota eccedente.

5. Il verde pubblico verrà quantificato ai sensi della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme puntuali dello strumento urbanistico vigente.

6. Per i parcheggi di pertinenza si fa esplicito riferimento alle norme puntuali dello strumento urbanistico vigente ed alla specifica normativa di settore.

Art. 6

Destinazioni d’uso per gli edifici di nuova costruzione

1. Le destinazioni d’uso per gli edifici di nuova edificazione di base specialistica ammesse dal presente Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, sono le seguenti:

a) attività connesse con l’agricoltura e/o l’itticoltura, limitate a:

a1) - attività produttive agro-industriali;

b) manifatture, limitate a:

b1) - artigianato di produzione di beni e di servizi;

b2) - artigianato ed industria di produzione di beni vari;

b3) - ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli;

c) commercio all’ingrosso, limitato a:

c1) - centri ed esercizi commerciali all’ingrosso;

d) commercio al dettaglio, limitato a:

d3) - commercio al dettaglio di carburanti;

d4) - magazzini;

d5) - depositi a cielo aperto;

d6) - esposizioni merceologiche;

e) attività direzionali e erogazione di servizi;

f) attrezzature tecnologiche, limitate a:

f1) - impianti di gestione delle reti e di erogazione di servizi;

g) strutture associative;

h) strutture culturali, limitate a:

h1) - centri di ricerca, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi;

i) strutture ricreative, limitate a:

i1) - locali di spettacolo, sale di ritrovo e da gioco;

i2) - impianti coperti per la pratica sportiva;

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j) abitazioni: esclusivamente per edifici con Set non inferiore a 1.500 mq sullo stesso lotto e in un unico blocco possono essere destinati 200 mq della Set a:

- abitazioni ordinarie, nel limite massimo di una unità immobiliare;

- abitazioni collettive limitate a foresterie.

2. Sui singoli lotti in cui è prevista la nuova edificazione sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:

TABELLA B

COMPARTO N° LOTTO DESTINAZIONI AMMESSE

A

A1 a1, b1, b2 , b3, c1, d4, d5, d6, f1, j .

A

A2 a1, b1, b2 , b3, c1, d4, d5, d6, f1, j .

A

B1 a1, b1, b2 , b3, c1, d4, d5, d6, f1, j .

inoltre fino ad un massimo di 6.000 mq. di SU possono essere destinati a

d3, e, g, h1, i1**, i2**.

A

B3 a1, b1, b2 , b3, c1, d4, d5, d6, f1, j .

C

C1 a1, b1, b2 , b3, c1, d4, d5, d6, f1, j .

inoltre fino ad un massimo di 6.232 mq di SU possono essere destinati a:

d3, e, g, h1, i1**, i2**.

C

C2 a1, b1, b2 , b3, c1, d4, d5, d6, f1, j

inoltre fino ad un massimo di 5.000 mq di SU possono essere destinati a:

d3, e, g, h1, i1**, i2**.

Nota **: le destinazioni di cui ai punti i1) e i2) comportano sempre la verifica degli standard di progetto sulla base delle quantificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 7

Interventi edificatori e destinazioni d’uso per gli edifici esistenti

1. Sui singoli lotti in cui sono presenti edifici esistenti dovranno essere previsti i seguenti interventi:

LOTTO B2 - edificio B2a: edificio esistente di interesse storico classificato dalla scheda 245 dell’allegato 1A/1 per il quale sono ammesse trasformazioni fisiche ammissibili e utilizzazioni compatibili di cui alla scheda 8 dell’Appendice 3 alle N.T.A. ad esclusione di attività ricettive e zootecnia;

LOTTO D - edificio Da: edificio esistente di base residenziale per il quale sono ammesse le trasformazioni fisiche ed

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NTA Variante

utilizzazioni compatibili di cui al comma 2 del presente articolo;

- edifici Db e Dc: edifici esistenti di base specialistica per i quali sono ammesse le trasformazioni fisiche ed utilizzazioni compatibili di cui al comma 3 del presente articolo;

LOTTO E1 - edifici E1a, E1b: edifici esistenti di base residenziale per i quali sono ammesse le trasformazioni fisiche ed utilizzazioni compatibili di cui al comma 2 del presente articolo;

LOTTO E2 - edificio E2a: edificio esistente di interesse storico classificato dalla scheda 237 dell’allegato 1A/1 per il quale sono ammesse trasformazioni fisiche ammissibili e utilizzazioni compatibili di cui alla scheda 12 dell’Appendice 3 alle N.T.A. ad esclusione di attività ricettive e zootecnia;

- edificio E2b: edificio esistente di interesse storico classificato dalla scheda 237 all’allegato 1A/1 per il quale sono ammesse trasformazioni fisiche ammissibili e utilizzazioni compatibili di cui scheda 13 dell’Appendice 3 alle N.T.A. ad esclusione di attività ricettive e zootecnia;

- edificio E2c: edificio esistente funzionale all’attività agricola (fienile) per il quale sono ammesse le trasformazioni fisiche di cui al comma 2 del presente articolo ed utilizzazioni per servizi all’abitazione (rimesse, cantine);

- edificio E2d: edificio esistente per il quale sono ammesse le trasformazioni fisiche di cui al comma 2 del presente articolo ed esclusivamente utilizzazioni per servizi all’abitazione (rimesse, cantine);

- edificio E2e: forno per il quale sono ammesse le trasformazioni fisiche di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione;

Per gli altri manufatti esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e di demolizione.

2. Trasformazioni fisiche e utilizzazioni compatibili per gli edifici esistenti non classificati dall’Appendice 3 alle N.T.A.

Edifici esistenti di base residenziale:

sono ammesse le seguenti trasformazioni fisiche:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo;

- ristrutturazione edilizia;

- demolizione;

sono ammesse le seguenti utilizzazioni compatibili:

- abitazioni ordinarie;

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- attività direzionali ed erogazione di servizi, limitate a:

- uffici privati e studi professionali.

3. Edifici esistenti di base specialistica:

sono ammesse le seguenti trasformazioni fisiche:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo;

- ristrutturazione edilizia;

- demolizione;

- demolizione e ricostruzione;

le utilizzazioni compatibili ammesse sono quelle del lotto C 2.

Art. 8

Opere di urbanizzazione

1. Le opere di urbanizzazione (strade e relativa segnaletica orizzontale e verticale, parcheggi pubblici, l’arredo urbano, la pubblica illuminazione, le fognature e gli impianti di depurazione , i sistemi di depurazione dell’acqua , dell’energia elettrica, della forza motrice , del gas e del telefono) saranno realizzate sulla base di uno specifico progetto esecutivo da presentare in conformità con il Piano Particolareggiato approvato per il successivo rilascio del Permesso di costruire delle opere di urbanizzazione.

2. Visto la dimensione del piano particolareggiato stesso le opere di urbanizzazione verranno realizzate sulla base dei comparti individuati ritenuti funzionali per l’accesso e l’utilizzo dei singoli lotti individuati alla Tav. C1. I comparti individuati dalle lettere A e C nei quali sono presenti i lotti A1, A2, B1, B3, C1, C2 aventi titolo alla realizzazione di S.U. e S.E.T. saranno coinvolti nella realizzazione delle opere di urbanizzazione.

3. I due comparti A e C sono autonomi per quanto riguarda la progettazione, l’esecuzione, il collaudo delle opere di urbanizzazione, la sottoscrizione di obblighi convenzionali e la presentazione delle garanzie fideiussorie.

4. Sono esclusi dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione i proprietari dei lotti B2, D, E1 ed E2 in quanto privi di nuova potenzialità edificatoria poichè in essi sono previsti interventi su edifici esistenti.

Art. 9

Unità di spazio scoperto pertinenziale

1. Nelle unità di spazio scoperto pertinenziale degli edifici di base specialistica sono ammesse le trasformazioni fisiche di cui all’art. 35 comma 7 delle N.T.A. al P.R.G.

vigente; è inoltre ammessa la possibilità di realizzare pensiline e tettoie per il ricovero di biciclette e automobili: tali strutture, in legno o metallo, di altezza massima di 3,00 ml e profondità massima di 5,00 ml, potranno essere costruite sul confine di proprietà e saranno conteggiate nella Set del lotto di riferimento.

2. Nelle unità di spazio scoperto pertinenziale degli edifici di base residenziale sono ammesse le trasformazioni fisiche di cui all’art. 35 comma 8 delle N.T.A. al P.R.G.

vigente.

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NTA Variante

3. Nei lotti di nuova edificazione a confine con i lotti in cui sono situati edifici esistenti di base residenziale dovranno essere poste adeguate schermature da realizzarsi con elementi vegetali quali alberi o cespugli.

4. E’ vietato distogliere dall’uso comune le aree cortilive con realizzazioni di recinzioni e con frazionamenti delle stesse.

Art. 10

Depositi a cielo aperto

1. È fatto divieto di realizzare depositi a cielo aperto di inerti, rifiuti o materiali sciolti.

2. E’ fatto divieto di appoggiare macchinari di qualsiasi genere nelle aree a destinazione parcheggio pubblico o di utilizzare le stesse come area per la propria attività produttiva.

Art. 11

Recinzioni, passi carrai, siepi

1. Le recinzioni dei lotti A1, A2, B1, B3, C1, C2 devono essere costituite da rete metallica o barriere in profilato di ferro poste su muretti in c.a. o in muratura. La muratura di fondazione o di base non dovrà superare il livello del terreno per oltre 70 cm.

2. I cancelli a cardine o scorrevoli saranno in metallo.

3. I passi carrai che si aprono sulla nuova strada di attraversamento che collega via Molino Rosso con via Lasie sono quelli previsti dal P.P.I.P.

4. Il numero dei passi carrai che si aprono sulla strada di distribuzione interna all’ambito non è vincolante a condizione che non siano detratti posti auto e aree di parcheggio pubblico computate a standard e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

5. La larghezza massima ammissibile per ogni passo carraio potrà essere di ml. 10,00 salvo quanto diversamente definito nella tavola C1 per il lotto A1.

6. Lungo i marciapiedi stradali è consentito mettere a dimora siepi di essenze sempreverdi autoctone; sono comunque escluse essenze soggette al colpo di fuoco batterico.

Art. 12

Elettrodotti e relative fasce di rispetto

1. Vista la presenza delle due linee di elettrodotti ad alta tensione sono stati individuati i corridoi di attenzione delle due linee elettriche.

2. All’interno del corridoio di attenzione degli elettrodotti, il rispetto dell’obiettivo di qualità e la localizzazione di attività che non richiedano la permanenza di persone per più di 4 ore al giorno andrà verificato puntualmente alla presentazione dei permessi di costruire dei singoli fabbricati con le normative ed i limiti vigenti a tale data.

3. Per quanto riguarda le distanze degli edifici dagli elettrodotti, in dipendenza dalle destinazioni d’uso previste e alla permanenza di persone all’interno degli immobili, si precisa che dovrà comunque essere rispettata la normativa vigente in materia al momento dell’ottenimento dell’atto abilitativo alla costruzione, che, qualora modificata, diventerà prevalente sull’applicazione del comma1.

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4. In ogni caso per l’edificazione dovranno essere rispettate le sagome di massimo ingombro previste dalla Tav.C1 di progetto dove è comunque rispettata una distanza minima di 10,00 ml. dalle linee degli elettrodotti, nella quale si prevede una inedificabilità assoluta.

5. Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed in particolare degli enti preposti alla gestione degli impianti.

Art. 13

Sistema di smaltimento delle acque meteoriche

1. Per il presente piano particolareggiato valgono le prescrizioni generali di cui all’art.89 comma 2 e 3 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

2. Valgono inoltre le prescrizioni di cui all’art. 20 del P.S.A.I. dell’Autorità di Bacino del Reno e dell’art. 4.8 delle Norme Tecniche del P.T.C.P. della Provincia di Bologna.

3. In riferimento alle normative sopra dette per quanto riguarda la realizzazione di accorgimenti idonei allo smaltimento delle acque meteoriche, le planimetrie di progetto riportano la localizzazione dei bacini di laminazione a cielo aperto. Il sistema di laminazione utilizzato dovrà essere precisato ed adeguatamente progettato in sede di presentazione di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione. La posizione individuata è indicativa nel senso che si ritiene fissato il numero di vasche di laminazione per comparti e che qualora il sistema presentato preveda sistemi a cielo aperto devono essere adottate le seguenti prescrizioni: la installazione di adeguate recinzioni, la dotazione sistemi atti ad eliminare inconvenienti igienici in merito al ristagno acque ed il maggiore allontanamento possibile dalle abitazioni. La manutenzione è a carico dei lottizzanti.

4. Gli interventi riguardanti il canale di scolo Correcchiello, limitrofo all’ambito in prossimità al principale asse viario sud-nord, sono soggetti all’acquisizione del parere da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

5. E’ fatto salvo qualsiasi diritto di terzi in particolare per quanto riguarda gli Enti gestori del reticolo fognante e del reticolo idrografico superficiale nel quale è previsto lo scolo delle acque meteoriche.

Art. 14

Aree a medio rischio di allagamento

1. Nell’area a Nord dell’ambito, dove in base alla Tavola 1d del P.R.G. vigente è stata individuata un’area a medio rischio di allagamento, deve essere rispettato quanto previsto all’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Art. 15

Aree di concentrazione di materiali archeologici

1. Nell’area a Sud dell’ambito, dove in base alla Tavola 1d del P.R.G. vigente è stata individuata un’area di elevata concentrazione di materiali archeologici, deve essere rispettato quanto previsto all’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

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NTA Variante

ART. 16

Rispetto delle barriere architettoniche

1. Il presente Piano Particolareggiato richiede il rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sia riguardo gli spazi pubblici che riguardo gli edifici e gli spazi privati di nuova realizzazione.

2. In particolare riguardo gli spazi pubblici: nelle aree di parcheggio dovranno essere realizzati posti auto riservati all’utilizzo dei veicoli di persone disabili nella misura di 1 ogni 50 o frazione di 50, di larghezza non inferiori pari a ml.3,20.

ART. 17 Prescrizioni

1. Ciascun soggetto attuatore dovrà provvedere a realizzare fasce di verde all’interno dei lotti di proprietà in modo da costituire un filtro rispetto agli edifici di base residenziale adiacenti all’ambito.

2. Si chiede che vengano assunte tutte le prescrizioni contenute nel documento

"Relazione di clima acustico" allegato al progetto. Inoltre i soggetti attuatori, all’atto della richiesta dei permessi di costruire, dovranno produrre specifiche valutazioni di impatto o di clima acustico, redatta da tecnico competente, attestante il rispetto dei limiti imposti, con evidenziate le misure adottate in merito alla mitigazione dei rumori per l’insediamento di attività produttive ad elevato impatto acustico.

3. Dovranno essere inoltrate al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale specifiche istanze di concessione sia per i tombamenti dei tratti di canale interessati dai lavori per la costruzione dei nuovi raccordi stradali dalle opere d’urbanizzazione primaria nelle pertinenze del Canale di scolo Correcchiello ai sensi del regolamento per le Concessioni precarie e le Licenze,approvato dal Consiglio d’Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 del 24/06/1996, sia (come detto anche all’

art. 13 delle presenti norme) per il parere allo scarico dei bacini di laminazione della nuova urbanizzazione ai sensi del Progetto di Piano Stralcio per L’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Reno della Regione Emilia Romagna.

ART. 18 Norme finali

1. Sono confermate ed adottate dal presente P.P. le norme del P.R.G. e del Regolamento Edilizio che non siano state modificate dalla presente normativa e sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

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